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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 3802/2022, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata l'11.11.2022
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, per procura unita Parte_1 C.F._1
mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dagli avv. Gladys Castellano del Foro di Bergamo,
Armida Dal Bo del Foro di Treviso, Maria Laura Ficola del Foro di Spoleto, Nicola Stiaffini del Foro
di Livorno, domiciliata presso l'avv. Gladys Castellano;
attrice
CONTRO
(C.F. ), con sede a Conegliano (Treviso) e, per essa, la Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice con sede a Milano, in persona del procuratore speciale Controparte_2
dott.ssa rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla Controparte_3
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Andrea Rivellini del Foro di Genova,
domiciliatario;
convenuta pagina 1 di 19 con la chiamata in causa di
C.F. ], con sede a Milano, in persona del procuratore dott. Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa CP_5
di risposta, dagli avv. Antonio Ferraguto e Luciana Cipolla del Foro di Milano, domiciliatari;
terza chiamata iussu iudicis
in punto: fideiussione;
opposizione ex art. 650 c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'attrice: A. NEL MERITO -accertare e dichiarare la qualità di Consumatrice della SInora
a fronte della fideiussione di cui è causa e la conseguente applicazione della Parte_1
normativa a tutela del consumatore istituita dalla Direttiva 93/13/CEE e Codice del Consumo (D.lgs
206/2005) per i fatti e i motivi espressi;
- rilevare la mancata valutazione da parte del Giudice del procedimento monitorio che ha dato vita al decreto ingiuntivo n. 1743/2013 Tribunale di Udine (proc.
n. R.G. 4124/2013) del carattere abusivo delle clausole contrattuali contenute nella fideiussione oggetto di causa per le ragioni espresse;
rilevare altresì che con riguardo al giudizio di opposizione tardiva di primo grado (RG n. 6720/2014 Tribunale di Udine) e secondo grado (RG n. 294/2017 Corte d'Appello
di Trieste) avverso il detto decreto ingiuntivo nessuna valutazione di abusività è stata prima d'ora effettuata;
- accertare e dichiarare la nullità o inefficacia o comunque estinzione della fideiussione posta a base del decreto ingiuntivo n. 1743/2013 Tribunale di Udine per le ragioni di fatto e di diritto espresse;
- per l'effetto accertare e dichiarare che la Consumatrice è libera ed esente Parte_1
da ogni obbligazione, dichiarando che nulla deve a nessun titolo in relazione alla fideiussione di cui è
causa. In ogni caso: -dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.1743/2013 del Tribunale di Udine per le ragioni espresse e per l'effetto revocarlo in toto nei confronti della Consumatrice SI.ra Parte_1
, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese anche del monitorio;
-accertare e dichiarare che
[...]
il decreto ingiuntivo n. 1743/2013 del Tribunale di Udine è privo in ogni caso di qualsivoglia efficacia pagina 2 di 19 per le ragioni espresse con effetto dalla data della sua emissione nei confronti della Consumatrice
SI.ra e per l'effetto rimuovere qualsivoglia efficacia del detto decreto ingiuntivo Parte_1
nei confronti della detta consumatrice, conseguenziale statuizione sulle spese anche del monitorio;
-per l'effetto ordinare con sentenza la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in danno della
Consumatrice SI.ra il 19 novembre 2013 al reg. gen. 24548, al reg. part. 3392 Parte_1
presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare di
Udine del Registro per il montante di Euro 180.000,00 a favore di Banco Popolare Soc. Coop. Verona
in forza del decreto ingiuntivo n. 1743/2013 Tribunale di Udine, con oneri e spese a carico della convenuta opposta e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
- sempre per l'effetto ordinare la cancellazione del nominativo della SI.ra presso le Centrali Parte_1
Rischi pubbliche e informative private in relazione alla fideiussione di cui è causa con effetto dalla data di ciascuna segnalazione anche collegata alla posizione a sofferenza della società BIBA Srl;
-
condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla SInora per Parte_1
le ragioni di fatto e di diritto espresse in misura non inferiore ad Euro 50.000,00 ovvero a quelle diverse maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia e ove occorra che si chiede di liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre in ogni caso agli interessi legali di mora e al maggior danno, anche ex art. 1224, comma secondo c.c., a titolo di rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino ad effettivo soddisfo. In ogni caso: - condannare la controparte alla refusione delle spese e delle competenze a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; - condannare le convenute al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 2 c.p.c. e all'indennizzo ex art. 96
comma 3 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa per i motivi espressi;
attesa la resistenza come manifestata anche per effetto delle difese dimesse nella comparsa di costituzione del 20.02.2023
condannare controparte al risarcimento dei danni anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa. Riservata, all'esito, l'istanza al G.E. di estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione del pignoramento trascritto il 21 giugno 2021 al Reg. gen. n. 16896, al Reg. part. n.
pagina 3 di 19 Immobiliare di Udine del Registro a favore di in danno della Consumatrice SI.ra Controparte_1
sì come la domanda di risarcimento dei danni per ogni giorno di ulteriore ritardo Parte_1
della parte opposta nella richiesta di estinzione del giudizio esecutivo sopra emarginato e di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Per la convenuta: In via preliminare e/o principale 1. accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire della SI.ra e, per converso, l'esistenza dell'interesse ad agire in capo a Pt_1 [...]
per tutte le motivazioni meglio esposte nella presente comparsa di costituzione;
2. accertare CP_1
l'intervenuta rinuncia alle domande di nullità previamente proposte davanti al Tribunale delle Imprese
e respingere la domanda avversaria per incompetenza, essendo esclusivamente competente -in relazione alle domande articolate dall'attrice– la Sezione specializzata imprese. Nel merito 1. Accertare
e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria per tutte le ragioni meglio esposte nel presente atto e procedere, conseguentemente, alla revoca dell'ordinanza del G.E. disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva.
2. Respingere la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex adverso avanzata, perché inammissibile e infondata, per i motivi meglio esposti in narrativa. In ogni caso con condanna alle spese del presente grado di giudizio nonché del precedente procedimento di opposizione all'esecuzione e della fase di reclamo, oltre accessori come per legge.
Per la terza chiamata: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree in quanto coperte dal giudicato dato dal decreto ingiuntivo n. 4124/2013, pubblicato dal
Tribunale di Udine il 26.07.2013, munito di formula esecutiva per mancata opposizione in data
15.11.2013; nel merito: respingere le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanti all'intestato Tribunale, ritualmente notificato in data 11.11.2022,
ha esposto che: -in data 4.2.2009, in qualità di consumatore, aveva sottoscritto una Parte_1
fideiussione omnibus sino all'importo di € 300.000,00 a favore di Banco Popolare di Verona AN
pagina 4 di 19 IA e AN PR (poi , a garanzia delle obbligazioni di Biba s.r.l., società Controparte_4
riferibile in via esclusiva al figlio tale fideiussione conteneva clausole abusive, Controparte_6
segnatamente, oltre alla clausola omnibus, quelle di deroga agli artt. 1955, 1956, 1957 c.c.; -nonostante alla data del 14.10.2011 Biba s.r.l. non avesse pagato ben trenta rate mensili del finanziamento n.
62174, per complessivi € 64.798,46, la banca garantita aveva concesso un mutuo a ripianamento della precedente esposizione, per € 120.000,00, mutuo rispetto al quale Biba s.r.l. si era resa nuovamente inadempiente;
nonostante la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione di diritto, era stata consentita una sospensione dei pagamenti della quota capitale del mutuo, con prolungato inadempimento delle sole quote interessi;
Biba s.r.l. era stata posta in liquidazione nell'aprile 2013, ma soltanto nel luglio
2013 la banca (divenuta ), aveva richiesto e ottenuto dal Tribunale Controparte_7
di Udine il decreto ingiuntivo n. 1743/2013, nei confronti dei fideiussori e Parte_1 [...]
per il pagamento dell'importo di € 126.770,68, oltre interessi e spese;
-in forza del decreto CP_6
ingiuntivo n. 1743/2013 era stata iscritta ipoteca giudiziale a peso degli immobili di proprietà della sig.ra per 6/9 e del sig. per 1/9, siti a AN Daniele del Friuli, in via Rodeano n. 45; Pt_1 CP_6
l'opposizione tardiva proposta ex art. 650 c.p.c. dalla sig.ra era stata dichiarata inammissibile, Pt_1
in primo e in secondo grado;
-con atto di pignoramento immobiliare del 12.5.2021, Controparte_1
aveva promosso l'azione esecutiva contro la sig.ra che, proposta opposizione ex art. 615 c. 2 Pt_1
c.p.c. al giudice dell'esecuzione, aveva ottenuto la sospensione dell'esecuzione, confermata anche in sede di reclamo. L'attrice ha sostenuto: 1) il proprio interesse alla riassunzione del giudizio di opposizione nel termine concesso dal giudice dell'esecuzione, per ottenere una sentenza atta a porre nel nulla il decreto ingiuntivo privo di alcuna efficacia esecutiva e a consentire la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, nonché una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..; 2) la propria liberazione ex artt. 1956, 1957 c.c., stante la nullità ex art. 33 c. 2 lett. t)
della clausola derogatoria contenuta nella fideiussione sottoscritta su un modulo predisposto dalla banca e le vicende esposte relativamente ai finanziamenti garantiti e alle iniziative della banca creditrice;
3) la nullità della fideiussione, stante la nullità della clausola omnibus in quanto abusiva e la pagina 5 di 19 conseguente nullità della garanzia per indeterminatezza del suo oggetto;
4) il proprio diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, per la violazione della direttiva 93/13, nonché ex art. 96 c. 2 e 3 c.p.c. e alla cancellazione delle iscrizioni dell'ipoteca e del pignoramento. L'attrice ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per l'accertamento dell'avvenuta estinzione o nullità della fideiussione e dell'inesistenza di alcun credito nei suoi confronti in forza di tale fideiussione, chiedendo di ordinare la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e della trascrizione del pignoramento, nonché per la cancellazione del suo nominativo presso le “centrali
rischi pubbliche e informative private”, per la condanna al risarcimento dei danni in misura non inferiore a € 50.000,00, per la condanna al risarcimento ex art. 96 c. 2 c.p.c. e all'indennizzo ex art. 96
c. 3 c.p.c., nonché, in caso di resistenza, al risarcimento ex art. 96 c. 1 c.p.c..
