Sentenza 24 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 24/04/2023, n. 7043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7043 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 07043/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15308/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15308 del 2019, proposto da To Be Ship S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Mazzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
delle determinazioni dirigenziali notificate in data 20.9.2019 rispettivamente n. CO/1636/2019 del 27.8.2019 e n. CO/1769/2019 del 13.9.2019 rese da Roma Capitale con le quali si determina la sospensione della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico per dieci giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Roma Capitale con due distinte determinazioni dirigenziali, rispettivamente n. repertorio C0/1636/2019 del 27.8.2019 e n. repertorio C0/1769/2019 del 13.9.2019 (la seconda in sostituzione della prima), ha disposto nei confronti della TO BE SHIP s.r.l. “la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di notificazione” sul presupposto che “presso l’attività di somministrazione (chiosco in spiaggia libera attrezzata) nell’indicata località veniva effettuato un intrattenimento musicale con un DJ e la diffusione sonora con n. 6 casse”.
La TO BE SHIP s.r.l. ha impugnato i predetti provvedimenti sostenendo l’illegittimità sotto vari profili.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito soltanto formalmente in giudizio.
All’udienza del 14 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nel caso di specie risulta che il provvedimento gravato ha prodotto i suoi effetti in quanto il periodo di sospensione per dieci giorni dell’attività di somministrazione è ampiamente decorso.
Il provvedimento non è più efficace e, quindi, non è in grado di incidere, ledendola, sulla sfera giuridica della ricorrente.
Ciò comporta la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento gravato, in quanto non più lesivo della propria posizione, e, conseguentemente, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Ad avviso del Collegio non vi sono, inoltre, gli estremi per accertare l’illegittimità dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a..
Secondo il principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 8/2022, il giudice infatti può accertare l’illegittimità dell’atto impugnato qualora, nel corso del giudizio, il suo annullamento non risulta più utile per il ricorrente ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a..
Tale principio – che opera in presenza di un ricorso divenuto improcedibile per sopravventa carenza di interesse nel corso del giudizio – non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto la ricorrente non ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento ai fini dell’“interesse ai fini risarcitori”.
In mancanza della richiesta di parte, non è possibile accedere al dispositivo previsto dall’art. art. 34, comma 3, c.p.a., e quindi accertare l’illegittimità dell’atto impugnato “ai fini risarcitori” (cfr. il precedente della Sezione n. 3868/2023).
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Luca Iera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO