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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1940/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1940/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giulio Fortunato Tescione e Simona Alvares, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 29.01.2025, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., chiedendo dichiararsi la nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 29820200001317118000, notificata il 17.03.2022, deducendo: a) la mancata notifica degli atti ad essa presupposti;
b) la decadenza dell'Amministrazione dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 227-ter d.P.R. 115/2002; c)
l'insufficienza motivazionale della cartella;
d) l'intervenuta prescrizione del credito. In via cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
2. - Con ordinanza del 28.03.2023, il Tribunale ha dichiarato la contumacia della parte opposta, rigettato l'istanza di sospensione e assegnato i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
3. - Con la prima memoria autorizzata, parte opponente ha sostanzialmente reiterato e ribadito le difese già svolte, insistendo sull'applicabilità dell'art. 227-ter d.P.R.
115/2002, ma valorizzando la pretesa decadenza dell'Ufficio dalla possibilità di iscrizione a ruolo per intervenuto superamento del termine di un mese dalla definitività del provvedimento penale presupposto (in specie risalente al 2016).
4. - All'udienza del 29.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
5. - Ciò posto, l'opposizione è infondata e va respinta.
5.1. - Secondo l'opponente, la cartella sarebbe nulla per omessa notifica del provvedimento giurisdizionale da cui scaturisce la pretesa, in violazione del disposto di cui all'art. 212 d.P.R. 115/2002.
L'assunto è manifestamente infondato.
L'art. 212 d.P.R. 115/2002 disciplina l'adempimento spontaneo, mediante invito al pagamento, delle spese processuali liquidate nei soli processi amministrativi, contabili e tributari. Viceversa, per la riscossione coattiva delle spese processuali e delle pene
Pag. 2 di 6 pecuniarie nel processo civile e penale, trova applicazione l'art. 227-ter, introdotto dal
D.L. n. 112/2008, il quale prevede l'iscrizione a ruolo a cura dell'Ufficio e la riscossione mediante ruolo da parte del concessionario, ma non anche la previa “notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della cartella in cui siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo” (cfr. Cass. n. 2553/2019).
5.2. - Parte opponente ha eccepito la decadenza dell'Amministrazione dal potere di procedere all'iscrizione a ruolo della somma oggetto di riscossione, per asserita violazione del termine previsto dall'art. 227-ter, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002.
Anche tale censura è infondata.
I termini di decadenza, in quanto limitativi dell'esercizio di un diritto o di un potere, devono essere espressamente previsti dalla legge. La natura decadenziale di un termine, infatti, non può essere desunta in via interpretativa, né può fondarsi su presunzioni di tipo logico o funzionale, trattandosi di istituto di stretta interpretazione.
Il raffronto tra l'art. 227-ter del d.P.R. n. 115/2002 e altre disposizioni legislative che disciplinano l'iscrizione a ruolo conferma questa impostazione. Ad esempio, l'art. 72, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di TARSU, dispone testualmente che l'iscrizione a ruolo debba avvenire “a pena di decadenza” entro l'anno successivo a quello per cui è dovuto il tributo. L'utilizzo della clausola espressa “a pena di decadenza” rende palese la volontà legislativa di sanzionare con la perdita del potere impositivo il superamento del termine. Al contrario, l'art. 227-ter del d.P.R. 115/2002 non contiene alcuna espressione sanzionatoria o preclusiva, né fa menzione della decadenza, limitandosi a disporre che l'iscrizione avvenga “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo”.
Pag. 3 di 6 Ne consegue che il termine ivi previsto debba qualificarsi come ordinatorio, idoneo a orientare l'azione amministrativa ma privo di efficacia impeditiva dell'iscrizione o della validità del ruolo formato oltre il termine.
Tale interpretazione, già di per sé ampiamente persuasiva sul piano sistematico, è stata recentemente avallata dalla Corte di cassazione la quale, con ordinanza n. 12614/2023, ha statuito che “il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria”.
Ne consegue che la pretesa azionata nella cartella impugnata non risulta affetta da alcuna decadenza e che l'iscrizione a ruolo, pur intervenuta a distanza di tempo dalla data di definitività del decreto penale di condanna, è pienamente valida ed efficace.
5.3. - Si assume in citazione che la cartella sia viziata per motivazione generica, tale da impedire l'identificazione della pretesa.
Anche questa eccezione non può trovare accoglimento.
Secondo un orientamento consolidato, pienamente recepito anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib. Siracusa, Sez. II Civ., Sent. n. 1958/2024), gli atti della riscossione mediante ruolo non sono soggetti ad un obbligo motivazionale in senso proprio, qualora il loro contenuto sia vincolato e strutturato secondo modelli ministeriali, come previsto espressamente per l'intimazione di pagamento (art. 50, co. 2
e 3, d.P.R. n. 602/1973). In particolare, è stato affermato che la validità dell'atto non può essere esclusa per difetto di motivazione quando lo stesso contiene il riferimento alle cartelle precedentemente notificate, già idonee a porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa nell'an e nel quantum, e a esercitare conseguentemente il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. n. 21065/2022).
Tali principi - applicabili all'intimazione di pagamento - risultano a maggior ragione applicabili anche alla cartella esattoriale, considerata la sua natura di atto vincolato
Pag. 4 di 6 nell'ambito della riscossione coattiva (cfr. Cass n. 4376/2017, secondo cui la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973).
Da un altro angolo visuale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la cartella è legittima ove contenga gli elementi minimi per individuare la pretesa, non occorrendo che la stessa consenta la piena conoscenza del contenuto del titolo, bensì la sua identificabilità ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, sicché “la parte che sostenga la nullità della stessa per questa ragione, deve anche allegare e dimostrare il concreto pregiudizio conseguentemente patito” (cfr. Cass. n. 2553/2019, in motivazione;
cfr. altresì, in tema di pretese tributarie, Cass n. 18224/2018, in motivazione).
Nel caso in esame, la cartella contiene tutti gli elementi essenziali (numero di ruolo, anno di riferimento, numero e data del provvedimento, autorità emittente, importo e partita di credito) idonei a permettere all'intimata l'identificazione della pretesa. La circostanza, poi, che la stessa opponente abbia depositato in giudizio copia del decreto penale di condanna di cui contesta la riscossione, conferma il fatto che la stessa sia stata posta pienamente nelle condizioni di comprendere l'origine del credito azionato.
Ne consegue l'assenza di qualsivoglia vizio motivazionale della cartella.
5.4. - Parte opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito.
Anche tale doglianza è infondata.
Il credito ha ad oggetto una multa, come confermato dal deposito, da parte della stessa opponente, del relativo decreto penale di condanna (cfr. allegato alla terza memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.). Trattandosi di sanzione pecuniaria di natura penale, e in assenza di una norma speciale che stabilisca un termine più breve, trova applicazione il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
5.5. - L'opposizione va dunque rigettata in ogni sua parte.
6. - Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, attesa la contumacia della parte opposta.
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1940/2022 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ex art. 615, comma 1, c.p.c. da Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 29820200001317118000.
[...]
2) Nulla dispone sulle spese di lite nei confronti dell'opposta contumace,
[...]
. Controparte_1
Così deciso a Siracusa in data 25 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1940/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giulio Fortunato Tescione e Simona Alvares, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 29.01.2025, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., chiedendo dichiararsi la nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 29820200001317118000, notificata il 17.03.2022, deducendo: a) la mancata notifica degli atti ad essa presupposti;
b) la decadenza dell'Amministrazione dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 227-ter d.P.R. 115/2002; c)
l'insufficienza motivazionale della cartella;
d) l'intervenuta prescrizione del credito. In via cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
2. - Con ordinanza del 28.03.2023, il Tribunale ha dichiarato la contumacia della parte opposta, rigettato l'istanza di sospensione e assegnato i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
3. - Con la prima memoria autorizzata, parte opponente ha sostanzialmente reiterato e ribadito le difese già svolte, insistendo sull'applicabilità dell'art. 227-ter d.P.R.
115/2002, ma valorizzando la pretesa decadenza dell'Ufficio dalla possibilità di iscrizione a ruolo per intervenuto superamento del termine di un mese dalla definitività del provvedimento penale presupposto (in specie risalente al 2016).
4. - All'udienza del 29.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.
5. - Ciò posto, l'opposizione è infondata e va respinta.
5.1. - Secondo l'opponente, la cartella sarebbe nulla per omessa notifica del provvedimento giurisdizionale da cui scaturisce la pretesa, in violazione del disposto di cui all'art. 212 d.P.R. 115/2002.
L'assunto è manifestamente infondato.
L'art. 212 d.P.R. 115/2002 disciplina l'adempimento spontaneo, mediante invito al pagamento, delle spese processuali liquidate nei soli processi amministrativi, contabili e tributari. Viceversa, per la riscossione coattiva delle spese processuali e delle pene
Pag. 2 di 6 pecuniarie nel processo civile e penale, trova applicazione l'art. 227-ter, introdotto dal
D.L. n. 112/2008, il quale prevede l'iscrizione a ruolo a cura dell'Ufficio e la riscossione mediante ruolo da parte del concessionario, ma non anche la previa “notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della cartella in cui siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo” (cfr. Cass. n. 2553/2019).
5.2. - Parte opponente ha eccepito la decadenza dell'Amministrazione dal potere di procedere all'iscrizione a ruolo della somma oggetto di riscossione, per asserita violazione del termine previsto dall'art. 227-ter, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002.
Anche tale censura è infondata.