1.1 Si è costituita in persona della società sua procuratrice, eccependo Controparte_1
preliminarmente che: -l'attrice, rinunciando agli atti del giudizio promosso avanti al Tribunale di
Milano, sezione specializzata per le imprese, aveva “in sostanza rinunciato a far valere la domanda di
nullità della fideiussione”; -avendo ottenuto la sospensione da parte del giudice dell'esecuzione, non vi era alcun interesse attuale e concreto alla prosecuzione del giudizio per far dichiarare la nullità della fideiussione. Evidenziato che il decreto ingiuntivo era stato senza successo opposto, la convenuta ha sostenuto che le pretese attoree si ponevano in contrasto con l'art. 2909 c.c. e l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo, con il principio di certezza dei rapporti giuridici e di conservazione degli atti;
ha poi lamentato l'erroneità delle argomentazioni poste dal giudice dell'esecuzione e del collegio del reclamo a fondamento della ritenuta estinzione della fideiussione, atteso che la risoluzione di diritto del contratto di mutuo presupponeva la dichiarazione, da parte della creditrice, della volontà di avvalersene e che l'azione monitoria era stata promossa dopo due mesi dalla scadenza della sospensione concordata delle rate. La convenuta ha poi richiamato le contestazioni già svolte avanti al giudice dell'esecuzione in ordine all'infondatezza delle ulteriori ragioni di nullità dedotte, ha sostenuto l'inammissibilità delle pretese risarcitorie, in quanto non avanzate nella precedente fase cautelare, sollecitandone anche la reiezione nel merito, stigmatizzata la condotta della controparte che, nonostante la compensazione pagina 6 di 19 disposta in sede di reclamo, non aveva restituito l'importo ricevuto a titolo di spese legali liquidate dal giudice dell'esecuzione. Le domande di cancellazione dell'ipoteca e del pignoramento avrebbero presupposto un accertamento definitivo dell'illegittimità della fideiussione e ad essere temeraria era la condotta dell'attrice, che aveva agito nonostante la fondatezza della sua pretesa fosse stata accertata con un titolo passato in giudicato. La convenuta ha concluso per l'accertamento del difetto d'interesse ad agire della sig,ra per l'accertamento dell'intervenuta rinuncia alle domande di nullità Pt_1
proposte avanti al Tribunale delle Imprese e per la reiezione della domanda avversaria per incompetenza;
nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree, con vittoria di spese.
1.2 Nella prima udienza il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione ed ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
1.3 La causa è stata rimessa in istruttoria, in quanto, dopo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
9479 del 6.4.2023, hanno dettato alcuni fondamentali principi di diritto volti ad assicurare un'attuazione per quanto possibile uniforme del dictum della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di cui alle note sentenze del 17.5.2022, alla luce della quale l'azione promossa dalla sig.ra Pt_1
doveva qualificarsi come opposizione ex art. 650 c.p.c., in relazione alla quale, essendo il decreto ingiuntivo è stato emesso su ricorso di , a favore della quale risulta Controparte_7
presa l'iscrizione ipotecaria che si chiede di cancellare, si rendeva necessaria l'integrazione del contraddittorio.
1.4 Previa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti, il giudice ha ordinato l'intervento di che si è costituita, preliminarmente evidenziando che la sig.ra Controparte_4
l'aveva evocata in giudizio avanti al Tribunale di Milano, per sentir accertare la nullità Pt_1
parziale delle garanzie prestate in quanto frutto di intesa contraria all'art. 2 L. n. 287/1990 e all'art. 101
TFUE, la decadenza del dalle garanzie;
la causa si era poi estinta per rinuncia agli atti della CP_4
sig.ra accettata dall'odierna chiamata. La chiamata ha poi sottolineato che la sig.ra Pt_1 Pt_1
aveva già proposto un'opposizione tardiva, nella quale non aveva avanzato alcuna contestazione in pagina 7 di 19 ordine alla validità della fideiussione, con conseguente formazione del giudicato su tutto ciò che avrebbe potuto essere dedotto in tale giudizio. Contestato che la sig.ra potesse essere Pt_1
qualificata come consumatore, la chiamata ha poi sostenuto che l'attrice aveva erroneamente identificato il dies a quo del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. nel mancato pagamento della rata del 14.6.2012, data in cui avrebbe operato la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., invece non verificatasi, in assenza di alcuna dichiarazione della banca di avvalersi della clausola ed anzi in presenza di un successivo accordo di sospensione retroattiva delle rate. L'obbligazione di Biba s.r.l.
doveva considerarsi scaduta con la comunicazione, in data 27.5.2013, della decadenza dal beneficio del termine;
il ricorso monitorio era stato depositato il 23.7.2013, risultando evidente il difetto d'interesse sotteso alla domanda di accertamento della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., della quale la banca non si era in concreto avvalsa, avendo rispettato il termine semestrale, nonché delle ulteriori clausole 2, 5, 6; quella che l'attrice qualificava come “clausola omnibus” in realtà rappresentava l'essenza stessa della fideiussione in esame, contratto con oggetto determinabile. Contestata la domanda risarcitoria, in ragione della sua indeterminatezza e dell'assenza di prova, la terza chiamata ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
2. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento, nei limiti più oltre precisati.
2.1 ottenne dal Tribunale di Udine il decreto ingiuntivo n. 1743 Controparte_7
dell'1.8.2013, con il quale fu ingiunto a Biba s.r.l. in liquidazione, debitrice principale, nonché a ed quali fideiussori, il pagamento della somma di € 126.770,68, oltre Parte_2 Parte_1
interessi e spese, dovuta in relazione ai rapporti di conto corrente e di finanziamento chirografario intercorsi con la predetta società. Il decreto venne dichiarato definitivamente esecutivo in data
11.11.2013 e l'opposizione tardiva proposta dalla sig.ra nel dicembre 2014 venne dichiarata Pt_3
inammissibile da questo Tribunale, con sentenza n. 162/2017, sul presupposto che l'opponente non aveva fornito la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo quale effetto dell'irregolarità della sua notificazione;
la citata sentenza fu confermata in grado d'appello.
pagina 8 di 19 2.2 resasi acquirente, in data 1.6.2018 (pag. 4 della comparsa di costituzione) Controparte_1
del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 1743/2013 di questo Tribunale nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, nel maggio del 2021 ha notificato alla sig.ra atto di pignoramento Pt_3
immobiliare; quest'ultima ha proposto opposizione ex art. 615 c. 2 c.p.c. al giudice dell'esecuzione,
instando per la sospensione dell'esecuzione, affermando la nullità della fideiussione omnibus prestata per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, in quanto contenente le clausole attuative dell'intesa censurata dalla Banca d'Italia -quale, al tempo, Autorità Garante della Concorrenza
nel mercato creditizio- con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, nonché la nullità delle clausole
omnibus e di quelle derogative agli artt. 1955, 1957 c.c., ai sensi dell'art. 33 c. 3 D.L.vo n. 206/2005, il cui rilievo non poteva ritenersi precluso dal giudicato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea del 17.6.2022, nelle cause C-693-19 e 831-19.
2.3 Il giudice dell'esecuzione, applicata l'interpretazione degli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13
fornita con la citata sentenza dalla Corte europea, ritenuto che la garante sig.ra dovesse Pt_3
ritenersi liberata dal vincolo ex artt. 1956-1957 c.c., con ordinanza del 22.6.2022 ha sospeso l'esecuzione R.G. n. 109/2021 (riunito al n. 155/2020) limitatamente alla posizione e agli immobili della sig.ra e ha fissato per l'avvio del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c. il Parte_4
termine di tre mesi, decorrente o dall'inutile scadenza del termine per il reclamo o dalla comunicazione dell'esito di quest'ultimo, dando atto che l'oggetto del giudizio era più ampio di quello già instaurato,
nel marzo 2022, avanti al Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese, per l'accertamento della nullità o comunque inefficacia della fideiussione omnibus del 4.02.2009 per violazione dell'art. 2
L.287/1990 nonché dell'art. 101 TFUE e in via subordinata per violazione della normativa consumeristica, coinvolgendo anche l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto di agire esecutivamente. Il reclamo proposto dall'odierna convenuta contro la citata ordinanza è stato respinto dal collegio
2.4 Con l'atto introduttivo della presente causa “in punto: giudizio di merito a seguito di
opposizione all'esecuzione…”, notificato il 21.8.2022, la sig.ra ha dichiarato che, in ragione Pt_3
pagina 9 di 19 delle difficoltà pratiche di coordinamento tra le statuizioni della Corte di Giustizia e il diritto processuale interno, intendeva “veder rimossa definitivamente, con il giudizio di merito qui instaurato,
l'efficacia esecutiva….formalmente attribuita dal nostro ordinamento giuridico al decreto ingiuntivo”,
nonché svolgere le consequenziali domande di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli prese in base allo stesso e di risarcimento del danno.
2.5 La sopra citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17.6.2022, nelle cause
C-693-19 e 831-19, ha statuito che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che preveda che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa -per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità- successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è
divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.
