Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2015, n. 5716
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Sentenza 20 marzo 2015

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Ai fini dell'irrogazione di sanzione disciplinare a carico del funzionario di banca per omessa vigilanza su operazioni irregolari di sportello compiute nell'ambito della sua area di controllo, il proscioglimento in sede penale di altro impiegato, suo sottoposto, dall'accusa di commissione dei fatti è irrilevante, sicché è viziata da illogicità la motivazione della sentenza di merito che, per tale sola circostanza, abbia escluso, pur nell'obiettiva constatazione dell'irregolarità delle operazioni, la responsabilità del funzionario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2015, n. 5716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5716
    Data del deposito : 20 marzo 2015

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