Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 530/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
in persona Parte_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Ruggiero, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via alla Porta degli Archi 10, come Pt_1
da mandato in atti
Appellante contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Calcagno, ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Oriani 3/4, come da Pt_1
mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Genova,
Sez. Seconda Civile n. 530/2024 datata 19/2/2024, depositata il 20/2/2024, notificata il
20/2/2024 (all'esito del giudizio R.G. 7038/2020), contrariis reiectis e previa ogni necessaria
o opportuna declaratoria, in accoglimento dei motivi proposti, per le ragioni indicate o per quelle meglio ritenute: respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra CP_1
nei confronti del appellante perché infondate in fatto e in diritto e
[...] Parte_1
comunque non provate, mandando lo stesso assolto da ogni pretesa e dichiarando altresì il difetto di legittimazione attiva (dell'appellata) e passiva (dell'appellante) secondo quanto dedotto nei singoli motivi . In subordine, accogliere cumulativamente o alternativamente i singoli motivi di gravame proposti, riformando la sentenza per quanto di ragione. In ogni caso, respingere l'appello incidentale proposto dalla sig.ra , in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto. Disporre (e/o dichiarare il diritto del a) la restituzione di Parte_1
quanto medio tempore corrisposto in forza della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, incluse spese di CTU e CTP”
Per l'appellata:
"Piaccia alla Corte Ecc,ma, contrariis reiectis, previa declaratoria di inammissibilità dei documenti prodotti ex adverso con le note 10/09/2024, respingere l'appello, perché infondato;
in accoglimento dell'appello incidentale, condannare il
[...]
in persona del suo amministratore pro-tempore, al Controparte_2
risarcimento del danno da riduzione dell'uso del parcheggio per il periodo dal dicembre 2022 alla decisione di primo e poi di secondo grado, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'evento a quella del saldo su tutte le somme liquidate a favore dell'esponente; vinte le spese del secondo grado"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Controparte_1
dinanzi il Tribunale di Genova, il per Controparte_3
sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del crollo di un muro avvenuto in data 14.11.2014, nonché all'esecuzione degli interventi necessari per assicurare la stabilità e la sicurezza del muro medesimo, di proprietà del Parte_1
convenuto. Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva di essere proprietaria sia dell'immobile sito in via Nino Cervetto 20 unico, adibito ad uso abitativo, sia della quota di 3/16 Pt_1 del viale che da giungeva fino all'edificio di sua proprietà, precisando che il Parte_1
muro che fiancheggiava detto viale privato e sosteneva la sovrastante proprietà del era parzialmente crollato in data 14 novembre 2014 a causa del Parte_1 pessimo stato manutentivo in cui versava, causando danni all'immobile di sua proprietà.
Rilevava che il , proprietario del muro crollato, aveva posto in sicurezza l'area Parte_1
dove era avvenuto il cedimento mediante opere provvisorie e precarie, e aveva lasciato i detriti del muro nel viale in sua comproprietà causando la privazione parziale dello spazio nello slargo normalmente destinato, dalla medesima attrice, a parcheggio. Evidenziava, quindi, la necessità di procedere al rifacimento o, comunque, alla pulizia e alla messa in sicurezza del muro in questione allo scopo di garantire l'igiene dei luoghi e la sicurezza degli stessi.
Si costituiva in giudizio il che, contestando tutti gli assunti Parte_1 avversari, rilevava che il titolo di proprietà dell'attrice non comprendeva posti auto scoperti, con la conseguenza che il parcheggio individuato da nell'area Controparte_1
oggetto di causa era da considerarsi abusivo. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che né il viale in cui erano stati riversati i detriti del muro crollato né il medesimo muro erano di proprietà del ed instava, pertanto, per il rigetto delle Parte_1 domande attore chiedendo, altresì, che non venissero parcheggiati veicoli nell'area a gomito.
La causa veniva istruita mediante produzioni di documenti, ammissione ed assunzione di prove orali, nonché licenziamento di CTU tecnica, dalle cui risultanze emergeva che il muro sosteneva un'ampia fascia di terreno, di proprietà del convenuto nella misura Parte_1
del 75%, e che i danni subiti dalla proprietà , individuati nella rottura di ardesie e CP_1
nella lesione alla coloritura e intonaco di facciata nonché nella lesione del pluviale, erano da quantificarsi in € 4.052,33, importo a cui andavano aggiunti i costi per l'asporto dei detriti lasciati nell'area a gomito, quantificati in € 984,82.
Indi, il Tribunale di Genova emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “– IN
ACCOGLIMENTO della domanda proposta dall'attrice, CONDANNA il
[...]
in in persona Controparte_3 Pt_1 dell'Amministratore pro tempore a: o eseguire gli interventi necessari al ripristino del muro per cui è causa, così come meglio indicati a pag. 15 della C.T.U.; a corrispondere a
[...]
: ▪ Euro 5.037,15 oltre I.V.A. a titolo di risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'immobile di sua proprietà; ▪ Euro 3.492,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguente al mancato uso dell'area a gomito;
– CONDANNA, inoltre, il
[...]
in in persona dell'Amministratore pro Controparte_3 Pt_1 tempore, a rimborsare a le spese di lite che – ai sensi del D.M. Controparte_1
13 agosto 2022, n. 147 – liquida in Euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (15% spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A.) ed Euro 306,50 per esborsi documenti;
– PONE definitivamente le spese di C.T.U. ‒ già liquidate in corso di causa con separato decreto ‒ a carico di parte convenuta;
– DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Avverso la pronuncia proponeva appello il , domandando Parte_1
respingere tutte le domande proposte da nei suoi confronti perché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, comunque deichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'appellata e passiva dell'appellante.
In particolare parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha: 1) riconosciuto il risarcimento del danno per mancato uso dello slargo a parcheggio;
2) riconosciuto il risarcimento dei costi per l'asporto dei detriti lasciati nell'area a gomito;
3) riconosciuto il risarcimento dei danni alla proprietà attrice derivanti dal crollo del muro de quo;
4) riconosciuto il risarcimento dei danni alla proprietà attrice, per intero;
5) condannato il ad “eseguire gli interventi Parte_1
necessari al ripristino del muro per cui è causa così come meglio indicati a pag. 15 della
CTU”; 6) condannato il alle spese di lite. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo respingere l'appello avverso Controparte_1
perché infondato. Spiegava appello incidentale chiedendo la condanna del al Parte_1 risarcimento del danno da riduzione dell'uso del parcheggio per il periodo dal dicembre 2022 alla decisione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'evento a quella del saldo.
Con provvedimento del 2.4.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 01.04.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il deduce l'erroneità del capo della sentenza laddove ha Parte_1
riconosciuto il risarcimento del danno per mancato uso dello slargo a parcheggio, lamentando l'erronea applicazione artt. 2051 e 2053 c.c.; motivazione solo apparente;
la violazione degli artt. 2056 e 2043 c.c.; degli artt. 2697 c.c. 115, 116 c.p.c.; l'assenza di danno risarcibile.
Assume che la lamentata collocazione di massi nello slargo non sia stata causata dal crollo, ma da una attività di terzi, non identificati.
La sentenza avrebbe fatto erronea applicazione degli artt. 2051 e 2053 cc, in quanto doveva applicarsi l'art. 2043 cc, non derivando il danno da cose in custodia, né da rovina di edifici, ma da un'attività umana (che, anche ove fosse attribuibile al Condominio, non configurerebbe fatto illecito ma atto, al più, riconducibile – nella prospettazione attorea – all'art. 1102 c.c., non invocato).
L'appellata sottolinea la mancata contestazione nel precedente grado di giudizio circa il fatto che le pietre del crollo fossero state lasciate dal nell'area in questione. Parte_1
L'appellante deduce altresì l'assenza di un danno risarcibile in quanto l'attrice/appellata non ha provato che lo slargo sia area lecitamente utilizzabile a parcheggio, né il proprio diritto di parcheggiarvi.
