Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3825/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3825 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
27.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sara Rotundo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), al vico I
Santa Maria n.18, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. dall'avv. Giuseppina Grasso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casandrino (NA), alla via Andrea Della Rossa n.16, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 27.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'11.10.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio civile in GR VA (NA) il 21.10.1999, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale,
e precisando che dalla loro unione erano nati due figli, maggiorenni ma uno non economicamente autosufficiente, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
Con ordinanza del 10.03.2025 il giudice delegato ordinava la rimessione della causa in istruttoria per l'acquisizione dell'estratto di matrimonio rilasciato dal
Comune del luogo di celebrazione e rinviava all'udienza del 27.03.2025.
All'udienza che precede, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 07.05.2025.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron.
2998/2017) emessa il 06.12.2017 e pubblicata in data 18.12.2017 con attestazione del passaggio in giudicato del 26.06.2020; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo che qui di seguito si trascrivono:
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
[...]
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 , contratto in GR VA (NA) il 21.10.1999 (atto n.10, C.F._2
Parte I, Serie /, anno 1999);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 14.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro