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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/12/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 805/24 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.12.2025 e vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona dell'Avv. Francesca Muraca AGC Parte_1 P.IVA_1
Litigation, e procuratore della Controparte_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gallo nel cui studio è Controparte_2 elettivamente dom.ta sito in Roma, Piazza del Viminale n.5, in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione alla stima ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo CP_3 C.F._1
RR ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Teramo, Corso de Michetti n. 28 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente
C.F. , Controparte_4 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore convenuto pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: opposizione alla stima di indennità di asservimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex artt. 54 d.p.r. 327/2001 e 281 undecies c.p.c. depositato in data 25 settembre 2024 – beneficiaria del decreto del 20.1.2023 con cui il Ministero Parte_1 dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva disposto l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni siti in Pineto (TE) ed individuati nel CT al foglio 1 mappale 326 (Ditta n. 03 del piano particellare allegato al DM 20 gennaio 2023) di proprietà di per la Parte_2 realizzazione dei lavori relativi a un tratto del “Metanodotto Ravenna -Chieti -Rifacimento tratto San Benedetto del Tronto- Chieti DN 650 (27”) DP 75 bar e opere connesse” – ha proposto opposizione alla stima dell' indennità di asservimento e di occupazione cui era pervenuta, con relazione notificata a mezzo pec in data 29.07.2024, la terna arbitrale nominata ai sensi dell'art.21 d.p.r. 327/2001, quantificata nella somma complessiva di euro 37.931,19. 1.1. La ricorrente, in particolare, contesta i criteri valutativi utilizzati dalla terna ed in particolare la stima comparativa effettuata con altre indennità di asservimento liquidate dalla Società Adriatica Idrocarburi Spa che, tuttavia, non poteva essere preso come criterio di riferimento, non essendo chiaro il metodo di calcolo utilizzato da detta società ( ovvero se l' indennità riconosciuta comprendeva anche l'indennità di occupazione temporanea e i danni insieme ad eventuale altro indennizzo oppure se era stato riconosciuto il caso della servitù di condotta equiparato ad un esproprio).
1.2. ha contesta, inoltre, il valore ante-opera attribuito dal Collegio tecnico il quale ha fatto Pt_1 riferimento a dati Istat senza, tuttavia, specificare la tipologia di indice utilizzato, tale da portare ad un erroneo incremento del 20% il valore del terreno. Quanto, invece, al valore post opera, il ricorrente contesta il calcolo del valore complementare essendo il fondo già gravato da due servitù ( di metanodotto e di elettrodotto) e la valutazione collegiale di perdita totale di edificabilità del fondo con equiparabilità dello stesso a terreno agricolo, atteso che l'area esterna alla fascia asservita dal gasdotto era edificabile con conseguente conservazione del proprio valore.
ha, pertanto, chiesto la dichiarazione che le indennità di occupazione temporanea spettanti Pt_1 alla fossero quelle corrispondenti alla misura stabilita nel decreto di asservimento e Pt_2 occupazione temporanea emesso dal in Controparte_4 data 20/01/2023 di o quelle ritenute nei limiti di giustizia tramite C.T.U. ove ritenuto necessario, con vittoria di spese e competenze.
2. Si è costituita la resistente la quale conclude per il rigetto dell'avversa pretesa e, Parte_2 spiegando domanda riconvenzionale, chiede l'adozione di dichiarazione che le indennità di occupazione temporanea e di asservimento corrispondono ad un valore superiore alla misura stabilita nella relazione del Collegio Tecnico ex art. 21 T.U.E. con richiesta di determinazione nei limiti di giustizia e, ove ritenuto necessario, tramite apposita consulenza tecnica. In particolare, la resistente, pur sottolineando la correttezza della relazione peritale, ne evidenzia la lacunosità tale da determinare un pregiudizio in proprio favore avendo tale incompletezza una incidenza non secondaria nell'innalzare ulteriormente il valore dell'indennizzo, non avendo il Collegio peritale né stimato l'indennità di occupazione temporanea secondo il criterio dell'art. 50 T.U.E. (ricordato in principio ma di cui non è stato tenuto conto nel calcolo finale) né considerato gli oneri di urbanizzazione, i lavori di protezione meccanica della condotta né soprattutto le imposte che il proprietario doveva continuare a pagare sulle porzioni di terreno asservite. pagina 2 di 11 3.Non ha partecipato il giudizio il , dovendo, Controparte_4 pertanto, dichiararsene la contumacia.
4. Disposta ed espletata CTU con la nomina del Dott. e sui quisiti rivoltigli da Persona_1 questa Corte in altra composizione, il giudizio con ordinanza del 18 dicembre 2025 è stato trattenuto in decisione.
5. Sulla legittimazione passive anche del convenuto. CP_4 Trattandosi dell'ente espropriante è configurabile la legittimazione passiva anche del CP_4 convenuto alla luce del disposto letterale delle disposizioni regolanti la fattispecie ex d.P.R. n. 327 del 2001 e d.lgs. 150/2011, tramite la disposizione di rinvio ex art. 52 bis L'azione di determinazione dell'indennità o di opposizione alla relativa stima non introduce in particolare un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuta, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, nei limiti del principio della domanda (la cui valida proposizione neanche richiede che sia quantificata la somma che si ritiene dovuta a titolo di indennità), sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili ed indipendentemente, non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima definitiva dall'organo a tanto deputato (si vedano, tra tante, Cass. ord. 12619/2020; ord. 7155/2018; 10446/2017; 22844/2016; 1587/2012; 1701/2005).
