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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3564/2024 promossa da:
Contro
n.q. di Parte_1
[...]
con sede in Santa AR C.V. Controparte_2
(CE) alla via Gramsci n. 49 – P.I. rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Francesco Paolo PIROZZI ed elettivamente domiciliata in Caserta alla via Alois n. 37 presso il suo studio;
contro
(C.F. ) rappresentata Controparte_3 C.F._1
e difesa dall'avv. Guglielmo Ventrone presso il cui studio in S. AR C.V.
(Ce) al C.so Ugo De Carolis nr. 46 è elettivamente domiciliata;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note in vista dell'udienza del 3.12.2025;
OGGETTO: giudizio di verificazione – 216 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha promosso il presente giudizio ex art. 216 c.p.c. nei confronti di al fine di richiedere la verificazione della firma Controparte_3 apposta in calce alla scrittura privata disconosciuta dalla controparte.
La controparte, si è regolarmente costituita in Controparte_3
giudizio, opponendosi alle avverse difese ed eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire per essersi già formato un giudicato sulla questione.
La causa giunge all'odierna decisione, in esito alla concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
La domanda non può trovare accoglimento.
In via preliminare ed assorbente su ogni questione va accolta l'eccezione di carenza di interesse ad agire avanzata dalla controparte.
In particolare, l'attore alla base del proprio ricorso riferisce quanto segue:
“l'istante chiedeva ed otteneva da Codesto Tribunale decreto ingiuntivo n. 128/2015 in forza del quale veniva ingiunto alla Mosquito
Cooperativa Edilizia a r.l. il pagamento della somma di euro 1.040,970,75 in suo favore;
B) tale ingiunzione trovava fondamento su scrittura privata di ricognizione del debito sottoscritta da nato a [...]_2
AR C.V. (CE) il 29.04.1950 quale presidente del consiglio di amministrazione della Mosquito soc. coop e quale amm.re Controparte_3
p.t. all'epoca dei fatti della Controparte_2
C) avverso tale decreto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione nella quale la , pur parte creditrice, disconosceva formalmente ex art. CP_3
214 c.p.c. la sua sottoscrizione apposta in calce alla detta scrittura;
D) il Tribunale non si pronunciava sulla richiesta di verificazione della sottoscrizione disconosciuta e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, emettendo poi sentenza di accoglimento della opposizione;
E) è chiaro interesse della istante società accertare la veridicità della sottoscrizione del titolo versato in atti. Difatti tale titolo costituisce un riconoscimento di debito nei confronti della stessa e solo la sua accertata validità le permetterà di poter agire ulteriormente per il recupero delle ingenti somme alla stessa ancora dovute e non pagate”.
Dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio dalla controparte si evince che la medesima richiesta di verificazione della scrittura veniva già avanzata nel corso del predetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, in quella sede, rigettata.
Più di preciso, a fondamento della pretesa monitoria del concluso giudizio, la ricorrente deduceva di aver eseguito lavori edili in favore della
Cooperativa Edilizia Mosquito s.r.l. producendo a sostegno detta scrittura privata sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti delle società mediante la quale l'opponente (odierna convenuta) si riconosceva debitrice della somma di € 1.200.570,75.
A fronte del disconoscimento di detta scrittura operato dall'opponente, la ne chiedeva la verificazione (dapprima, Controparte_2
nell'ambito del ricorso cautelare e, successivamente, nell'ambito del giudizio di merito).
Detta istanza veniva, tuttavia, rigettata dal giudice.
