Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4428/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Leonilda Anita Marzano;
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Leonilda Anita Marzano;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza di omologazione n. 3337 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 06/12/2023, passata in giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
a) Casa Coniugale: La casa coniugale di proprietà del sig. CP_1 resterà nella sua esclusiva disponibilità.
b) Assegno di mantenimento: Ognuno dei coniugi rinuncia a qualsiasi contribuzione economica in proprio favore a titolo di mantenimento.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 22/10/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere, il quale nulla ha opposto (parere del 26/11/2024).
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 31/01/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4428/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 22/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Neviano in data 16/07/2021 tra (Casarano Parte_1
(LE), 26/02/1987) e (Casarano (LE), 29/11/1991) e CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2021;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Neviano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 31/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
2 R.G.V.G. 4428/2024
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