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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/02/2025 al n. 559/2025 R.G. avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto) promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to PALLADINO VINCENZO dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti,
-ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. Con ricorso congiunto depositato il 26/02/2025 i signori e Parte_1
instavano per la modifica delle disposizioni circa la revoca dell'assegno di Parte_2 mantenimento per il figlio , ormai divenuto maggiorenne ed indipendente Per_1 economicamente, circa il pagamento del mutuo da parte del marito e la riduzione del contributo di mantenimento al figlio , previste dal decreto di omologazione n.1509/2021 emesso dal Per_2
Tribunale di Nola in data 04/11/2021 e relativo alla procedura recante r.g. n. 807/2021, stante le mutate esigenze sia economiche che di vita di entrambe le parti e chiedevano:
“A-Revocare l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne ed indipendente economicamente;
Per_1
B-Il Mutuo della casa coniugale sarà versato INTERAMENTE DAL e Controparte_1 conseguentemente;
C-Ridurre il mantenimento al figlio da € 250,00 ad € 50,00;” Per_2
2. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 07/05/2025 per il deposito di note scritte. Lette le note di parte depositate il 29/04/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. Orbene, ritiene il Collegio, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, che le stesse siano conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico e possano essere poste alla base della presente decisione.
4. Le spese di lite vanno compensate, considerata
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, modifica il decreto di omologazione n.1509/2021 emesso dal
Tribunale di Nola in data 04/11/2021 e relativo alla procedura recante r.g. n. 807/2021 e così dispone:
1) revoca l'assegno di mantenimento per il figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
2) riduce il contributo di mantenimento a carico del padre nei confronti del figlio da € Per_2
250,00 mensili ad € 50,00 mensili;
3) pone a carico del Sig. l'obbligo di pagare per intero la rata del mutuo relativo alla Parte_2 casa coniugale pari ad € 600,00 mensili;
4) Spese compensate.
2 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 08/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/02/2025 al n. 559/2025 R.G. avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto) promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to PALLADINO VINCENZO dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti,
-ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. Con ricorso congiunto depositato il 26/02/2025 i signori e Parte_1
instavano per la modifica delle disposizioni circa la revoca dell'assegno di Parte_2 mantenimento per il figlio , ormai divenuto maggiorenne ed indipendente Per_1 economicamente, circa il pagamento del mutuo da parte del marito e la riduzione del contributo di mantenimento al figlio , previste dal decreto di omologazione n.1509/2021 emesso dal Per_2
Tribunale di Nola in data 04/11/2021 e relativo alla procedura recante r.g. n. 807/2021, stante le mutate esigenze sia economiche che di vita di entrambe le parti e chiedevano:
“A-Revocare l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne ed indipendente economicamente;
Per_1
B-Il Mutuo della casa coniugale sarà versato INTERAMENTE DAL e Controparte_1 conseguentemente;
C-Ridurre il mantenimento al figlio da € 250,00 ad € 50,00;” Per_2
2. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 07/05/2025 per il deposito di note scritte. Lette le note di parte depositate il 29/04/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. Orbene, ritiene il Collegio, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, che le stesse siano conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico e possano essere poste alla base della presente decisione.
4. Le spese di lite vanno compensate, considerata
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, modifica il decreto di omologazione n.1509/2021 emesso dal
Tribunale di Nola in data 04/11/2021 e relativo alla procedura recante r.g. n. 807/2021 e così dispone:
1) revoca l'assegno di mantenimento per il figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
2) riduce il contributo di mantenimento a carico del padre nei confronti del figlio da € Per_2
250,00 mensili ad € 50,00 mensili;
3) pone a carico del Sig. l'obbligo di pagare per intero la rata del mutuo relativo alla Parte_2 casa coniugale pari ad € 600,00 mensili;
4) Spese compensate.
2 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 08/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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