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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 13 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1319/2023 R.G. e vertente tra
cod. fisc. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Carlo Merlino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Michela Foti e Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 09/03/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 2230/2021, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento, previo accertamento del suo stato invalidante nella percentuale del 100%
e previo riconoscimento quale persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, co. III, Legge 104/'92.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagno a far data dalla domanda amministrativa, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con condanna dell alla rifusione dei pedissequi ratei, oltre interessi e CP_2
rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità della domanda di condanna Controparte_3 al pagamento della prestazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per la liquidazione.
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ., sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
3. Esami dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo limitatamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata. In particolare esponeva la procedente che era stata sottostimata la grave compromissione dell'autonomia per le difficoltà motorie, come emergerebbe dai certificati specialistici strumentali di strutture pubbliche in atti;
né veniva valutato “il disturbo d'ansia generalizzato”, anch'esso debitamente documentato.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
, che escludeva la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di
[...] accompagno.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. , Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “Malattia artrosica poliarticolare a grave incidenza funzionale, epatite virale HCV correlata, insufficienza venosa arti inferiori ed ipertensione arteriosa in soggetto di anni 82 con esiti di impossibilitato alla deambulazione autonoma, già operato di acromionplastica con sutura tendinea alla cuffia dei rotatori della spalla destra”.
Alla luce della relazione medica si riscontra che la paziente è affetta da patologie invalidanti che l'hanno resa bisognevole di assistenza quotidiana a far data da giugno 2023.
Invero, ai fini del riconoscimento della predetta prestazione nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. viene in rilievo lo stato di invalidità totale e permanente nella misura del 100%, associato all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.
4. Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento a decorrere da giugno 2023 e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici. Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi, considerato il riconoscimento dei presupposti in data successiva alla domanda amministrativa e al presente giudizio, oltre che all'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, per disporre la compensazione totale delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio.
Si pongono a carico dell le spese del consulente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce in favore di invalida al 100%, il Parte_1 diritto all'indennità di accompagno da giugno 2023;
- dichiara inammissibile la domanda di corresponsione degli arretrati;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2 del dott. in ragione dell'art. 152 disp.att.c.p.c.. Persona_2
Messina, 14.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando