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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/07/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Sezione 1a Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori M agistrati: dott. Rosella Nocera - Presidente dott. Tiziana Di Gioia - Giudice relatore dott. Emanuele Pinto - Giudice ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente non definitiva SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 608, vertente tra
(avv.ti Anelli Doriana e Lieggi Laura) Parte_1 ricorrente e (avv. Castellaneta Maria Anna Pia ), CP_1 resistente nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Su richiesta congiunta delle parti, all'udienza del 20.6.2025, il Giudice delegato ha autorizzato la discussione della causa sulla questione di stato. La causa è stata quindi rimessa direttamente al Collegio a seguito dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti. La domanda di emissione di sentenza non definitiva , come articolata, è fondata. Nel caso in esame ricorrono le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile con sentenza non definitiva di separazione n.4115/2016 emessa dal Tribunale di Bari il19-22-7-2016 nell'ambito del giudizio n.r.g. 10188/2015 – passata in giudicato) – da oltre sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione. La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile
TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
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esperimento del tentativo di conciliazione all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura e la concorde richiesta delle parti rispetto alla pronuncia di divorzio , sono sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda. Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 4 legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio . Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Per il disposto di cui all'art. 10 medesima legge, copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulterio ri incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva, come da separata ordinanza, emessa contestualmente alla presente sentenza. La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato in Bari il 1^.12.2007 (n. 1051, parte II, serie A, anno 2007) tra i coniugi anzidetti;
2) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) provvede per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 24.7.2025 Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Di Gioia Rosella Nocera
(avv.ti Anelli Doriana e Lieggi Laura) Parte_1 ricorrente e (avv. Castellaneta Maria Anna Pia ), CP_1 resistente nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Su richiesta congiunta delle parti, all'udienza del 20.6.2025, il Giudice delegato ha autorizzato la discussione della causa sulla questione di stato. La causa è stata quindi rimessa direttamente al Collegio a seguito dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti. La domanda di emissione di sentenza non definitiva , come articolata, è fondata. Nel caso in esame ricorrono le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile con sentenza non definitiva di separazione n.4115/2016 emessa dal Tribunale di Bari il19-22-7-2016 nell'ambito del giudizio n.r.g. 10188/2015 – passata in giudicato) – da oltre sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione. La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile
TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
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esperimento del tentativo di conciliazione all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura e la concorde richiesta delle parti rispetto alla pronuncia di divorzio , sono sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda. Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 4 legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio . Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Per il disposto di cui all'art. 10 medesima legge, copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulterio ri incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva, come da separata ordinanza, emessa contestualmente alla presente sentenza. La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato in Bari il 1^.12.2007 (n. 1051, parte II, serie A, anno 2007) tra i coniugi anzidetti;
2) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) provvede per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 24.7.2025 Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Di Gioia Rosella Nocera