I termini di decadenza, in quanto limitativi dell'esercizio di un diritto o di un potere, devono essere espressamente previsti dalla legge. La natura decadenziale di un termine, infatti, non può essere desunta in via interpretativa, né può fondarsi su presunzioni di tipo logico o funzionale, trattandosi di istituto di stretta interpretazione.
Il raffronto tra l'art. 227-ter del d.P.R. n. 115/2002 e altre disposizioni legislative che disciplinano l'iscrizione a ruolo conferma questa impostazione. Ad esempio, l'art. 72, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di TARSU, dispone testualmente che l'iscrizione a ruolo debba avvenire “a pena di decadenza” entro l'anno successivo a quello per cui è dovuto il tributo. L'utilizzo della clausola espressa “a pena di decadenza” rende palese la volontà legislativa di sanzionare con la perdita del potere impositivo il superamento del termine. Al contrario, l'art. 227-ter del d.P.R. 115/2002 non contiene alcuna espressione sanzionatoria o preclusiva, né fa menzione della decadenza, limitandosi a disporre che l'iscrizione avvenga “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo”.
Pag. 3 di 6 Ne consegue che il termine ivi previsto debba qualificarsi come ordinatorio, idoneo a orientare l'azione amministrativa ma privo di efficacia impeditiva dell'iscrizione o della validità del ruolo formato oltre il termine.
Tale interpretazione, già di per sé ampiamente persuasiva sul piano sistematico, è stata recentemente avallata dalla Corte di cassazione la quale, con ordinanza n. 12614/2023, ha statuito che “il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria”.
Ne consegue che la pretesa azionata nella cartella impugnata non risulta affetta da alcuna decadenza e che l'iscrizione a ruolo, pur intervenuta a distanza di tempo dalla data di definitività del decreto penale di condanna, è pienamente valida ed efficace.
5.3. - Si assume in citazione che la cartella sia viziata per motivazione generica, tale da impedire l'identificazione della pretesa.
Anche questa eccezione non può trovare accoglimento.
Secondo un orientamento consolidato, pienamente recepito anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib. Siracusa, Sez. II Civ., Sent. n. 1958/2024), gli atti della riscossione mediante ruolo non sono soggetti ad un obbligo motivazionale in senso proprio, qualora il loro contenuto sia vincolato e strutturato secondo modelli ministeriali, come previsto espressamente per l'intimazione di pagamento (art. 50, co. 2
e 3, d.P.R. n. 602/1973). In particolare, è stato affermato che la validità dell'atto non può essere esclusa per difetto di motivazione quando lo stesso contiene il riferimento alle cartelle precedentemente notificate, già idonee a porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa nell'an e nel quantum, e a esercitare conseguentemente il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. n. 21065/2022).
Tali principi - applicabili all'intimazione di pagamento - risultano a maggior ragione applicabili anche alla cartella esattoriale, considerata la sua natura di atto vincolato
Pag. 4 di 6 nell'ambito della riscossione coattiva (cfr. Cass n. 4376/2017, secondo cui la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973).
Da un altro angolo visuale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la cartella è legittima ove contenga gli elementi minimi per individuare la pretesa, non occorrendo che la stessa consenta la piena conoscenza del contenuto del titolo, bensì la sua identificabilità ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, sicché “la parte che sostenga la nullità della stessa per questa ragione, deve anche allegare e dimostrare il concreto pregiudizio conseguentemente patito” (cfr. Cass. n. 2553/2019, in motivazione;
cfr. altresì, in tema di pretese tributarie, Cass n. 18224/2018, in motivazione).
Nel caso in esame, la cartella contiene tutti gli elementi essenziali (numero di ruolo, anno di riferimento, numero e data del provvedimento, autorità emittente, importo e partita di credito) idonei a permettere all'intimata l'identificazione della pretesa. La circostanza, poi, che la stessa opponente abbia depositato in giudizio copia del decreto penale di condanna di cui contesta la riscossione, conferma il fatto che la stessa sia stata posta pienamente nelle condizioni di comprendere l'origine del credito azionato.
Ne consegue l'assenza di qualsivoglia vizio motivazionale della cartella.
5.4. - Parte opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito.
Anche tale doglianza è infondata.
Il credito ha ad oggetto una multa, come confermato dal deposito, da parte della stessa opponente, del relativo decreto penale di condanna (cfr. allegato alla terza memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.). Trattandosi di sanzione pecuniaria di natura penale, e in assenza di una norma speciale che stabilisca un termine più breve, trova applicazione il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
5.5. - L'opposizione va dunque rigettata in ogni sua parte.
6. - Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, attesa la contumacia della parte opposta.
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1940/2022 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ex art. 615, comma 1, c.p.c. da Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 29820200001317118000.
[...]
2) Nulla dispone sulle spese di lite nei confronti dell'opposta contumace,
[...]
. Controparte_1
Così deciso a Siracusa in data 25 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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