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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nrg 22457/2023 - (difeso dall'avv. Alberto Amateis) – Parte_1
(e per essa difesa dall'avv. Mario Controparte_1 Controparte_2
Mancusi)
All'udienza in data 12/02/2025 ore 9:40, dinanzi al giudice dr. Ludovico
Sburlati, compaiono per l'attore l'avv. Matteo Barbero per delega orale dell'avv.
Amateis; per la convenuta l'avv. Monia Di Giacomo per delega orale dell'avv.
Mancusi.
I difensori precisano le conclusioni richiamando quelle degli atti introduttivi e discutono oralmente la causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
All'esito della camera di consiglio, il giudice, preso atto che le parti si sono allontanate, pronuncia la presente
SENTENZA
dando lettura in udienza “del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” ai sensi dell'art. 281 sexies Cpc.
1. L'attore ha fatto opposizione ai sensi dell'art. 650 Cpc al decreto n.
7429/2015 - con cui il Tribunale gli ha ingiunto di pagare alla cedente
€ 25.788,31 (oltre interessi e spese della Controparte_3
procedura), a titolo di restituzione di un finanziamento - sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
9479/2023, adducendo a motivo: 1) la mancanza di una “disciplina della fideiussione” (cit. p. 3); 2) la sottoscrizione della sola “prima pagina” del contratto (p. 4); 3) l'”abusività della clausola 20 … di modifica delle condizioni ad nutum”; 4) la “nullità delle clausole relative alla concessione di una carta di credito revolving”; 5) la “decadenza di ogni diritto nei confronti del coobbligato”
(p. 5).
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
2. La natura della controversia rende opportuno rilevare che nella sentenza citata le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, per quanto concerne l'obbligo di motivazione del giudice adito in via monitoria, che il controllo d'ufficio deve riguardare le clausole “rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione”, ossia quelle che “abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore”; con riferimento alla fase esecutiva, che il giudice dell'esecuzione “dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”; in ordine alla fase di cognizione, che il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 Cpc “una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale”.
3. Dall'applicazione del secondo e del terzo principio al caso di specie discende l'infondatezza dei motivi di opposizione sub 1), 2) e 5), che non attengono al profilo di abusività delle clausole contrattuali, il quale costituisce il necessario oggetto dell'opposizione in esame, che può riferirsi “solo ed esclusivamente” a esso.
Con riferimento ai motivi sub 1) e 5), ciò è reso evidente dalla natura della contestazione, incentrata sull'affermazione secondo cui nella specie “non esistono … clausole che disciplinino la fideiussione” (p. 3) e, di conseguenza, neanche che deroghino alla previsione dell'art. 1957 Cc, la cui violazione in questa sede non rileva di per sé.
Sulla base del primo principio non possono invece essere accolti i motivi sub 3) e 4), perché l'attore non ha allegato e provato né la modifica di condizioni contrattuali, né la rilevanza delle questioni relative alla carta di credito.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e delle domande attoree.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in €
3.387,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione e le domande proposte da nei confronti Parte_1
della Controparte_1
condanna a rimborsare alla le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 3.387,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, Cpa e Iva.
Torino, 12/02/2025.
IL GIUDICE dr. Ludovico Sburlati
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nrg 22457/2023 - (difeso dall'avv. Alberto Amateis) – Parte_1
(e per essa difesa dall'avv. Mario Controparte_1 Controparte_2
Mancusi)
All'udienza in data 12/02/2025 ore 9:40, dinanzi al giudice dr. Ludovico
Sburlati, compaiono per l'attore l'avv. Matteo Barbero per delega orale dell'avv.
Amateis; per la convenuta l'avv. Monia Di Giacomo per delega orale dell'avv.
Mancusi.
I difensori precisano le conclusioni richiamando quelle degli atti introduttivi e discutono oralmente la causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
All'esito della camera di consiglio, il giudice, preso atto che le parti si sono allontanate, pronuncia la presente
SENTENZA
dando lettura in udienza “del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” ai sensi dell'art. 281 sexies Cpc.
1. L'attore ha fatto opposizione ai sensi dell'art. 650 Cpc al decreto n.
7429/2015 - con cui il Tribunale gli ha ingiunto di pagare alla cedente
€ 25.788,31 (oltre interessi e spese della Controparte_3
procedura), a titolo di restituzione di un finanziamento - sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
9479/2023, adducendo a motivo: 1) la mancanza di una “disciplina della fideiussione” (cit. p. 3); 2) la sottoscrizione della sola “prima pagina” del contratto (p. 4); 3) l'”abusività della clausola 20 … di modifica delle condizioni ad nutum”; 4) la “nullità delle clausole relative alla concessione di una carta di credito revolving”; 5) la “decadenza di ogni diritto nei confronti del coobbligato”
(p. 5).
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
2. La natura della controversia rende opportuno rilevare che nella sentenza citata le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, per quanto concerne l'obbligo di motivazione del giudice adito in via monitoria, che il controllo d'ufficio deve riguardare le clausole “rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione”, ossia quelle che “abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore”; con riferimento alla fase esecutiva, che il giudice dell'esecuzione “dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”; in ordine alla fase di cognizione, che il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 Cpc “una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale”.
3. Dall'applicazione del secondo e del terzo principio al caso di specie discende l'infondatezza dei motivi di opposizione sub 1), 2) e 5), che non attengono al profilo di abusività delle clausole contrattuali, il quale costituisce il necessario oggetto dell'opposizione in esame, che può riferirsi “solo ed esclusivamente” a esso.
Con riferimento ai motivi sub 1) e 5), ciò è reso evidente dalla natura della contestazione, incentrata sull'affermazione secondo cui nella specie “non esistono … clausole che disciplinino la fideiussione” (p. 3) e, di conseguenza, neanche che deroghino alla previsione dell'art. 1957 Cc, la cui violazione in questa sede non rileva di per sé.
Sulla base del primo principio non possono invece essere accolti i motivi sub 3) e 4), perché l'attore non ha allegato e provato né la modifica di condizioni contrattuali, né la rilevanza delle questioni relative alla carta di credito.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e delle domande attoree.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in €
3.387,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione e le domande proposte da nei confronti Parte_1
della Controparte_1
condanna a rimborsare alla le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 3.387,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, Cpa e Iva.
Torino, 12/02/2025.
IL GIUDICE dr. Ludovico Sburlati