TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/12/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio
Sezione Volontaria 1
N. R.G. 5658/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione introdotto con ricorso congiunto da
C.F. , con l'Avv. ASTORINO Parte_1 C.F._1
MA NT
e
BARBARA GRIMA, C.F. con l'Avv. MAMMANA MA C.F._2
LUISA
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per la dichiarazione di separazione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. dichiarare la separazione personale dei coniugi AR GR e
[...]
Pt_1
II. ordinare al Comune di Robecchetto con UN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
III. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione prevalente e fissazione della residenza presso la madre.
2) La casa familiare sita ad Arconate (MI), in via AZ 14-D, con tutti i mobili
è assegnata alla madre AR GR che l'abiterà insieme alla figlia , Per_1
dichiarando il padre, Sig. di aver asportato effetti personali e quanto di Pt_1
suo interesse già prima d'ora.
3) Il Sig. verserà alla sig.ra AR GR, a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2026 (prima rivalutazione ottobre
2026).
4) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” del giugno del 2025, e quindi:
Pag. 2 di 12 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f)
farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b)
cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per
Pag. 3 di 12 mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività
ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro,
scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso,
lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione)
per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1,
Pag. 4 di 12 lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett.
a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità
idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al
Pag. 5 di 12 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.”.
5) L'assegno unico relativo alla figlia verrà intestato e percepito dalla madre.
6) CALENDARIO, come da piano genitoriale seguente, la figlia starà con Per_1
i genitori:
1. Lunedì: dalle 18 alle 20/20.30 con il padre, a volte padre e madre insieme,
con pernottamento presso la madre,
2. Martedì: madre
3. Mercoledì: padre dalle 18 con pernottamento e accompagnamento a scuola al giovedì mattina
4. Giovedì: madre
5. WEEKEND con SABATI E DOMENICHE ALTERNATI:
Settimana1: dal Venerdì pomeriggio alla Domenica mattina con la madre, dalla
Domenica mattina al Lunedì mattina con il padre
Settimana2: dal Venerdì pomeriggio alla Domenica mattina con il padre, dalla
Domenica mattina al Lunedì mattina con la madre
Il giro riparte da Settimana1
Il tutto salvo impegni lavorativi dei genitori e salvo diversi accordi tra gli stessi.
Vacanze estive e festività:
Due/tre settimane non consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro il 30
Marzo di ogni anno.
1. Centroestivo: SI
Pag. 6 di 12 2. Vacanze studio: N/A
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali:
Vigilia Natale: madre
Natale: alternanza genitori pranzo/cena
Santo ST: padre
Periodo festività natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania):
Da definirsi sulla base del calendario lavorativo dei genitori in periodi equivalenti;
Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività):
Il giorno di Pasqua starà con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro da alternarsi di anno in anno;
nel 2026 il giorno di Pasqua con la madre in quanto nel
2025 è stata con il padre. Diversamente, se sono previste attività particolari da concordare preventivamente.
Ponti primaverili, altre festività nel corso dell'anno: alternanza di anno in anno.
Compleanno (02/06): insieme entrambi i genitori
Altre festività: alternate, da concordarsi con preavviso di n.1 mese.
7) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore.
8) Essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti ed autosufficienti non viene richiesto nessun assegno di mantenimento.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) La Sig.ra GR si impegna ad acquistare il 50% della casa coniugale, dal Sig.
così descritta: beni oggetto del diritto trasferito (d'ora innanzi, i Parte_1
Pag. 7 di 12 "Beni in Oggetto"): i seguenti beni di nuova costruzione siti in Comune di
Arconate (MI), con accessi pedonali e carraio da via Giuseppe AZ 14 c e 14
d, e precisamente:
- porzione di villa bifamiliare, distinta con l'identificativo interno "A1", cui pertengono aree a giardino antistante e retrostante (ove insistono locale ripostiglio e portico), sviluppantesi su un piano oltre il terreno (collegati tra loro da scala interna), e così composta: soggiorno con cucina, disimpegno, bagno, e ripostiglio, al piano terra;
disimpegno, bagno, tre camere, e due balconi, al piano primo;
con annessa, quale ulteriore pertinenza della stessa, adiacente autorimessa al piano terra
Coerenze:
I Beni in Oggetto confinano in un sol corpo con: via Giuseppe AZ, proprietà
di terzi ai mappali 357, 675 e 956
Identificazione catastale:
I Beni in Oggetto sono censiti nel Catasto di Arconate ove sono contraddistinti dai seguenti "dati di identificazione catastale" e "dati catastali" (d'ora innanzi,
complessivamente, i "Dati di Identificazione Catastale"):
Catasto dei Fabbricati, foglio di mappa: 7, mappale 955, subalterno 1, via G.
AZ Snc, piano T-1, categoria A/7, classe 4, vani 6,5, rendita catastale euro
738,53;
mappale 955, subalterno 2, via G. AZ Snc, piano T, categoria C/6, classe 5,
metri quadri 25, rendita catastale euro 64,56
Si precisa che l'area su cui insistono i Beni in Oggetto risulta identificata al
Pag. 8 di 12 Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 7, mappale 955, ente urbano, are 2
ca 48 (area di sedime).
Il prezzo è stabilito in € 60.000,00 (diconsi € sessantamila/00) e sarà pagato integralmente al rogito che dovrà essere fatto entro e non oltre la fine di aprile
2026; la sig.ra GR si accollerà il relativo mutuo residuo, le parti concordano che il formale accollo del mutuo (o analoga modalità che liberi il venditore anche nei confronti della banca) verrà formalizzato in sede di rogito.
Detto trasferimento di proprietà risulta essere funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi familiare, altrimenti non diversamente componibile. I
coniugi convengono che, per l'atto di trasferimento della proprietà di cui alla presente condizione, verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, come chiarito dalla Circolare del 21.6.2012 n.
27 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha esteso le esenzioni previste dal predetto art. 19 L. 74/87, già previste per i procedimenti di separazione personale dei coniugi, anche alle disposizioni patrimoniali a favore dei figli disposte in accordi di separazioni e divorzi, pertanto l'atto di trasferimento della proprietà sarà
soggetto all'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
10) Il Sig. accetta di vendere alla Sig.ra GR il 50% dell'immobile di Pt_1
residenza familiare alle condizioni sopra indicate e si impegna ad intervenire all'atto notarile, con preavviso di giorni quindici, svolgendo ogni attività e procedura necessaria per la vendita, presso il notaio scelto dalla Sig.ra GR.
Pag. 9 di 12 11) La sig.ra GR si impegna a liberare il sig. anche nei confronti della Pt_1
banca mutuaria, entro e non oltre la data del rogito, dal mutuo n. 08/1127126
stipulato il 25/02/2021 davanti al Notaio di Milano Persona_2
contratto con la NT AN PA SP per l'acquisto della casa coniugale. A
tal fine la sig.ra GR si accollerà formalmente l'intero mutuo e si impegna affinchè nell'atto notarile di compravendita vengano inserite le “previsioni sostanziali” contenute nella lettera di assenso ad accollo rilasciata dalla banca e di cui entrambe le parti hanno conoscenza.
L'accollo formale del mutuo in capo alla sig.ra GR risulta essere funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi familiare, altrimenti non diversamente componibile. I coniugi convengono che, per l'atto di accollo del mutuo di cui alla presente condizione, verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, come chiarito dalla Circolare del 21.6.2012 n.
27 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha esteso le esenzioni previste dal predetto art. 19 L. 74/87, già previste per i procedimenti di separazione personale dei coniugi, anche alle disposizioni patrimoniali a favore dei figli disposte in accordi di separazioni e divorzi, pertanto l'atto di trasferimento della proprietà sarà
soggetto all'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
12) Il patrimonio familiare contenuto in Polizze/fondi che entrambi i coniugi hanno collaborato ad alimentare, come di seguito indicato, verrà diviso al 50% tra i coniugi:
Pag. 10 di 12 a) Polizza EASY PLAN (investimento) numero 722954 - saldo attuale €
12.896,60 (intestata ad - beneficiario ) Pt_1 Persona_3
b) Polizza NAI CREA 0.75 CONSOLIDA numero 703690006 - ET
- ultimo saldo a gennaio 25' € 32.866,00 (contraente AR - assicurato
) Pt_1
la liquidazione dei fondi sopra indicati non verrà distribuita al 50% direttamente dall'assicurazione sui conti personali dei coniugi, ma, per motivi amministrativi e in accordo tra i coniugi, verrà richiesta la liquidazione sul conto corrente che i coniugi hanno in comune n. [...] 00 00 00 09882 presso la banca
IntesaSanpaolo s.p.a. di Parabiago, e nel momento in cui saranno definiti gli importi liquidati verrà calcolato il totale netto della liquidazione dei due fondi e verranno effettuati due bonifici uno per ciascun coniuge sui conti correnti personali.
Detta operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/01/2026”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/06/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ROBECCHETTO CON INDUNO e hanno chiesto la pronuncia di separazione alle condizioni di cui sopra, dando atto della sopravvenuta intollerabilità della loro convivenza e dell'impossibilità di una loro riconciliazione.
Le domande devono essere accolte, dovendosi ritenere provata la frattura fra i coniugi.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
Possono compensarsi tra le parti le spese di lite, alla stregua della natura congiunta del ricorso.
Pag. 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, soopra trascritte.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio
Sezione Volontaria 1
N. R.G. 5658/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione introdotto con ricorso congiunto da
C.F. , con l'Avv. ASTORINO Parte_1 C.F._1
MA NT
e
BARBARA GRIMA, C.F. con l'Avv. MAMMANA MA C.F._2
LUISA
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per la dichiarazione di separazione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. dichiarare la separazione personale dei coniugi AR GR e
[...]
Pt_1
II. ordinare al Comune di Robecchetto con UN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
III. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione prevalente e fissazione della residenza presso la madre.
2) La casa familiare sita ad Arconate (MI), in via AZ 14-D, con tutti i mobili
è assegnata alla madre AR GR che l'abiterà insieme alla figlia , Per_1
dichiarando il padre, Sig. di aver asportato effetti personali e quanto di Pt_1
suo interesse già prima d'ora.
3) Il Sig. verserà alla sig.ra AR GR, a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della figlia la somma di € 400,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2026 (prima rivalutazione ottobre
2026).
4) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” del giugno del 2025, e quindi:
Pag. 2 di 12 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f)
farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b)
cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per
Pag. 3 di 12 mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività
ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro,
scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso,
lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione)
per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1,
Pag. 4 di 12 lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett.
a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità
idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al
Pag. 5 di 12 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.”.
5) L'assegno unico relativo alla figlia verrà intestato e percepito dalla madre.
6) CALENDARIO, come da piano genitoriale seguente, la figlia starà con Per_1
i genitori:
1. Lunedì: dalle 18 alle 20/20.30 con il padre, a volte padre e madre insieme,
con pernottamento presso la madre,
2. Martedì: madre
3. Mercoledì: padre dalle 18 con pernottamento e accompagnamento a scuola al giovedì mattina
4. Giovedì: madre
5. WEEKEND con SABATI E DOMENICHE ALTERNATI:
Settimana1: dal Venerdì pomeriggio alla Domenica mattina con la madre, dalla
Domenica mattina al Lunedì mattina con il padre
Settimana2: dal Venerdì pomeriggio alla Domenica mattina con il padre, dalla
Domenica mattina al Lunedì mattina con la madre
Il giro riparte da Settimana1
Il tutto salvo impegni lavorativi dei genitori e salvo diversi accordi tra gli stessi.
Vacanze estive e festività:
Due/tre settimane non consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro il 30
Marzo di ogni anno.
1. Centroestivo: SI
Pag. 6 di 12 2. Vacanze studio: N/A
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali:
Vigilia Natale: madre
Natale: alternanza genitori pranzo/cena
Santo ST: padre
Periodo festività natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania):
Da definirsi sulla base del calendario lavorativo dei genitori in periodi equivalenti;
Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività):
Il giorno di Pasqua starà con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro da alternarsi di anno in anno;
nel 2026 il giorno di Pasqua con la madre in quanto nel
2025 è stata con il padre. Diversamente, se sono previste attività particolari da concordare preventivamente.
Ponti primaverili, altre festività nel corso dell'anno: alternanza di anno in anno.
Compleanno (02/06): insieme entrambi i genitori
Altre festività: alternate, da concordarsi con preavviso di n.1 mese.
7) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore.
8) Essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti ed autosufficienti non viene richiesto nessun assegno di mantenimento.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) La Sig.ra GR si impegna ad acquistare il 50% della casa coniugale, dal Sig.
così descritta: beni oggetto del diritto trasferito (d'ora innanzi, i Parte_1
Pag. 7 di 12 "Beni in Oggetto"): i seguenti beni di nuova costruzione siti in Comune di
Arconate (MI), con accessi pedonali e carraio da via Giuseppe AZ 14 c e 14
d, e precisamente:
- porzione di villa bifamiliare, distinta con l'identificativo interno "A1", cui pertengono aree a giardino antistante e retrostante (ove insistono locale ripostiglio e portico), sviluppantesi su un piano oltre il terreno (collegati tra loro da scala interna), e così composta: soggiorno con cucina, disimpegno, bagno, e ripostiglio, al piano terra;
disimpegno, bagno, tre camere, e due balconi, al piano primo;
con annessa, quale ulteriore pertinenza della stessa, adiacente autorimessa al piano terra
Coerenze:
I Beni in Oggetto confinano in un sol corpo con: via Giuseppe AZ, proprietà
di terzi ai mappali 357, 675 e 956
Identificazione catastale:
I Beni in Oggetto sono censiti nel Catasto di Arconate ove sono contraddistinti dai seguenti "dati di identificazione catastale" e "dati catastali" (d'ora innanzi,
complessivamente, i "Dati di Identificazione Catastale"):
Catasto dei Fabbricati, foglio di mappa: 7, mappale 955, subalterno 1, via G.