6. I parametri normativi applicabili nella specie devono essere individuati in primo luogo nell'art. 44 del dpr 327 (TUE) – ricompreso nel già ricordato rinvio contenuto nell'art. 52-bis in relazione ai procedimenti finalizzati alla realizzazione di strutture lineari energetiche, tra le quali rientra anche un metanodotto -, che attribuisce al proprietario del fondo il quale, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, il diritto ad una indennità, la quale, pur in assenza nella norma di rigorosi criteri di quantificazione, deve essere comunque correlata alla perdita o alla riduzione della possibilità di esercizio dei diritti dominicali determinata dalla costituzione del vincolo prediale. La norma (che trova il proprio antecedente storico nell'art. 46, comma 1, legge 2359/1865) disciplina due distinte (per struttura ed effetti) fattispecie: a) quella – che ricorre nella specie - relativa all'asservimento di un fondo mediante decreto impositivo di servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile (e la cui emanazione, nella specie indubbia, costituisce condizione delle azioni tese alla determinazione dell'indennità dovuta); b) quella riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (si vedano, tra altre, Cass. 19972/2009; 23865/2015; ord. 16495/2019; e, con specifico riferimento ad imposizione di servitù finalizzata alla realizzazione di un metanodotto di pubblica utilità, Cass. ordd. 18581/2020; 5342/2021). Mentre nella seconda fattispecie (cd. espropriazione larvata) l'indennizzo non mira a compensare integralmente l'obiettiva diminuzione del valore di uso o di scambio della proprietà, ma si fonda su un principio di giustizia distributiva, nella prima fattispecie (e quindi nel caso concreto qui in esame) l'indennità di asservimento spetta al proprietario gravato dall'imposizione dovuta alla realizzazione dell'opera pubblica e si colloca all'interno della categoria dell'espropriazione, nell'ambito di applicazione dell'art. 42 Cost., trovando credito indennitario fonte nel provvedimento impositivo per un rapporto mutuato da quello esistente tra decreto di esproprio e relativa indennità, la quale deve, quindi, “essere determinata riducendo proporzionalmente pagina 3 di 11 l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione” (così, da ultimo, Cass. ord. 7988/2021). Il criterio di calcolo di tale indennità consiste, pertanto, in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi. La riconduzione della indennità di asservimento a quella di esproprio ai fini del suo calcolo, comporta altresì (pur restando fermo che la prima non è pienamente equiparabile all'indennità di esproprio, nel senso che, mentre quest'ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto dell'ablazione, l'altra è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito dal medesimo proprietario, che rimane pur sempre tale, a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica) la rilevanza del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica (ad esempio: Cass. 11504/2014; 6926/2016; 10747/2020), secondo cui laddove si assista ad una unica vicenda espropriativa non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione (o di asservimento) e l'altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato (o asservito), sicché qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà, non attinta direttamente dal decreto di espropriazione o di asservimento, può (e deve) trovare riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablatorio o impositivo avuto riguardo al valore venale residuo, secondo quanto stabiliva in passato in materia di cd. esproprio parziale l'art. 40 legge 2359/1865 e stabilisce oggi l'art. 33 TUE, il quale riconosce al proprietario una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata o asservita, ma anche alla perdita di valore della porzione residua e tanto per effetto del provocato venir meno dell'originaria unità economica e funzionale del compendio. Pertanto l'accostamento della disciplina dell'indennizzo espropriativo a quello conseguente alla imposizione di una servitù fa sì che “la posta di cui all'art. 33 cit. trovi applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte non attinta dal provvedimento impositivo di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene” (così – con specifico riferimento ad imposizione per pubblica utilità di servitù di metanodotto - le già citate Cass. ord. 18581/2020 e 5342/2021). Come chiaramente e condivisibilmente affermato dagli arresti appena ricordati, “il criterio dettato dall'art. 33 del d.P.R. n. 327/2001 trova applicazione, in ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espropriativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene”, sicché, in siffatte ipotesi, la determinazione della indennità di asservimento va ricondotta “all'osservanza del criterio di determinazione del valore venale del fondo declinato come valore complementare, che si accompagna alle ipotesi in cui il soggetto destinatario della imposizione di una servitù, quale unico proprietario, lamenti, per l'effetto dell'asservimento, un pregiudizio anche rispetto ad una parte del bene non direttamente coinvolta dalla misura reale, ma ritenuta funzionalmente correlata alla prima parte del bene”. Quindi, laddove “alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari — quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti — la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa”. pagina 4 di 11 Ovviamente, a tali fini assumono rilevanza solo le perdite di valore adeguatamente dimostrate (anche mediante ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio che assume, in materia, funzione anche percipiente) come conseguenti alla compromissione o alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene (pur rimasta nella piena disponibilità del proprietario) ed al connesso deprezzamento, tra le cui diverse ed eterogenee cause la giurisprudenza ha ricordato, a titolo esemplificativo, quelle che si producono in ragione della diversa consistenza o della diversa conformazione assunta dal fondo, o delle diverse modalità di utilizzazione imposte per effetto della separazione nonché la sua interclusione o per converso, la maggiore vicinanza alla strada pubblica ed ancora i nocumenti arrecati al fondo dalla diversa conformazione di questa (Cass. 6765/1996; 1043/ 2007).
6.1 Venendo al caso di specie, ai principi e criteri sin qui delineati (e sostanzialmente trasfusi nei quesiti sottopostigli da questa Corte) si è pienamente conformato il CTU officiato nel presente giudizio. Al CTU questo Collegio, in altra composizione, aveva chiesto di determinare l'indennità, ritenuto che – a norma dell'art. 57-bis DPR 327/2001 – nella specie non sia applicabile l'abrogato art. 123 RD 1775/1933 e che l'indennità di asservimento (e conseguentemente quella di occupazione temporanea) debba essere determinata ai sensi dell'art. 44 DPR 327/2001, seguendo i seguenti criteri:
1) la indennità di asservimento dovrà essere quantificata con riferimento alla perdita ed alla permanente riduzione della possibilità di esercizio del diritto di proprietà comportante diminuzione di valore degli immobili, tenendo conto, secondo quanto risulta dagli atti e dai documenti prodotti dalle parti, nonché di quelli che il CTU riterrà opportuno visionare, nonché dalla ispezione diretta degli immobili: a) della ubicazione, della consistenza, della vetustà e della destinazione (in base alla destinazione urbanistica all'epoca della emissione del decreto di asservimento) degli immobili stessi;
b) del loro valore di mercato, riferito all'epoca suindicata, escluse valorizzazioni edificatorie non dovute, e tenuto conto delle caratteristiche specifiche del suolo, nonché del principio secondo cui a fini indennitari rivestono valore le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria, sempre che siano consentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative;
c) della ubicazione, delle caratteristiche dimensionali e tecniche della struttura lineare energetica realizzata o in corso di realizzazione e dell'osservanza delle disposizioni anche regolamentari in materia;
d) di ogni altro fattore, anche concernente limitazioni arrecate dalla struttura lineare energetica, che sia in grado di determinare specifiche ed effettive riduzioni della produttività o del valore di mercato degli immobili;
2) la indennità di occupazione temporanea dovrà essere quantificata secondo il criterio previsto dall'art. 50 DRP 327/2001. 6.1.2 Rilievi della opponente Pt_1 A)Con riferimento al criterio e metodo di stima del calcolo dell'indennità di asservimento utilizzato dalla Terna Tecnica, il Collegio fa riferimento ad una stima comparativa con altre indennità di asservimento, liquidata dalla Società Adriatica Idrocarburi S.p.A. (cfr. doc. 3). Si critica la determinazione assunta dal Collegio in quanto non viene specificato il metodo di calcolo dell'indennità di asservimento riconosciuta per la servitù dalla Società Adriatica Idrocarburi S.p.A B) In merito al valore ante opera, il Collegio tecnico fa riferimento a dati ISTAT senza specificare la tipologia di indice utilizzato che ha portato ad incrementare del 20% il valore del terreno dallo stesso stimato, mentre, prima ancora, ricorre a tale rivalutazione non utilizzata nel mercato immobiliare. Si assume ancora come la pur riconosciuta parziale edificabilità non inciderebbe comunque sul fatto che, allo stato, il fondo ha una destinazione esclusivamente agricola pagina 5 di 11 C) In merito al valore post opera, il Collegio ha fatto applicazione del principio già espresso da questa Corte in materia di ricorso al cd criterio di stima a valore complementare. Si contesta da parte di l'operato del Collegio nella parte in cui non ha tenuto conto che il Pt_1 fondo, come viene indicato nella relazione collegiale, è già gravato da due servitù (servitù di metanodotto e servitù di elettrodotto). Se l'assunto del collegio fosse vero – si lamenta in tale prospettiva - il terreno di cui trattasi avrebbe già dovuto essere valutato alla stregua di terreno agricolo (5 €/mq) per la presenza di ben due servitù non riferite al gasdotto Parte_1 (elettrodotto e metanodotto di terzi) e pertanto nessun deprezzamento si realizzerebbe con la servitù di metanodotto di Parte_1 D) Si contesta proprio il ricorso al criterio di stima complementare, l'art. 33 TUE non disciplinando l'indennità nel caso di asservimento del fondo, ma l'indennità nel solo caso della espropriazione parziale. Su tali rilievi si osserva quanto segue. Il criterio di stima a valore complementare, che si basa sulla differenza tra il valore del fondo senza il metanodotto e quello del fondo in presenza dello stesso, nella quale restano compresi tutti i danni conseguenti ad eventuali intersecazioni, intralci, pericoli potenziali e diminuzioni di valore per via del declassamento del terreno che, da edificabile, passa a inedificabile o con scarsa edificabilità, riservato nel TUE alle espropriazioni parziali, può essere utilizzato anche nella fattispecie in esame, che rientra nella figura generale dell'espropriazione. Si tratta di un criterio contestato dalla S. ma che il Collegio condivide, ritenendolo adeguato alle esigenze di una siffatta valutazione che deve necessariamente considerare i molteplici profili di danno (sentenza della Corte d'Appel1o di L'Aquila del 19.02.2021 altra composizione) . Nel caso di terreno edificabile in particolare il valore post opera è pari al residuo valore agricolo per come però come inciso dalla realizzazione della condotta. Nella fattispecie ora al vaglio del Collegio, l'art. 2 del Decreto MASE del 20.01.2023 ordina “di mantenere la superficie asservita a terreno agrario ...”. Il valore complementare, inteso quale valore attribuibile ad un bene riguardato come parte di un insieme di beni economicamente sinergici, è destinato a ricorrere là dove una porzione di immobile separata da un maggiore complesso, provochi il deprezzamento del residuo e trova applicazione nell'ipotesi in cui il dissolvimento de1'unitarietà-economico funzionale del bene consegua a11'esproprio o, ancora, alla imposizione di una servitù per la differenza tra il valore di mercato prima e dopo l'ablazione o l'imposizione della servitù. Là dove alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari - quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti - la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa. Nell'Ordinanza 5342 del 26.02.2021 della Suprema Corte, si evidenzia, diversamente da quanto assume , che il criterio dettato da1 D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, trova applicazione, in Pt_1 ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espropriativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene. Quindi si ritiene che ne1 caso di aree edificabili ben si può procedere a determinare l'indennizzo dovuto attraverso una stima differenziale.
