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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 556 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PIRROTTA CARMELO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/02/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 02/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 195, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, il 09 Maggio 2003, la figlia;
Persona_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ordinare al Comune di Messina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Nessun assegno di mantenimento
è previsto a favore o a carico di ciascun coniuge avendo gli stessi adeguati mezzi di sostentamento.
4. La figlia avrà residenza presso l'abitazione della madre, SI.ra
[...]
sita in Messina, Via Sandro Pertini, 27, frazione SS. Annunziata.
5. La casa Parte_1
familiare sita in Messina, Via Sandro Pertini, 27, frazione SS. Annunziata, è assegnata alla
SI.ra , con tutti gli arredi.
6. Il SI. si obbliga a Parte_1 CP_1
corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
7. Le spese straordinarie sostenute per la figlia sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico - sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. Per comodità e precisazione i genitori dovranno fare riferimento alle “LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE
MODALITA' DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO
FAMIGLIARE” emanate dal Nazionale Forense e così come in tale documento CP_2
regolamentate e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In particolare, per quanto concerne le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Le Parti si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli ciascuna delle Parti comunicherà preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra.
8. I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e comunque entro venti giorni, ogni reciproca variazione del loro domicilio o utenza telefonica.
9. Gli istanti, reciprocamente ed espressamente si concedono, sin da adesso, l'autorizzazione a richiedere autonomamente i documenti validi per l'espatrio e dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse. 10. Per quant'altro, i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro. 11. I ricorrenti, dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, dunque, dichiarano di non volersi riconciliare”.
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 CP_1
a SS il 11/05/1966, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SS di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 02/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 195, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 26/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 556 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PIRROTTA CARMELO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/02/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 02/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 195, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, il 09 Maggio 2003, la figlia;
Persona_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ordinare al Comune di Messina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Nessun assegno di mantenimento
è previsto a favore o a carico di ciascun coniuge avendo gli stessi adeguati mezzi di sostentamento.
4. La figlia avrà residenza presso l'abitazione della madre, SI.ra
[...]
sita in Messina, Via Sandro Pertini, 27, frazione SS. Annunziata.
5. La casa Parte_1
familiare sita in Messina, Via Sandro Pertini, 27, frazione SS. Annunziata, è assegnata alla
SI.ra , con tutti gli arredi.
6. Il SI. si obbliga a Parte_1 CP_1
corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
7. Le spese straordinarie sostenute per la figlia sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico - sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. Per comodità e precisazione i genitori dovranno fare riferimento alle “LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE
MODALITA' DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO
FAMIGLIARE” emanate dal Nazionale Forense e così come in tale documento CP_2
regolamentate e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In particolare, per quanto concerne le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Le Parti si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli ciascuna delle Parti comunicherà preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra.
8. I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e comunque entro venti giorni, ogni reciproca variazione del loro domicilio o utenza telefonica.
9. Gli istanti, reciprocamente ed espressamente si concedono, sin da adesso, l'autorizzazione a richiedere autonomamente i documenti validi per l'espatrio e dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse. 10. Per quant'altro, i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro. 11. I ricorrenti, dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, dunque, dichiarano di non volersi riconciliare”.
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 CP_1
a SS il 11/05/1966, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SS di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 02/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 195, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 26/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.