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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1810/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 281 sexies e 127 ter
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. che recita: “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
1 n. 1810/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 1810/2024,
TRA
, in proprio e quale socio della Parte_1 Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Amabile e Francesco del Mercato
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e , in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
OPPOSTI
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 14.01.2025.
2 n. 1810/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Tanto premesso, giova evidenziare che , in proprio e quale socio della Parte_1 [...]
attualmente cessata, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
07120230123425576000, dell'importo di € 179.267,86 (si cfr. all. n. 1 della produzione di parte opponente).
L'istante impugnava il suddetto provvedimento, eccependo che la cartella opposta era stata emessa a seguito di revoca delle agevolazioni per le attività produttive di cui alla Legge n. 488/1992, in virtù del
Decreto Ministeriale rev. 183 del 1° febbraio 2023, notificato il 22 marzo 2023, che era stato tuttavia annullato con sentenza emessa dal – sede di Napoli, n. 4946/2023, pubblicata il Controparte_5
30.8.2023 all'esito del giudizio iscritto al n. 2699/2023 R.G.
Nel costituirsi in giudizio, l' (nel prosieguo, per semplicità ) ed il Controparte_6 CP_7
esponevano e documentavano che, con nota prot. n. 4763 Controparte_3
del 22.4.2024 (in all. n. 1 nella produzione dei convenuti), era stato comunicato ai difensori dell'attore, oltre che alla dell' , l'adozione del provvedimento di discarico (in Controparte_8 CP_7
all. n. 2 della medesima produzione), assunto sulla base della sentenza del n. 4946/2023, Controparte_5
dell'intero importo di € 179,261.98, ed inoltre che l' aveva provveduto ad annullare la cartella di CP_7
pagamento opposta (cfr. all. n. 3 della medesima produzione). Alla luce di tanto, gli enti convenuti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L'attore, pur aderendo alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, insiste per la condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come concordemente dedotto dalle parti, e documentato in atti, l ha provveduto ad annullare la CP_7
cartella esattoriale opposta.
3 n. 1810/2024 R.G.A.C.
Ebbene, la soddisfazione in corso di giudizio della pretesa costituente oggetto dello stesso comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sull'oggetto della controversia (si cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., 21.4.1982, n. 2463, nonché, proprio in tema, Consiglio di Stato, sez. V, 07.11.1990, n. 764, secondo cui «La cessazione della materia del contendere si realizza quando l'amministrazione elimina con effetto “ex tunc” il provvedimento impugnato». Si cfr., anche, su questione analoga, Cass., sez. I, 07.01.2020, n. 109: «Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere»).
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che esse vadano poste a carico dei convenuti, in solido, in considerazione della sussistenza di soccombenza virtuale dell e del , che solo CP_7 CP_3
successivamente alla notifica della presente opposizione (28.3.2024) provvedevano a dar seguito alla sentenza del T.A.R. (del 30.8.2023), annullando la cartella di pagamento opposta (notificata all'attore in data 08.3.2024, dunque successivamente al deposito della sentenza del T.A.R. ed annullata dall CP_7
solo in data 22.4.2024).
Con riguardo alla loro quantificazione, le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori tabellari minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'effettivo svolgimento del processo, con la riduzione di cui all'art. 4, co. 4, del citato D.M. per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, con attribuzione, in solido, agli avv.ti Andrea Amabile e Francesco del Mercato, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
4 n. 1810/2024 R.G.A.C.
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6
ed il , in persona del pro tempore, alla rifusione, Controparte_3 CP_4
in solido, delle spese processuali del presente giudizio, in favore di , in proprio Parte_1
e quale socio della che liquida in € 5.600,00, oltre IVA e CPA come per Controparte_1
legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione agli avv.ti Andrea Amabile e Francesco del Mercato, in solido.
Così deciso il 15.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 281 sexies e 127 ter
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. che recita: “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
1 n. 1810/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 1810/2024,
TRA
, in proprio e quale socio della Parte_1 Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Amabile e Francesco del Mercato
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e , in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
OPPOSTI
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 14.01.2025.
2 n. 1810/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Tanto premesso, giova evidenziare che , in proprio e quale socio della Parte_1 [...]
attualmente cessata, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
07120230123425576000, dell'importo di € 179.267,86 (si cfr. all. n. 1 della produzione di parte opponente).
L'istante impugnava il suddetto provvedimento, eccependo che la cartella opposta era stata emessa a seguito di revoca delle agevolazioni per le attività produttive di cui alla Legge n. 488/1992, in virtù del
Decreto Ministeriale rev. 183 del 1° febbraio 2023, notificato il 22 marzo 2023, che era stato tuttavia annullato con sentenza emessa dal – sede di Napoli, n. 4946/2023, pubblicata il Controparte_5
30.8.2023 all'esito del giudizio iscritto al n. 2699/2023 R.G.
Nel costituirsi in giudizio, l' (nel prosieguo, per semplicità ) ed il Controparte_6 CP_7
esponevano e documentavano che, con nota prot. n. 4763 Controparte_3
del 22.4.2024 (in all. n. 1 nella produzione dei convenuti), era stato comunicato ai difensori dell'attore, oltre che alla dell' , l'adozione del provvedimento di discarico (in Controparte_8 CP_7
all. n. 2 della medesima produzione), assunto sulla base della sentenza del n. 4946/2023, Controparte_5
dell'intero importo di € 179,261.98, ed inoltre che l' aveva provveduto ad annullare la cartella di CP_7
pagamento opposta (cfr. all. n. 3 della medesima produzione). Alla luce di tanto, gli enti convenuti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L'attore, pur aderendo alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, insiste per la condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come concordemente dedotto dalle parti, e documentato in atti, l ha provveduto ad annullare la CP_7
cartella esattoriale opposta.
3 n. 1810/2024 R.G.A.C.
Ebbene, la soddisfazione in corso di giudizio della pretesa costituente oggetto dello stesso comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sull'oggetto della controversia (si cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., 21.4.1982, n. 2463, nonché, proprio in tema, Consiglio di Stato, sez. V, 07.11.1990, n. 764, secondo cui «La cessazione della materia del contendere si realizza quando l'amministrazione elimina con effetto “ex tunc” il provvedimento impugnato». Si cfr., anche, su questione analoga, Cass., sez. I, 07.01.2020, n. 109: «Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere»).
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che esse vadano poste a carico dei convenuti, in solido, in considerazione della sussistenza di soccombenza virtuale dell e del , che solo CP_7 CP_3
successivamente alla notifica della presente opposizione (28.3.2024) provvedevano a dar seguito alla sentenza del T.A.R. (del 30.8.2023), annullando la cartella di pagamento opposta (notificata all'attore in data 08.3.2024, dunque successivamente al deposito della sentenza del T.A.R. ed annullata dall CP_7
solo in data 22.4.2024).
Con riguardo alla loro quantificazione, le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori tabellari minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'effettivo svolgimento del processo, con la riduzione di cui all'art. 4, co. 4, del citato D.M. per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, con attribuzione, in solido, agli avv.ti Andrea Amabile e Francesco del Mercato, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
4 n. 1810/2024 R.G.A.C.
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6
ed il , in persona del pro tempore, alla rifusione, Controparte_3 CP_4
in solido, delle spese processuali del presente giudizio, in favore di , in proprio Parte_1
e quale socio della che liquida in € 5.600,00, oltre IVA e CPA come per Controparte_1
legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione agli avv.ti Andrea Amabile e Francesco del Mercato, in solido.
Così deciso il 15.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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