2.6 Ai sensi degli artt. 19, § 1, TUE e 267 TFUE, 11 e 17 della Costituzione, alle pronunce della
Corte di Giustizia deve attribuirsi valenza di fonte vincolante del diritto eurounitario;
l'interpretazione della Corte ha efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione, chiarisce e fissa il significato, nonché i limiti di applicazione, delle norme di quel diritto nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere inteso e applicato sin dalla data della sua entrata in vigore.
2.7 Nelle more del presente giudizio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
9479 del 6.4.2023, hanno dettato alcuni fondamentali principi di diritto volti ad assicurare un'attuazione per quanto possibile uniforme del dictum della Corte di Giustizia nell'ordinamento processuale nazionale. La Suprema Corte ha ritenuto che, a fronte di decreti ingiuntivi irrevocabili,
nonché di procedimenti esecutivi in corso, l'opzione interpretativa preferibile per assicurare l'effettività
pagina 10 di 19 della tutela del consumatore sia rappresentata dall'applicazione della disciplina dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; con riferimento all'ipotesi della già intervenuta proposizione, da parte del consumatore, di un'opposizione ex art. 615 c. I c.p.c., la Corte ha ritenuto che il giudice debba riqualificare l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimettere la decisione al giudice dell'opposizione, fissando un termine non inferiore a quaranta giorni per la riassunzione, in applicazione dell'art. 650 c.p.c.; riguardo al caso della pendenza di un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività della clausola, il giudice dell'esecuzione deve assegnare termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione tardiva, e non procedere alla vendita o all'assegnazione sino alla sua definizione..
2.8. Il caso di specie presenta evidentemente delle peculiarità rispetto a quelli considerati dai citati principi, il cui adattamento alla fattispecie concreta, anche in ossequio al principio di cui all'art. 111
cost., impone di qualificare l'azione introdotta nella presente causa non solo come opposizione all'esecuzione, ma anche come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., volta a far valere l'abusività delle clausole contenute nella fideiussione, l'estinzione di quest'ultima e la conseguente inesistenza del credito riconosciuto dal provvedimento monitorio che, pur dichiarato esecutivo, non può precludere il controllo dell'abusività delle clausole dell'atto negoziale titolo della domanda monitoria. Si consideri,
infatti, che, come sopra evidenziato, parte attrice, che già aveva ottenuto la sospensione dell'esecuzione, ha dichiaratamente introdotto il presente giudizio per porre nel nulla l'accertamento coperto dal giudicato formale di cui al decreto ingiuntivo, ottenere il riconoscimento dell'abusività
delle clausole e in ogni caso l'accertamento dell'estinzione della fideiussione;
nelle conclusioni l'attrice ha chiesto, tra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il Tribunale di Udine è funzionalmente competente in ordine all'opposizione, avendo emesso il decreto, il contraddittorio sull'abusività delle clausole si è ritualmente svolto.
2.9 Dal momento che il provvedimento monitorio venne richiesto e ottenuto da
[...]
, a favore della quale risulta iscritta l'ipoteca giudiziale, e che poteva ritenersi fatto Controparte_7
notorio la fusione di tale istituto di credito con , con trasformazione nella Controparte_8
pagina 11 di 19 società per azioni , questo giudice ha ritenuto la necessità dell'integrazione del CP_4
contraddittorio nei confronti della parte originaria del procedimento monitorio, tenuto conto del litisconsorzio necessario ex lege previsto dall'art. 111 c. 3 c.p.c. (si vedano Cass., sez. III civ., ord.
20.2.2023, n. 5287; Cass., sez. I civ., 15.6.2018, n. 1535).
3. Le contestazioni sollevate dalla società convenuta e da quella chiamata in causa in ordine all'interesse ad agire sono palesemente infondate.
3.1 L'attrice, infatti, ha rinunciato agli atti del giudizio promosso avanti al Tribunale di Milano,
sezione specializzata per le imprese, competente in ordine alle azioni di nullità delle intese anticoncorrenziali, non alle domande in tale giudizio svolte e nell'atto di rinuncia ha precisato che doveva ritenersi “impregiudicato ogni diritto e/o azione, ivi comprese le domande oggetto del
procedimento di opposizione all'esecuzione dinnanzi il Tribunale di Udine n. R.G.E. 109/2021 riunito
al giudizio n. R.G.E.155/2020”. Ancora, l'ottenuta sospensione dell'esecuzione non può certo incidere sull'interesse dell'esecutato a veder definitivamente accertata l'inesistenza delle pretese vantate dal creditore procedente, per scongiurare che in futuro possano essere predisposte nuove azioni esecutive nei suoi confronti, tanto più a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale della quale si è dato più sopra conto, che ha consentito la qualificazione del presente giudizio anche come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Nessun rilievo preclusivo può attribuirsi alla precedente proposizione dell'opposizione tardiva, in quanto, come emerge dall'esame delle relative sentenze di primo e di secondo grado, in tale giudizio non ha avuto luogo alcun controllo in ordine all'abusività delle clausole contrattuali e l'opposizione è stata definita in rito, con una pronuncia di inammissibilità.
5. Tra le parti originarie non è mai stato in contestazione che la sig.ra abbia concesso la Pt_3
fideiussione nella qualità di consumatore, a garanzia della società Biba s.r.l. della quale il figlio
[...]
era socio unico e amministratore;
si veda, infatti, quanto esposto a pag. 23 della comparsa di CP_6
costituzione, paragrafo 2, secondo capoverso). La chiamata in causa ha allegato Controparte_4
(pagg.
9-10 della comparsa di costituzione) che “circa l'affermazione avversaria secondo cui la
pagina 12 di 19 avrebbe agito nella veste di consumatore, non si comprende quali siano le esigenze di vista Pt_1
(sic) quotidiana, estranee all'esercizio dell'attività professionale che l'abbiano indotta a garantire una
Società commerciale…..se non il fatto di essere collegata funzionalmente all'attività commerciale
svolta dalla Società del figlio”. Sul punto, si osserva, in linea di fatto, che la fideiussione omnibus
venne prestata dalla sig. nata il 21.4.1933, in data [...], quando la garante aveva quasi Pt_1
settantasei anni, in favore della società della quale suo figlio era unico socio e amministratore unico;
appare evidente che la sig.ra ha prestato garanzia soltanto in ragione del rapporto parentale, Pt_1
non avendo alcun ruolo, né alcun interesse giuridicamente rilevante rispetto all'attività di Biba s.r.l.. La
qualifica di consumatrice della stessa appare pienamente provata.
6. Non sono contestate dalle altre parti le seguenti circostanze allegate dall'attrice e confermate dalla documentazione prodotta: a) alla data del 14 ottobre 2011, la debitrice principale, con riferimento al finanziamento n. 62174, non aveva pagato oltre 30 rate mensili (per un totale di € 64.798,46), senza alcuna iniziativa di recupero del credito da parte della banca;
b) il 14 ottobre 2011 la Banca stipulò un nuovo mutuo con la debitrice principale, per € 120.000,00, nel quale si prevedeva la sua risoluzione di diritto per effetto del mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte, di una qualsiasi somma dovuta in dipendenza del finanziamento;
dall'estratto conto del mese di ottobre 2011 del conto corrente intestato a Biba s.r.l. risulta che l'accredito della somma mutuata andò ad estinguere il debito di € 64.798,46 per il pagamento di rate sul finanziamento n. 57/00062174 e l'ulteriore debito di € 5.975,25 per il pagamento di rate del finanziamento 57/000775723 (doc. A2.22 attoreo); c) la mutuataria era rimasta ulteriormente inadempiente al pagamento di rate del nuovo mutuo sin dal mese di giugno del 2012 e,
ancora una volta, la banca non aveva avviato alcuna azione nei suoi confronti, ma, anzi, aveva sottoscritto un patto di sospensione dei pagamenti sino al maggio del 2013, con previsione, anche in tal caso, della risoluzione di diritto del contratto per l'ipotesi di mancato pagamento anche di una qualsiasi somma dovuta alla banca;
d) la mutuataria è rimasta inadempiente anche al pagamento della quota interessi prevista dal patto;
e) la banca aveva per anni tollerato l'esposizione debitoria maturata sul conto corrente della società mutuataria, collegato ad anticipi;
f) i bilanci di Biba s.r.l., prodotti pagina 13 di 19 dall'attrice, evidenziano una costante e ingravescente flessione dei ricavi dell'impresa a partire dal
2008 e la costante chiusura degli esercizi in perdita, con progressiva erosione del patrimonio netto;
g)
Biba s.r.l., debitrice principale, era stata posta in liquidazione nell'aprile del 2013; con raccomandata del 17.5.2013, ricevuta dalla debitrice principale e dalla sig.ra in data 27.5.2013 (doc. 5-6), la Pt_1
banca creditrice comunicò il recesso dal contratto di conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine in relazione al mutuo e nel luglio 2013 agì in via monitoria;
h) il decreto ingiuntivo ottenuto,
del quale si chiede la revoca, è stato emesso per il recupero del saldo debitore del conto corrente n.
1270 (pari ad € 13.898,35 al 19.6.2013), oltre ulteriori interessi e per la restituzione del residuo capitale di € 106.990,86, oltre interessi dal 20.6.2013, in relazione al mutuo del 14.10.2011 e delle cinque rate scadute per € 5.880,97 del medesimo finanziamento, oltre interessi;
i) il decreto ingiuntivo,
definitivamente esecutivo sin dal novembre 2013, è stato posto in esecuzione soltanto della cessionaria del credito nel maggio 2021, contro la sola garante e, di lì a poco, la debitrice principale è stata cancellata dal Registro delle Imprese.
7. L'art.
5.1 della fideiussione prestata dalla sig.ra prevede che “Il fideiussore avrà Pt_1
cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi
presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”. Tale clausola deve ritenersi abusiva in relazione all'art. 33 c. 2 lett. b), r), t), del D.L.vo n. 206/2005, in quanto è volta a limitare il diritto del garante consumatore a far valere, in via di azione o di eccezione, l'inadempimento della banca creditrice all'obbligo di conseguire la “speciale autorizzazione” del fideiussore per un'obbligazione futura di cui all'art. 1956 c.c. ai fini della sua liberazione, incidendo altresì sull'onere della prova. Ne
consegue la sua nullità, ai sensi dell'art. 36 del sopra citato D.L.vo.
7.1 Alla luce delle documentate circostanze riassunte al precedente punto 6., appare evidente che la banca, senza acquisire la speciale autorizzazione richiesta dall'art. 1956 c.c. -che assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta più gravosa- confidando sull'obbligo a carico del fideiussore di cui alla citata clausola abusiva, nell'ottobre 2011 ha concesso ulteriore mutuo a Biba s.r.l., già da tempo insolvente, stante pagina 14 di 19 l'entità e reiterazione degli inadempimenti già maturati, aggravando lo stato di indebitamento della società. Come evidenziato dal giudice di legittimità, “la sola circostanza della esistenza di un rapporto
di parentela o di affinità tra il debitore principale e il fideiussore non è sufficiente a costituire la prova
presuntiva che quest'ultimo abbia dato la "specifica autorizzazione" che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., il
creditore ha l'onere di ottenere per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria” (Cass., sez.
VI-I civ., 5.10.2021, n. 26947). Ne consegue la liberazione della garante in relazione al mutuo del
14.10.2011.
8. L'art. 1957 c.c. prevede, quale presupposto del permanere dell'obbligazione del fideiussore anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le
sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”; il giudice di legittimità ha chiarito che ratio della norma è quello di imporre al creditore di prendere sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa e che il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento. Si tratta, infatti, di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento Cass., sez. II civ., 29.1.2016, n. 1724; Cass., sez. III
civ., 18.5.2001, n. 6823). Il creditore deve non solo iniziare l'azione giudiziale ma anche diligentemente coltivarla, con il compimento degli atti esecutivi necessari per la realizzazione dell'obbligazione garantita dal fideiussore.
8.1 Il giudice di legittimità ha ritenuto, in relazione al mutuo, che, essendo unica l'obbligazione che ne è oggetto e che il frazionamento in rate costituisca soltanto una modalità di adempimento prevista nell'interesse del mutuatario, il debito non possa considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. può decorrere soltanto dalla scadenza dell'ultima rata medesima (Cass., sez. III civ., 6.2.2004, n. 2301). Il ricorso per ingiunzione stato depositato il 24.7.2013, a fronte della comunicazione in data 27.5.2013 della decadenza dal beneficio pagina 15 di 19 del termine per il mutuo e del recesso della banca dal contratto di conto corrente dal mese di maggio,
dunque l'iniziativa monitoria è stata promossa entro il termine di cui all'art. 1957 c.c..
8.2 La garante ha tuttavia altresì eccepito la grave negligenza della creditrice nel coltivare le necessarie azioni esecutive sulla base del titolo ottenuto, a fronte dell'onere di diligente continuazione delle iniziative previsto dall'art. 1957 c.c.. Trattasi di fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, del quale l'attrice ha chiesto l'accertamento, previa declaratoria di abusività
delle clausole contrattuali, che, in ossequio alla giurisprudenza eurounitaria sopra citata, non può essere preclusa dalle regole interne in materia di formazione del giudicato.
8.3 L'art.
6.1 della fideiussione omnibus rilasciata dalla sig.ra il 4.2.2009 conteneva la Pt_3
rinuncia ad avvalersi delle eccezioni fondate sull'art. 1957 c.c.; tale clausola rientra tra quelle qualificate come abusive dall'art. 33 c. 2 lett. t) del D.L.vo n. 206/2005 (in quanto sancisce a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni) ed è pertanto nulla, ai sensi del successivo art. 36 del medesimo D.L.vo (si veda, in questo senso, in relazione all'art. 1469 bis c.c., Cass., sez. III
civ., 28.9.2023, n. 27558).
8.4 A fronte dell'eccepita estinzione, ex art. 1957 c.c., della fideiussione prestata dalla sig.ra in data 4.2.2009, successiva all'emissione del provvedimento monitorio, per la mancata Pt_1
tempestiva prosecuzione delle iniziative intraprese, con l'esperimento dell'azione esecutiva, le parti convenuta e chiamata nulla hanno dedotto, limitandosi ad allegare e provare di aver tempestivamente richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo e senza nulla dedurre in ordine alle azioni esecutive esperite nei confronti della debitrice principale. La negligenza della banca creditrice nel proseguire le iniziative intraprese a carico del debitore principale in sede esecutiva ha comunque determinato la totale estinzione dell'obbligazione della garante, ferma la concorrente liberazione della stessa ex art. 1956 c.c. in relazione al mutuo, già affermata al punto 7.
8.5 Il decreto ingiuntivo n. 1743/2013, pur dichiarato definitivamente esecutivo, non può impedire il controllo sulle clausole abusive e le pronunce conseguenti alla ritenuta nullità di tali clausole;
pagina 16 di 19 all'accertata estinzione dell'obbligazione della garante consegue la revoca del decreto ingiuntivo n.
1743/2013.
9. L'accertata estinzione dell'obbligazione dell'attrice determina l'estinzione della garanzia ipotecaria presa a garanzia della stessa;
deve pertanto ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale contro e a favore di Banco Popolare Soc. Coop. Verona in forza Parte_1
del decreto ingiuntivo n. 1743/2013 del Tribunale di Udine, pres. 41 del 19 novembre 2013 reg. gen.
24548, reg. part. 3392 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale del Territorio-Servizio
Pubblicità Immobiliare di Udine. La cancellazione potrà essere eseguita soltanto al passaggio in giudicato della presente sentenza.
10. L'attrice ha documentato l'iscrizione del proprio nominativo in relazione alla garanzia ritenuta estinta presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; della stessa deve ordinarsi la cancellazione, con effetto dalla data di ciascuna segnalazione effettuata. In assenza di qualsiasi allegazione in ordine a specifiche segnalazioni relative alla sig.ra nei sistemi di informazione Pt_1
creditizia gestiti da soggetti privati, non può trovare accoglimento l'indeterminata richiesta di ordinarne la cancellazione.
11. La domanda risarcitoria attorea deve essere disattesa, in difetto di circostanziate allegazioni e prove di pregiudizi ulteriori ed attuali (non è tale quello riferito alle spese di cancellazione dell'ipoteca) rispetto a quelli ristorati con la rifusione delle spese processuali.
12. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo;
la residua frazione di due terzi deve essere posta a carico della società convenuta e di quella chiamata, in solido tra loro e viene liquidata, in assenza di nota, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore delle domande, assunti a valori prossimi a quelli medi, per le quattro fasi, con distrazione in favore dei procuratori attorei.
13. Quanto alla responsabilità di cui all'art. 96 c. III c.p.c., si osserva che la stessa presuppone,
sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di colpa grave della parte soccombente, perché
pagina 17 di 19 contrastare in giudizio una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se la resistenza si riveli infondata;
“l'ipotesi di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c. è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o
residuale, come l'istituto –evidentemente correlato– dell'abuso del processo, giacché una sua
interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a
contrastare con i principi dell'art.24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali. (si veda Cass.,
sez. III civ., ord. 12.7.2023, n. 19948). Ancora, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96,
comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede
la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o
la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di
diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria
domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel
suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale
in sé…” (Cass., SS.UU. Civ., 20.4.2018, n. 9912). Tenuto conto dei recentissimi arresti giurisprudenziali che hanno consentito l'accoglimento della domanda, della novità dei principi espressi e delle conseguenti incertezze interpretative, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) accertata la nullità ex artt. 33, c. 2 lett. b), r), t), 36 D.L.vo 6.9.2005, n. 206 delle clausole vessatorie di cui ai punti 5.1 e 6.1. della fideiussione prestata da in data Parte_1
4.2.2009, in favore di , accerta e dichiara Controparte_9
l'estinzione della citata fideiussione e l'inesistenza di qualsiasi credito della convenuta e della terza chiamata nei confronti dell'attrice in forza di tale fideiussione, revocando, per l'effetto, nei confronti pagina 18 di 19 dell'attrice sig.ra il decreto ingiuntivo n. 1743 emesso dal Tribunale di Udine il 25- Pt_1
26.7.2013;
b) ordina al conservatore dei registri immobiliari presso l'ufficio provinciale dell'Agenzia
del Territorio di Udine di cancellare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale contro e a favore Parte_1
di Banco Popolare Soc. Coop. Verona, in forza del decreto ingiuntivo n. 1743/2013 del Tribunale di
Udine, pres. 41 del 19 novembre 2013 reg. gen. 24548, reg. part. 3392;
c) ordina alla convenuta e alla terza chiamata di provvedere alla cancellazione del nominativo dell'attrice presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, con effetto dalla data di ciascuna segnalazione;
d) rigetta le domande di risarcimento dei danni svolte dell'attrice;
e) compensa per un terzo tra le parti le spese processuali;
condanna la società convenuta e quella chiamata in causa, in solido tra loro, a rifondere all'attrice la residua frazione di due terzi,
liquidata in € 524,00 per esborsi e in € 9.402,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo, con distrazione in favore dei procuratori attorei;
f) rigetta la domanda di condanna svolta dall'attrice ai sensi dell'art. 96 c. III c.p.c..
Udine, 31 gennaio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12541 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio - Servizio Pubblicità
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 3802/2022, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata l'11.11.2022
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, per procura unita Parte_1 C.F._1
mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dagli avv. Gladys Castellano del Foro di Bergamo,
Armida Dal Bo del Foro di Treviso, Maria Laura Ficola del Foro di Spoleto, Nicola Stiaffini del Foro
di Livorno, domiciliata presso l'avv. Gladys Castellano;
attrice
CONTRO
(C.F. ), con sede a Conegliano (Treviso) e, per essa, la Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice con sede a Milano, in persona del procuratore speciale Controparte_2
dott.ssa rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla Controparte_3
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Andrea Rivellini del Foro di Genova,
domiciliatario;
convenuta pagina 1 di 19 con la chiamata in causa di
C.F. ], con sede a Milano, in persona del procuratore dott. Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa CP_5
di risposta, dagli avv. Antonio Ferraguto e Luciana Cipolla del Foro di Milano, domiciliatari;
terza chiamata iussu iudicis
in punto: fideiussione;
opposizione ex art. 650 c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'attrice: A. NEL MERITO -accertare e dichiarare la qualità di Consumatrice della SInora
a fronte della fideiussione di cui è causa e la conseguente applicazione della Parte_1
normativa a tutela del consumatore istituita dalla Direttiva 93/13/CEE e Codice del Consumo (D.lgs
206/2005) per i fatti e i motivi espressi;
- rilevare la mancata valutazione da parte del Giudice del procedimento monitorio che ha dato vita al decreto ingiuntivo n. 1743/2013 Tribunale di Udine (proc.
n. R.G. 4124/2013) del carattere abusivo delle clausole contrattuali contenute nella fideiussione oggetto di causa per le ragioni espresse;
rilevare altresì che con riguardo al giudizio di opposizione tardiva di primo grado (RG n. 6720/2014 Tribunale di Udine) e secondo grado (RG n. 294/2017 Corte d'Appello
di Trieste) avverso il detto decreto ingiuntivo nessuna valutazione di abusività è stata prima d'ora effettuata;
- accertare e dichiarare la nullità o inefficacia o comunque estinzione della fideiussione posta a base del decreto ingiuntivo n. 1743/2013 Tribunale di Udine per le ragioni di fatto e di diritto espresse;
- per l'effetto accertare e dichiarare che la Consumatrice è libera ed esente Parte_1
da ogni obbligazione, dichiarando che nulla deve a nessun titolo in relazione alla fideiussione di cui è
causa. In ogni caso: -dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.1743/2013 del Tribunale di Udine per le ragioni espresse e per l'effetto revocarlo in toto nei confronti della Consumatrice SI.ra Parte_1
, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese anche del monitorio;
-accertare e dichiarare che
[...]
il decreto ingiuntivo n. 1743/2013 del Tribunale di Udine è privo in ogni caso di qualsivoglia efficacia pagina 2 di 19 per le ragioni espresse con effetto dalla data della sua emissione nei confronti della Consumatrice
SI.ra e per l'effetto rimuovere qualsivoglia efficacia del detto decreto ingiuntivo Parte_1
nei confronti della detta consumatrice, conseguenziale statuizione sulle spese anche del monitorio;
-per l'effetto ordinare con sentenza la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in danno della
Consumatrice SI.ra il 19 novembre 2013 al reg. gen. 24548, al reg. part. 3392 Parte_1
presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare di
Udine del Registro per il montante di Euro 180.000,00 a favore di Banco Popolare Soc. Coop. Verona
in forza del decreto ingiuntivo n. 1743/2013 Tribunale di Udine, con oneri e spese a carico della convenuta opposta e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
- sempre per l'effetto ordinare la cancellazione del nominativo della SI.ra presso le Centrali Parte_1
Rischi pubbliche e informative private in relazione alla fideiussione di cui è causa con effetto dalla data di ciascuna segnalazione anche collegata alla posizione a sofferenza della società BIBA Srl;
-
condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla SInora per Parte_1
le ragioni di fatto e di diritto espresse in misura non inferiore ad Euro 50.000,00 ovvero a quelle diverse maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia e ove occorra che si chiede di liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre in ogni caso agli interessi legali di mora e al maggior danno, anche ex art. 1224, comma secondo c.c., a titolo di rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino ad effettivo soddisfo. In ogni caso: - condannare la controparte alla refusione delle spese e delle competenze a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; - condannare le convenute al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 2 c.p.c. e all'indennizzo ex art. 96
comma 3 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa per i motivi espressi;
attesa la resistenza come manifestata anche per effetto delle difese dimesse nella comparsa di costituzione del 20.02.2023
condannare controparte al risarcimento dei danni anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa. Riservata, all'esito, l'istanza al G.E. di estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione del pignoramento trascritto il 21 giugno 2021 al Reg. gen. n. 16896, al Reg. part. n.
pagina 3 di 19 Immobiliare di Udine del Registro a favore di in danno della Consumatrice SI.ra Controparte_1
sì come la domanda di risarcimento dei danni per ogni giorno di ulteriore ritardo Parte_1
della parte opposta nella richiesta di estinzione del giudizio esecutivo sopra emarginato e di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Per la convenuta: In via preliminare e/o principale 1. accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire della SI.ra e, per converso, l'esistenza dell'interesse ad agire in capo a Pt_1 [...]
per tutte le motivazioni meglio esposte nella presente comparsa di costituzione;
2. accertare CP_1
l'intervenuta rinuncia alle domande di nullità previamente proposte davanti al Tribunale delle Imprese
e respingere la domanda avversaria per incompetenza, essendo esclusivamente competente -in relazione alle domande articolate dall'attrice– la Sezione specializzata imprese. Nel merito 1. Accertare
e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria per tutte le ragioni meglio esposte nel presente atto e procedere, conseguentemente, alla revoca dell'ordinanza del G.E. disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva.
2. Respingere la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex adverso avanzata, perché inammissibile e infondata, per i motivi meglio esposti in narrativa. In ogni caso con condanna alle spese del presente grado di giudizio nonché del precedente procedimento di opposizione all'esecuzione e della fase di reclamo, oltre accessori come per legge.
Per la terza chiamata: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree in quanto coperte dal giudicato dato dal decreto ingiuntivo n. 4124/2013, pubblicato dal
Tribunale di Udine il 26.07.2013, munito di formula esecutiva per mancata opposizione in data
15.11.2013; nel merito: respingere le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanti all'intestato Tribunale, ritualmente notificato in data 11.11.2022,
ha esposto che: -in data 4.2.2009, in qualità di consumatore, aveva sottoscritto una Parte_1
fideiussione omnibus sino all'importo di € 300.000,00 a favore di Banco Popolare di Verona AN
pagina 4 di 19 IA e AN PR (poi , a garanzia delle obbligazioni di Biba s.r.l., società Controparte_4
riferibile in via esclusiva al figlio tale fideiussione conteneva clausole abusive, Controparte_6
segnatamente, oltre alla clausola omnibus, quelle di deroga agli artt. 1955, 1956, 1957 c.c.; -nonostante alla data del 14.10.2011 Biba s.r.l. non avesse pagato ben trenta rate mensili del finanziamento n.
62174, per complessivi € 64.798,46, la banca garantita aveva concesso un mutuo a ripianamento della precedente esposizione, per € 120.000,00, mutuo rispetto al quale Biba s.r.l. si era resa nuovamente inadempiente;
nonostante la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione di diritto, era stata consentita una sospensione dei pagamenti della quota capitale del mutuo, con prolungato inadempimento delle sole quote interessi;
Biba s.r.l. era stata posta in liquidazione nell'aprile 2013, ma soltanto nel luglio
2013 la banca (divenuta ), aveva richiesto e ottenuto dal Tribunale Controparte_7
di Udine il decreto ingiuntivo n. 1743/2013, nei confronti dei fideiussori e Parte_1 [...]
per il pagamento dell'importo di € 126.770,68, oltre interessi e spese;
-in forza del decreto CP_6
ingiuntivo n. 1743/2013 era stata iscritta ipoteca giudiziale a peso degli immobili di proprietà della sig.ra per 6/9 e del sig. per 1/9, siti a AN Daniele del Friuli, in via Rodeano n. 45; Pt_1 CP_6
l'opposizione tardiva proposta ex art. 650 c.p.c. dalla sig.ra era stata dichiarata inammissibile, Pt_1
in primo e in secondo grado;
-con atto di pignoramento immobiliare del 12.5.2021, Controparte_1
aveva promosso l'azione esecutiva contro la sig.ra che, proposta opposizione ex art. 615 c. 2 Pt_1
c.p.c. al giudice dell'esecuzione, aveva ottenuto la sospensione dell'esecuzione, confermata anche in sede di reclamo. L'attrice ha sostenuto: 1) il proprio interesse alla riassunzione del giudizio di opposizione nel termine concesso dal giudice dell'esecuzione, per ottenere una sentenza atta a porre nel nulla il decreto ingiuntivo privo di alcuna efficacia esecutiva e a consentire la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, nonché una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..; 2) la propria liberazione ex artt. 1956, 1957 c.c., stante la nullità ex art. 33 c. 2 lett. t)
della clausola derogatoria contenuta nella fideiussione sottoscritta su un modulo predisposto dalla banca e le vicende esposte relativamente ai finanziamenti garantiti e alle iniziative della banca creditrice;
3) la nullità della fideiussione, stante la nullità della clausola omnibus in quanto abusiva e la pagina 5 di 19 conseguente nullità della garanzia per indeterminatezza del suo oggetto;
4) il proprio diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, per la violazione della direttiva 93/13, nonché ex art. 96 c. 2 e 3 c.p.c. e alla cancellazione delle iscrizioni dell'ipoteca e del pignoramento. L'attrice ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per l'accertamento dell'avvenuta estinzione o nullità della fideiussione e dell'inesistenza di alcun credito nei suoi confronti in forza di tale fideiussione, chiedendo di ordinare la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e della trascrizione del pignoramento, nonché per la cancellazione del suo nominativo presso le “centrali
rischi pubbliche e informative private”, per la condanna al risarcimento dei danni in misura non inferiore a € 50.000,00, per la condanna al risarcimento ex art. 96 c. 2 c.p.c. e all'indennizzo ex art. 96
c. 3 c.p.c., nonché, in caso di resistenza, al risarcimento ex art. 96 c. 1 c.p.c..
