Ordinanza cautelare 27 luglio 2021
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00611/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00504/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 504 del 2021, proposto da
YL IM, rappresentato, assistito e difeso dall’avvocato Nicola Laghi, del foro di Ravenna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Faenza (RA), in Via XX Settembre n. 29, come da procura in calce al ricorso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, UTG - Prefettura di Ravenna, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva
«del provvedimento n. 2020/100541 di rigetto della domanda di sanatoria, emesso in data 30 marzo 2021 e notificato in data 12 aprile 2021 all’interessato».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, UTG - Prefettura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 9 giugno 2021, il sig. YL IM, cittadino senegalese, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento n. 2020/100541 emesso in data 30 marzo 2021 e notificato in data 12 aprile 2021, con il quale la Prefettura di Ravenna ha rigettato la domanda di sanatoria presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
2. Questi i motivi del diniego impugnato: “ Considerato che la documentazione era carente nella richiesta del certificato di idoneità alloggiativa; non aveva un documento valido per l'espatrio in corso di validità e non ha presentato documenti idonei per la dimostrazione della presenza in Italia prima del 08/03/2020; Vista la richiesta di informazioni integrative, debitamente notificata a mezzo raccomandata in data 24/02/2021, con la quale lo Sportello ha comunicato quale documentazione mancava; Vista la nota pervenuta in data 24/03/2021, con la quale il richiedente ha prodotto la documentazione richiesta; Considerato che il termine era entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione; . . . ”.
3. Si deduce in ricorso il seguente motivo di censura: “ Natura ordinatoria del termine di cui all’art. 10 bis l. 241/1990, tale per cui la tardività della risposta dell’istante, comunque non successiva alla formalizzazione del provvedimento di rigetto, non comporta l’invalidità della risposta della parte” : la Prefettura avrebbe errato nel ritenere la perentorietà del termine di venti giorni assegnato per l’interlocuzione procedimentale, omettendo di esaminare la documentazione prodotta, nonostante il richiedente avesse provveduto ad integrare la richiesta con la documentazione mancante prima del rigetto.
4. Il Ministero si è costituito in data 6 luglio 2021 depositando la nota Prot. P-RA/L/N/2020100541/- S.U.I. del 16 giugno 2021, con la quale della Prefettura di Ravenna ha riferito che “ Con riferimento al ricorso sopra menzionato, si rappresenta che, questo Ufficio, provvederà alla chiusura nonché al successivo ripristino della domanda di emersione per rapporto di lavoro ex art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020 avanzata dal signor US YL a favore del signor IM YL poiché erroneamente rigettata col decreto oggetto del presente gravame ”.
5. Di conseguenza la domanda cautelare è stata respinta sul danno con ordinanza n. 343/2021 del 27 luglio 2021, con la seguente motivazione: “ Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari alla luce della nota depositata in giudizio con cui la Prefettura di Ravenna ha formalmente preannunciato il ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, sussistendo i presupposti per l’ottenimento del permesso di soggiorno per emersione di cui all’art. 103 c. 1 D.L. 34/2020; Considerato, infatti, che il termine assegnato all’istante per controdedurre alla comunicazione di cui all’art. 10-bis L.241/90 ha natura pacificamente ordinatoria e che l’odierno ricorrente ha depositato la documentazione richiesta prima dell’emanazione del provvedimento impugnato ”.
6. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di luglio del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 29 gennaio 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
7. Nella predetta udienza pubblica di smistamento del 29 gennaio 2025 è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente, la quale ha poi depositato, in data 30 aprile 2025, una dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali (“ essendo intervenuta, successivamente alla sua proposizione, la seguente circostanza: la Prefettura ha annullato in autotutela il provvedimento di rigetto e successivamente veniva rilasciato permesso di soggiorno. Non è stato possibile dichiarare la carenza di interesse alla scorsa udienza in quanto il sottoscritto difensore non aveva avuto contezza dell’effettivo rilascio del permesso di soggiorno. CHIEDE pertanto, che Codesto Ecc.mo Collegio voglia dichiarare improcedibile il presente giudizio, condannando comunque l’Amministrazione alla refusione delle spese o quantomeno del contributo unificato, posto che la carenza di interesse è stata determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato ”).
8. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 28 maggio 2025, nella quale è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, ed è stata presa in decisione, come da verbale di udienza.
9. Ritiene il Collegio che la domanda di annullamento debba ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come del resto dichiarato dalla stessa parre ricorrente, ma che, sotto il profilo della soccombenza virtuale, debba darsi atto della originaria illegittimità dell’atto gravato, poiché, in effetti, il richiedente aveva provveduto ad integrare la richiesta con la documentazione mancante il 23 marzo 2021, prima del provvedimento rigetto (del 30 marzo 2021), sicché l’Amministrazione ben avrebbe potuto prendere in esame tale documentazione, evitando di dover poi, solo successivamente, provvedere a rilasciare il richiesto permesso di soggiorno.
10. Riguardo al regolamento delle spese di lite, dunque, è giusto riconoscere alla parte ricorrente, che aveva ragione nel merito, il ristoro delle spese sostenute, ivi incluso il contributo unificato, con conseguente condanna dell’Amministrazione al relativo pagamento, nell’importo come liquidato in dispositivo tenendo conto anche della pronta capacità dell’Amministrazione di correggere il proprio precedente operato, accogliendo l’istanza di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
1. dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse la domanda impugnatoria;
2. accerta l’illegittimità del provvedimento impugnato, nei termini di cui in motivazione, giusta la domanda di verifica della soccombenza virtuale proposta dalla parte ricorrente;
3. condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente;
5. liquida le spese di lite, poste a carico dell’Amministrazione, di cui al punto 3, in onnicomprensivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre iva e c.p.a. se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO