Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
Non è affetto da nullità l'avviso di conclusione delle indagini non contenente l'indicazione della data di commissione del reato comunque desumibile da atti del procedimento di cui l'indagato ha avuto piena contezza. (Nel caso di specie, l'avviso di conclusione delle indagini conteneva l'indicazione del fatto addebitato e del luogo di consumazione dei reati, in relazione ai quali gli imputati erano stati arrestati in flagranza, avendo avuto così piena contezza dell'epoca di consumazione degli stessi, compiutamente contestati anche in sede di udienza di convalida).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2007, n. 42751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42751 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 10/10/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1206
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 010027/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA NT, N. IL 17/12/1971;
2) DI MA TO, N. IL 19/09/1969;
avverso SENTENZA del 01/12/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori Avv.ti DAVINO C. per MA TO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il giorno 1 dicembre 2006 la Corte d'appello di Napoli, sezione quinta penale, confermava la decisione del gup del Tribunale di Napoli in data 27 aprile 2006 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato AU TO e Di AU VA responsabili dei delitti di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12, 14, L. n. 110 del 1975, art. 23, commi 3 e 4, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e art. 703 c.p. e, ritenuta la continuazione tra i reati e previa concessione della diminuente per il rito abbreviato, li aveva condannati ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione e mille Euro di multa.
Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati. AU TO denuncia: a) erronea applicazione della legge penale e inesatta interpretazione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.7 in assenza di qualsiasi atto intimidatorio o violento o di condotte concretamente agevolative dell'associazione; b) manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; c) omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e manifesta illogicità della motivazione.
Di AU VA lamenta: a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per violazione dell'art. 415 bis c.p.p. conseguente all'omessa indicazione nell'avviso di conclusione delle indagini della data e del luogo di commissione dei reati con conseguente nullità di tutti gli atti successivi.
OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1. Per quanto concerne la violazione dell'art. 415 bis c.p.p., dedotta dalla difesa di VA Di AU e il cui esame è logicamente preliminare rispetto agli altri motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue. L'avviso di conclusione delle indagini deve contenere una sommaria enunciazione del fatto e delle norme giuridiche che si assumono violate. Alla luce delle differenze tra la formulazione della norma in esame e quella dell'art. 417 c.p.p. (a cominciare dall'aggettivazione sommaria) e della interpretazione logico-sistematica dell'art. 415 bis c.p.p. con l'art. 423 c.p.p. in tema di contestazione suppletiva in sede di udienza preliminare - non implicante la necessità di rinnovare l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - è indubbio che il contenuto descrittivo del "capo d'accusa" di cui all'art. 415 bis c.p. vada inteso quale addebito preliminare e che, quindi, debba avere una minore definizione rispetto al capo d'imputazione (Cass. 10 marzo 2004, rv. 227820). Nel caso in esame l'avviso di conclusione delle indagini conteneva l'indicazione del fatto addebitato, comprensivo della specificazione del luogo di consumazione del reato, in relazione al quale era avvenuto l'arresto in flagranza degli imputati, i quali, proprio per le circostanze di tempo e di luogo di privazione della loro libertà personale su iniziativa della polizia giudiziaria, avevano avuto piena contezza non solo del luogo, ma anche dell'epoca di consumazione delle violazioni in materia di armi loro addebitate, in ordine alle quali avevano, poi, ricevuto compiuta e puntuale contestazione anche in sede di udienza di convalida. Per tutte queste ragioni, quindi, la doglianza difensiva non è fondata.
2. Privi di pregio sono anche i primi due motivi di censura formulati dalla difesa di AU TO, entrambi attinenti alla configurabilità dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 e alla relativa motivazione.
La sentenza impugnata, con motivazione corretta e logicamente articolata, ha illustrato la sussistenza della citata aggravante nella duplice forma normativamente prevista, avuto riguardo, da un lato, alle modalità obiettivamente intimidatorie dell'azione, espressione, per le sue preordinate e accurate modalità di preparazione (utilizzo di passamontagna, di un'arma clandestina, di un ciclomotore con targa di copertura) e per la sua concreta manifestazione (esplosione in ora notturna di colpi d'arma da fuoco in direzione del portone dell'immobile di civile abitazione), di un metodo di stampo tipicamente camorristico, tenuto conto anche dei vincoli di parentela degli imputati con noti esponenti di gruppi di criminalità organizzata operanti nella zona di Napoli (famiglia Elia del Pallonetto di S. Lucia), nonché della finalità agevolativa degli obiettivi strategici perseguiti dal sodalizio, facente parte della cd. "alleanza di secondigliano", contrapposta al clan Mazzarella.
3. Non fondata infine, è anche il terzo motivo di ricorso dedotto dalla difesa di AU TO, avendo la Corte territoriale fatto corretto esercizio, nel rispetto dei principi costantemente enunciati da questa Corte, dei parametri per la dosimetria della pena, tenuto conto della natura dei reati commessi, delle loro modalità di realizzazione e della condotta di vita degli imputati. Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 10 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007