Sentenza 20 marzo 2015
Massime • 1
Ai fini dell'irrogazione di sanzione disciplinare a carico del funzionario di banca per omessa vigilanza su operazioni irregolari di sportello compiute nell'ambito della sua area di controllo, il proscioglimento in sede penale di altro impiegato, suo sottoposto, dall'accusa di commissione dei fatti è irrilevante, sicché è viziata da illogicità la motivazione della sentenza di merito che, per tale sola circostanza, abbia escluso, pur nell'obiettiva constatazione dell'irregolarità delle operazioni, la responsabilità del funzionario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2015, n. 5716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5716 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19911-2008 proposto da:
BANCO DI SICILIA SOCIETÀ PER AZIONI C.F. 05102070827 già Banco di Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI LIDIA, rappresentata e difesa dall'avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO NO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 228/2007 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/07/2007 R.G.N. 1259/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito l'Avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21 luglio 2007, la Corte d'appello di Catania rigettava l'appello proposto dal Banco di Sicilia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto la sua domanda di accertamento di legittimità della sanzione disciplinare (sospensione da servizio e retribuzione per dieci giorni) inflitta il 14 gennaio 2002 al dipendente AN AN per omessa vigilanza, quale responsabile operativo della Filiale n. 3 di Catania, sulle irregolari operazioni di sportello (in particolare, di anticipata estinzione di buoni fruttiferi, con la consegna delle relative somme senza richiesta di restituzione dei titoli) compiute dall'impiegato RA GA, responsabile quale unico operatore di sportello. Preliminarmente ravvisata la tempestività della richiesta della banca di attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione, invece esclusa dal Tribunale, che per tale ragione aveva ritenuto estinta la sanzione, la Corte territoriale ne ravvisava tuttavia nel merito l'illegittimità per annullamento del licenziamento intimato dalla banca a RA per gli stessi fatti: neppure pertanto configurandosi responsabilità di AN AN per suo omesso controllo, una volta il primo scagionato dalle suddette irregolarità di sportello;
con irrilevanza e inammissibilità, per genericità, della deduzione probatoria della banca;
neppure provata infine, per completezza motiva, l'affissione nel luogo di lavoro del codice disciplinare, in violazione della L. n. 300 del 1970, art.
7. Con atto notificato il 18 luglio 2008, Banco di Sicilia s.p.a. ricorre per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; AN AN resta intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto controverso e decisivo della contestazione, con note 24 ottobre 2001 e 28 novembre 2002 e della conseguente sanzione, con provvedimento 14 gennaio 2002, ad AN AN di omessa vigilanza, non tanto sullo specifico operato di RA GA, quanto sulle operazioni di sportello irregolari, certamente avvenute e sotto la sua responsabilità, gravemente trascurata.
Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l'indubbia sussistenza delle nove operazioni di sportello irregolari, nella responsabilità di controllo di AN AN, con irrilevanza dell'esclusione della prova del coinvolgimento in esse di RA GA: come ritenuto dal Tribunale di Bologna con la sentenza di annullamento del suo licenziamento per gli stessi fatti, posta dalla Corte territoriale a fondamento del proprio ragionamento probatorio. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c., e art. 414 c.p.c., n. 5, artt. 434 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omesso esame delle proprie istanze istruttorie, erroneamente ritenute inammissibili per genericità di formulazione, quando invece dedotte per relationem alla puntuale esposizione dei fatti in narrativa del ricorso introduttivo, specificamente trascritta. Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c., commi 2 e 3, artt. 345 e 437 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l'erronea ritenuta tardività dell'eccezione di violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 in riferimento alla mancata affissione del codice disciplinare, esplicita in grado di appello, prospettata solo genericamente nella comparsa di costituzione in primo grado. Con il quinto, la ricorrente deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l'insanabile contrasto tra dispositivo, recante la compensazione delle sole spese del grado di appello e motivazione, di sua disposizione invece per entrambi i gradi di merito. Il primo motivo (insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo della contestazione e della conseguente sanzione della banca a AN di omessa vigilanza, non tanto sullo specifico operato di RA, quanto sulle operazioni di sportello irregolari, certamente avvenute) può essere esaminato, per stretta connessione, congiuntamente con il secondo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per indubbia sussistenza delle nove operazioni di sportello irregolari, nella responsabilità di controllo di AN, indipendentemente dal e con irrilevanza del coinvolgimento in esse di RA, escluso dal Tribunale di Bologna con annullamento del suo licenziamento per gli stessi fatti). Essi sono fondati.
Ed infatti, la Corte territoriale ha individuato in modo contraddittorio il fatto contestato dal Banco di Sicilia al proprio dipendente AN AN: dapprima, correttamente, come effettivamente contestato dalla banca, in relazione all'omessa vigilanza sulle nove operazioni di sportello irregolari ("La contestazione effettuata nei confronti di AN è posta in relazione ad operazioni effettuate presso la filiale n. 3 della città di Catania del Banco di Sicilia su buoni fruttiferi, che risultano estinti con quietanza dai clienti, i quali tuttavia ne hanno reclamato l'importo sulla base del fatto che il titolo era materialmente in loro possesso ed adducendo di non aver mai riscosso le somme": così a pg. 4 della sentenza), come chiaramente risulta dalle note 24 ottobre 2001 e 28 novembre 2001 (trascritte rispettivamente a pgg. da 4 a 6 e 8, 9 del ricorso) e dal provvedimento sanzionatorie 14 gennaio 2002 (riportato per la parte d'interesse a pg. 9 del ricorso); ma poi riconducendolo esclusivamente allo specifico operato del dipendente RA GA ("suo sottoposto e sulla attività del quale il AN aveva potestà di controllo ... all'odierno appellato AN viene contestato di non aver svolto i controlli che risulterebbero previsti dalla normativa interna nei confronti dell'operato del cassiere RA e sulle operazioni da questo poste in essere ":
così a pgg. 4 e 5 della sentenza). In base a tale non chiarita e contraddittoria individuazione dell'addebito disciplinare, la Corte catanese, una volta rilevato l'annullamento del licenziamento disposto per giusta causa nei confronti di RA, quale diretto autore degli illeciti, ha quindi concluso che "se le operazioni contestate non sono state poste in essere dallo RA e sono il frutto di una attività fraudolenta posta in essere da sconosciuti, appare destituito di ogni fondamento l'addebito che viene contestato al AN di non aver posto in essere i controlli previsti nei confronti dell'attività dello RA" essendo evidente che "non può certamente rispondere il signor AN di culpa in vigilando sui fatti non commessi dal collega sul quale avrebbe dovuto esercitare la sua attività di vigilanza" (così a pg. 5 della sentenza).
Reputa questa Corte che un tale ragionamento argomentativo, indebitamente restrittivo dell'area di vigilanza di AN AN, alla luce dell'ambito della sua responsabilità in relazione alle funzioni di sua competenza come descritte dai manuali operativi citati nella lettera di contestazione disciplinare (secondo gli estratti trascritti a pgg. 6 e 7 del ricorso), riveli un evidente vizio logico nella formazione del convincimento della Corte territoriale (che ha esclusivamente ancorato alla condotta di RA GA la responsabilità di AN AN, anziché alle operazioni di sportello irregolari, certamente avvenute e su cui aveva il compito di vigilare). Ed esso è ben sindacabile dal giudice di legittimità, cui spetta il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 marzo 2007, n. 5066). Ma tale ragionamento logicamente viziato integra pure una palese violazione delle norme di diritto denunciate, siccome non applicate nella corretta sussunzione, per le ragioni dette, del fatto oggetto di giudizio (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010). Dalle superiori argomentazioni, assorbenti degli altri motivi (il terzo, di violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c., art. 414 c.p.c., n. 5, artt. 434 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., per omesso esame delle istanze istruttorie della banca;
il quarto, di violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c., commi 2 e 3, artt. 345 e 437 c.p.c., per tempestività dell'eccezione di violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 in riferimento alla mancata affissione del codice disciplinare;
il quinto, di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, in ordine alla statuizione sulle spese di giudizio), discende allora coerente l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di licenziamento disciplinare del dipendente di una banca per omessa vigilanza su operazioni irregolari di sportello compiute nell'ambito della sua area di controllo, è irrilevante il proscioglimento in sede penale di altro impiegato, suo sottoposto, dall'accusa di commissione di tali fatti: sicché è viziata di illogicità la motivazione della sentenza di merito che escluda per tale solo fatto la responsabilità del primo, pur nell'obiettiva constatazione dell'irregolarità delle operazioni".
P.Q.M.
LA CORTE accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015