6.2 Premessa metodologica. pagina 6 di 11 Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144 Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020). In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito, come si andrà ad esporre di seguito.
6.2.1 All'esito allora della espletata CTU, è allora rimasto accertato quanto segue. Il terreno oggetto di asservimento e occupazione temporanea è ubicato nell'area industriale del Comune di (TE), compreso tra via Degli Elettricisti e via dell'Agricoltura è individuato CP_5 dalla particella n. 326 del Foglio 1 per complessivi mq.
6.730 di superficie catastale e risulta riportato in Catasto come Seminativo Irriguo oltre alla particella di terreno n. 331 del Foglio 1 di mq. 130 Seminativo Irriguo. pagina 7 di 11 In base al Piano Regolatore Generale vigente nel le particelle di terreno n. 326 Controparte_6 e n. 331 del Foglio 1 ricadono in zona “industriale di espansione” normata dall'art. 35 delle N.T.A. In base al disciplinare di servitù (D.M. 23 dicembre 2022) la fascia di terreno asservita ha una larghezza di m 27,00 (m 13,50 dall'asse della tubazione su i due lati), attraversa la particella di terreno individuata al n. 326 del foglio1, per un'area di mq. 1.525, mentre l'area di terreno oggetto di occupazione temporanea ha una superficie di mq. 1.356, dati non in discussione tra le parti e che qui si assumono per assodati. Sottratta l'area asservita, la parte restante del fondo interessato ha una superficie di mq. 5.205. 6.2.2. Indennità di asservimento Il valore complementare è in particolare, come anticipato, il valore che assume la porzione di un bene nei confronti del bene originario nella sua unità economica e/o produttiva. Quindi si ottiene per differenza tra il valore di mercato del bene intero (Vmi) ed il valore di mercato della porzione residua (Vmp). Nel caso di servitù non apparenti, quali ad esempio gasdotto o cavidotto, ove l'utilizzo del bene asservito da parte del proprietario continua ad essere possibile dopo l'asservimento, il valore dell'indennizzo potrà essere calcolato attraverso una doppia stima, nelle due situazioni differenti. L'indennizzo equivarrà, quindi, alla differenza tra il valore di mercato del bene prima de11'asservimento ed il valore di mercato del bene dopo l'asservimento, in considerazione dell'uso possibile e delle limitazioni imposte. Rispetto alla formulazione generale, in questo caso non vi è sottrazione di nessuna porzione di bene, che resta funzionalmente immutato, fatto salvo per le limitazioni imposte dalla servitù. La superficie oggetto di intervento prima dell'intervento della si Parte_1 presentava già gravata da una servitù di metanodotto e da una servitù di elettrodotto ad alta tensione, quindi l'utilizzo di tale terreno è da considerarsi più ad un uso agricolo che ad un uso per attività industriali o di deposito. Si è quindi valutato da parte del perito come elemento di deprezzamento l'attraversamento di un elettrodotto con la presenza di un grande traliccio in posizione centrale rispetto al lotto oltre alla presenza di una servitù di un metanodotto posta sul lato est della particella di terreno n. 326 adiacente a via Degli Elettricisti, in prossimità dei capannoni industriali, condizioni che determinano sia limitazioni nella realizzazione di volumi edilizi, sia limitazioni nello svolgimento di attività lavorativa a contatto con i campi magnetici generati dalla servitù preesistente. In considerazione degli elementi sopra riportati si è ritenuto congruo un valore unitario di € 9,00/mq, che ha condotto all'importo di euro 61.740,00. Relativamente al valore post intervento, confermato che la presenza di cavi per il trasporto della corrente di alta tensione e la presenza di una linea di metanodotto avevano comunque già limitato la possibilità di un uso diverso da quello agricolo, ha correttamente ritenuto il CTU che si debba comunque tener conto: 1) della la limitazione introdotta dall'inserimento della fascia di inedificabilità corrispondente alla porzione asservita, che attraversa l'area dividendola in due parti;
2) dell'attenuazione di detta limitazione, derivante dai limiti già presenti indipendentemente dalle imposizioni delle servitù precedenti (gasdotto ed elettrodotto) oltre all'obbligo delle distanze dai confini, dalle strade e dai parcheggi pubblici. In risposta ai rilievi tecnici delle parti, in particolare il perito ha chiarito che va considerato che la presenza della servitù del gasdotto, dividendo l'area in due parti, ne impedisce la comunicazione anche con la semplice realizzazione di una zona o percorso pavimentato carrabile, riducendo ulteriormente la fruibilità.
pagina 8 di 11 D'altra parte, diversamente da quanto assume la difesa tecnica della parte opposta, la pretesa potenzialità edificatoria era già fortemente limitata dalla presenza della servitù del metanodotto già esistente, la quale impedisce persino la possibilità di accesso carrabile pavimentato da Via degli Elettricisti, (quando anche l'accesso all'area dal lato opposto non appare adeguato essendo affidato all'attraversamento di terreni di altra proprietà) nonché dalla presenza dell'elettrodotto di alta tensione, la quale costituisce una grave limitazione alla collocazione di manufatti sia pure a destinazione produttiva che si trovino a distanza inferiore a m 30 dai cavi di trasporto dell'energia elettrica. All'esito di tale condivisibile valutazione, il CTU ha stimato un valore residuo pari ad 55.232,50 La differenza tra il valore del terreno calcolato nello stato precedente alla imposizione della servitù e il valore del terreno come risultante in seguito alla imposizione della servitù costituisce il relativo deprezzamento e la conseguente indennità di asservimento che si attesta quindi sul valore di euro 6.507,50. All'esito poi delle osservazioni formulate dal tecnico , il CTU, riconoscendo come Pt_1 effettivamente inclusa per errore anche la valutazione relativa ad altra particella, in quanto l'area censita al foglio 1 particella 331, sebbene intestata alla stessa proprietà, non è stata interessata in alcun modo dall'opera, ha infine convenuto che nel calcolo del Valore del lotto di terreno prima dell'imposizione della servitù la superficie totale del terreno è in effetti di mq. 6.730, corrispondente alla superficie della sola particella n 326. Co A differenza allora di quanto assume il CTP della ng. (pgg. 16-17-18), la pretesa Per_2 potenzialità edificatoria era già fortemente limitata dalla presenza della servitù del metanodotto già esistente, la quale impediva persino la possibilità di accesso carrabile pavimentato da Via degli Elettricisti. Ne consegue che, applicando il valore unitario di € 9,00/mq, si ha: mq.