AZ Snc, piano T-1, categoria A/7, classe 4, vani 6,5, rendita catastale euro
738,53;
mappale 955, subalterno 2, via G. AZ Snc, piano T, categoria C/6, classe 5,
metri quadri 25, rendita catastale euro 64,56
Si precisa che l'area su cui insistono i Beni in Oggetto risulta identificata al
Pag. 8 di 12 Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 7, mappale 955, ente urbano, are 2
ca 48 (area di sedime).
Il prezzo è stabilito in € 60.000,00 (diconsi € sessantamila/00) e sarà pagato integralmente al rogito che dovrà essere fatto entro e non oltre la fine di aprile
2026; la sig.ra GR si accollerà il relativo mutuo residuo, le parti concordano che il formale accollo del mutuo (o analoga modalità che liberi il venditore anche nei confronti della banca) verrà formalizzato in sede di rogito.
Detto trasferimento di proprietà risulta essere funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi familiare, altrimenti non diversamente componibile. I
coniugi convengono che, per l'atto di trasferimento della proprietà di cui alla presente condizione, verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, come chiarito dalla Circolare del 21.6.2012 n.
27 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha esteso le esenzioni previste dal predetto art. 19 L. 74/87, già previste per i procedimenti di separazione personale dei coniugi, anche alle disposizioni patrimoniali a favore dei figli disposte in accordi di separazioni e divorzi, pertanto l'atto di trasferimento della proprietà sarà
soggetto all'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
10) Il Sig. accetta di vendere alla Sig.ra GR il 50% dell'immobile di Pt_1
residenza familiare alle condizioni sopra indicate e si impegna ad intervenire all'atto notarile, con preavviso di giorni quindici, svolgendo ogni attività e procedura necessaria per la vendita, presso il notaio scelto dalla Sig.ra GR.
Pag. 9 di 12 11) La sig.ra GR si impegna a liberare il sig. anche nei confronti della Pt_1
banca mutuaria, entro e non oltre la data del rogito, dal mutuo n. 08/1127126
stipulato il 25/02/2021 davanti al Notaio di Milano Persona_2
contratto con la NT AN PA SP per l'acquisto della casa coniugale. A
tal fine la sig.ra GR si accollerà formalmente l'intero mutuo e si impegna affinchè nell'atto notarile di compravendita vengano inserite le “previsioni sostanziali” contenute nella lettera di assenso ad accollo rilasciata dalla banca e di cui entrambe le parti hanno conoscenza.
L'accollo formale del mutuo in capo alla sig.ra GR risulta essere funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi familiare, altrimenti non diversamente componibile. I coniugi convengono che, per l'atto di accollo del mutuo di cui alla presente condizione, verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, come chiarito dalla Circolare del 21.6.2012 n.
27 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha esteso le esenzioni previste dal predetto art. 19 L. 74/87, già previste per i procedimenti di separazione personale dei coniugi, anche alle disposizioni patrimoniali a favore dei figli disposte in accordi di separazioni e divorzi, pertanto l'atto di trasferimento della proprietà sarà
soggetto all'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
12) Il patrimonio familiare contenuto in Polizze/fondi che entrambi i coniugi hanno collaborato ad alimentare, come di seguito indicato, verrà diviso al 50% tra i coniugi:
Pag. 10 di 12 a) Polizza EASY PLAN (investimento) numero 722954 - saldo attuale €
12.896,60 (intestata ad - beneficiario ) Pt_1 Persona_3
b) Polizza NAI CREA 0.75 CONSOLIDA numero 703690006 - ET
- ultimo saldo a gennaio 25' € 32.866,00 (contraente AR - assicurato
) Pt_1
la liquidazione dei fondi sopra indicati non verrà distribuita al 50% direttamente dall'assicurazione sui conti personali dei coniugi, ma, per motivi amministrativi e in accordo tra i coniugi, verrà richiesta la liquidazione sul conto corrente che i coniugi hanno in comune n. [...] 00 00 00 09882 presso la banca
IntesaSanpaolo s.p.a. di Parabiago, e nel momento in cui saranno definiti gli importi liquidati verrà calcolato il totale netto della liquidazione dei due fondi e verranno effettuati due bonifici uno per ciascun coniuge sui conti correnti personali.
Detta operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/01/2026”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/06/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ROBECCHETTO CON INDUNO e hanno chiesto la pronuncia di separazione alle condizioni di cui sopra, dando atto della sopravvenuta intollerabilità della loro convivenza e dell'impossibilità di una loro riconciliazione.
Le domande devono essere accolte, dovendosi ritenere provata la frattura fra i coniugi.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
Possono compensarsi tra le parti le spese di lite, alla stregua della natura congiunta del ricorso.
Pag. 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, soopra trascritte.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 12 di 12