1.1 Si è costituita in persona della società sua procuratrice, eccependo Controparte_1
preliminarmente che: -l'attrice, rinunciando agli atti del giudizio promosso avanti al Tribunale di
Milano, sezione specializzata per le imprese, aveva “in sostanza rinunciato a far valere la domanda di
nullità della fideiussione”; -avendo ottenuto la sospensione da parte del giudice dell'esecuzione, non vi era alcun interesse attuale e concreto alla prosecuzione del giudizio per far dichiarare la nullità della fideiussione. Evidenziato che il decreto ingiuntivo era stato senza successo opposto, la convenuta ha sostenuto che le pretese attoree si ponevano in contrasto con l'art. 2909 c.c. e l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo, con il principio di certezza dei rapporti giuridici e di conservazione degli atti;
ha poi lamentato l'erroneità delle argomentazioni poste dal giudice dell'esecuzione e del collegio del reclamo a fondamento della ritenuta estinzione della fideiussione, atteso che la risoluzione di diritto del contratto di mutuo presupponeva la dichiarazione, da parte della creditrice, della volontà di avvalersene e che l'azione monitoria era stata promossa dopo due mesi dalla scadenza della sospensione concordata delle rate. La convenuta ha poi richiamato le contestazioni già svolte avanti al giudice dell'esecuzione in ordine all'infondatezza delle ulteriori ragioni di nullità dedotte, ha sostenuto l'inammissibilità delle pretese risarcitorie, in quanto non avanzate nella precedente fase cautelare, sollecitandone anche la reiezione nel merito, stigmatizzata la condotta della controparte che, nonostante la compensazione pagina 6 di 19 disposta in sede di reclamo, non aveva restituito l'importo ricevuto a titolo di spese legali liquidate dal giudice dell'esecuzione. Le domande di cancellazione dell'ipoteca e del pignoramento avrebbero presupposto un accertamento definitivo dell'illegittimità della fideiussione e ad essere temeraria era la condotta dell'attrice, che aveva agito nonostante la fondatezza della sua pretesa fosse stata accertata con un titolo passato in giudicato. La convenuta ha concluso per l'accertamento del difetto d'interesse ad agire della sig,ra per l'accertamento dell'intervenuta rinuncia alle domande di nullità Pt_1
proposte avanti al Tribunale delle Imprese e per la reiezione della domanda avversaria per incompetenza;
nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree, con vittoria di spese.
1.2 Nella prima udienza il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione ed ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
1.3 La causa è stata rimessa in istruttoria, in quanto, dopo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
9479 del 6.4.2023, hanno dettato alcuni fondamentali principi di diritto volti ad assicurare un'attuazione per quanto possibile uniforme del dictum della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di cui alle note sentenze del 17.5.2022, alla luce della quale l'azione promossa dalla sig.ra Pt_1
doveva qualificarsi come opposizione ex art. 650 c.p.c., in relazione alla quale, essendo il decreto ingiuntivo è stato emesso su ricorso di , a favore della quale risulta Controparte_7
presa l'iscrizione ipotecaria che si chiede di cancellare, si rendeva necessaria l'integrazione del contraddittorio.
1.4 Previa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti, il giudice ha ordinato l'intervento di che si è costituita, preliminarmente evidenziando che la sig.ra Controparte_4
l'aveva evocata in giudizio avanti al Tribunale di Milano, per sentir accertare la nullità Pt_1
parziale delle garanzie prestate in quanto frutto di intesa contraria all'art. 2 L. n. 287/1990 e all'art. 101
TFUE, la decadenza del dalle garanzie;
la causa si era poi estinta per rinuncia agli atti della CP_4
sig.ra accettata dall'odierna chiamata. La chiamata ha poi sottolineato che la sig.ra Pt_1 Pt_1
aveva già proposto un'opposizione tardiva, nella quale non aveva avanzato alcuna contestazione in pagina 7 di 19 ordine alla validità della fideiussione, con conseguente formazione del giudicato su tutto ciò che avrebbe potuto essere dedotto in tale giudizio. Contestato che la sig.ra potesse essere Pt_1
qualificata come consumatore, la chiamata ha poi sostenuto che l'attrice aveva erroneamente identificato il dies a quo del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. nel mancato pagamento della rata del 14.6.2012, data in cui avrebbe operato la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., invece non verificatasi, in assenza di alcuna dichiarazione della banca di avvalersi della clausola ed anzi in presenza di un successivo accordo di sospensione retroattiva delle rate. L'obbligazione di Biba s.r.l.
doveva considerarsi scaduta con la comunicazione, in data 27.5.2013, della decadenza dal beneficio del termine;
il ricorso monitorio era stato depositato il 23.7.2013, risultando evidente il difetto d'interesse sotteso alla domanda di accertamento della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., della quale la banca non si era in concreto avvalsa, avendo rispettato il termine semestrale, nonché delle ulteriori clausole 2, 5, 6; quella che l'attrice qualificava come “clausola omnibus” in realtà rappresentava l'essenza stessa della fideiussione in esame, contratto con oggetto determinabile. Contestata la domanda risarcitoria, in ragione della sua indeterminatezza e dell'assenza di prova, la terza chiamata ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
2. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento, nei limiti più oltre precisati.
2.1 ottenne dal Tribunale di Udine il decreto ingiuntivo n. 1743 Controparte_7
dell'1.8.2013, con il quale fu ingiunto a Biba s.r.l. in liquidazione, debitrice principale, nonché a ed quali fideiussori, il pagamento della somma di € 126.770,68, oltre Parte_2 Parte_1
interessi e spese, dovuta in relazione ai rapporti di conto corrente e di finanziamento chirografario intercorsi con la predetta società. Il decreto venne dichiarato definitivamente esecutivo in data
11.11.2013 e l'opposizione tardiva proposta dalla sig.ra nel dicembre 2014 venne dichiarata Pt_3
inammissibile da questo Tribunale, con sentenza n. 162/2017, sul presupposto che l'opponente non aveva fornito la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo quale effetto dell'irregolarità della sua notificazione;
la citata sentenza fu confermata in grado d'appello.
pagina 8 di 19 2.2 resasi acquirente, in data 1.6.2018 (pag. 4 della comparsa di costituzione) Controparte_1
del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 1743/2013 di questo Tribunale nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, nel maggio del 2021 ha notificato alla sig.ra atto di pignoramento Pt_3
immobiliare; quest'ultima ha proposto opposizione ex art. 615 c. 2 c.p.c. al giudice dell'esecuzione,
instando per la sospensione dell'esecuzione, affermando la nullità della fideiussione omnibus prestata per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, in quanto contenente le clausole attuative dell'intesa censurata dalla Banca d'Italia -quale, al tempo, Autorità Garante della Concorrenza
nel mercato creditizio- con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, nonché la nullità delle clausole
omnibus e di quelle derogative agli artt. 1955, 1957 c.c., ai sensi dell'art. 33 c. 3 D.L.vo n. 206/2005, il cui rilievo non poteva ritenersi precluso dal giudicato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea del 17.6.2022, nelle cause C-693-19 e 831-19.
2.3 Il giudice dell'esecuzione, applicata l'interpretazione degli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13
fornita con la citata sentenza dalla Corte europea, ritenuto che la garante sig.ra dovesse Pt_3
ritenersi liberata dal vincolo ex artt. 1956-1957 c.c., con ordinanza del 22.6.2022 ha sospeso l'esecuzione R.G. n. 109/2021 (riunito al n. 155/2020) limitatamente alla posizione e agli immobili della sig.ra e ha fissato per l'avvio del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c. il Parte_4
termine di tre mesi, decorrente o dall'inutile scadenza del termine per il reclamo o dalla comunicazione dell'esito di quest'ultimo, dando atto che l'oggetto del giudizio era più ampio di quello già instaurato,
nel marzo 2022, avanti al Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese, per l'accertamento della nullità o comunque inefficacia della fideiussione omnibus del 4.02.2009 per violazione dell'art. 2
L.287/1990 nonché dell'art. 101 TFUE e in via subordinata per violazione della normativa consumeristica, coinvolgendo anche l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto di agire esecutivamente. Il reclamo proposto dall'odierna convenuta contro la citata ordinanza è stato respinto dal collegio
2.4 Con l'atto introduttivo della presente causa “in punto: giudizio di merito a seguito di
opposizione all'esecuzione…”, notificato il 21.8.2022, la sig.ra ha dichiarato che, in ragione Pt_3
pagina 9 di 19 delle difficoltà pratiche di coordinamento tra le statuizioni della Corte di Giustizia e il diritto processuale interno, intendeva “veder rimossa definitivamente, con il giudizio di merito qui instaurato,
l'efficacia esecutiva….formalmente attribuita dal nostro ordinamento giuridico al decreto ingiuntivo”,
nonché svolgere le consequenziali domande di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli prese in base allo stesso e di risarcimento del danno.
2.5 La sopra citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17.6.2022, nelle cause
C-693-19 e 831-19, ha statuito che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che preveda che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa -per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità- successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è
divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.
