Art. 2.
Per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente articolo e' istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Direzione generale della alimentazione.
Sono istituiti, quali organi periferici della Direzione generale dell'alimentazione, gli Ispettorati compartimentali dell'alimentazione con circoscrizione regionale o interregionale e gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.
Per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente articolo e' istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Direzione generale della alimentazione.
Sono istituiti, quali organi periferici della Direzione generale dell'alimentazione, gli Ispettorati compartimentali dell'alimentazione con circoscrizione regionale o interregionale e gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.