In particolare, si legge nell'ordinanza cautelare di rigetto del sequestro conservativo – r.g. 4419-2/2015 - del 18.11.2017,: “ Sotto il profilo delle istanze istruttorie, va poi osservato che con ordinanza del 12.03.2018 il giudice istruttore ha dichiarato inammissibile l'istanza di verificazione proposta dalla ”. Controparte_2
Al contempo, nella sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo – n. 282/2024 del 23.1.2023 - si legge: “ Per tutte tali ragioni, la verificazione della firma (richiesta da parte opposta) non poteva trovare spazio, in quanto contrastante con tutte le risultanze probatorie raccolte;
inoltre la stessa non avrebbe consentito di raggiungere la prova in ordine al periodo temporale di redazione della scrittura (non potendosi accertare se il soggetto firmatario fosse effettivamente munito di poteri rappresentativi della società all'atto della sottoscrizione, circostanza, si ripete, oggetto di specifica contestazione); in conclusione, trattasi di un documento privo di data, non registrato e disconosciuto da entrambe i soggetti indicati quali firmatari (provenendo il disconoscimento anche dal legale rappresentante dell'epoca della )”. Controparte_2 Detta sentenza è passata in giudicato, in quanto avverso di essa veniva proposto appello, dichiarato improcedibile con sentenza non oggetto di ricorso in Cassazione, allegata agli atti.
È evidente, dunque, che l'intento della parte sotteso alla rinnovata richiesta di verificazione della scrittura sia solo quello di riaprire nuovamente il giudizio sulla pretesa sostanziale, finalità che gli è preclusa dalla disciplina del giudicato (art. 2909 c.c.). Infatti, siccome il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo concerne l'accertamento negativo della statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo, la disamina della domanda di verificazione è preclusa nella misura in cui essa sia incompatibile con l'accertamento divenuto incontestabile.
Ciò si riverbera sul piano dell'interesse ad agire, elidendolo.
Come noto, l'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass.
4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno
2010, n. 15355).
Nel caso specifico, non è possibile rinvenire un interesse giuridicamente apprezzabile.
La natura della decisione unitamente all'esigua attività difensiva svolta giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà. La restante metà si liquida ai valori minimi di legge (tenendo conto del valore rispetto allo scaglione di riferimento e all'esigua attività svolta), per i parametri previsti in materia di giudizi di istruzione preventiva, e tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Compensa per metà le spese di lite;
- Condanna al pagamento Controparte_2
della restante metà delle spese di lite che si liquidano in € 1.513,00 per compensi oltre spese generali (15%) iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Guglielmo Ventrone.
Santa AR Capua Vetere, 09/12/2025
Il Giudice
dott. ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3564/2024 promossa da:
Contro
n.q. di Parte_1
[...]
con sede in Santa AR C.V. Controparte_2
(CE) alla via Gramsci n. 49 – P.I. rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Francesco Paolo PIROZZI ed elettivamente domiciliata in Caserta alla via Alois n. 37 presso il suo studio;
contro
(C.F. ) rappresentata Controparte_3 C.F._1
e difesa dall'avv. Guglielmo Ventrone presso il cui studio in S. AR C.V.
(Ce) al C.so Ugo De Carolis nr. 46 è elettivamente domiciliata;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note in vista dell'udienza del 3.12.2025;
OGGETTO: giudizio di verificazione – 216 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha promosso il presente giudizio ex art. 216 c.p.c. nei confronti di al fine di richiedere la verificazione della firma Controparte_3 apposta in calce alla scrittura privata disconosciuta dalla controparte.
La controparte, si è regolarmente costituita in Controparte_3
giudizio, opponendosi alle avverse difese ed eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire per essersi già formato un giudicato sulla questione.
La causa giunge all'odierna decisione, in esito alla concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
La domanda non può trovare accoglimento.
In via preliminare ed assorbente su ogni questione va accolta l'eccezione di carenza di interesse ad agire avanzata dalla controparte.
In particolare, l'attore alla base del proprio ricorso riferisce quanto segue:
“l'istante chiedeva ed otteneva da Codesto Tribunale decreto ingiuntivo n. 128/2015 in forza del quale veniva ingiunto alla Mosquito
Cooperativa Edilizia a r.l. il pagamento della somma di euro 1.040,970,75 in suo favore;
B) tale ingiunzione trovava fondamento su scrittura privata di ricognizione del debito sottoscritta da nato a [...]_2
AR C.V. (CE) il 29.04.1950 quale presidente del consiglio di amministrazione della Mosquito soc. coop e quale amm.re Controparte_3
p.t. all'epoca dei fatti della Controparte_2
C) avverso tale decreto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione nella quale la , pur parte creditrice, disconosceva formalmente ex art. CP_3
214 c.p.c. la sua sottoscrizione apposta in calce alla detta scrittura;
D) il Tribunale non si pronunciava sulla richiesta di verificazione della sottoscrizione disconosciuta e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, emettendo poi sentenza di accoglimento della opposizione;
E) è chiaro interesse della istante società accertare la veridicità della sottoscrizione del titolo versato in atti. Difatti tale titolo costituisce un riconoscimento di debito nei confronti della stessa e solo la sua accertata validità le permetterà di poter agire ulteriormente per il recupero delle ingenti somme alla stessa ancora dovute e non pagate”.
Dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio dalla controparte si evince che la medesima richiesta di verificazione della scrittura veniva già avanzata nel corso del predetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, in quella sede, rigettata.
Più di preciso, a fondamento della pretesa monitoria del concluso giudizio, la ricorrente deduceva di aver eseguito lavori edili in favore della
Cooperativa Edilizia Mosquito s.r.l. producendo a sostegno detta scrittura privata sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti delle società mediante la quale l'opponente (odierna convenuta) si riconosceva debitrice della somma di € 1.200.570,75.
A fronte del disconoscimento di detta scrittura operato dall'opponente, la ne chiedeva la verificazione (dapprima, Controparte_2
nell'ambito del ricorso cautelare e, successivamente, nell'ambito del giudizio di merito).
Detta istanza veniva, tuttavia, rigettata dal giudice.
In particolare, si legge nell'ordinanza cautelare di rigetto del sequestro conservativo – r.g. 4419-2/2015 - del 18.11.2017,: “ Sotto il profilo delle istanze istruttorie, va poi osservato che con ordinanza del 12.03.2018 il giudice istruttore ha dichiarato inammissibile l'istanza di verificazione proposta dalla ”. Controparte_2
Al contempo, nella sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo – n. 282/2024 del 23.1.2023 - si legge: “ Per tutte tali ragioni, la verificazione della firma (richiesta da parte opposta) non poteva trovare spazio, in quanto contrastante con tutte le risultanze probatorie raccolte;
inoltre la stessa non avrebbe consentito di raggiungere la prova in ordine al periodo temporale di redazione della scrittura (non potendosi accertare se il soggetto firmatario fosse effettivamente munito di poteri rappresentativi della società all'atto della sottoscrizione, circostanza, si ripete, oggetto di specifica contestazione); in conclusione, trattasi di un documento privo di data, non registrato e disconosciuto da entrambe i soggetti indicati quali firmatari (provenendo il disconoscimento anche dal legale rappresentante dell'epoca della )”. Controparte_2 Detta sentenza è passata in giudicato, in quanto avverso di essa veniva proposto appello, dichiarato improcedibile con sentenza non oggetto di ricorso in Cassazione, allegata agli atti.
È evidente, dunque, che l'intento della parte sotteso alla rinnovata richiesta di verificazione della scrittura sia solo quello di riaprire nuovamente il giudizio sulla pretesa sostanziale, finalità che gli è preclusa dalla disciplina del giudicato (art. 2909 c.c.). Infatti, siccome il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo concerne l'accertamento negativo della statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo, la disamina della domanda di verificazione è preclusa nella misura in cui essa sia incompatibile con l'accertamento divenuto incontestabile.
Ciò si riverbera sul piano dell'interesse ad agire, elidendolo.
Come noto, l'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass.
4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno
2010, n. 15355).
Nel caso specifico, non è possibile rinvenire un interesse giuridicamente apprezzabile.
La natura della decisione unitamente all'esigua attività difensiva svolta giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà. La restante metà si liquida ai valori minimi di legge (tenendo conto del valore rispetto allo scaglione di riferimento e all'esigua attività svolta), per i parametri previsti in materia di giudizi di istruzione preventiva, e tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Compensa per metà le spese di lite;
- Condanna al pagamento Controparte_2
della restante metà delle spese di lite che si liquidano in € 1.513,00 per compensi oltre spese generali (15%) iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Guglielmo Ventrone.
Santa AR Capua Vetere, 09/12/2025
Il Giudice
dott. ssa Ambra Alvano