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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/10/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3734 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FERRABOSCHI LAURA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. VILLA MARCO parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 2/10/2025
pagina 1 di 8 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 coniugata con Parte_1 in base alla sentenza n 1621/08 emessa dal Tribunale di Controparte_1 prima istanza di QU BE AH (Marocco) in data 23/12/2008, con decorrenza dall'anno 2006, confermata con atto dinanzi al notaio in data 24/03/2011, propo- neva innanzi all'intestato Tribunale domanda contestuale di separazione e scio- glimento del matrimonio, unione dalla quale nascevano due figli, (nato il Per_1
31/01/2011) e (nata il [...]), formulando domanda di addebito della Per_2 separazione nei confronti del marito in ragione dei maltrattamenti dallo stesso su- biti nel corso del matrimonio;
la ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, formulava, altresì, ulte- riori domande accessorie inerenti la regolamentazione degli aspetti parentali e economici.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 17/06/2025 entrambi i coniugi comparivano personalmente, confermando di non volersi riconciliare;
il
Giudice delegato, ritenuto necessario disporre un rinvio al fine di acquisire idonea documentazione volta a comprovare l'esistenza del matrimonio, prendeva atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in quella sede per una regolamentazione tem- poranea dei reciproci rapporti.
Con comparsa depositata in data 28/09/2025 si costituiva formalmente in giudizio il quale contestava gli addebiti di maltrattamenti avanzati Controparte_1 nei suoi confronti dalla ricorrente, prospettando diverse condizioni ai fini di una definizione consensuale del giudizio.
Successivamente, all'udienza del 2/10/2025 le parti dichiaravano di voler definire in via conciliativa il giudizio con integrale conferma delle condizioni recepite nel- la precedente udienza, salva la rivalutazione monetaria ex lege sui contributi do- vuti per il mantenimento dei figli, con le seguenti precisazioni:
- rinuncia da parte della sig.ra alla domanda di addebito della se- Parte_2 parazione;
pagina 2 di 8 - impegno del sig. a concordare con il datore di lavoro il versamento CP_1 diretto del contributo al mantenimento per i figli a favore della sig.ra Moufa- dil;
- la sig.ra provvederà a rimettere tutte le denunce/querele Parte_1 eventualmente sporte nei confronti del sig. nonchè rinunce- Controparte_1 rà a costiuirsi parte civile e/o revocherà le eventuali costituzioni di parte ci- vile negli eventuali procedimenti penali pendenti a carico del sig. CP_1
e rinuncerà a qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno nei
[...] confronti del sig. Controparte_1
- compensazione integrale delle spese di lite.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni in conformità alle condizioni sopra richiamate, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione per la pro- nuncia di sentenza separazione, con successiva rimessione sul ruolo per la pro- nuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, de- corsi i termini di legge.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 16/10/2025.
§
La separazione personale fra i coniugi (nata in [...]_1 il 21/02/1985) e nata in [...] il [...]) deve es- Controparte_1 sere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può rite- nersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comporta- mento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di con- ciliazione innanzi al Giudice delegato, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita e il mantenimento dei due figli minori, e , questo Collegio ri- Per_1 Per_2 tiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti, tenuto anche conto delle risultanze degli accertamenti svolti per il tramite dei Ser-
pagina 3 di 8 vizi Sociali - da cui emerge l'assenza di una situazione di pregiudizio per i minori, che continuano a frequentare regolarmente il padre a seguito del suo spontaneo allontanamento dalla casa coniugale (si veda la relazione dei Servizi Sociali depo- sitata in data 30/05/2025) - non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo, con la precisazione che, con riguardo alle condizioni che eccedono il contenuto tipico e vincolato del giudizio di separazio- ne, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Vista la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo ai fini della relativa pronuncia.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata Parte_1 in Marocco il 21/02/1985) e (nato in [...] il Controparte_1
27/02/1979) che hanno contratto matrimonio nel 2006 in Marocco, non tra- scritto in Italia, come risulta dall'atto notarile di conferma di matrimonio del
24/03/2011 munito di apostille;
2. prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito della se- parazione al marito;
3. dispone che i figli minori e siano affidati in via condivisa ad en- Per_1 Per_2 trambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, secondo accordi tra i genitori, e abbia comunque diritto di vederli e tenerli con è a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica;
5. pone in capo a l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli la som- CP_2 ma mensile di € 400,00 (€ 200,00 cad.) rivalutabile annualmente secondo gli pagina 4 di 8 indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate se- condo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
pagina 5 di 8 • spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
pagina 6 di 8 • corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri- sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del- la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi- genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in- testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as-
pagina 7 di 8 sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. prende atto dell'impegno di concordare con il dato- Controparte_1 re di lavoro il versamento diretto del contributo al mantenimento dei figli a favore della madre;
7. prende atto dell'impegno di a rimettere tutte le de- Parte_1 nunce/querele eventualmente sporte nei confronti di Controparte_1 nonché a rinunciare a costituirsi parte civile e/o revocare le eventuali costitu- zioni di parte civile negli eventuali procedimenti penali pendenti a carico del di e a rinunciare a qualsivoglia richiesta di risarci- Controparte_1 mento del danno nei confronti di Controparte_1
8. dispone il riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico per i figli a favore della madre;
9. rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudi- zio ai fini della pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 16/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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