Art. 2.
La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo art. 4 con un numero invariabile di undici votanti. ((4)) Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio, di presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente.
Nulla e' innovato a quanto disposto dall' art. 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 .
----------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'abrogazione del primo comma del presente articolo nella parte in cui attribuisce alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.
La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo art. 4 con un numero invariabile di undici votanti. ((4)) Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio, di presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente.
Nulla e' innovato a quanto disposto dall' art. 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 .
----------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'abrogazione del primo comma del presente articolo nella parte in cui attribuisce alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.