Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro- n. 750/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. CASILE FRANCESCO;
Parte_1
contro
– con Avv. TE
PEREGO NADIA;
oggi 09/04/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. CASILE FRANCESCO, per la parte resistente l'Avv. PEREGO NADIA.
Nessuno compare per , della quale viene OP
dichiarata la contumacia.
I procuratori concordano sulla cessazione della materia del contendere.
L'Avv. CASILE chiede la liquidazione delle spese di lite.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. CASILE rileva che, prima della proposizione dell'odierno giudizio e prima dell'intimazione di pagamento, il sig. aveva ripetutamente chiesto Pt_1
all'Istituto di agire in autotutela.
L'Avv. PEREGO chiede la compensazione quantomeno parziale delle spese di lite.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 750/2024 , avente per oggetto “opposizione ad avviso di addebito”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO CASILE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. – con TE P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO,
E CONTRO
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_2
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 7/1/2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l TE
, impugnando l'avviso di addebito n. 43420240000538959000 del
[...]
24.10.2024, notificato in data 5 novembre 2024, avente ad oggetto 36.660,00, a titolo di contribuzione dovuta nella Gestione Commercianti.
A fondamento dell'interposta opposizione la difesa attorea ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione Commercianti, non essendovi prova dell'attività commerciale svolta con abitualità e prevalenza dal ricorrente. 2 L si è costituito in giudizio, dando atto della cancellazione “retroattiva in autotutela CP_4
del ricorrente” e documentando lo sgravio dell'AVA.
All'odierna udienza i procuratori hanno dato congiuntamente atto che la materia del contendere
è cessata, ma la parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese di lite.
La causa va pertanto decisa con sentenza.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di OP
(che peraltro non si è costituita in giudizio), in quanto non risulta svolta alcuna
[...]
attività di riscossione, che possa determinare il coinvolgimento dell'ente nel presente giudizio.
Per il resto, è pacificamente cessata la materia del contendere, come dichiarato dalle parti.
Va accolta la domanda di liquidazione delle spese di lite formulata dalla difesa attorea, in quanto l'annullamento dell'avviso di addebito è sopravvenuto alla proposizione dell'odierno ricorso.
Tenuto conto dell'attività difensiva svolta con la proposizione del ricorso e del valore della causa, appare congrua la liquidazione dell'importo di € 2.000,00 per onorari, determinato sulla base delle tabelle allegate al DM 55/2014 (tabella 4, cause di previdenza) e del valore della causa (scaglione da 26.000,00 a 52.000,00), nonché della possibilità di riduzione ex art. 4, comma 1, DM cit. (con esclusione delle fasi istruttoria e decisionale, non essendo stata svolta alcuna attività di trattazione, istruzione e discussione della causa, che è stata decisa in prima udienza, quando la difesa attorea si è semplicemente riportata al ricorso).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti dell ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od Parte_1 CP_4
assorbita, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 9 aprile 2025.
3 Il Giudice
Federica Trovò
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