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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1901/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1901/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISCONTI Parte_1 C.F._1
PIERANGELA
e
AL TT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PULGA MARIA C.F._2
ELENA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la residenza ove loro aggraderà,
comunicandosi reciprocamente il nuovo indirizzo, essendoci un figlio ancora minorenne;
2) nella casa familiare, in locazione, sita in Modena, Corso Vittorio Emanuele n. 22, resterà a vivere il sig mentre la sig.ra IN ET si trasferirà a vivere altrove, impegnandosi a Parte_1
regolarizzare il cambio di residenza entro un mese dal deposito del presente ricorso;
la sig.ra
ET, al momento del suo trasferimento, preleverà dall'abitazione coniugale, i suoi effetti personali e i beni di sua proprietà esclusiva, avendo già diviso quelli acquistati insieme al marito;
3)
il sig subentrerà nel rapporto locativo divenendo l'unico soggetto obbligato nei confronti del Pt_1
locatore mediante nuovo contratto, e si impegna a volturare a proprio nome tutte le utenze dell'immobile, anch'esse allo stato intestate alla signora ET, entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) i genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul figlio minor , Per_1
con affidamento paritario alternato, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano quali sono quelle relative alla sua istruzione, educazione, salute e residenza, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Il minore avrà residenza anagrafica presso la madre nella nuova abitazione acquistata per sé e ubicata a
Modena in via Giulio Preti n. 51. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé, precisando che in caso di impossibilità di un genitore per un qualsivoglia motivo, alla luce dell'affido condiviso concordato, sarà l'altro genitore,
in via preferenziale, a tenere il minore, previo preavviso, per quanto possibile, entro il giorno precedente. 5) Il calendario ordinario di frequentazione, salvo diversi accordi tra le parti, durante il periodo scolastico, sarà sviluppato come segue:
- SETTIMANA 1: starà con la madre dal lunedì, dopo la scuola, il martedì e fino al Per_1
mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
starà con il padre dal mercoledì Per_1
dopo la scuola, il giovedì e fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. La madre starà con il figlio dal venerdì dopo la scuola e tutto il fine settimana, sabato e domenica fino al lunedì
quando lo riaccompagnerà a scuola;
- SETTIMANA 2 starà con il padre dal lunedì, dopo la scuola, il martedì e fino al mercoledì Per_1
mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
starà con la madre dal mercoledì dopo la Per_1
scuola, il giovedì e fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Il padre starà con il figlio dal venerdì dopo la scuola e tutto il fine settimana, sabato e domenica fino al lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola.
In caso di seria indisposizione del minore (febbre, forme virali o intervento del pediatra) il calendario potrà subire variazioni e, salvo diverso accordo fra i coniugi, il figlio indisposto rimarrà
presso il genitore con cui già si trova, con diritto dell'altro genitore di fargli visita.
6) I periodi di permanenza del minore con i genitori durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo:
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, il minore trascorrerà sette giorni con ciascun genitore,
alternando di anno in anno il giorno di Natale (dalle ore 9,30 del 23/12 alle ore 17.30 circa del
30/12) e il Capodanno (dalle ore 17.30 circa del 30/12 al 6/1); nel caso in cui il giorno dopo
L'Epifania, fosse un giorno scolastic potrà essere accompagnato direttamente a scuola, se Per_1
fosse non scolastico o festivo potrà essere accompagnato presso l'altro genitore entro le ore 9.30;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta della collocazione durante le festività spetterà un anno alla madre e l'anno successivo al padre (nel caso, per l'anno 2025, spetterà al sig;
Pt_1
- per quanto riguarda le vacanze pasquali, il minore le trascorrerà interamente con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta della collocazione durante tali festività spetterà un anno alla madre e l'anno successivo al padre (nel caso, per l'anno 2025, spetterà
al sig;
Pt_1
- per le altre festività e i “ponti” che dovessero presentarsi (a titolo esemplificativo Ognissanti, il
Santo Patrono, il 1° Maggio, il 25 aprile, il 2 giugno, etc.) il minore sarà collocato presso un coniuge ovvero l'altro, ad anni alterni;
per il 2025 il ponte del 25 aprile lo passerà con la madre e, quelli cronologicamente successivi, in alternanza con il padre, salvo diverso accordo;
- i coniugi concordano che, in caso di vacanze/ponti che comportino per il minore assenze da scuola superiori a un giorno, queste dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi i genitori,
in forma scritta (e-mail, sms, whatsapp...).
7) per quanto riguarda le vacanze estive: il minore trascorrerà sei settimane, di cui due + due consecutive, con ciascun genitore, rispettando l'alternanza tra le stesse (a titolo di esempio, per il
2025: terza settimana di giugno con il padre, quarta settimana di giugno con la madre;
prima settimana di luglio con il padre;
seconda e terza settimana di luglio con la madre;
quarta e quinta settimana di luglio con il padre;
prime due settimane di agosto con la madre;
ultime due settimane di agosto con il padre;
prima settimana di settembre con la madre) da concordarsi entro il 28
febbraio di ogni anno e in base alla disponibilità del piano ferie di ciascun genitore;
in caso di disaccordo circa l'individuazione delle singole settimane, la priorità di scelta spetterà un anno alla madre e l'anno successivo al padre (nel caso, per l'anno 2025, spetterà al sig. ; i genitori si Pt_1
impegnano a comunicarsi l'esatto indirizzo e il recapito telefonico delle località di villeggiatura nelle quali separatamente trascorreranno le vacanze con il figlio. Eventuali viaggi/vacanze all'estero, in paesi extra europei che richiedano obblighi di vaccinazione per il minore, dovranno essere preventivamente autorizzati da entrambi i genitori, in forma scritta (mails, sms, whatsapp). I costi per la villeggiatura del minore saranno interamente a carico del genitore che con esso trascorrerà il periodo di ferie, con obbligo per i genitori, durante il periodo di vacanza con il figlio, di comunicare l'uno all'altro, tramite messaggi sms e whatsapp o posta elettronica, la località di villeggiatura prescelta nonché il recapito. 8) ancora per il periodo di astensione scolastica estiva, dopo la fine della scuola e fatto salvo quanto previsto al punto precedente, per le rimanenti settimane (a titolo di esempio, per il 2025, una a giugno e una a settembre) le parti concordano sull'opportunità che il figlio frequenti un “centro estivo”; se svolto in città, potrà valere, in riferimento alla permanenza dello stesso presso i genitori,
il calendario dell'orario scolastico di cui al punto 5). Diversamente, se il figlio frequenterà un campo estivo fuori città con pernottamenti (campi o simili, ovviamente preventivamente condiviso tra i genitori), il suddetto calendario scolastico sarà sospeso e riprenderà al suo rientro. Le parti concordano che la seconda settimana di settembre, precedente l'inizio della scuola, il minore la trascorra a Modena.
Nei periodi durante i quali un genitore è costretto per varie ragioni (permessi L. 104/92, lavoro,
impegni personali…) ad allontanarsi da casa resterà, di preferenza, affidato all'altro genitore, Per_1
previa verifica della disponibilità di quest'ultimo entro i tre giorni precedenti alla partenza. Resta
inteso che, in tale circostanza, nulla sarà dovuto a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore da parte di un coniuge nei confronti dell'altro. Qualora anche l'altro genitore, durante l'assenza del coniuge, sia impossibilitato ad occuparsi del minore, quest'ultimo sarà affidato dal genitore costretto ad assentarsi a persone di fiducia e qualificate, a propria cura e spesa. Al rientro,
il genitore che è stato assente o si è allontanato potrà tenere con s , recuperando i giorni di Per_1
assenza, rispetto al calendario ordinario di visita, da concordare con l'altro genitore, per un massimo di tre giorni nell'arco del mese in cui è stato assente.
9) I genitori si impegnano reciprocamente ad accompagnare il figlio nelle sue attività sportive e/o ricreative, nonché per esigenze mediche, nei periodi in cui starà presso di loro. Nei giorni importanti per il figlio quali compleanni, feste scolastiche, gare, premiazioni, spettacoli e comunque in tutti quegli eventi che nel corso della crescita del bambino richiedono la presenza di mamma e papà entrambi i genitori potranno partecipare all'evento del figlio unitamente alla famiglia propria e dell'altro. 10) I genitori provvederanno al mantenimento diretto ordinario del figlio minore nei periodi in cui avrann presso di loro;
saranno ripartite al 50% le spese straordinarie sostenute dai genitori, Per_1
anche disgiuntamente, nell'interesse del figlio. Conformemente all'apposito Protocollo adottato dall'intestato Tribunale, non richiederanno il preventivo accordo tra i genitori:
- le spese mediche (da documentare) relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio sanitario nazionale;
- le spese scolastiche (da documentare) relativa a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- le spese extrascolastiche (da documentare) relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
richiederanno, invece, il preventivo accordo tra i genitori:
- le spese mediche (da documentare) relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b)
cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- le spese scolastiche (da documentare) relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche (da documentare) relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mails, sms o whatsapp, agli indirizzi noti ai coniugi. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail o del messaggio del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 5
giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi. Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del coniuge che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi 10
giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa. Le parti concordano di riconoscere come validi giustificativi di spesa anche mere comunicazioni della scuola;
concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli.
11) Le parti concordano che il beneficio economico (c.d. assegno unico AUU) riconosciuto a favore dei figli a carico venga erogato dall'Inps nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
12) Nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento all'uno o all'altro coniuge tenuto conto delle condizioni personali e patrimoniali dei medesimi, avendo ciascuno di loro mezzi adeguati per procurarsi quanto necessario al proprio personale sostentamento.
13) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente,
riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento del deposito del presente ricorso.
14) Quanto alle spese della presente procedura, ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio difensore.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e AL TT, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a ORBETELLO (GR) il Parte_1
10/04/1976 e AL TT nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CAPALBIO (GR) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2014, atto n.12, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1901/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISCONTI Parte_1 C.F._1
PIERANGELA
e
AL TT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PULGA MARIA C.F._2
ELENA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la residenza ove loro aggraderà,
comunicandosi reciprocamente il nuovo indirizzo, essendoci un figlio ancora minorenne;
2) nella casa familiare, in locazione, sita in Modena, Corso Vittorio Emanuele n. 22, resterà a vivere il sig mentre la sig.ra IN ET si trasferirà a vivere altrove, impegnandosi a Parte_1
regolarizzare il cambio di residenza entro un mese dal deposito del presente ricorso;
la sig.ra
ET, al momento del suo trasferimento, preleverà dall'abitazione coniugale, i suoi effetti personali e i beni di sua proprietà esclusiva, avendo già diviso quelli acquistati insieme al marito;
3)
il sig subentrerà nel rapporto locativo divenendo l'unico soggetto obbligato nei confronti del Pt_1
locatore mediante nuovo contratto, e si impegna a volturare a proprio nome tutte le utenze dell'immobile, anch'esse allo stato intestate alla signora ET, entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) i genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul figlio minor , Per_1
con affidamento paritario alternato, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano quali sono quelle relative alla sua istruzione, educazione, salute e residenza, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Il minore avrà residenza anagrafica presso la madre nella nuova abitazione acquistata per sé e ubicata a
Modena in via Giulio Preti n. 51. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé, precisando che in caso di impossibilità di un genitore per un qualsivoglia motivo, alla luce dell'affido condiviso concordato, sarà l'altro genitore,
in via preferenziale, a tenere il minore, previo preavviso, per quanto possibile, entro il giorno precedente. 5) Il calendario ordinario di frequentazione, salvo diversi accordi tra le parti, durante il periodo scolastico, sarà sviluppato come segue:
- SETTIMANA 1: starà con la madre dal lunedì, dopo la scuola, il martedì e fino al Per_1
mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
starà con il padre dal mercoledì Per_1
dopo la scuola, il giovedì e fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. La madre starà con il figlio dal venerdì dopo la scuola e tutto il fine settimana, sabato e domenica fino al lunedì
quando lo riaccompagnerà a scuola;
- SETTIMANA 2 starà con il padre dal lunedì, dopo la scuola, il martedì e fino al mercoledì Per_1
mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
starà con la madre dal mercoledì dopo la Per_1
scuola, il giovedì e fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Il padre starà con il figlio dal venerdì dopo la scuola e tutto il fine settimana, sabato e domenica fino al lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola.
In caso di seria indisposizione del minore (febbre, forme virali o intervento del pediatra) il calendario potrà subire variazioni e, salvo diverso accordo fra i coniugi, il figlio indisposto rimarrà
presso il genitore con cui già si trova, con diritto dell'altro genitore di fargli visita.
6) I periodi di permanenza del minore con i genitori durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo:
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, il minore trascorrerà sette giorni con ciascun genitore,
alternando di anno in anno il giorno di Natale (dalle ore 9,30 del 23/12 alle ore 17.30 circa del
30/12) e il Capodanno (dalle ore 17.30 circa del 30/12 al 6/1); nel caso in cui il giorno dopo
L'Epifania, fosse un giorno scolastic potrà essere accompagnato direttamente a scuola, se Per_1
fosse non scolastico o festivo potrà essere accompagnato presso l'altro genitore entro le ore 9.30;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta della collocazione durante le festività spetterà un anno alla madre e l'anno successivo al padre (nel caso, per l'anno 2025, spetterà al sig;
Pt_1
- per quanto riguarda le vacanze pasquali, il minore le trascorrerà interamente con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta della collocazione durante tali festività spetterà un anno alla madre e l'anno successivo al padre (nel caso, per l'anno 2025, spetterà
al sig;
Pt_1
- per le altre festività e i “ponti” che dovessero presentarsi (a titolo esemplificativo Ognissanti, il
Santo Patrono, il 1° Maggio, il 25 aprile, il 2 giugno, etc.) il minore sarà collocato presso un coniuge ovvero l'altro, ad anni alterni;
per il 2025 il ponte del 25 aprile lo passerà con la madre e, quelli cronologicamente successivi, in alternanza con il padre, salvo diverso accordo;
- i coniugi concordano che, in caso di vacanze/ponti che comportino per il minore assenze da scuola superiori a un giorno, queste dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi i genitori,
in forma scritta (e-mail, sms, whatsapp...).
7) per quanto riguarda le vacanze estive: il minore trascorrerà sei settimane, di cui due + due consecutive, con ciascun genitore, rispettando l'alternanza tra le stesse (a titolo di esempio, per il
2025: terza settimana di giugno con il padre, quarta settimana di giugno con la madre;
prima settimana di luglio con il padre;
seconda e terza settimana di luglio con la madre;
quarta e quinta settimana di luglio con il padre;
prime due settimane di agosto con la madre;
ultime due settimane di agosto con il padre;
prima settimana di settembre con la madre) da concordarsi entro il 28
febbraio di ogni anno e in base alla disponibilità del piano ferie di ciascun genitore;
in caso di disaccordo circa l'individuazione delle singole settimane, la priorità di scelta spetterà un anno alla madre e l'anno successivo al padre (nel caso, per l'anno 2025, spetterà al sig. ; i genitori si Pt_1
impegnano a comunicarsi l'esatto indirizzo e il recapito telefonico delle località di villeggiatura nelle quali separatamente trascorreranno le vacanze con il figlio. Eventuali viaggi/vacanze all'estero, in paesi extra europei che richiedano obblighi di vaccinazione per il minore, dovranno essere preventivamente autorizzati da entrambi i genitori, in forma scritta (mails, sms, whatsapp). I costi per la villeggiatura del minore saranno interamente a carico del genitore che con esso trascorrerà il periodo di ferie, con obbligo per i genitori, durante il periodo di vacanza con il figlio, di comunicare l'uno all'altro, tramite messaggi sms e whatsapp o posta elettronica, la località di villeggiatura prescelta nonché il recapito. 8) ancora per il periodo di astensione scolastica estiva, dopo la fine della scuola e fatto salvo quanto previsto al punto precedente, per le rimanenti settimane (a titolo di esempio, per il 2025, una a giugno e una a settembre) le parti concordano sull'opportunità che il figlio frequenti un “centro estivo”; se svolto in città, potrà valere, in riferimento alla permanenza dello stesso presso i genitori,
il calendario dell'orario scolastico di cui al punto 5). Diversamente, se il figlio frequenterà un campo estivo fuori città con pernottamenti (campi o simili, ovviamente preventivamente condiviso tra i genitori), il suddetto calendario scolastico sarà sospeso e riprenderà al suo rientro. Le parti concordano che la seconda settimana di settembre, precedente l'inizio della scuola, il minore la trascorra a Modena.
Nei periodi durante i quali un genitore è costretto per varie ragioni (permessi L. 104/92, lavoro,
impegni personali…) ad allontanarsi da casa resterà, di preferenza, affidato all'altro genitore, Per_1
previa verifica della disponibilità di quest'ultimo entro i tre giorni precedenti alla partenza. Resta
inteso che, in tale circostanza, nulla sarà dovuto a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore da parte di un coniuge nei confronti dell'altro. Qualora anche l'altro genitore, durante l'assenza del coniuge, sia impossibilitato ad occuparsi del minore, quest'ultimo sarà affidato dal genitore costretto ad assentarsi a persone di fiducia e qualificate, a propria cura e spesa. Al rientro,
il genitore che è stato assente o si è allontanato potrà tenere con s , recuperando i giorni di Per_1
assenza, rispetto al calendario ordinario di visita, da concordare con l'altro genitore, per un massimo di tre giorni nell'arco del mese in cui è stato assente.
9) I genitori si impegnano reciprocamente ad accompagnare il figlio nelle sue attività sportive e/o ricreative, nonché per esigenze mediche, nei periodi in cui starà presso di loro. Nei giorni importanti per il figlio quali compleanni, feste scolastiche, gare, premiazioni, spettacoli e comunque in tutti quegli eventi che nel corso della crescita del bambino richiedono la presenza di mamma e papà entrambi i genitori potranno partecipare all'evento del figlio unitamente alla famiglia propria e dell'altro. 10) I genitori provvederanno al mantenimento diretto ordinario del figlio minore nei periodi in cui avrann presso di loro;
saranno ripartite al 50% le spese straordinarie sostenute dai genitori, Per_1
anche disgiuntamente, nell'interesse del figlio. Conformemente all'apposito Protocollo adottato dall'intestato Tribunale, non richiederanno il preventivo accordo tra i genitori:
- le spese mediche (da documentare) relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio sanitario nazionale;
- le spese scolastiche (da documentare) relativa a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- le spese extrascolastiche (da documentare) relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
richiederanno, invece, il preventivo accordo tra i genitori:
- le spese mediche (da documentare) relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b)
cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- le spese scolastiche (da documentare) relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche (da documentare) relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mails, sms o whatsapp, agli indirizzi noti ai coniugi. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail o del messaggio del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 5
giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi. Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del coniuge che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi 10
giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa. Le parti concordano di riconoscere come validi giustificativi di spesa anche mere comunicazioni della scuola;
concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli.
11) Le parti concordano che il beneficio economico (c.d. assegno unico AUU) riconosciuto a favore dei figli a carico venga erogato dall'Inps nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
12) Nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento all'uno o all'altro coniuge tenuto conto delle condizioni personali e patrimoniali dei medesimi, avendo ciascuno di loro mezzi adeguati per procurarsi quanto necessario al proprio personale sostentamento.
13) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente,
riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento del deposito del presente ricorso.
14) Quanto alle spese della presente procedura, ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio difensore.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e AL TT, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a ORBETELLO (GR) il Parte_1
10/04/1976 e AL TT nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CAPALBIO (GR) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2014, atto n.12, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale