Articolo 14 della Legge 28 ottobre 1970, n. 775
Articolo 13Articolo 15
Versione
10 novembre 1970
Art. 14.
All' articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, le parole: "le misure provvisorie" sono sostituite dalle seguenti: "le nuove misure".
Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Resta fermo il disposto di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464 ".
Entrata in vigore il 10 novembre 1970