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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5245/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 21/05/2024 Atti impositivi:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. AT - 09790202300989200180 IVA 2015
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. AT - 09790202300989200180 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4092/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
Il Funzionario dell'Agenzia delle Entrate DP2 si riporta alle controdeduzioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata ai sensi della Legge 197/2022 rilasciata dalla ADER in data 4/8/2023 con relativo piano di rateizzo.
Precisa che, successivamente alla presentazione dell'istanza di definizione, di aver chiesto con pec all'ADER di integrare la domanda includendo l'avviso di intimazione n. TK5IPPN001442022 notificato il 3/5/2022 che seguiva avviso di accertamento n. TK503R8002212020 per IVA anno 2015 risalente al 29/4/2021 e di aver ricevuto riscontro dalla Riscossione, attraverso il il call center, che il carico era stato consegnato in data successiva al 30/6/2022.
Chiede pertanto l'annullamento della comunicazione impugnata e la trasmissione di una nuova comunicazione che comprenda anche l'intimazione di pagamento rimettendo la società nei termini per il pagamento delle differenze tra la comunicazione ricevuta e la nuova comunicazione-
L'AGE, anche per conto dell'ADER, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del
Dlgs 546/92 in quanto proposto avverso atto non impugnabile.
Rimarca che non è prevista la possibilità di presentare un'istanza di integrazione per la definizione agevolata ed ancora che l'intimazione di pagamento non rientra nell'ambito applicativo della legge 197/2022 atteso che la data di consegna del ruolo era del 4/8/2022 successiva al 30/6/2022 come previsto dalla legge che stabilisce che i benefici previsti dalla definizione agevolata siano applicati sui debiti che risultano dai carichi affidati all'ADER dal 1/1/2022 al 30/6/2022 ed ancora che la comunicazione impugnata non si è perfezionata per il mancato pagamento della prima rata.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 6760/2024 rigetta il ricorso. Ritiene che sebbene l'atto impugnato non rientri nel novero degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 546/92 l' ADER nella comunicazione inviata consente di ricorrere avverso tale atto innanzi alla CGT di I Grado per i soli crediti tributari;
per gli altri crediti indica la Giustizia Ordinaria.
Nel merito la consegna del ruolo avvenuta in data successiva al 30/6/2022 termine ultimo per la presentazione della definizione agevolata;
considerato che
l'intimazione era stata notificata il 3/5/2022 il termine per l'adempimento era di trenta giorni dalla notifica considerato il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso.
Avverso tale sentenza la società Ricorrente_1 Srl propone appello. Precisa che il termine per l'affidamento dei ruoli deve essere conteggiato dalla data della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo notificato il 29/4/2021 considerato i 60 giorni per proporre ricorso ed i 30 giorni per il pagamento e quindi una data antecedente il 30/6/2022. L'avviso di accertamento esecutivo di per sé contiene intimazione di pagamento .
Chiede la riforma della sentenza impugnata;
l'accoglimento dell'appello; spese per i due gradi del giudizio.
L'appellata AGE Direz. Prov.le di Roma II controdeduce. Precisa che la Legge 197/2022 dispone che la domanda di definizione agevolata “ rottamazione quater” doveva essere inoltrata entro il 30/6/2023 con modalità telematiche;
non era prevista la possibilità di inoltrare l'istanza di integrazione via pec;
la parte avrebbe dovuto inviare una nuova domanda per via telematica.
Ed ancora l'affidamento del carico tributario è quello del 4/8/2022 successivo al termine di legge del 30/6/2022 non rientrante nel periodo 1/1/2022-30/6/2022.
In data 24/11/2025 la società presenta istanza di rinvio successiva al 30/6/2025 in modo da rientrare nella prodecura della rottamazione quinques.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso la comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata ai sensi della Legge 197/2022 inviata dall'ADER alla società “Ricorrente_1” a seguito dell'istanza prodotta dalla società.
Il rilievo sollevato dal ricorrente si basa sostanzialmente sul diniego da parte della Riscossione, a seguito di richiesta inoltrata via pec da parte della società, di includere nella domanda di definizione agevolata anche le somme richieste dall'ADER con avviso di intimazione n. TK5IPPN001442022 notificato in data in data 3/5/2022 che seguiva sua volta avviso di accertamento n. TK503R8002212020 per IVA anno 2015 notificato in data 29/4/2021.
L'AGE ribadisce che la consegna del ruolo era avvenuta in data 4/8/2022 successiva al 30/6/2022 come previsto dalla Legge 192/2022 che definisce il termine dell'affidamento dei ruoli all'ADER dal 1/1/2000 al
30/6/2022 per l'ottenimento dei benefici previsti dalla Legge.
Il ricorrente rimarca che la data da prendere in considerazione era quella della notifica dell'avviso di accertamento n. TK503R8002212020 per IVA anno 2015 notificato in data 29/4/2021 divenuto esecutivo trascorsi i sessanta giorni dalla notifica e dopo ulteriori 30 giorni per l'affidamento all'ADER. Insiste, in fase di appello, che tale avviso debba essere ricompreso nella definizione agevolata.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello non meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
In via preliminare la Corte osserva che il comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha previsto che, a decorrere dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020, gli stessi acquistano efficacia esecutiva una volta trascorso il termine per la loro eventuale impugnativa avanti al giudice tributario, nel caso in cui contengano entrate tributarie, ovvero entro 60 giorni dalla notificazione, nel caso in cui si riferiscano ad entrate non tributarie.Una volta che l'atto è divenuto esecutivo, trascorsi 30 giorni da questo momento, lo stesso può essere consegnato al soggetto incaricato della fase coattiva.
Nel caso di specie la Corte precisa che la richiesta del ricorrente di includere l'avviso di accertamento n. TK503R8002212020 per IVA anno 2015 nella definizione agevolata L. 192/2022 non possa trovare accoglimento per due ordini di motivi:
Il primo è dato dalla richiesta informale ,di integrare l'avviso nella definizione, prodotta via pec dal ricorrente che non rientra nelle disposizioni della norma agevolativa.
Il riferimento alla Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Roma n. 15671/2025 non trova pregio. In tale sentenza l'Ader reintegrava il contribuente nella rottamazione nonostante non avesse ottemperato al pagamento di 8 rata previa dimostrazione del grave stato di salute dello stesso.
In secondo luogo la legittimità dell'avviso di accertamento n. TK503R800221/2020, è stata confermata dalla
C.G.T. di primo grado di Roma, con la sentenza n. 4598/29/2022, depositata il 14/04/2022 e passata in giudicato.
A tal riguardo è opportuno precisare La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5755/2024, ha fornito un importante chiarimento sui limiti di applicazione della definizione agevolata. Questo strumento, pensato per aiutare i contribuenti a sanare le pendenze con il Fisco, non può essere utilizzato per debiti che sono già diventati definitivi e non più contestabili in quanto riferibile ad un debito oramai cristallizzato.
La Corte ha chiarito che l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di un debito già definitivo, è un atto di mera riscossione e non un nuovo atto impositivo autonomo. Di conseguenza, non rientra nell'ambito di applicazione della definizione agevolata.
La legge 192/2022 permette di definire le 'controversie pendenti', ovvero quelle situazioni in cui la pretesa fiscale è ancora oggetto di un giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata. Spese a favore dell'AGE Direz. Prov. Di
Roma II che si liquidano in € 5.708,60.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5245/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 21/05/2024 Atti impositivi:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. AT - 09790202300989200180 IVA 2015
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. AT - 09790202300989200180 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4092/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
Il Funzionario dell'Agenzia delle Entrate DP2 si riporta alle controdeduzioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata ai sensi della Legge 197/2022 rilasciata dalla ADER in data 4/8/2023 con relativo piano di rateizzo.
Precisa che, successivamente alla presentazione dell'istanza di definizione, di aver chiesto con pec all'ADER di integrare la domanda includendo l'avviso di intimazione n. TK5IPPN001442022 notificato il 3/5/2022 che seguiva avviso di accertamento n. TK503R8002212020 per IVA anno 2015 risalente al 29/4/2021 e di aver ricevuto riscontro dalla Riscossione, attraverso il il call center, che il carico era stato consegnato in data successiva al 30/6/2022.
Chiede pertanto l'annullamento della comunicazione impugnata e la trasmissione di una nuova comunicazione che comprenda anche l'intimazione di pagamento rimettendo la società nei termini per il pagamento delle differenze tra la comunicazione ricevuta e la nuova comunicazione-
L'AGE, anche per conto dell'ADER, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del
Dlgs 546/92 in quanto proposto avverso atto non impugnabile.
Rimarca che non è prevista la possibilità di presentare un'istanza di integrazione per la definizione agevolata ed ancora che l'intimazione di pagamento non rientra nell'ambito applicativo della legge 197/2022 atteso che la data di consegna del ruolo era del 4/8/2022 successiva al 30/6/2022 come previsto dalla legge che stabilisce che i benefici previsti dalla definizione agevolata siano applicati sui debiti che risultano dai carichi affidati all'ADER dal 1/1/2022 al 30/6/2022 ed ancora che la comunicazione impugnata non si è perfezionata per il mancato pagamento della prima rata.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 6760/2024 rigetta il ricorso. Ritiene che sebbene l'atto impugnato non rientri nel novero degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 546/92 l' ADER nella comunicazione inviata consente di ricorrere avverso tale atto innanzi alla CGT di I Grado per i soli crediti tributari;
per gli altri crediti indica la Giustizia Ordinaria.
Nel merito la consegna del ruolo avvenuta in data successiva al 30/6/2022 termine ultimo per la presentazione della definizione agevolata;
considerato che
l'intimazione era stata notificata il 3/5/2022 il termine per l'adempimento era di trenta giorni dalla notifica considerato il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso.