Evidenzia che la ctu ha chiarito che «la destinazione d'uso dell'area a gomito non è qualificabile a parcheggio», mentre la sentenza afferma erroneamente che una mera prassi
(quella di parcheggiare – come riferita dai testi) ove violata determini un danno risarcibile;
che la sentenza argomenta in forza della ctu che in realtà quantifica unicamente il danno ma non l'esistenza dello stesso..
L'appellata contesta che il proprio diritto di parcheggiare nello slargo sarebbe escluso dal disposto dell'art. 158 Cod. Strada citato dal condominio, in quanto esso vieta il parcheggio
(solo) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità, mentre il luogo di causa non è fuori dei centri abitati o su strade urbane di scorrimento ed il posteggio non avviene in curva, ma su un'area adiacente.
Richiama quindi la pronuncia n 236/2012 di questa Corte a fondamento del proprio diritto.
Orbene, l'eccepito collegamento tra la presenza di massi e l'attività di terzi risulta oltremodo generico e del tutto svincolato dalle risultanze di causa, oltre che dai rilievi svolti, che evidenziano il crollo del muro e la presenza dei detriti dello stesso.
Quanto al diritto in capo all'attrice/appellata esso risulta accertato dalla sentenza di questa
Corte n 236/2012, che ha dichiarato la comproprietà della strada oggetto di causa in capo al dante causa della appellata, con la precisazione che tale diritto non “lo autorizza a porre in essere comportamenti che impediscano al (dante causa dell'appellante ndr) di Per_1 esercitare il diritto di passaggio sulla strada stessa, quali l'occupazione con veicoli posteggiati o altro che ne impediscano l'utilizzo per il transito.” E' quindi infondata l'eccezione di assenza del diritto in capo alla . CP_1
Parte appellante non ha poi sotto alcun profilo dedotto che il diritto di parcheggio, insito nella comproprietà della strada, sia attualmente esercitato in modo da impedirgli il transito.
Il motivo è pertanto infondato.
Con il secondo motivo è dedotta l'erroneità della sentenza laddove ha riconosciuto il risarcimento «dei costi per l'asporto dei detriti lasciati nell'area a gomito»; erronea applicazione degli artt. 2051 e 2053 c.c.; motivazione solo apparente;
violazione degli artt.
2056 e 2043 c.c.; artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.
Ancora una volta l'appellante assume l'assenza di diritto in capo all'appellata, in questo caso alla rimozione dei massi dallo slargo, in assenza di prova di chi li abbia collocati;
deduce che non si versa comunque in ipotesi di risarcimento del danno (in forma specifica, ma di ipotetica violazione dell'art. 1102 c.c., che peraltro deve escludersi non essendo impedito il pari uso ad altri comproprietari.
Contesta altresì la legittimazione attiva della controparte sul presupposto della comproprietà dell'area.
Con il terzo motivo è dedotta l'erroneità del capo della sentenza che ha riconosciuto il risarcimento dei danni alla proprietà attrice derivanti dal crollo del muro;
l'erronea applicazione degli artt. 2051, 2053 c.c. e 2055, in difetto dei requisiti;
l'assenza di prova del nesso causale;
motivazione solo apparente;
la violazione art. 2056 c.c.; l'errata valutazione della prova e violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.
Assume la mancanza di prova del nesso causale tra il crollo ed il danno, richiamando la foto
n. 4 del doc. 4 di parte attrice, che evidenzia la distanza tra il muro, che riconosce posto in sicurezza, e l'immobile danneggiato.
Sottolinea che la ctu di otto anni successiva e la relazione di parte dell'arch. , redatta Per_1 comunque sei anni dopo, rilevano l'esistenza di danneggiamenti all'immobile dell'attrice, che potrebbero però non essere riconducibili al crollo.
Con il quarto motivo è dedotta l'erronea applicazione dell'art. 2055 c.c., nonché degli artt.
2051 e 2053, relativamente all'erroneità del capo della sentenza che ha riconosciuto il risarcimento dei danni per intero. Il Tribunale non avendo demandato al CTU l'indagine sulle cause del crollo, non ha asseritamente reso possibile l'accertamento della provenienza dalla cosa in custodia al . Parte_1
La sentenza ha ritenuto che la circostanza che parte convenuta non sia proprietaria esclusiva del muro crollato non sia di ostacolo alla condanna per l'intero, stante l'applicazione al caso di specie dell'art. 2055 cc L'appellante deduce che non può trovare applicazione l'art. 2055 c.c., che presuppone l'imputabilità del fatto dannoso a più persone, in quanto il muro non è in comproprietà, bensì il condominio è proprietario del tratto fino al confine del mappale 1477 e terzi sono proprietari del tratto nel mappale 1368. Non essendo nota l'origine delle cause del crollo, non può ricondursi al la violazione dell'obbligo di custodia, ignorandosi quale parte sia Parte_1
oggetto di crollo.
Con il quinto motivo è dedotta l'erroneità del capo della sentenza che ha condannato il ad «eseguire gli interventi necessari al ripristino del muro per cui è causa così Parte_1 come meglio indicati a pag. 15 della CTU»; l'erronea applicazione degli artt. 2051 e 2053 e
2055 cc;
la violazione dell'art. 2056 cc.
La condanna sarebbe riconducibile invero ad un'azione ex art. 1172 c.c., di cui non sussistono, né sono provati, i requisiti e in particolar modo il pericolo di un danno grave e prossimo.
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto all'evidenza strettamente connessi.
È pacifico, come accertato dal ctu, che” …. ….. è proprietaria Controparte_1
dell'immobile di sua abitazione - indicato in epigrafe (n. Via N. Cervetto 20 UNI) per acquisto fattone il 4/12/08 con rogito Not. , 63862 rep., 19746 racc;
come risulta da tale atto, Per_2
il suo titolo dominicale comprende il posto auto distinto con la lettera B, in piano terreno, un locale ad uso magazzino annesso all'appartamento, la quota di tre sedicesimi sul Viale che parte da e raggiunge l'edificio in oggetto con tutte le servitù attive di passaggio Parte_1 pedonale e carraio esistenti.“
Orbene, come rilevato da parte appellata, la ctu ha chiarito che il muro crollato interessa nella misura maggiore la particella 1477 e quindi la proprietà del : Parte_1
“la parte di muro crollata fa parte di più ampio manufatto che sostiene un versante di terreno censito catastalmente con le particelle 1477 e 1368 del fg. 77 All. B, sezione III (C), del
Comune di Allegato sub “B”, estratto di mappa. In particolare, le proprietà delle Pt_1
Pa particelle sono le seguenti: 1477 = Condominio civico di , denominato Parte_1
“ ” (visura catastale ed elaborato planimetrico depositato agli atti del Catasto – Parte_1 allegati “C”), 1368 = Signori , e e Persona_3 CP_4 CP_5 Persona_4
(visura catastale e Conservatoria allegato sub “D”). Il disegno esposto a seguire e meglio evidente nell'allegato “E”, mostra inequivocabilmente che il muro crollato interessa nella misura maggiore la particella 1477 e quindi la proprietà , ed in misura più ridotta Parte_1
anche la particella 1368 e quindi la proprietà , e Persona_3 CP_4 Per_5
,,Considerato quindi che il fronte dello smottamento misura m 15,90 e che la parte
[...] riferibile alla particella 1477 è di m 12,00 mentre quella al mappale 1368 è di m 3,90, la traduzione percentuale delle due misure riscontrerà il 75,50% riferito alla particella 1477 e il
24,50 riferito alla particella 1368.”
Sussiste quindi imputabilità del fatto a più soggetti, in qualità di custodi e la responsabilità solidali degli stessi, ai sensi dell'art. 2055 cc, con possibilità di agire in regresso in ragione della quota di responsabilità di ciascuno nei rapporti interni.
La ctu non valuta le cause del crollo del muro, ma il fatto pacifico che il crollo sia avvenuto, implica la responsabilità del custode della porzione di muro crollato. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del
"più probabile che non", indicando la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione. (Sez. 3 -, Ordinanza n.
