Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. - aggiunto dalla legge n. 251 del 2005 - nella parte in cui prevede che se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave - in quanto detto aumento trova la sua giustificazione nella sostanziale diversità delle situazioni regolate, avendo il legislatore facoltà di comminare le pene con aumenti differenziati in misura precostituita in ragione della minore o maggiore proclività a delinquere del reo, quest'ultima espressa dalla recidiva reiterata, ed è del tutto ragionevole oltre che conforme al principio dell'emenda di cui all'art. 27 Cost., considerato che una pena non commisurata adeguatamente al valore dell'illecito, identificato anche in base alla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea rispetto alla rieducazione del condannato.
Commentario • 1
- 1. Reato continuato recidiva reiterata pena aumento di un terzo equivalenza con attenuantiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2008, n. 30630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30630 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/04/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1672
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 024117/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OL NA, N. IL 19/10/1971;
avverso SENTENZA del 07/03/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SCALERA VITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Stabile Carmine, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Di Mattia Mattia del Foro di Roma, difensore dell'imputata, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per il loro accoglimento.
OSSERVA
1.- IC JE ricorre, con separati atti di impugnazione proposti da due difensori diversi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 7 marzo 2007 che, per quanto qui interessa, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne aveva ritenuto la penale responsabilità per il delitto di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., n. 2, così derubricata l'originaria imputazione di rapina, rideterminando la pena complessiva irrogata in primo grado anche per i delitti di resistenza a P.U. e lesioni volontarie aggravate in danno di personale della P.G..
Deduce con il primo ricorso:
a) errore di diritto nella rideterminazione della pena, che nel computo intermedio aveva riformato in pejus la sentenza di primo grado in assenza di impugnazione del P.M.;
b) vizio di motivazione in ordine all'eccessiva entità della pena irrogata ed all'omessa concessione delle attenuanti generiche. Con il secondo ricorso deduce:
a) illegittimità costituzionale dell'art. 81 c.p. comma 4, nella parte in cui fa riferimento all'art. 99 c.p., perché vincolerebbe il giudicante all'applicazione di aumenti di pena automatici, svincolati da ogni valutazione in concreto, di modo che, in violazione dell'art.3 Cost., si verificherebbe una disparità di trattamento sulla base di condizioni personali;
b) violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in pejus.
2.- L'eccezione di incostituzionalità è palesemente infondata, perché la disparità di trattamento denunciata non sussiste, in quanto l'aumento per i reati ritenuti in concorso formale o in continuazione, fissato dall'art. 81 c.p., comma 4 - aggiunto alla norma dalla L. n. 251 del 2005 - in misura non inferiore ad un terzo della pena determinata per il reato base, rinviene giustificazione nella sostanziale diversità delle situazioni regolate, avendo il legislatore facoltà di comminare pene con aumenti differenziati in misura precostituita in ragione della maggiore o minore proclività a delinquere del reo, espressa dalla recidiva reiterata: si tratta di regolamentazione del tutto ragionevole, che risponde anche al principio dell'emenda sancito dall'art. 27 Cost., comma 2, essendo evidente che una pena non commisurata adeguatamente al disvalore dell'illecito, identificato anche in base alla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea rispetto alla scopo della rieducazione del condannato. Inammissibile è il motivo che denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base, ad avviso del ricorrente determinata in misura eccessiva, ed al diniego della circostanze attenuanti generiche, sostanziandosi la censura nella proposta di riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso dalla ragionevole ed adeguata motivazione della sentenza impugnata. È invece fondato il motivo, comune ad entrambe le impugnazioni, che deduce l'illegittimità del computo dell'aumento di pena per la continuazione, atteso che effettivamente la Corte territoriale ha (inconsapevolmente) riformato in pejus la sentenza di primo grado. Infatti il primo giudice nel computo degli aumenti di pena per la continuazione aveva applicato per tale titolo due aumenti successivi, ciascuno nella misura di sei mesi di reclusione ed Euro 500,00 di multa;
nel rideterminare la pena complessiva la Corte territoriale aveva invece quantificato i due aumenti nella misura di mesi otto ciascuno.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio sul punto, potendo questa Corte provvedere direttamente alla decurtazione della frazione di pena eccedente.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena che determina in anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2008