2.6 Ai sensi degli artt. 19, § 1, TUE e 267 TFUE, 11 e 17 della Costituzione, alle pronunce della
Corte di Giustizia deve attribuirsi valenza di fonte vincolante del diritto eurounitario;
l'interpretazione della Corte ha efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione, chiarisce e fissa il significato, nonché i limiti di applicazione, delle norme di quel diritto nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere inteso e applicato sin dalla data della sua entrata in vigore.
2.7 Nelle more del presente giudizio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
9479 del 6.4.2023, hanno dettato alcuni fondamentali principi di diritto volti ad assicurare un'attuazione per quanto possibile uniforme del dictum della Corte di Giustizia nell'ordinamento processuale nazionale. La Suprema Corte ha ritenuto che, a fronte di decreti ingiuntivi irrevocabili,
nonché di procedimenti esecutivi in corso, l'opzione interpretativa preferibile per assicurare l'effettività
pagina 10 di 19 della tutela del consumatore sia rappresentata dall'applicazione della disciplina dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; con riferimento all'ipotesi della già intervenuta proposizione, da parte del consumatore, di un'opposizione ex art. 615 c. I c.p.c., la Corte ha ritenuto che il giudice debba riqualificare l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimettere la decisione al giudice dell'opposizione, fissando un termine non inferiore a quaranta giorni per la riassunzione, in applicazione dell'art. 650 c.p.c.; riguardo al caso della pendenza di un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività della clausola, il giudice dell'esecuzione deve assegnare termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione tardiva, e non procedere alla vendita o all'assegnazione sino alla sua definizione..
2.8. Il caso di specie presenta evidentemente delle peculiarità rispetto a quelli considerati dai citati principi, il cui adattamento alla fattispecie concreta, anche in ossequio al principio di cui all'art. 111
cost., impone di qualificare l'azione introdotta nella presente causa non solo come opposizione all'esecuzione, ma anche come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., volta a far valere l'abusività delle clausole contenute nella fideiussione, l'estinzione di quest'ultima e la conseguente inesistenza del credito riconosciuto dal provvedimento monitorio che, pur dichiarato esecutivo, non può precludere il controllo dell'abusività delle clausole dell'atto negoziale titolo della domanda monitoria. Si consideri,
infatti, che, come sopra evidenziato, parte attrice, che già aveva ottenuto la sospensione dell'esecuzione, ha dichiaratamente introdotto il presente giudizio per porre nel nulla l'accertamento coperto dal giudicato formale di cui al decreto ingiuntivo, ottenere il riconoscimento dell'abusività
delle clausole e in ogni caso l'accertamento dell'estinzione della fideiussione;
nelle conclusioni l'attrice ha chiesto, tra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il Tribunale di Udine è funzionalmente competente in ordine all'opposizione, avendo emesso il decreto, il contraddittorio sull'abusività delle clausole si è ritualmente svolto.
2.9 Dal momento che il provvedimento monitorio venne richiesto e ottenuto da
[...]
, a favore della quale risulta iscritta l'ipoteca giudiziale, e che poteva ritenersi fatto Controparte_7
notorio la fusione di tale istituto di credito con , con trasformazione nella Controparte_8
pagina 11 di 19 società per azioni , questo giudice ha ritenuto la necessità dell'integrazione del CP_4
contraddittorio nei confronti della parte originaria del procedimento monitorio, tenuto conto del litisconsorzio necessario ex lege previsto dall'art. 111 c. 3 c.p.c. (si vedano Cass., sez. III civ., ord.
20.2.2023, n. 5287; Cass., sez. I civ., 15.6.2018, n. 1535).
3. Le contestazioni sollevate dalla società convenuta e da quella chiamata in causa in ordine all'interesse ad agire sono palesemente infondate.
3.1 L'attrice, infatti, ha rinunciato agli atti del giudizio promosso avanti al Tribunale di Milano,
sezione specializzata per le imprese, competente in ordine alle azioni di nullità delle intese anticoncorrenziali, non alle domande in tale giudizio svolte e nell'atto di rinuncia ha precisato che doveva ritenersi “impregiudicato ogni diritto e/o azione, ivi comprese le domande oggetto del
procedimento di opposizione all'esecuzione dinnanzi il Tribunale di Udine n. R.G.E. 109/2021 riunito
al giudizio n. R.G.E.155/2020”. Ancora, l'ottenuta sospensione dell'esecuzione non può certo incidere sull'interesse dell'esecutato a veder definitivamente accertata l'inesistenza delle pretese vantate dal creditore procedente, per scongiurare che in futuro possano essere predisposte nuove azioni esecutive nei suoi confronti, tanto più a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale della quale si è dato più sopra conto, che ha consentito la qualificazione del presente giudizio anche come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Nessun rilievo preclusivo può attribuirsi alla precedente proposizione dell'opposizione tardiva, in quanto, come emerge dall'esame delle relative sentenze di primo e di secondo grado, in tale giudizio non ha avuto luogo alcun controllo in ordine all'abusività delle clausole contrattuali e l'opposizione è stata definita in rito, con una pronuncia di inammissibilità.
5. Tra le parti originarie non è mai stato in contestazione che la sig.ra abbia concesso la Pt_3
fideiussione nella qualità di consumatore, a garanzia della società Biba s.r.l. della quale il figlio
[...]
era socio unico e amministratore;
si veda, infatti, quanto esposto a pag. 23 della comparsa di CP_6
costituzione, paragrafo 2, secondo capoverso). La chiamata in causa ha allegato Controparte_4
(pagg.
9-10 della comparsa di costituzione) che “circa l'affermazione avversaria secondo cui la
pagina 12 di 19 avrebbe agito nella veste di consumatore, non si comprende quali siano le esigenze di vista Pt_1
(sic) quotidiana, estranee all'esercizio dell'attività professionale che l'abbiano indotta a garantire una
Società commerciale…..se non il fatto di essere collegata funzionalmente all'attività commerciale
svolta dalla Società del figlio”. Sul punto, si osserva, in linea di fatto, che la fideiussione omnibus
venne prestata dalla sig. nata il 21.4.1933, in data [...], quando la garante aveva quasi Pt_1
settantasei anni, in favore della società della quale suo figlio era unico socio e amministratore unico;
appare evidente che la sig.ra ha prestato garanzia soltanto in ragione del rapporto parentale, Pt_1
non avendo alcun ruolo, né alcun interesse giuridicamente rilevante rispetto all'attività di Biba s.r.l.. La
qualifica di consumatrice della stessa appare pienamente provata.
6. Non sono contestate dalle altre parti le seguenti circostanze allegate dall'attrice e confermate dalla documentazione prodotta: a) alla data del 14 ottobre 2011, la debitrice principale, con riferimento al finanziamento n. 62174, non aveva pagato oltre 30 rate mensili (per un totale di € 64.798,46), senza alcuna iniziativa di recupero del credito da parte della banca;
b) il 14 ottobre 2011 la Banca stipulò un nuovo mutuo con la debitrice principale, per € 120.000,00, nel quale si prevedeva la sua risoluzione di diritto per effetto del mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte, di una qualsiasi somma dovuta in dipendenza del finanziamento;
dall'estratto conto del mese di ottobre 2011 del conto corrente intestato a Biba s.r.l. risulta che l'accredito della somma mutuata andò ad estinguere il debito di € 64.798,46 per il pagamento di rate sul finanziamento n. 57/00062174 e l'ulteriore debito di € 5.975,25 per il pagamento di rate del finanziamento 57/000775723 (doc. A2.22 attoreo); c) la mutuataria era rimasta ulteriormente inadempiente al pagamento di rate del nuovo mutuo sin dal mese di giugno del 2012 e,
ancora una volta, la banca non aveva avviato alcuna azione nei suoi confronti, ma, anzi, aveva sottoscritto un patto di sospensione dei pagamenti sino al maggio del 2013, con previsione, anche in tal caso, della risoluzione di diritto del contratto per l'ipotesi di mancato pagamento anche di una qualsiasi somma dovuta alla banca;
d) la mutuataria è rimasta inadempiente anche al pagamento della quota interessi prevista dal patto;
e) la banca aveva per anni tollerato l'esposizione debitoria maturata sul conto corrente della società mutuataria, collegato ad anticipi;
f) i bilanci di Biba s.r.l., prodotti pagina 13 di 19 dall'attrice, evidenziano una costante e ingravescente flessione dei ricavi dell'impresa a partire dal
2008 e la costante chiusura degli esercizi in perdita, con progressiva erosione del patrimonio netto;
g)
Biba s.r.l., debitrice principale, era stata posta in liquidazione nell'aprile del 2013; con raccomandata del 17.5.2013, ricevuta dalla debitrice principale e dalla sig.ra in data 27.5.2013 (doc. 5-6), la Pt_1
banca creditrice comunicò il recesso dal contratto di conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine in relazione al mutuo e nel luglio 2013 agì in via monitoria;
h) il decreto ingiuntivo ottenuto,
del quale si chiede la revoca, è stato emesso per il recupero del saldo debitore del conto corrente n.
1270 (pari ad € 13.898,35 al 19.6.2013), oltre ulteriori interessi e per la restituzione del residuo capitale di € 106.990,86, oltre interessi dal 20.6.2013, in relazione al mutuo del 14.10.2011 e delle cinque rate scadute per € 5.880,97 del medesimo finanziamento, oltre interessi;
i) il decreto ingiuntivo,
definitivamente esecutivo sin dal novembre 2013, è stato posto in esecuzione soltanto della cessionaria del credito nel maggio 2021, contro la sola garante e, di lì a poco, la debitrice principale è stata cancellata dal Registro delle Imprese.
7. L'art.
5.1 della fideiussione prestata dalla sig.ra prevede che “Il fideiussore avrà Pt_1
cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi
presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”. Tale clausola deve ritenersi abusiva in relazione all'art. 33 c. 2 lett. b), r), t), del D.L.vo n. 206/2005, in quanto è volta a limitare il diritto del garante consumatore a far valere, in via di azione o di eccezione, l'inadempimento della banca creditrice all'obbligo di conseguire la “speciale autorizzazione” del fideiussore per un'obbligazione futura di cui all'art. 1956 c.c. ai fini della sua liberazione, incidendo altresì sull'onere della prova. Ne
consegue la sua nullità, ai sensi dell'art. 36 del sopra citato D.L.vo.
7.1 Alla luce delle documentate circostanze riassunte al precedente punto 6., appare evidente che la banca, senza acquisire la speciale autorizzazione richiesta dall'art. 1956 c.c. -che assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta più gravosa- confidando sull'obbligo a carico del fideiussore di cui alla citata clausola abusiva, nell'ottobre 2011 ha concesso ulteriore mutuo a Biba s.r.l., già da tempo insolvente, stante pagina 14 di 19 l'entità e reiterazione degli inadempimenti già maturati, aggravando lo stato di indebitamento della società. Come evidenziato dal giudice di legittimità, “la sola circostanza della esistenza di un rapporto
di parentela o di affinità tra il debitore principale e il fideiussore non è sufficiente a costituire la prova
presuntiva che quest'ultimo abbia dato la "specifica autorizzazione" che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., il
creditore ha l'onere di ottenere per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria” (Cass., sez.
VI-I civ., 5.10.2021, n. 26947). Ne consegue la liberazione della garante in relazione al mutuo del
14.10.2011.
8. L'art. 1957 c.c. prevede, quale presupposto del permanere dell'obbligazione del fideiussore anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le
sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”; il giudice di legittimità ha chiarito che ratio della norma è quello di imporre al creditore di prendere sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa e che il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento. Si tratta, infatti, di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento Cass., sez. II civ., 29.1.2016, n. 1724; Cass., sez. III
civ., 18.5.2001, n. 6823). Il creditore deve non solo iniziare l'azione giudiziale ma anche diligentemente coltivarla, con il compimento degli atti esecutivi necessari per la realizzazione dell'obbligazione garantita dal fideiussore.
8.1 Il giudice di legittimità ha ritenuto, in relazione al mutuo, che, essendo unica l'obbligazione che ne è oggetto e che il frazionamento in rate costituisca soltanto una modalità di adempimento prevista nell'interesse del mutuatario, il debito non possa considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. può decorrere soltanto dalla scadenza dell'ultima rata medesima (Cass., sez. III civ., 6.2.2004, n. 2301). Il ricorso per ingiunzione stato depositato il 24.7.2013, a fronte della comunicazione in data 27.5.2013 della decadenza dal beneficio pagina 15 di 19 del termine per il mutuo e del recesso della banca dal contratto di conto corrente dal mese di maggio,
dunque l'iniziativa monitoria è stata promossa entro il termine di cui all'art. 1957 c.c..
8.2 La garante ha tuttavia altresì eccepito la grave negligenza della creditrice nel coltivare le necessarie azioni esecutive sulla base del titolo ottenuto, a fronte dell'onere di diligente continuazione delle iniziative previsto dall'art. 1957 c.c.. Trattasi di fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, del quale l'attrice ha chiesto l'accertamento, previa declaratoria di abusività
delle clausole contrattuali, che, in ossequio alla giurisprudenza eurounitaria sopra citata, non può essere preclusa dalle regole interne in materia di formazione del giudicato.
8.3 L'art.
6.1 della fideiussione omnibus rilasciata dalla sig.ra il 4.2.2009 conteneva la Pt_3
rinuncia ad avvalersi delle eccezioni fondate sull'art. 1957 c.c.; tale clausola rientra tra quelle qualificate come abusive dall'art. 33 c. 2 lett. t) del D.L.vo n. 206/2005 (in quanto sancisce a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni) ed è pertanto nulla, ai sensi del successivo art. 36 del medesimo D.L.vo (si veda, in questo senso, in relazione all'art. 1469 bis c.c., Cass., sez. III
civ., 28.9.2023, n. 27558).
8.4 A fronte dell'eccepita estinzione, ex art. 1957 c.c., della fideiussione prestata dalla sig.ra in data 4.2.2009, successiva all'emissione del provvedimento monitorio, per la mancata Pt_1
tempestiva prosecuzione delle iniziative intraprese, con l'esperimento dell'azione esecutiva, le parti convenuta e chiamata nulla hanno dedotto, limitandosi ad allegare e provare di aver tempestivamente richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo e senza nulla dedurre in ordine alle azioni esecutive esperite nei confronti della debitrice principale. La negligenza della banca creditrice nel proseguire le iniziative intraprese a carico del debitore principale in sede esecutiva ha comunque determinato la totale estinzione dell'obbligazione della garante, ferma la concorrente liberazione della stessa ex art. 1956 c.c. in relazione al mutuo, già affermata al punto 7.
8.5 Il decreto ingiuntivo n. 1743/2013, pur dichiarato definitivamente esecutivo, non può impedire il controllo sulle clausole abusive e le pronunce conseguenti alla ritenuta nullità di tali clausole;
pagina 16 di 19 all'accertata estinzione dell'obbligazione della garante consegue la revoca del decreto ingiuntivo n.
1743/2013.
9. L'accertata estinzione dell'obbligazione dell'attrice determina l'estinzione della garanzia ipotecaria presa a garanzia della stessa;
deve pertanto ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale contro e a favore di Banco Popolare Soc. Coop. Verona in forza Parte_1
del decreto ingiuntivo n. 1743/2013 del Tribunale di Udine, pres. 41 del 19 novembre 2013 reg. gen.
24548, reg. part. 3392 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale del Territorio-Servizio
Pubblicità Immobiliare di Udine. La cancellazione potrà essere eseguita soltanto al passaggio in giudicato della presente sentenza.
10. L'attrice ha documentato l'iscrizione del proprio nominativo in relazione alla garanzia ritenuta estinta presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; della stessa deve ordinarsi la cancellazione, con effetto dalla data di ciascuna segnalazione effettuata. In assenza di qualsiasi allegazione in ordine a specifiche segnalazioni relative alla sig.ra nei sistemi di informazione Pt_1
creditizia gestiti da soggetti privati, non può trovare accoglimento l'indeterminata richiesta di ordinarne la cancellazione.
11. La domanda risarcitoria attorea deve essere disattesa, in difetto di circostanziate allegazioni e prove di pregiudizi ulteriori ed attuali (non è tale quello riferito alle spese di cancellazione dell'ipoteca) rispetto a quelli ristorati con la rifusione delle spese processuali.
12. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo;
la residua frazione di due terzi deve essere posta a carico della società convenuta e di quella chiamata, in solido tra loro e viene liquidata, in assenza di nota, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore delle domande, assunti a valori prossimi a quelli medi, per le quattro fasi, con distrazione in favore dei procuratori attorei.
13. Quanto alla responsabilità di cui all'art. 96 c. III c.p.c., si osserva che la stessa presuppone,
sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di colpa grave della parte soccombente, perché
pagina 17 di 19 contrastare in giudizio una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se la resistenza si riveli infondata;
“l'ipotesi di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c. è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o
residuale, come l'istituto –evidentemente correlato– dell'abuso del processo, giacché una sua
interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a
contrastare con i principi dell'art.24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali. (si veda Cass.,
sez. III civ., ord. 12.7.2023, n. 19948). Ancora, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96,
comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede
la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o
la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di
diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria
domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel
suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale
in sé…” (Cass., SS.UU. Civ., 20.4.2018, n. 9912). Tenuto conto dei recentissimi arresti giurisprudenziali che hanno consentito l'accoglimento della domanda, della novità dei principi espressi e delle conseguenti incertezze interpretative, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) accertata la nullità ex artt. 33, c. 2 lett. b), r), t), 36 D.L.vo 6.9.2005, n. 206 delle clausole vessatorie di cui ai punti 5.1 e 6.1. della fideiussione prestata da in data Parte_1
4.2.2009, in favore di , accerta e dichiara Controparte_9
l'estinzione della citata fideiussione e l'inesistenza di qualsiasi credito della convenuta e della terza chiamata nei confronti dell'attrice in forza di tale fideiussione, revocando, per l'effetto, nei confronti pagina 18 di 19 dell'attrice sig.ra il decreto ingiuntivo n. 1743 emesso dal Tribunale di Udine il 25- Pt_1
26.7.2013;
b) ordina al conservatore dei registri immobiliari presso l'ufficio provinciale dell'Agenzia
del Territorio di Udine di cancellare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale contro e a favore Parte_1
di Banco Popolare Soc. Coop. Verona, in forza del decreto ingiuntivo n. 1743/2013 del Tribunale di
Udine, pres. 41 del 19 novembre 2013 reg. gen. 24548, reg. part. 3392;
c) ordina alla convenuta e alla terza chiamata di provvedere alla cancellazione del nominativo dell'attrice presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, con effetto dalla data di ciascuna segnalazione;
d) rigetta le domande di risarcimento dei danni svolte dell'attrice;
e) compensa per un terzo tra le parti le spese processuali;
condanna la società convenuta e quella chiamata in causa, in solido tra loro, a rifondere all'attrice la residua frazione di due terzi,
liquidata in € 524,00 per esborsi e in € 9.402,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo, con distrazione in favore dei procuratori attorei;
f) rigetta la domanda di condanna svolta dall'attrice ai sensi dell'art. 96 c. III c.p.c..
Udine, 31 gennaio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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