Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2453/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 31.10.2024, da:
C.F. , nata a [...]ù), Parte_1 C.F._1
l'08.09.1967, residente a [...],
C.F. , nato a [...] il [...], residente ad Parte_2 C.F._2
Omegna (VB) in Via Caduti per la Libertà n. 9,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valeria SANNELLA (Codice Fiscale C.F._3
) - del Foro di Verbania, con studio a Omegna (VB), in Via De Amicis n. 54, ed entrambi
[...]
elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
il marito dichiara di aver già asportato
i propri effetti personali;
3) con riferimento alla casa familiare di cui al punto 2) ed alle relative pertinenze, tutte meglio indicate e specificate nell'atto di compravendita del 28.07.1998 (Atto Notaio Rep. Persona_1
16416/105.009) i coniugi stabiliscono che, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della
Sentenza di separazione, il Sig. cederà alla SI Parte_2 Parte_1
la quota di sua spettanza, pari al 50% della casa familiare e delle relative pertinenze;
a tale
[...]
scopo i coniugi hanno già dato incarico al Notaio – Dott.ssa di Omegna – di procedere Persona_2 con la predisposizione di tutte le pratiche necessarie e propedeutiche alla redazione dell'atto con espresso impegno, da parte di entrambi i coniugi, che tutte le spese, oneri ed accessori necessari per la cessione della quota della casa familiare e delle pertinenze saranno suddivise esattamente al 50%;
4) il trasferimento dei diritti reali di cui al punto 3) verrà effettuato senza corresponsione di denaro
o corrispettivo alcuno tra le Parti medesime, le quali dichiarano espressamente convengono e danno atto che i presenti accordi patrimoniali, nei termini sopra esposti e contenuti nel presente accordo patrimoniale, sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti richiedono pertanto fin da ora, per quanto possa occorrere con riferimento ai trasferimenti dei diritti immobiliari di cui sopra, il trattamento tributario di esenzione previsto dalla
Legge e dalla Giurisprudenza ed in particolare: -la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27/E del21 giugno 2012; -la Sentenza della Corte di Cassazione n.11458/2005; -le Sentenze della Corte
Costituzionale n.176 del 15 Aprile 1992, n.41 del 25 febbraio 1999 e n.202 dell'11 giugno 2003; -
Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite del 29.07.2021 n. 21761 il cui contenuto qui, integralmente, si richiama.
5) l'atto notarile con il trasferimento della quota dal Sig. alla SI Pt_2 Parte_1
dovrà essere stipulato tra i coniugi entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione della Sentenza di separazione;
6) tutte le spese inerenti e propedeutiche al predetto rogito, nessuna esclusa, saranno corrisposte dai coniugi al 50% con diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altra;
7) i coniugi sono economicamente autosufficienti e quindi nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa a titolo di mantenimento;
8) la SI potrà richiedere il riconoscimento dell'assegno unico per i figli e Parte_1
trattenerlo per intero;
9) il Sig. verserà entro il giorno 22 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alla Parte_2
SI € 600,00 (€ 200,00 per ogni figlio/a) a titolo di concorso per il Parte_1
mantenimento dei figli;
detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) le spese straordinarie e le spese mediche non coperte dal SSN, inerenti ai tre figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, verranno suddivise al 50%; i coniugi si danno reciprocamente atto di aver letto con attenzione il Protocollo sulle spese del Tribunale di Verbania
e di volerlo richiamare e rispettare integralmente in ogni sua parte;
11) le Parti concordano che la moglie continuerà a versare € 343,27 per la rata del finanziamento relativo alla macchina e che il marito continuerà a versare mensilmente € 206,67 (rata del finanziamento per acquisto “Fiat Panda”);
12) il Sig. si impegna, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'estinzione del predetto Pt_2
debito di cui al punto 11, inerente all'acquisto della “Fiat Panda”, a trasferire la piena ed esclusiva proprietà di entrambe le autovetture che attualmente sono di sua proprietà ma in uso alle figlie. Più precisamente trasferirà la proprietà della macchina “Ford Fiesta” alla figlia e la proprietà Per_3 della macchina “Fiat Panda” alla figlia;
le spese per il trapasso saranno suddivise al 50% Per_4
tra i due coniugi;
13) le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo di passaporto e/o documento valido per l'espatrio;
14) le parti danno atto di aver già regolato tra di loro le questioni economiche fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso;
15) spese integralmente compensate tra le Parti”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 31.10.2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Omegna (VB) il 27.02.1999.
L'udienza di comparizione delle parti veniva sostituita, come previsto dall'art 127ter cpc, dal deposito di note scritte.
All'esito, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Nelle note scritte le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che con riferimento alla casa familiare di cui al punto 2) del ricorso ed alle relative pertinenze, tutte meglio indicate e specificate nell'atto di compravendita del 28.07.1998 (Atto Notaio
Rep. 16416/105.009) i coniugi stabiliscono che, entro e non oltre 60 giorni dalla Persona_1
pubblicazione della Sentenza di separazione, il Sig. cederà alla SI Parte_2 [...]
la quota di sua spettanza, pari al 50% della casa familiare e delle relative Parte_1
pertinenze; a tale scopo i coniugi hanno già dato incarico al Notaio – Dott.ssa di Omegna Persona_2
– di procedere con la predisposizione di tutte le pratiche necessarie e propedeutiche alla redazione dell'atto con espresso impegno, da parte di entrambi i coniugi, che tutte le spese, oneri ed accessori necessari per la cessione della quota della casa familiare e delle pertinenze saranno suddivise esattamente al 50%; il trasferimento dei diritti reali di cui al punto 3) del ricorso verrà effettuato senza corresponsione di denaro o corrispettivo alcuno tra le Parti medesime, le quali dichiarano espressamente convengono e danno atto che i presenti accordi patrimoniali, nei termini sopra esposti e contenuti nel presente accordo patrimoniale, sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti richiedono pertanto fin da ora, per quanto possa occorrere con riferimento ai trasferimenti dei diritti immobiliari di cui sopra, il trattamento tributario di esenzione previsto dalla Legge e dalla Giurisprudenza ed in particolare: -la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27/E del21 giugno 2012; -la Sentenza della Corte di Cassazione n.11458/2005; -le
Sentenze della Corte Costituzionale n.176 del 15 Aprile 1992, n.41 del 25 febbraio 1999 e n.202 dell'11 giugno 2003; - Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite del 29.07.2021
n. 21761 il cui contenuto qui, integralmente, si richiama;
l'atto notarile con il trasferimento della quota dal Sig. alla SI dovrà essere stipulato tra i coniugi entro e non Pt_2 Parte_1 oltre il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione della Sentenza di separazione;
tutte le spese inerenti e propedeutiche al predetto rogito, nessuna esclusa, saranno corrisposte dai coniugi al 50% con diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altra
Si dà, inoltre, atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa a titolo di mantenimento
Si dà, altresì, atto che la moglie continuerà a versare € 343,27 per la rata del finanziamento relativo alla macchina e che il marito continuerà a versare mensilmente € 206,67 (rata del finanziamento per acquisto “Fiat Panda”); che il Sig. si impegna, entro il termine perentorio di 30 giorni Pt_2 dall'estinzione del predetto debito inerente all'acquisto della “Fiat Panda”, a trasferire la piena ed esclusiva proprietà di entrambe le autovetture che attualmente sono di sua proprietà ma in uso alle figlie. Più precisamente trasferirà la proprietà della macchina “Ford Fiesta” alla figlia e la Per_3 proprietà della macchina “Fiat Panda” alla figlia;
le spese per il trapasso saranno suddivise al Per_4
50% tra i due coniugi
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio il 27.02.1999, in Omegna (VB);
[...]
assegna la casa familiare sita in Omegna, Via Caduti per la libertà n.9, in uso con mobili e arredi, a
Parte_1
pone a carico di l'obbligo di versare entro il 22 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_2
bancario, a la somma di € 600,00 (€ 200,00 per ogni figlio/a) a titolo di concorso Parte_1
per il mantenimento dei figli;
importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico verrà percepito dalla madre;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire in misura pari al 50% per le spese straordinarie e spese mediche non coperte da SSN, relative ai figli maggiorenni ma non ancora autonomi economicamente, come da Protocollo del Tribunale di Verbania
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 07.01.2025 Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco