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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9550/2024 promossa da: nato a [...] il [...] e residente Pianoro via Grillini 4, ai fini del Parte_1 presente procedimento elettivamente domiciliato, in Bologna, via de' Carbonesi 9, presso e nello studio dell'avv. Loredana Piscitelli
RICORRENTE contro nata ad [...] il [...], e residente a [...]
Pomponazzi n. 14, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Falvo e Michele Angelo Lupoi, entrambi del foro di Bologna, presso e nel cui studio in Bologna, via Altabella n. 15 è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17/02/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 3 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 17/02/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazio ne da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. a tt. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000 .
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ASCOLI
PICENO (AP) il 17/06/2007 tra i coniugi (nato/a a Parte_1
BOLOGNA (BO) il 22/08/1975 ) e ( nato/a ASCOLI Controparte_1
PICENO (AP) il 09/08/1977) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del pagina 2 di 3 detto Comune nell'anno 2007 al n Atto N. 59 parte 2 serie A – ufficio 1;
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prede tto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile de l
Tribunale, il giorno 26.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9550/2024 promossa da: nato a [...] il [...] e residente Pianoro via Grillini 4, ai fini del Parte_1 presente procedimento elettivamente domiciliato, in Bologna, via de' Carbonesi 9, presso e nello studio dell'avv. Loredana Piscitelli
RICORRENTE contro nata ad [...] il [...], e residente a [...]
Pomponazzi n. 14, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Falvo e Michele Angelo Lupoi, entrambi del foro di Bologna, presso e nel cui studio in Bologna, via Altabella n. 15 è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17/02/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 3 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 17/02/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazio ne da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. a tt. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000 .
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ASCOLI
PICENO (AP) il 17/06/2007 tra i coniugi (nato/a a Parte_1
BOLOGNA (BO) il 22/08/1975 ) e ( nato/a ASCOLI Controparte_1
PICENO (AP) il 09/08/1977) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del pagina 2 di 3 detto Comune nell'anno 2007 al n Atto N. 59 parte 2 serie A – ufficio 1;
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prede tto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile de l
Tribunale, il giorno 26.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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