16581 del 20/06/2019; Cass. 3 febbraio 2021 n. 2474).
Il crollo del muro e la presenza dei detriti sulla strada limitrofa, che il ctu ha ricondotto al muro, in assenza di qualsivoglia diversa ipotizzata ed ipotizzabile (si v in particolare fotografie allegate alla ctu ed alla relazione ) derivazione del materiale inerte, porta Per_1
a ritenere la sussistenza del nesso causale secondo il criterio citato.
Nulla osta alla condanna del custode al ripristino, essendo egli tenuto ex art. 2051 cc al risarcimento del danno totalmente inteso, non venendo qui invece in rilievo il disposto dell'art. 1172 cc.
Quanto all'utilizzo dell'area per il parcheggio da parte dell'appellata, questo è riconosciuto dalla citata sentenza della Corte d'Appello (nei limiti individuati) e non è escluso dal fatto che la destinazione d'uso dell'area a gomito sia area urbana priva di qualifica a parcheggio.
Conclusivamente i motivi vanno respinti.
Circa i motivi d'appello incidentale, il primo attiene al mancato riconoscimento del danno da limitazione dell'uso del parcheggio sino alla sentenza di secondo grado, ridotto dalla parte appellante incidentale al mese di ottobre 2024, in cui la stessa da atto sia CP_1
avvenuta la rimozione da parte dell'acquirente dell'immobile oggetto di causa (quindi la richiesta è di € 36,00 x 121 mesi, da ottobre 2014 compreso ad ottobre 2024 = € 4.356,00); il secondo è relativo al mancato riconoscimento di rivalutazione ed interessi.
Parte appellante nelle difese conclusive da atto che l'appellata incidentale dal CP_1
22/12/2022 non è più proprietaria dell'immobile de quo e ha spostato la residenza altrove, con conseguente modifica della situazione di fatto. Chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di condanna al ripristino del muro per la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ed il rigetto dell'appello incidentale laddove insta per l'estensione del danno da mancato parcheggio al periodo successivo al 27/12/2022
(deposito della CTU), visto che l'appellante incidentale non è più proprietaria dell'immobile, né comproprietaria del vialetto, dal 22/12/2022.
Va premesso che l'avvenuta vendita dell'immobile non comporta la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'art.111 cpc il processo prosegue tra le parti originarie in caso di successione a titolo particolare nel bene e pertanto la dante causa ha interesse a vedere riconosciuto il proprio diritto, eventualmente anche quale alienante del bene.
Per quanto concerne invece il primo motivo d'appello incidentale lo stesso deve essere rigettato in quanto l'avvenuta alienazione del bene non consente di ritenere maturati danni successivamente, come richiesto.
Quanto al secondo motivo, il valore indicato al momento del deposito della perizia e riferito ai valori OMI 2014 di un posto auto, ridotto del 60% trattandosi di stallo, è una valore stimato equitativamente, pertanto attuale all'epoca della statuizione di primo grado. A ciò si aggiunga – per il periodo successivo alla sentenza - che a fronte della deliberazione assembleare straordinaria del di versare le somme per cui vi è stata condanna Parte_1
(con conseguente richiesta di ripetizione), la parte appellata non ha svolto alcuna contestazione.
Ne consegue il rigetto anche di questo motivo.
Le spese di lite del grado, in ragione dell'esito complessivo della lite, stante la precipua soccombenza della parte appellante, gravano su quest'ultima e si liquidano in conformità ai minimi tabellari per il valore di riferimento, considerato l'impegno defensionale richiesto dalle ragioni del contendere.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante principale ed incidentale.
P. Q. M.
La Corte di Appello Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale formulato dal Parte_1
e l'appello incidentale formulato da e per
[...] Pt_1 Controparte_6
l'effetto conferma la sentenza N. 530/2024 del Tribunale di Genova.
Condanna il alla refusione Parte_1 Parte_1 Pt_1 Pt_1 delle spese di lite del grado in favore di , che liquida in € 2906,00 Controparte_6
per compensi, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante principale ed incidentale.
Genova, 3.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno