Articolo 2 della Legge 6 marzo 1958, n. 199
Articolo 1Articolo 3
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11 aprile 1958
Art. 2.
Per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente articolo e' istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Direzione generale della alimentazione.
Sono istituiti, quali organi periferici della Direzione generale dell'alimentazione, gli Ispettorati compartimentali dell'alimentazione con circoscrizione regionale o interregionale e gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.
Entrata in vigore il 11 aprile 1958