Avverso tale sentenza la società Ricorrente_1 Srl propone appello. Precisa che il termine per l'affidamento dei ruoli deve essere conteggiato dalla data della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo notificato il 29/4/2021 considerato i 60 giorni per proporre ricorso ed i 30 giorni per il pagamento e quindi una data antecedente il 30/6/2022. L'avviso di accertamento esecutivo di per sé contiene intimazione di pagamento .
Chiede la riforma della sentenza impugnata;
l'accoglimento dell'appello; spese per i due gradi del giudizio.
L'appellata AGE Direz. Prov.le di Roma II controdeduce. Precisa che la Legge 197/2022 dispone che la domanda di definizione agevolata “ rottamazione quater” doveva essere inoltrata entro il 30/6/2023 con modalità telematiche;
non era prevista la possibilità di inoltrare l'istanza di integrazione via pec;
la parte avrebbe dovuto inviare una nuova domanda per via telematica.
Ed ancora l'affidamento del carico tributario è quello del 4/8/2022 successivo al termine di legge del 30/6/2022 non rientrante nel periodo 1/1/2022-30/6/2022.
In data 24/11/2025 la società presenta istanza di rinvio successiva al 30/6/2025 in modo da rientrare nella prodecura della rottamazione quinques.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso la comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata ai sensi della Legge 197/2022 inviata dall'ADER alla società “Ricorrente_1” a seguito dell'istanza prodotta dalla società.
Il rilievo sollevato dal ricorrente si basa sostanzialmente sul diniego da parte della Riscossione, a seguito di richiesta inoltrata via pec da parte della società, di includere nella domanda di definizione agevolata anche le somme richieste dall'ADER con avviso di intimazione n. TK5IPPN001442022 notificato in data in data 3/5/2022 che seguiva sua volta avviso di accertamento n. TK503R8002212020 per IVA anno 2015 notificato in data 29/4/2021.
L'AGE ribadisce che la consegna del ruolo era avvenuta in data 4/8/2022 successiva al 30/6/2022 come previsto dalla Legge 192/2022 che definisce il termine dell'affidamento dei ruoli all'ADER dal 1/1/2000 al
30/6/2022 per l'ottenimento dei benefici previsti dalla Legge.
Il ricorrente rimarca che la data da prendere in considerazione era quella della notifica dell'avviso di accertamento n. TK503R8002212020 per IVA anno 2015 notificato in data 29/4/2021 divenuto esecutivo trascorsi i sessanta giorni dalla notifica e dopo ulteriori 30 giorni per l'affidamento all'ADER. Insiste, in fase di appello, che tale avviso debba essere ricompreso nella definizione agevolata.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello non meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
In via preliminare la Corte osserva che il comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha previsto che, a decorrere dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020, gli stessi acquistano efficacia esecutiva una volta trascorso il termine per la loro eventuale impugnativa avanti al giudice tributario, nel caso in cui contengano entrate tributarie, ovvero entro 60 giorni dalla notificazione, nel caso in cui si riferiscano ad entrate non tributarie.Una volta che l'atto è divenuto esecutivo, trascorsi 30 giorni da questo momento, lo stesso può essere consegnato al soggetto incaricato della fase coattiva.
Nel caso di specie la Corte precisa che la richiesta del ricorrente di includere l'avviso di accertamento n. TK503R8002212020 per IVA anno 2015 nella definizione agevolata L. 192/2022 non possa trovare accoglimento per due ordini di motivi:
Il primo è dato dalla richiesta informale ,di integrare l'avviso nella definizione, prodotta via pec dal ricorrente che non rientra nelle disposizioni della norma agevolativa.
Il riferimento alla Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Roma n. 15671/2025 non trova pregio. In tale sentenza l'Ader reintegrava il contribuente nella rottamazione nonostante non avesse ottemperato al pagamento di 8 rata previa dimostrazione del grave stato di salute dello stesso.
In secondo luogo la legittimità dell'avviso di accertamento n. TK503R800221/2020, è stata confermata dalla
C.G.T. di primo grado di Roma, con la sentenza n. 4598/29/2022, depositata il 14/04/2022 e passata in giudicato.
A tal riguardo è opportuno precisare La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5755/2024, ha fornito un importante chiarimento sui limiti di applicazione della definizione agevolata. Questo strumento, pensato per aiutare i contribuenti a sanare le pendenze con il Fisco, non può essere utilizzato per debiti che sono già diventati definitivi e non più contestabili in quanto riferibile ad un debito oramai cristallizzato.
La Corte ha chiarito che l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di un debito già definitivo, è un atto di mera riscossione e non un nuovo atto impositivo autonomo. Di conseguenza, non rientra nell'ambito di applicazione della definizione agevolata.
La legge 192/2022 permette di definire le 'controversie pendenti', ovvero quelle situazioni in cui la pretesa fiscale è ancora oggetto di un giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata. Spese a favore dell'AGE Direz. Prov. Di
Roma II che si liquidano in € 5.708,60.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Relatore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli