TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/11/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3370/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n. R.G. 3370/2025 introdotto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RI ER e con domicilio eletto presso il suo studio sito in NO (PV),
Via Trivulzio n. 120;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
All'udienza del 30.10.2025, parte ricorrente chiedeva la pronuncia sullo status, la decadenza dal padre e l'affido esclusivo della figlia minore nata a Persona_1
NO il 21.05.2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.9.2025, la Sig.ra a chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio da lei contratto con il Sig. il 23.9.1996 in Marocco, Controparte_1 successivamente trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di
NO (PV) al n. 54, Parte II, Serie C, anno 2021, affermando che: “dalla pronuncia
pag. 1 di 3 di separazione personale, i coniugi non si sono più riconciliati venendo meno tra loro ogni presupposto di unione morale e materiale”.
Si prende, inoltre, atto che dal momento della separazione personale, pronunciata dal
Tribunale di Pavia con sentenza n. 1365/2022 pubbl. il 04/11/2022 RG n. 2523/2021 non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso ex art. 143 c.p.c., il resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 30.10.2025, il G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro, dato atto della regolare notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia del convenuto, e sentiva la parte ricorrente, che precisava le conclusioni come sopra riportate;
la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale in punto di pronuncia sullo status.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate almeno dalla data dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice
Delegato nel giudizio di separazione, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n.
2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Va quindi accolta la domanda di divorzio.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.D. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalla Sig.ra
[...] con il Sig. il 23.9.1996 in Marocco, Parte_1 Controparte_1 successivamente trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di
NO (PV) al n. 54, Parte II, Serie C, anno 2021;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
pag. 2 di 3 - Dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al
Giudice Delegato, come da separata ordinanza;
- Riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3370/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n. R.G. 3370/2025 introdotto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RI ER e con domicilio eletto presso il suo studio sito in NO (PV),
Via Trivulzio n. 120;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
All'udienza del 30.10.2025, parte ricorrente chiedeva la pronuncia sullo status, la decadenza dal padre e l'affido esclusivo della figlia minore nata a Persona_1
NO il 21.05.2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.9.2025, la Sig.ra a chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio da lei contratto con il Sig. il 23.9.1996 in Marocco, Controparte_1 successivamente trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di
NO (PV) al n. 54, Parte II, Serie C, anno 2021, affermando che: “dalla pronuncia
pag. 1 di 3 di separazione personale, i coniugi non si sono più riconciliati venendo meno tra loro ogni presupposto di unione morale e materiale”.
Si prende, inoltre, atto che dal momento della separazione personale, pronunciata dal
Tribunale di Pavia con sentenza n. 1365/2022 pubbl. il 04/11/2022 RG n. 2523/2021 non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso ex art. 143 c.p.c., il resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 30.10.2025, il G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro, dato atto della regolare notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia del convenuto, e sentiva la parte ricorrente, che precisava le conclusioni come sopra riportate;
la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale in punto di pronuncia sullo status.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate almeno dalla data dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice
Delegato nel giudizio di separazione, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n.
2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Va quindi accolta la domanda di divorzio.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.D. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalla Sig.ra
[...] con il Sig. il 23.9.1996 in Marocco, Parte_1 Controparte_1 successivamente trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di
NO (PV) al n. 54, Parte II, Serie C, anno 2021;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
pag. 2 di 3 - Dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al
Giudice Delegato, come da separata ordinanza;
- Riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3