6.730 x € 9,00 = € 60.570,00 e sottraendo a tale valore quello, già correttamente calcolato dal sottoscritto sulla superficie della sola particella 326, si ha:
€ 60.570,00 – € 55.232,50 = € 5.337,50 (indennità di asservimento) 6.2.3 Indennità per occupazione temporanea L'art. 50 del TUES dispone che “Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”. Pertanto il riferimento per il calcolo de1l'indennità di occupazione temporanea è la virtuale indennità di esproprio. Nel decreto di asservimento l'occupazione temporanea è stata concessa per la durata di due anni (art. 10) Sulla spettanza di tale voce. L'art. 52-octies, inserito nel Capo Il del D.P.R. n. 327 del 2001, contenente “Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche”, rubricato “Decreto di imposizione di servitù” stabilisce che: “Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'art. 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'art. 24“. Si tratta di disciplina precipuamente che riferita all'istituto della servitù per la realizzazione delle opere lineari energetiche, come i gasdotti e gli elettrodotti, vale ad ampliare i riferimenti di cui all'art. 23 D.P.R. cit., dettato a definizione di contenuti ed effetti del decreto di esproprio e del diverso fenomeno dell'ablazione del diritto di proprietà. La disposizione precisa infatti che il decreto di imposizione della servitù per la realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti di cui all'art. 23, prevede l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù. pagina 9 di 11 Il decreto indica quindi, segnatamente, secondo l'art. 52-octies cit., le indennità che si accompagnano all'asservimento dell'area e che consistono: nella indennità dovuta per l'occupazione temporanea dei fondi, ovverosia del tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori e la riconsegna delle aree a ripristini effettuati, nel risarcimento del danno cagionato alle colture ed a quanto insista sul Fondo;
nella indennità di servitù. Non viene utile pertanto al riconoscimento dell'indicata posta la differente disciplina di cui all'art 22-bis che dettata in materia di esproprio riconosce l'indennità di occupazione solo là dove, in ipotesi di particolare urgenza, l'occupazione proceda l'ablazione del bene. Il valore dell'indennità di occupazione temporanea ammonta sulla scorta di tale criterio ad
€ 12.204,00 × 2 × 1/12 = € 2.034,00 (indennità di occupazione temporanea) 7.Sull'ammissibilità della riconvenzionale spiegata dall'opposta. Il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità, come anticipato, non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il “quantum” dell'indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, va coordinato con quello della domanda, per cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all'opponente, ma non può determinare un importo minore, a meno che non vi sia domanda in tal senso da parte della controparte, il quale, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contropretesa che va oltre il rigetto della domanda principale» (Cass., Sez. I, 28/02/2006, n. 4388 e 24355/22). La tempestiva opposizione alla stima da parte di uno dei soggetti del rapporto fa venir meno quindi l'efficacia vincolante della stima stessa per tutti i soggetti del rapporto espropriativo (CORTE DI CASSAZIONE Sezione I civile Sentenza 20 maggio 2005, n. 10668).
7.1 In tale prospettiva si esaminano allora sommariamente le richieste da ultimo trasfuse nelle residue osservazioni formulate dal CTP ing. Per_2 In merito alla stima dell'indennità relativa ai danni, in assenza di documentazione relativa alla specifica attività agricola svolta, il CTU pur in considerazione di quanto riportato nel verbale di sopralluogo di consistenza e di immissione in possesso del 26.04.2024 svolto dal tecnico della presso il terreno oggetto di causa, in cui si descrivono lavorazioni agricole in attesa di Pt_1 future semine/trapianti di ortaggi, mentre circa un 10% della superficie del terreno (mq. 700) sono coltivati a cavolfiori e verze, ritiene tali dati non sufficienti per una valutazione sul danno determinato da mancate vendite delle colture. Prende atto la Corte che la parte opposta lamenta l'acquisizione officiosa da parte del CTU della citata documentazione;
tale lagnanza conferma vieppiù in realtà come nulla risulti acquisito sul punto che consenta un serio scrutinio di tali voci. Quanto al mancato deposito delle osservazioni delle parti, la stessa parte eccipiente ha successivamente al deposito della CTU messo in grado questa Corte di prendere atto del contenuto delle stesse. Dal contenuto delle osservazione del CTP di parte opposta si evince come lo stesso abbia compiutamente svolto il proprio elaborato senza che il non esame del grafico cui si fa riferimento in CTU possa avere influito sulle prerogative difensive. D'altra parte, il contenuto delle stesse è parzialmente compendiato dallo stesso CTU nella sezione denominata “RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI”. Non può essere accolta l'osservazione formulata dalla parte opposta in ordine alla mancata inclusione della voce relativa alle imposte. Nel decreto di asservimento si dispone la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
pagina 10 di 11 Nel caso di specie, come visto, l'asservimento non ha comportato l'inedificabilità del fondo, che di fatto già era in atto al momento della apposizione del peso.
8.Il totale delle poste indennitarie ammonta pertanto ad euro € 7.371,50. 8.1 Sulle somme così determinate – delle quali non può essere disposto il pagamento, ma soltanto ordinato il deposito presso la competente Ragioneria per la parte non Controparte_8 ancora depositata - decorrono, fino al deposito stesso, interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, fino al deposito stesso quanto a quella parte dell'indennità di esproprio che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo. In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che non vi è prova o anche solo allegazione di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò che esclude anche la riconoscibilità della rivalutazione monetaria (Cass. 9/3/2012, n. 3738).
8.2 Le spese del procedimento amministrativo di stima collegiale restano regolate dall'art. 21 comma 6 dpr 327/2001. Sostanzialmente nei termini sin qui esposti, si vedano i precedenti già assunti da questa stessa Corte, in altra composizione, di cui alle decisioni nrr. 1059/22, 679/21, 1434/20 e 811/20, che all'Ufficio non risultano ulteriormente impugnate.
8.3 Vertendosi in ipotesi di sostanziale soccombenza reciproca, avendo trovato in parte accoglimento le doglianze di avverso il provvedimento impugnato e non essendo state Pt_1 Co accolte le richieste della ddirittura di maggiorazione di quanto riconosciuto in sede di stima, si dispone l'integrale compensazione integrale delle spese.
8.4 Analogamente le spese di CTU liquidate in corso di causa restano a carico di entrambe le parti costituite, in parti uguali
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) determina le indennità spettanti, in conseguenza della occupazione temporanea e dell'asservimento degli immobili per cui è causa, in complessivi € 7.371,50.
2) ordina alla di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già Parte_1 eventualmente depositato, maggiorate di interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito stesso, presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e pone l'onere del rimborso spese CTU definitivamente su entrambe le parti, in parti uguali. Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 805/24 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.12.2025 e vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona dell'Avv. Francesca Muraca AGC Parte_1 P.IVA_1
Litigation, e procuratore della Controparte_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gallo nel cui studio è Controparte_2 elettivamente dom.ta sito in Roma, Piazza del Viminale n.5, in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione alla stima ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo CP_3 C.F._1
RR ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Teramo, Corso de Michetti n. 28 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente
C.F. , Controparte_4 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore convenuto pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: opposizione alla stima di indennità di asservimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex artt. 54 d.p.r. 327/2001 e 281 undecies c.p.c. depositato in data 25 settembre 2024 – beneficiaria del decreto del 20.1.2023 con cui il Ministero Parte_1 dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva disposto l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni siti in Pineto (TE) ed individuati nel CT al foglio 1 mappale 326 (Ditta n. 03 del piano particellare allegato al DM 20 gennaio 2023) di proprietà di per la Parte_2 realizzazione dei lavori relativi a un tratto del “Metanodotto Ravenna -Chieti -Rifacimento tratto San Benedetto del Tronto- Chieti DN 650 (27”) DP 75 bar e opere connesse” – ha proposto opposizione alla stima dell' indennità di asservimento e di occupazione cui era pervenuta, con relazione notificata a mezzo pec in data 29.07.2024, la terna arbitrale nominata ai sensi dell'art.21 d.p.r. 327/2001, quantificata nella somma complessiva di euro 37.931,19. 1.1. La ricorrente, in particolare, contesta i criteri valutativi utilizzati dalla terna ed in particolare la stima comparativa effettuata con altre indennità di asservimento liquidate dalla Società Adriatica Idrocarburi Spa che, tuttavia, non poteva essere preso come criterio di riferimento, non essendo chiaro il metodo di calcolo utilizzato da detta società ( ovvero se l' indennità riconosciuta comprendeva anche l'indennità di occupazione temporanea e i danni insieme ad eventuale altro indennizzo oppure se era stato riconosciuto il caso della servitù di condotta equiparato ad un esproprio).
1.2. ha contesta, inoltre, il valore ante-opera attribuito dal Collegio tecnico il quale ha fatto Pt_1 riferimento a dati Istat senza, tuttavia, specificare la tipologia di indice utilizzato, tale da portare ad un erroneo incremento del 20% il valore del terreno. Quanto, invece, al valore post opera, il ricorrente contesta il calcolo del valore complementare essendo il fondo già gravato da due servitù ( di metanodotto e di elettrodotto) e la valutazione collegiale di perdita totale di edificabilità del fondo con equiparabilità dello stesso a terreno agricolo, atteso che l'area esterna alla fascia asservita dal gasdotto era edificabile con conseguente conservazione del proprio valore.
ha, pertanto, chiesto la dichiarazione che le indennità di occupazione temporanea spettanti Pt_1 alla fossero quelle corrispondenti alla misura stabilita nel decreto di asservimento e Pt_2 occupazione temporanea emesso dal in Controparte_4 data 20/01/2023 di o quelle ritenute nei limiti di giustizia tramite C.T.U. ove ritenuto necessario, con vittoria di spese e competenze.
2. Si è costituita la resistente la quale conclude per il rigetto dell'avversa pretesa e, Parte_2 spiegando domanda riconvenzionale, chiede l'adozione di dichiarazione che le indennità di occupazione temporanea e di asservimento corrispondono ad un valore superiore alla misura stabilita nella relazione del Collegio Tecnico ex art. 21 T.U.E. con richiesta di determinazione nei limiti di giustizia e, ove ritenuto necessario, tramite apposita consulenza tecnica. In particolare, la resistente, pur sottolineando la correttezza della relazione peritale, ne evidenzia la lacunosità tale da determinare un pregiudizio in proprio favore avendo tale incompletezza una incidenza non secondaria nell'innalzare ulteriormente il valore dell'indennizzo, non avendo il Collegio peritale né stimato l'indennità di occupazione temporanea secondo il criterio dell'art. 50 T.U.E. (ricordato in principio ma di cui non è stato tenuto conto nel calcolo finale) né considerato gli oneri di urbanizzazione, i lavori di protezione meccanica della condotta né soprattutto le imposte che il proprietario doveva continuare a pagare sulle porzioni di terreno asservite. pagina 2 di 11 3.Non ha partecipato il giudizio il , dovendo, Controparte_4 pertanto, dichiararsene la contumacia.
4. Disposta ed espletata CTU con la nomina del Dott. e sui quisiti rivoltigli da Persona_1 questa Corte in altra composizione, il giudizio con ordinanza del 18 dicembre 2025 è stato trattenuto in decisione.
5. Sulla legittimazione passive anche del convenuto. CP_4 Trattandosi dell'ente espropriante è configurabile la legittimazione passiva anche del CP_4 convenuto alla luce del disposto letterale delle disposizioni regolanti la fattispecie ex d.P.R. n. 327 del 2001 e d.lgs. 150/2011, tramite la disposizione di rinvio ex art. 52 bis L'azione di determinazione dell'indennità o di opposizione alla relativa stima non introduce in particolare un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuta, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, nei limiti del principio della domanda (la cui valida proposizione neanche richiede che sia quantificata la somma che si ritiene dovuta a titolo di indennità), sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili ed indipendentemente, non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima definitiva dall'organo a tanto deputato (si vedano, tra tante, Cass. ord. 12619/2020; ord. 7155/2018; 10446/2017; 22844/2016; 1587/2012; 1701/2005).
6. I parametri normativi applicabili nella specie devono essere individuati in primo luogo nell'art. 44 del dpr 327 (TUE) – ricompreso nel già ricordato rinvio contenuto nell'art. 52-bis in relazione ai procedimenti finalizzati alla realizzazione di strutture lineari energetiche, tra le quali rientra anche un metanodotto -, che attribuisce al proprietario del fondo il quale, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, il diritto ad una indennità, la quale, pur in assenza nella norma di rigorosi criteri di quantificazione, deve essere comunque correlata alla perdita o alla riduzione della possibilità di esercizio dei diritti dominicali determinata dalla costituzione del vincolo prediale. La norma (che trova il proprio antecedente storico nell'art. 46, comma 1, legge 2359/1865) disciplina due distinte (per struttura ed effetti) fattispecie: a) quella – che ricorre nella specie - relativa all'asservimento di un fondo mediante decreto impositivo di servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile (e la cui emanazione, nella specie indubbia, costituisce condizione delle azioni tese alla determinazione dell'indennità dovuta); b) quella riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (si vedano, tra altre, Cass. 19972/2009; 23865/2015; ord. 16495/2019; e, con specifico riferimento ad imposizione di servitù finalizzata alla realizzazione di un metanodotto di pubblica utilità, Cass. ordd. 18581/2020; 5342/2021). Mentre nella seconda fattispecie (cd. espropriazione larvata) l'indennizzo non mira a compensare integralmente l'obiettiva diminuzione del valore di uso o di scambio della proprietà, ma si fonda su un principio di giustizia distributiva, nella prima fattispecie (e quindi nel caso concreto qui in esame) l'indennità di asservimento spetta al proprietario gravato dall'imposizione dovuta alla realizzazione dell'opera pubblica e si colloca all'interno della categoria dell'espropriazione, nell'ambito di applicazione dell'art. 42 Cost., trovando credito indennitario fonte nel provvedimento impositivo per un rapporto mutuato da quello esistente tra decreto di esproprio e relativa indennità, la quale deve, quindi, “essere determinata riducendo proporzionalmente pagina 3 di 11 l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione” (così, da ultimo, Cass. ord. 7988/2021). Il criterio di calcolo di tale indennità consiste, pertanto, in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi. La riconduzione della indennità di asservimento a quella di esproprio ai fini del suo calcolo, comporta altresì (pur restando fermo che la prima non è pienamente equiparabile all'indennità di esproprio, nel senso che, mentre quest'ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto dell'ablazione, l'altra è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito dal medesimo proprietario, che rimane pur sempre tale, a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica) la rilevanza del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica (ad esempio: Cass. 11504/2014; 6926/2016; 10747/2020), secondo cui laddove si assista ad una unica vicenda espropriativa non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione (o di asservimento) e l'altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato (o asservito), sicché qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà, non attinta direttamente dal decreto di espropriazione o di asservimento, può (e deve) trovare riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablatorio o impositivo avuto riguardo al valore venale residuo, secondo quanto stabiliva in passato in materia di cd. esproprio parziale l'art. 40 legge 2359/1865 e stabilisce oggi l'art. 33 TUE, il quale riconosce al proprietario una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata o asservita, ma anche alla perdita di valore della porzione residua e tanto per effetto del provocato venir meno dell'originaria unità economica e funzionale del compendio. Pertanto l'accostamento della disciplina dell'indennizzo espropriativo a quello conseguente alla imposizione di una servitù fa sì che “la posta di cui all'art. 33 cit. trovi applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte non attinta dal provvedimento impositivo di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene” (così – con specifico riferimento ad imposizione per pubblica utilità di servitù di metanodotto - le già citate Cass. ord. 18581/2020 e 5342/2021). Come chiaramente e condivisibilmente affermato dagli arresti appena ricordati, “il criterio dettato dall'art. 33 del d.P.R. n. 327/2001 trova applicazione, in ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espropriativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene”, sicché, in siffatte ipotesi, la determinazione della indennità di asservimento va ricondotta “all'osservanza del criterio di determinazione del valore venale del fondo declinato come valore complementare, che si accompagna alle ipotesi in cui il soggetto destinatario della imposizione di una servitù, quale unico proprietario, lamenti, per l'effetto dell'asservimento, un pregiudizio anche rispetto ad una parte del bene non direttamente coinvolta dalla misura reale, ma ritenuta funzionalmente correlata alla prima parte del bene”. Quindi, laddove “alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari — quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti — la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa”. pagina 4 di 11 Ovviamente, a tali fini assumono rilevanza solo le perdite di valore adeguatamente dimostrate (anche mediante ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio che assume, in materia, funzione anche percipiente) come conseguenti alla compromissione o alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene (pur rimasta nella piena disponibilità del proprietario) ed al connesso deprezzamento, tra le cui diverse ed eterogenee cause la giurisprudenza ha ricordato, a titolo esemplificativo, quelle che si producono in ragione della diversa consistenza o della diversa conformazione assunta dal fondo, o delle diverse modalità di utilizzazione imposte per effetto della separazione nonché la sua interclusione o per converso, la maggiore vicinanza alla strada pubblica ed ancora i nocumenti arrecati al fondo dalla diversa conformazione di questa (Cass. 6765/1996; 1043/ 2007).
6.1 Venendo al caso di specie, ai principi e criteri sin qui delineati (e sostanzialmente trasfusi nei quesiti sottopostigli da questa Corte) si è pienamente conformato il CTU officiato nel presente giudizio. Al CTU questo Collegio, in altra composizione, aveva chiesto di determinare l'indennità, ritenuto che – a norma dell'art. 57-bis DPR 327/2001 – nella specie non sia applicabile l'abrogato art. 123 RD 1775/1933 e che l'indennità di asservimento (e conseguentemente quella di occupazione temporanea) debba essere determinata ai sensi dell'art. 44 DPR 327/2001, seguendo i seguenti criteri:
1) la indennità di asservimento dovrà essere quantificata con riferimento alla perdita ed alla permanente riduzione della possibilità di esercizio del diritto di proprietà comportante diminuzione di valore degli immobili, tenendo conto, secondo quanto risulta dagli atti e dai documenti prodotti dalle parti, nonché di quelli che il CTU riterrà opportuno visionare, nonché dalla ispezione diretta degli immobili: a) della ubicazione, della consistenza, della vetustà e della destinazione (in base alla destinazione urbanistica all'epoca della emissione del decreto di asservimento) degli immobili stessi;
b) del loro valore di mercato, riferito all'epoca suindicata, escluse valorizzazioni edificatorie non dovute, e tenuto conto delle caratteristiche specifiche del suolo, nonché del principio secondo cui a fini indennitari rivestono valore le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria, sempre che siano consentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative;
c) della ubicazione, delle caratteristiche dimensionali e tecniche della struttura lineare energetica realizzata o in corso di realizzazione e dell'osservanza delle disposizioni anche regolamentari in materia;
d) di ogni altro fattore, anche concernente limitazioni arrecate dalla struttura lineare energetica, che sia in grado di determinare specifiche ed effettive riduzioni della produttività o del valore di mercato degli immobili;
2) la indennità di occupazione temporanea dovrà essere quantificata secondo il criterio previsto dall'art. 50 DRP 327/2001. 6.1.2 Rilievi della opponente Pt_1 A)Con riferimento al criterio e metodo di stima del calcolo dell'indennità di asservimento utilizzato dalla Terna Tecnica, il Collegio fa riferimento ad una stima comparativa con altre indennità di asservimento, liquidata dalla Società Adriatica Idrocarburi S.p.A. (cfr. doc. 3). Si critica la determinazione assunta dal Collegio in quanto non viene specificato il metodo di calcolo dell'indennità di asservimento riconosciuta per la servitù dalla Società Adriatica Idrocarburi S.p.A B) In merito al valore ante opera, il Collegio tecnico fa riferimento a dati ISTAT senza specificare la tipologia di indice utilizzato che ha portato ad incrementare del 20% il valore del terreno dallo stesso stimato, mentre, prima ancora, ricorre a tale rivalutazione non utilizzata nel mercato immobiliare. Si assume ancora come la pur riconosciuta parziale edificabilità non inciderebbe comunque sul fatto che, allo stato, il fondo ha una destinazione esclusivamente agricola pagina 5 di 11 C) In merito al valore post opera, il Collegio ha fatto applicazione del principio già espresso da questa Corte in materia di ricorso al cd criterio di stima a valore complementare. Si contesta da parte di l'operato del Collegio nella parte in cui non ha tenuto conto che il Pt_1 fondo, come viene indicato nella relazione collegiale, è già gravato da due servitù (servitù di metanodotto e servitù di elettrodotto). Se l'assunto del collegio fosse vero – si lamenta in tale prospettiva - il terreno di cui trattasi avrebbe già dovuto essere valutato alla stregua di terreno agricolo (5 €/mq) per la presenza di ben due servitù non riferite al gasdotto Parte_1 (elettrodotto e metanodotto di terzi) e pertanto nessun deprezzamento si realizzerebbe con la servitù di metanodotto di Parte_1 D) Si contesta proprio il ricorso al criterio di stima complementare, l'art. 33 TUE non disciplinando l'indennità nel caso di asservimento del fondo, ma l'indennità nel solo caso della espropriazione parziale. Su tali rilievi si osserva quanto segue. Il criterio di stima a valore complementare, che si basa sulla differenza tra il valore del fondo senza il metanodotto e quello del fondo in presenza dello stesso, nella quale restano compresi tutti i danni conseguenti ad eventuali intersecazioni, intralci, pericoli potenziali e diminuzioni di valore per via del declassamento del terreno che, da edificabile, passa a inedificabile o con scarsa edificabilità, riservato nel TUE alle espropriazioni parziali, può essere utilizzato anche nella fattispecie in esame, che rientra nella figura generale dell'espropriazione. Si tratta di un criterio contestato dalla S. ma che il Collegio condivide, ritenendolo adeguato alle esigenze di una siffatta valutazione che deve necessariamente considerare i molteplici profili di danno (sentenza della Corte d'Appel1o di L'Aquila del 19.02.2021 altra composizione) . Nel caso di terreno edificabile in particolare il valore post opera è pari al residuo valore agricolo per come però come inciso dalla realizzazione della condotta. Nella fattispecie ora al vaglio del Collegio, l'art. 2 del Decreto MASE del 20.01.2023 ordina “di mantenere la superficie asservita a terreno agrario ...”. Il valore complementare, inteso quale valore attribuibile ad un bene riguardato come parte di un insieme di beni economicamente sinergici, è destinato a ricorrere là dove una porzione di immobile separata da un maggiore complesso, provochi il deprezzamento del residuo e trova applicazione nell'ipotesi in cui il dissolvimento de1'unitarietà-economico funzionale del bene consegua a11'esproprio o, ancora, alla imposizione di una servitù per la differenza tra il valore di mercato prima e dopo l'ablazione o l'imposizione della servitù. Là dove alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari - quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti - la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa. Nell'Ordinanza 5342 del 26.02.2021 della Suprema Corte, si evidenzia, diversamente da quanto assume , che il criterio dettato da1 D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, trova applicazione, in Pt_1 ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espropriativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene. Quindi si ritiene che ne1 caso di aree edificabili ben si può procedere a determinare l'indennizzo dovuto attraverso una stima differenziale.
6.2 Premessa metodologica. pagina 6 di 11 Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144 Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020). In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito, come si andrà ad esporre di seguito.
6.2.1 All'esito allora della espletata CTU, è allora rimasto accertato quanto segue. Il terreno oggetto di asservimento e occupazione temporanea è ubicato nell'area industriale del Comune di (TE), compreso tra via Degli Elettricisti e via dell'Agricoltura è individuato CP_5 dalla particella n. 326 del Foglio 1 per complessivi mq.
6.730 di superficie catastale e risulta riportato in Catasto come Seminativo Irriguo oltre alla particella di terreno n. 331 del Foglio 1 di mq. 130 Seminativo Irriguo. pagina 7 di 11 In base al Piano Regolatore Generale vigente nel le particelle di terreno n. 326 Controparte_6 e n. 331 del Foglio 1 ricadono in zona “industriale di espansione” normata dall'art. 35 delle N.T.A. In base al disciplinare di servitù (D.M. 23 dicembre 2022) la fascia di terreno asservita ha una larghezza di m 27,00 (m 13,50 dall'asse della tubazione su i due lati), attraversa la particella di terreno individuata al n. 326 del foglio1, per un'area di mq. 1.525, mentre l'area di terreno oggetto di occupazione temporanea ha una superficie di mq. 1.356, dati non in discussione tra le parti e che qui si assumono per assodati. Sottratta l'area asservita, la parte restante del fondo interessato ha una superficie di mq. 5.205. 6.2.2. Indennità di asservimento Il valore complementare è in particolare, come anticipato, il valore che assume la porzione di un bene nei confronti del bene originario nella sua unità economica e/o produttiva. Quindi si ottiene per differenza tra il valore di mercato del bene intero (Vmi) ed il valore di mercato della porzione residua (Vmp). Nel caso di servitù non apparenti, quali ad esempio gasdotto o cavidotto, ove l'utilizzo del bene asservito da parte del proprietario continua ad essere possibile dopo l'asservimento, il valore dell'indennizzo potrà essere calcolato attraverso una doppia stima, nelle due situazioni differenti. L'indennizzo equivarrà, quindi, alla differenza tra il valore di mercato del bene prima de11'asservimento ed il valore di mercato del bene dopo l'asservimento, in considerazione dell'uso possibile e delle limitazioni imposte. Rispetto alla formulazione generale, in questo caso non vi è sottrazione di nessuna porzione di bene, che resta funzionalmente immutato, fatto salvo per le limitazioni imposte dalla servitù. La superficie oggetto di intervento prima dell'intervento della si Parte_1 presentava già gravata da una servitù di metanodotto e da una servitù di elettrodotto ad alta tensione, quindi l'utilizzo di tale terreno è da considerarsi più ad un uso agricolo che ad un uso per attività industriali o di deposito. Si è quindi valutato da parte del perito come elemento di deprezzamento l'attraversamento di un elettrodotto con la presenza di un grande traliccio in posizione centrale rispetto al lotto oltre alla presenza di una servitù di un metanodotto posta sul lato est della particella di terreno n. 326 adiacente a via Degli Elettricisti, in prossimità dei capannoni industriali, condizioni che determinano sia limitazioni nella realizzazione di volumi edilizi, sia limitazioni nello svolgimento di attività lavorativa a contatto con i campi magnetici generati dalla servitù preesistente. In considerazione degli elementi sopra riportati si è ritenuto congruo un valore unitario di € 9,00/mq, che ha condotto all'importo di euro 61.740,00. Relativamente al valore post intervento, confermato che la presenza di cavi per il trasporto della corrente di alta tensione e la presenza di una linea di metanodotto avevano comunque già limitato la possibilità di un uso diverso da quello agricolo, ha correttamente ritenuto il CTU che si debba comunque tener conto: 1) della la limitazione introdotta dall'inserimento della fascia di inedificabilità corrispondente alla porzione asservita, che attraversa l'area dividendola in due parti;
2) dell'attenuazione di detta limitazione, derivante dai limiti già presenti indipendentemente dalle imposizioni delle servitù precedenti (gasdotto ed elettrodotto) oltre all'obbligo delle distanze dai confini, dalle strade e dai parcheggi pubblici. In risposta ai rilievi tecnici delle parti, in particolare il perito ha chiarito che va considerato che la presenza della servitù del gasdotto, dividendo l'area in due parti, ne impedisce la comunicazione anche con la semplice realizzazione di una zona o percorso pavimentato carrabile, riducendo ulteriormente la fruibilità.
pagina 8 di 11 D'altra parte, diversamente da quanto assume la difesa tecnica della parte opposta, la pretesa potenzialità edificatoria era già fortemente limitata dalla presenza della servitù del metanodotto già esistente, la quale impedisce persino la possibilità di accesso carrabile pavimentato da Via degli Elettricisti, (quando anche l'accesso all'area dal lato opposto non appare adeguato essendo affidato all'attraversamento di terreni di altra proprietà) nonché dalla presenza dell'elettrodotto di alta tensione, la quale costituisce una grave limitazione alla collocazione di manufatti sia pure a destinazione produttiva che si trovino a distanza inferiore a m 30 dai cavi di trasporto dell'energia elettrica. All'esito di tale condivisibile valutazione, il CTU ha stimato un valore residuo pari ad 55.232,50 La differenza tra il valore del terreno calcolato nello stato precedente alla imposizione della servitù e il valore del terreno come risultante in seguito alla imposizione della servitù costituisce il relativo deprezzamento e la conseguente indennità di asservimento che si attesta quindi sul valore di euro 6.507,50. All'esito poi delle osservazioni formulate dal tecnico , il CTU, riconoscendo come Pt_1 effettivamente inclusa per errore anche la valutazione relativa ad altra particella, in quanto l'area censita al foglio 1 particella 331, sebbene intestata alla stessa proprietà, non è stata interessata in alcun modo dall'opera, ha infine convenuto che nel calcolo del Valore del lotto di terreno prima dell'imposizione della servitù la superficie totale del terreno è in effetti di mq. 6.730, corrispondente alla superficie della sola particella n 326. Co A differenza allora di quanto assume il CTP della ng. (pgg. 16-17-18), la pretesa Per_2 potenzialità edificatoria era già fortemente limitata dalla presenza della servitù del metanodotto già esistente, la quale impediva persino la possibilità di accesso carrabile pavimentato da Via degli Elettricisti. Ne consegue che, applicando il valore unitario di € 9,00/mq, si ha: mq.
6.730 x € 9,00 = € 60.570,00 e sottraendo a tale valore quello, già correttamente calcolato dal sottoscritto sulla superficie della sola particella 326, si ha:
€ 60.570,00 – € 55.232,50 = € 5.337,50 (indennità di asservimento) 6.2.3 Indennità per occupazione temporanea L'art. 50 del TUES dispone che “Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”. Pertanto il riferimento per il calcolo de1l'indennità di occupazione temporanea è la virtuale indennità di esproprio. Nel decreto di asservimento l'occupazione temporanea è stata concessa per la durata di due anni (art. 10) Sulla spettanza di tale voce. L'art. 52-octies, inserito nel Capo Il del D.P.R. n. 327 del 2001, contenente “Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche”, rubricato “Decreto di imposizione di servitù” stabilisce che: “Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'art. 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'art. 24“. Si tratta di disciplina precipuamente che riferita all'istituto della servitù per la realizzazione delle opere lineari energetiche, come i gasdotti e gli elettrodotti, vale ad ampliare i riferimenti di cui all'art. 23 D.P.R. cit., dettato a definizione di contenuti ed effetti del decreto di esproprio e del diverso fenomeno dell'ablazione del diritto di proprietà. La disposizione precisa infatti che il decreto di imposizione della servitù per la realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti di cui all'art. 23, prevede l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù. pagina 9 di 11 Il decreto indica quindi, segnatamente, secondo l'art. 52-octies cit., le indennità che si accompagnano all'asservimento dell'area e che consistono: nella indennità dovuta per l'occupazione temporanea dei fondi, ovverosia del tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori e la riconsegna delle aree a ripristini effettuati, nel risarcimento del danno cagionato alle colture ed a quanto insista sul Fondo;
nella indennità di servitù. Non viene utile pertanto al riconoscimento dell'indicata posta la differente disciplina di cui all'art 22-bis che dettata in materia di esproprio riconosce l'indennità di occupazione solo là dove, in ipotesi di particolare urgenza, l'occupazione proceda l'ablazione del bene. Il valore dell'indennità di occupazione temporanea ammonta sulla scorta di tale criterio ad
€ 12.204,00 × 2 × 1/12 = € 2.034,00 (indennità di occupazione temporanea) 7.Sull'ammissibilità della riconvenzionale spiegata dall'opposta. Il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità, come anticipato, non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il “quantum” dell'indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, va coordinato con quello della domanda, per cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all'opponente, ma non può determinare un importo minore, a meno che non vi sia domanda in tal senso da parte della controparte, il quale, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contropretesa che va oltre il rigetto della domanda principale» (Cass., Sez. I, 28/02/2006, n. 4388 e 24355/22). La tempestiva opposizione alla stima da parte di uno dei soggetti del rapporto fa venir meno quindi l'efficacia vincolante della stima stessa per tutti i soggetti del rapporto espropriativo (CORTE DI CASSAZIONE Sezione I civile Sentenza 20 maggio 2005, n. 10668).
7.1 In tale prospettiva si esaminano allora sommariamente le richieste da ultimo trasfuse nelle residue osservazioni formulate dal CTP ing. Per_2 In merito alla stima dell'indennità relativa ai danni, in assenza di documentazione relativa alla specifica attività agricola svolta, il CTU pur in considerazione di quanto riportato nel verbale di sopralluogo di consistenza e di immissione in possesso del 26.04.2024 svolto dal tecnico della presso il terreno oggetto di causa, in cui si descrivono lavorazioni agricole in attesa di Pt_1 future semine/trapianti di ortaggi, mentre circa un 10% della superficie del terreno (mq. 700) sono coltivati a cavolfiori e verze, ritiene tali dati non sufficienti per una valutazione sul danno determinato da mancate vendite delle colture. Prende atto la Corte che la parte opposta lamenta l'acquisizione officiosa da parte del CTU della citata documentazione;
tale lagnanza conferma vieppiù in realtà come nulla risulti acquisito sul punto che consenta un serio scrutinio di tali voci. Quanto al mancato deposito delle osservazioni delle parti, la stessa parte eccipiente ha successivamente al deposito della CTU messo in grado questa Corte di prendere atto del contenuto delle stesse. Dal contenuto delle osservazione del CTP di parte opposta si evince come lo stesso abbia compiutamente svolto il proprio elaborato senza che il non esame del grafico cui si fa riferimento in CTU possa avere influito sulle prerogative difensive. D'altra parte, il contenuto delle stesse è parzialmente compendiato dallo stesso CTU nella sezione denominata “RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI”. Non può essere accolta l'osservazione formulata dalla parte opposta in ordine alla mancata inclusione della voce relativa alle imposte. Nel decreto di asservimento si dispone la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
pagina 10 di 11 Nel caso di specie, come visto, l'asservimento non ha comportato l'inedificabilità del fondo, che di fatto già era in atto al momento della apposizione del peso.
8.Il totale delle poste indennitarie ammonta pertanto ad euro € 7.371,50. 8.1 Sulle somme così determinate – delle quali non può essere disposto il pagamento, ma soltanto ordinato il deposito presso la competente Ragioneria per la parte non Controparte_8 ancora depositata - decorrono, fino al deposito stesso, interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, fino al deposito stesso quanto a quella parte dell'indennità di esproprio che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo. In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che non vi è prova o anche solo allegazione di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò che esclude anche la riconoscibilità della rivalutazione monetaria (Cass. 9/3/2012, n. 3738).
8.2 Le spese del procedimento amministrativo di stima collegiale restano regolate dall'art. 21 comma 6 dpr 327/2001. Sostanzialmente nei termini sin qui esposti, si vedano i precedenti già assunti da questa stessa Corte, in altra composizione, di cui alle decisioni nrr. 1059/22, 679/21, 1434/20 e 811/20, che all'Ufficio non risultano ulteriormente impugnate.
8.3 Vertendosi in ipotesi di sostanziale soccombenza reciproca, avendo trovato in parte accoglimento le doglianze di avverso il provvedimento impugnato e non essendo state Pt_1 Co accolte le richieste della ddirittura di maggiorazione di quanto riconosciuto in sede di stima, si dispone l'integrale compensazione integrale delle spese.
8.4 Analogamente le spese di CTU liquidate in corso di causa restano a carico di entrambe le parti costituite, in parti uguali
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) determina le indennità spettanti, in conseguenza della occupazione temporanea e dell'asservimento degli immobili per cui è causa, in complessivi € 7.371,50.
2) ordina alla di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già Parte_1 eventualmente depositato, maggiorate di interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito stesso, presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e pone l'onere del rimborso spese CTU definitivamente su entrambe le parti, in parti uguali. Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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