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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8637 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8637 / 2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Cesarini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Via della Giuliana n.73, giusta procura speciale in atti;
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Santina Controparte_1 C.F._2
D'Eramo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma Via G. Bettolo n. 9, giusta procura speciale in atti:
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Conclusioni congiunte: "Voglia pronunciare, con sentenza la loro separazione, alle seguenti
CONDIZIONI I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e contestualmente di voler disporre: - l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, alle seguenti condizioni: - il figlio residente in [...]
Platani n. 205 continuerà a frequentare il complesso scolastico “La casetta nel verde” sito in Roma alla Via Ausidio Namusa n. 128; -la potestà viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della medesima, fatte salve le questioni di ordinaria amministrazione – per tali intendendosi soltanto le scelte di tipo logistico od organizzativo connesse alla vita familiare e relazionale del minore – per cui l'esercizio della potestà sarà disgiunto ed affidato al genitore che nel momento si troverà con il figlio;
- entrambi i genitori si impegnano ad informarsi vicendevolmente di tutte le questioni rilevanti per l'educazione del bambino;
- il padre, al fine di consentire un rapporto continuativo e duraturo con il bambino, terrà con sé a fine settimana alterni con la Per_1 madre e, comunque, nel fine settimana che gli compete, per cinque pernotti dal venerdì pomeriggio all'uscita dal nido, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo, salvo diversi accordi e comunque compatibilmente con le esigenze di salute, di studio, familiari e sociali del minore, nonché di lavoro dei genitori;
- Durante la settimana il padre potrà liberamente vedere il bambino, previo accordo con la madre;
- entrambi i genitori si rendono disponibili ad accompagnare per lo svolgimento di attività ludico-sportive e ricreative, compresa la partecipazione a feste,
Per_1 ed in caso di impossibilità di entrambi i genitori, potrà essere accompagnato dai nonni paterni o dalla nonna materna;
- durante il periodo estivo ognuno dei genitori trascorrerà almeno 15 giorni consecutivi con , nel pieno rispetto delle rispettive esigenze di lavoro, salute e di famiglia e
Per_1 sempre avendo come obiettivo primario il benessere di , periodo da stabilirsi entro il 31
Per_1 maggio del rispettivo anno in corso, salvo diverso accordo;
- le vacanze natalizie alternando fra i genitori i giorni 25 e 26 dicembre, il 31 gennaio ed il 1° la sera del 5 ed il 6 gennaio, salvo diversi accordi tra i genitori. - le vacanze di Pasqua alternando tra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta, salvo diverso accordo;
- il 25 aprile ed il 1° maggio li trascorrerà ad anni alterni con ciascun
Per_1 genitore, salvo diverso accordo;
- il padre e la madre potranno tenere con loro il bambino nei giorni dei rispettivi compleanni, salvo diversi impegni del minore;
- i genitori si danno atto che i periodi di frequentazione così come determinati potranno essere modificati di comune accordo tenuto conto delle esigenze di salute, di scuola, sportive e sociali del bambino e di lavoro dei genitori;
- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- per il mantenimento di il padre,
Per_1 [...]
verserà alla Signora la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), mensili, CP_1 Pt_1 somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno
5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul c/c della medesima, come già in essere tra le parti;
- il Signor provvederà al pagamento della retta mensile per l'asilo frequentato da , CP_1 Per_1 come già in essere tra le parti;
- la Signora ed il Signor hanno inoltre stabilito Pt_1 CP_1 quanto segue: - la Signora avendo già provveduto a richiedere il bonus nido continuerà ad Pt_1 incassarlo interamente;
- il Signor percepirà interamente l'assegno unico per il figlio CP_1
, sino a quando verrà pagata la retta scolastica privata. Al verificarsi della condizione, Per_1 relativa alla scelta della scuola pubblica da far frequentare a , cessando il pagamento di una Per_1 retta scolastica, l'assegno unico verrà equamente diviso tra la Signora e in Pt_1 CP_1 ragione del 50% ciascuno;
- rimborserà, inoltre, alla Signora Controparte_1 Parte_1
il 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie, dalla stessa sostenuta nell'interesse
[...] del figlio, previo accordo e dietro presentazione della relativa documentazione;
- la signora Parte_1
, del pari rimborserà al padre il 50% delle spese straordinarie dallo stesso sostenute
[...] nell'interesse del figlio, previo accordo e dietro presentazione della relativa documentazione;
- in particolare, si chiede di stabilire che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante-pediatra e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo e mensa). In tal caso l'esibizione del documento fiscale comprovante la spesa legittimerà il genitore che ha anticipato la spesa ad esigere la restituzione della quota parte del 50% all'altro genitore. Preventivo accordo sarà, invece, necessario per il rimborso di ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese. Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche
(con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi i ticket del SSN.
Scolastiche: rette scolastiche (anche prescuola e/o doposcuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nelle sedi universitarie, corsi di lingua. Sportive – ricreative: costi di iscrizione e frequentazione di corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi), oltre l'acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina e/o motorino, moto), oltre alle relative spese di bollo, assicurazione.
Spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del bambino e/o del genitore, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
- le parti si impegnano a concordare l'indirizzo scolastico da far seguire al figlio, nonché le sue attività sportive, sociali e culturali, in armonia con i suoi desideri ed aspirazioni;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascun di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
- i coniugi concordemente provvederanno a riconsegnare il passaporto di entro la data del 20 Per_1 luglio 2024. Entro lo stesso termine provvederanno a richiedere l'appuntamento per il rilascio della carta di identità per il minore non valida per l'espatrio. Detto documento seguirà necessariamente il bambino nei suoi spostamenti e resterà custodito dal genitore con il quale il minore al momento si trova;
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi… Inoltre, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c., avanzano con il presente atto anche formale istanza di scioglimento del matrimonio contratto tra i medesimi in data 04 luglio 2021, con rito civile presso il Comune di Guidonia (RM), decorsi i termini e secondo le modalità di legge, alle medesime condizioni di separazione sopra indicate e da intendersi qui integralmente trascritte, con esplicita sottoscrizione di conferma che segue e con richiesta di trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per le opportune annotazioni nel Registro degli Atti di matrimonio del
Comune competente.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Guidonia Montecelio in data 4.7.2021 in regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale è nato il [...] e che la moglie con il minore si erano Per_1 già allontanati dalla casa coniugale dal marzo 2023, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 20.10.2025 alle condizioni riportate in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
***
1. SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE.
La domanda di separazione è meritevole di accoglimento.
Il matrimonio è comprovato all'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Guidonia Montecelio (RM), agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Guidonia Montecelio in data 04.07.2021, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Guidonia Montecelio al n. 59, parte I, anno 2021.
Con le note scritte in sostituzione di udienza del 20.10.2025 i difensori hanno allegato dichiarazione sottoscritta personalmente da entrambe le parti con cui le stesse hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della pronuncia di separazione, su loro domanda congiunta.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE.
Nulla osta all'omologa delle condizioni concordate dalle parti che paiono conformi all'interesse del figlio minore delle parti, anche alla stregua della documentazione in atti, ferma restando la valenza meramente negoziale degli accordi delle parti esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione.
La causa va rimessa sul ruolo, stante la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, sulla causa r.g. n. 8637 del 2024 V.G. così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Guidonia Montecelio il 04.07.2021, alle condizioni congiunte riportate
[...] in epigrafe, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 59, parte I, anno 2021).
3. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
4. Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'11.10.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8637 / 2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Cesarini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Via della Giuliana n.73, giusta procura speciale in atti;
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Santina Controparte_1 C.F._2
D'Eramo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma Via G. Bettolo n. 9, giusta procura speciale in atti:
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Conclusioni congiunte: "Voglia pronunciare, con sentenza la loro separazione, alle seguenti
CONDIZIONI I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e contestualmente di voler disporre: - l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, alle seguenti condizioni: - il figlio residente in [...]
Platani n. 205 continuerà a frequentare il complesso scolastico “La casetta nel verde” sito in Roma alla Via Ausidio Namusa n. 128; -la potestà viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della medesima, fatte salve le questioni di ordinaria amministrazione – per tali intendendosi soltanto le scelte di tipo logistico od organizzativo connesse alla vita familiare e relazionale del minore – per cui l'esercizio della potestà sarà disgiunto ed affidato al genitore che nel momento si troverà con il figlio;
- entrambi i genitori si impegnano ad informarsi vicendevolmente di tutte le questioni rilevanti per l'educazione del bambino;
- il padre, al fine di consentire un rapporto continuativo e duraturo con il bambino, terrà con sé a fine settimana alterni con la Per_1 madre e, comunque, nel fine settimana che gli compete, per cinque pernotti dal venerdì pomeriggio all'uscita dal nido, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo, salvo diversi accordi e comunque compatibilmente con le esigenze di salute, di studio, familiari e sociali del minore, nonché di lavoro dei genitori;
- Durante la settimana il padre potrà liberamente vedere il bambino, previo accordo con la madre;
- entrambi i genitori si rendono disponibili ad accompagnare per lo svolgimento di attività ludico-sportive e ricreative, compresa la partecipazione a feste,
Per_1 ed in caso di impossibilità di entrambi i genitori, potrà essere accompagnato dai nonni paterni o dalla nonna materna;
- durante il periodo estivo ognuno dei genitori trascorrerà almeno 15 giorni consecutivi con , nel pieno rispetto delle rispettive esigenze di lavoro, salute e di famiglia e
Per_1 sempre avendo come obiettivo primario il benessere di , periodo da stabilirsi entro il 31
Per_1 maggio del rispettivo anno in corso, salvo diverso accordo;
- le vacanze natalizie alternando fra i genitori i giorni 25 e 26 dicembre, il 31 gennaio ed il 1° la sera del 5 ed il 6 gennaio, salvo diversi accordi tra i genitori. - le vacanze di Pasqua alternando tra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta, salvo diverso accordo;
- il 25 aprile ed il 1° maggio li trascorrerà ad anni alterni con ciascun
Per_1 genitore, salvo diverso accordo;
- il padre e la madre potranno tenere con loro il bambino nei giorni dei rispettivi compleanni, salvo diversi impegni del minore;
- i genitori si danno atto che i periodi di frequentazione così come determinati potranno essere modificati di comune accordo tenuto conto delle esigenze di salute, di scuola, sportive e sociali del bambino e di lavoro dei genitori;
- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- per il mantenimento di il padre,
Per_1 [...]
verserà alla Signora la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), mensili, CP_1 Pt_1 somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno
5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul c/c della medesima, come già in essere tra le parti;
- il Signor provvederà al pagamento della retta mensile per l'asilo frequentato da , CP_1 Per_1 come già in essere tra le parti;
- la Signora ed il Signor hanno inoltre stabilito Pt_1 CP_1 quanto segue: - la Signora avendo già provveduto a richiedere il bonus nido continuerà ad Pt_1 incassarlo interamente;
- il Signor percepirà interamente l'assegno unico per il figlio CP_1
, sino a quando verrà pagata la retta scolastica privata. Al verificarsi della condizione, Per_1 relativa alla scelta della scuola pubblica da far frequentare a , cessando il pagamento di una Per_1 retta scolastica, l'assegno unico verrà equamente diviso tra la Signora e in Pt_1 CP_1 ragione del 50% ciascuno;
- rimborserà, inoltre, alla Signora Controparte_1 Parte_1
il 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie, dalla stessa sostenuta nell'interesse
[...] del figlio, previo accordo e dietro presentazione della relativa documentazione;
- la signora Parte_1
, del pari rimborserà al padre il 50% delle spese straordinarie dallo stesso sostenute
[...] nell'interesse del figlio, previo accordo e dietro presentazione della relativa documentazione;
- in particolare, si chiede di stabilire che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante-pediatra e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo e mensa). In tal caso l'esibizione del documento fiscale comprovante la spesa legittimerà il genitore che ha anticipato la spesa ad esigere la restituzione della quota parte del 50% all'altro genitore. Preventivo accordo sarà, invece, necessario per il rimborso di ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese. Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche
(con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi i ticket del SSN.
Scolastiche: rette scolastiche (anche prescuola e/o doposcuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nelle sedi universitarie, corsi di lingua. Sportive – ricreative: costi di iscrizione e frequentazione di corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi), oltre l'acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina e/o motorino, moto), oltre alle relative spese di bollo, assicurazione.
Spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del bambino e/o del genitore, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
- le parti si impegnano a concordare l'indirizzo scolastico da far seguire al figlio, nonché le sue attività sportive, sociali e culturali, in armonia con i suoi desideri ed aspirazioni;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascun di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
- i coniugi concordemente provvederanno a riconsegnare il passaporto di entro la data del 20 Per_1 luglio 2024. Entro lo stesso termine provvederanno a richiedere l'appuntamento per il rilascio della carta di identità per il minore non valida per l'espatrio. Detto documento seguirà necessariamente il bambino nei suoi spostamenti e resterà custodito dal genitore con il quale il minore al momento si trova;
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi… Inoltre, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c., avanzano con il presente atto anche formale istanza di scioglimento del matrimonio contratto tra i medesimi in data 04 luglio 2021, con rito civile presso il Comune di Guidonia (RM), decorsi i termini e secondo le modalità di legge, alle medesime condizioni di separazione sopra indicate e da intendersi qui integralmente trascritte, con esplicita sottoscrizione di conferma che segue e con richiesta di trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per le opportune annotazioni nel Registro degli Atti di matrimonio del
Comune competente.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Guidonia Montecelio in data 4.7.2021 in regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale è nato il [...] e che la moglie con il minore si erano Per_1 già allontanati dalla casa coniugale dal marzo 2023, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 20.10.2025 alle condizioni riportate in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
***
1. SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE.
La domanda di separazione è meritevole di accoglimento.
Il matrimonio è comprovato all'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Guidonia Montecelio (RM), agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Guidonia Montecelio in data 04.07.2021, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Guidonia Montecelio al n. 59, parte I, anno 2021.
Con le note scritte in sostituzione di udienza del 20.10.2025 i difensori hanno allegato dichiarazione sottoscritta personalmente da entrambe le parti con cui le stesse hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della pronuncia di separazione, su loro domanda congiunta.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE.
Nulla osta all'omologa delle condizioni concordate dalle parti che paiono conformi all'interesse del figlio minore delle parti, anche alla stregua della documentazione in atti, ferma restando la valenza meramente negoziale degli accordi delle parti esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione.
La causa va rimessa sul ruolo, stante la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, sulla causa r.g. n. 8637 del 2024 V.G. così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Guidonia Montecelio il 04.07.2021, alle condizioni congiunte riportate
[...] in epigrafe, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 59, parte I, anno 2021).
3. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
4. Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'11.10.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi