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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/06/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1913/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ) nata a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Cefalù in via Pietragrossa n. 29/d, presso lo studio dell'avv. Salvatore Barranco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Bagheria in via Paolo Borsellino n. 24, presso lo studio dall'avv.
Vincenza Scardina che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili;
conclusioni delle parti: come da note scritte depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.6.2019, premettendo di avere contratto il Parte_1
5.6.1996 a Casteldaccia matrimonio con - trascritto nel Registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte II, serie A, dell'anno 1996 - dal quale il 10.9.1997 è nata la FI , domandava al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, Per_1 deducendo di non avere più intrattenuto alcun rapporto con la controparte dalla data comparizione innanzi al presidente del Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio di separazione (R.G. n. 803/2005).
In particolare, chiedeva di confermare le statuizioni economiche di cui alla sentenza di separazione n. 506/2010, ossia di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle l'importo mensile di € 600,00, di cui € 200,00 per sé ed € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della FI (ormai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente), oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. Con ordinanza del 21.9.2020, il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra i coniugi stante la mancata costituzione del resistente, e l'assenza di fatti sopravvenuti tali da modificare le condizioni statuite con la sentenza di separazione, confermava quest'ultime, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore designato. costituitosi con memoria depositata in data 31.10.2022 in seguito alla Controparte_1 rinnovazione della notifica del ricorso, dell'ordinanza presidenziale e del verbale di udienza del
26.1.2022 disposti dal Giudice già assegnatario del fascicolo (cfr. verbale di udienza del 26.1.2022), si associava alla domanda di divorzio, chiedendo tuttavia il rigetto delle ulteriori domande.
In ordine alle questioni di natura economica, deduceva che la FI , ormai maggiorenne, Per_1 era economicamente autosufficiente, essendo impiegata presso il “Bar Tebì” di Casteldaccia, e conviveva con il proprio compagno.
Quanto alla moglie, rilevava che la stessa, già da diversi anni, aveva intrapreso una relazione more uxorio con altro uomo, essendo inoltre proprietaria di un appartamento dalla stessa concesso in locazione a terzi nel corso degli anni, percependo un canone di € 450,00 mensili, oltre a godere di ottima salute che le avrebbe consentito di svolgere, come già fatto in passato, attività lavorativa.
Sulla propria situazione economica, deduceva di essere privo di Controparte_1 occupazione, precisando che, appena rientrato in Italia dalla Francia, era stato tratto in arresto in esecuzione di una sentenza penale di condanna per omesso mantenimento nei confronti della moglie e della FI – per la quale aveva espiato una parte della pena in carcere ed una parte in regime di affidamento in prova al servizio sociale – e che, risultando la condanna in questione nel casellario giudiziale, “aveva perso diverse opportunità di lavoro”, vivendo di stenti e trovandosi, peraltro, ad affrontare un altro processo penale (il terzo), anch'esso attivato su denuncia della moglie per omesso mantenimento.
Con sentenza n. 88/2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 25.1.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
***************
Così delineato l'oggetto del contendere, preso atto della sentenza non definitiva sullo status, occorre in questa sede soffermarsi sulle restanti domande spiegate dalle parti.
Sulla domanda di assegno divorzile in favore della ricorrente
La ricorrente ha chiesto di confermare le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, fra cui quella che ha posto porre a carico di l'obbligo di corrisponderle l'importo Controparte_1 mensile di € 200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento.
Ebbene, quanto al diritto a percepire l'assegno divorzile, deve osservarsi che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando il dettato normativo, con la sentenza n.
18287/2018 hanno affermato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Corte di legittimità, che ha sottolineato come “La funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (cfr.
Cass., n. 5148/2024).
Orbene, ad avviso del Tribunale, nel caso sub iudice non sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente il diritto a percepire l'assegno divorzile.
Infatti, dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non emerge una disparità economica tra le stesse, essendo allo stato entrambi disoccupati, come si evince dagli estratti contributivi Inps offerti, nonché dalla documentazione reddituale in atti (cfr. depositi della ricorrente in data 13.9.2021, 23.11.2022, 7.12.2023, del resistente del 16.11.2022 e del
23.1.2024).
Invero, nell'accertamento della sussistenza dei presupposti del diritto all'assegno divorzile – il cui riconoscimento non consegue di per sé alla sola differenza reddituale –, “Il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione è il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri sui cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile” (cfr. ex multis Cass., n. 32398/2019; Cass., n. 11796/2021; Cass., n. 7596/2022).
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 21926/2019, richiamata dalla pronuncia delle Sezioni
Unite n. 35385/2023, ha ribadito che l'assegno di divorzio “presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” A tale riguardo deve osservarsi, in ogni caso, che la ricorrente non ha fornito alcun elemento – neanche sul piano assertivo – idoneo a ricostruire concretamente il contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune essendosi, sotto questo profilo, limitata ad affermare genericamente di aver svolto attività lavorativa durante la vita matrimoniale, non avendo, per altro verso, allegato di aver sacrificato le proprie aspettative professionali durante il matrimonio, in ragione del contributo contestualmente dato sul piano familiare.
Inoltre, non ha dimostrato di non avere “adeguati mezzi per vivere ovvero di non Parte_1 poterli procurare per ragioni oggettive”, non potendosi ritenere bastevole sotto tale profilo, tenuto conto anche dell'età della stessa (anni 50), il fatto che nelle more del presente giudizio sia stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 46% (cfr. verbale del
4.4.2022, allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, cpc).
Infatti, il riconoscimento formale della riduzione (parziale) della capacità lavorativa non determina di per sé il sorgere del diritto all'assegno divorzile, essendo necessaria la prova che tale condizione abbia riflessi concreti sulla possibilità di trovare un impiego, compatibile con lo stato del soggetto.
A ciò deve aggiungersi che la ricorrente negli anni 2019, 2020 e 2021 ha percepito redditi dalla locazione di un immobile di sua proprietà (cfr. dichiarazioni dei redditi anni allegate alle note di trattazione scritta del 23.11.2022), avendo in precedenza svolto attività di lavoro dipendente part- time nonché di collaboratrice domestica (cfr. estratto contributivo Inps).
D'altra parte, la condizione economica di è precaria, essendo egli allo stato Controparte_1 privo di occupazione.
Il resistente, invero, se fino al 2014 ha prestato attività lavorativa dipendente presso partiti politici dell'Ars essendosi poi licenziato per trasferirsi in Francia con la compagna – circostanza non contestata dal resistente –, dove ha continuato a svolgere attività lavorativa percependo redditi pari ad € 15.912 nel 2021, ha allegato di non avere in seguito trovato altra occupazione in ragione della condanna penale risultante dal certificato del casellario giudiziario (in atti).
È opportuno osservare, per altro verso, che sulla configurabilità del diritto all'assegno divorzile non incide, ad ogni modo, la circostanza – dedotta dal resistente – secondo cui Parte_1 già di diversi anni, avrebbe intrapreso una stabile convivenza.
Si tratta di dato fattuale contestato dalla ricorrente, la quale ha precisato di vivere da sola (cfr. memoria di replica del 22.3.2025), senza considerare che, secondo la giurisprudenza più recente,
“L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza, che venga giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa”( Cass n. 11610/2025).
Ad ogni modo, “in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, occorre che l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dall'art. 2729, comma 1, c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art. 2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio” Deve esserci, in sostanza, “un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche”, il cui relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegno (cfr. Cass. n. 3645/2023; Cass. n. 34374/2023, Cass. 27043/2024).
Alla luce delle argomentazioni svolte, va rigettata la domanda in tal senso formulata dalla ricorrente, non potendosi pervenire a conclusioni diverse mediante l'escussione delle prove testimoniali dalla medesima articolate, aventi ad oggetto in parte circostanze documentate (cap. b), in parte circostanze superflue ai fini del decidere (cap. c) e in parte – in aggiunta a quanto affermato nell'ordinanza del 12.1.2024 – vertendo su circostanze non dedotte negli atti difensivi, senza considerare la formulazione generica (cap. a).
Sul mantenimento della FI maggiorenne
Quanto alla domanda di contribuzione al mantenimento della FI , divenuta maggiorenne Per_1 nel corso del giudizio, va richiamato l'art. 337 septies c.c., secondo cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Il dato normativo non esonera, d'altra parte, il Tribunale dalla “valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con
i genitori o con uno d'essi”, che va effettuata “dal giudice del merito caso per caso”, dovendo il relativo accertamento “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n.
1830) […]” [così Cass., n. 17183/2020; Cass., n. 10207/2017].
Secondo la Corte di Cassazione, “l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto
l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass., n.
1830/2011; Cass., n. 1773/2012; Cass., n. 38366/2021; Cass., 23381/2021; Cass., n. 32727/2022).
La giurisprudenza ha chiarito, in punto di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il
"figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (Cass., n. 17183/2020).
Con l'ordinanza n. 5177/2024, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
Dunque, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae nell'ipotesi in cui egli, divenuto maggiorenne, sia senza sua colpa ancora dipendente dai genitori.
In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio nonché in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
Ora, nel caso di specie, con il ricorso introduttivo ha genericamente dedotto Parte_1 che la FI non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Il resistente, da parte sua, ha contestato tale assunto deducendo che la FI è Per_1 economicamente autosufficiente, prestando attività lavorativa presso il “Bar Tebì” di Casteldaccia,
e che non vive più con la madre, ma col compagno con cui ha intrapreso una stabile convivenza.
Sul punto , nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, cpc, si è limitata genericamente Parte_1
a dedurre che la FI – priva di una stabile occupazione avendo solo di recente ha iniziato a svolgere attività lavorativa part-time come barista presso il “bar Tebì” (cfr. estratto conto previdenziale) – non ha ancora raggiunto la propria autosufficienza economica, senza, tuttavia, fornire prova delle ragioni sottese a siffatta condizione.
Ebbene, ad avviso del Collegio, tali generiche contestazioni, non consentono di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI, dovendosi tenere conto dell'età della ragazza (26 anni), del fatto che dal 2022 presta la propria attività lavorativa, sia pure part- time, non essendo stato dimostrato che sia “senza sua colpa, ancora dipendente dai genitori”, nè la sussistenza di ragioni oggettive che le abbiano impedito di ottenere un impiego stabile nel tempo, in grado di assicurarle un'effettiva autosufficienza reddituale, o di essere nel frattempo impegnata in un percorso di studi.
Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale delle domande avanzate dalla ricorrente, la circostanza che la stessa è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato e la natura del giudizio fanno sì che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, a seguito della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Parte_1 rigetta la domanda di contributo al mantenimento della FI maggiorenne proposta dalla ricorrente;
dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.