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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/09/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1555/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1555/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), anche quale Parte_1 C.F._1
titolare della impresa individuale PROXIMAT DI TA AT rappresentata e difesa dall'avv. REPETTI ROSSELLA ricorrente contro
(ora, Controparte_1
) (Cod. Fisc. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso ex art. 417bis c.p.c. dal dott. PAPAPIETRO MICHELE, dal dott. CP_3
, dalla dott.ssa MALLARDO ANNALISA e dalla dott.ssa CURCI ANNA
[...]
MARIA resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente depositato a adito l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di avere ricevuto in data 4.7.2023 la notifica dell'ordinanza
Pag. 1 di 9 ingiunzione n. 64/23/i del 04.07.2023 per il pagamento della somma complessiva di € 148.868,50; ha allegato che l'ordinanza trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 202100512/T01 del 05.10.2021 con il quale le sono stati contestati, quale titolare dell'impresa individuale PROXIMAT, diverse violazioni in materia di interposizione illecita di manodopera (segnatamente per i lavoratori , Persona_1 Persona_2 Per_3 Persona_4
, , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 [...]
in riferimento agli appalti Persona_8 Parte_2 Controparte_4
Ha dedotto di avere Controparte_5 Controparte_6 CP_7
proposto impugnazione del verbale unico di accertamento avanti al Tribunale di
Bergamo (R.G. 98/2022), giudizio ancora pendente alla data della domanda. Ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza per carenza di istruttoria e vizio di motivazione e comunque ha negato, nel merito, gli addebiti contestati. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e degli atti presupposti o conseguenti.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' Controparte_1
che, nel contestare integralmente il contenuto del ricorso avversario, ha
[...]
evidenziato che gli accertamenti ispettivi hanno confermato l'interposizione fittizia di manodopera;
ha precisato che, a fronte dell'invio del rapporto ex art. 17
L. 689/1981, è stata legittimamente adottata l'impugnata ordinanza.
La causa è stata istruita con l'escussione del testimone Persona_8
e con l'acquisizione delle testimonianze, rese nell'ambito del giudizio
[...]
R.G. 98/2022, di Tes_1 Persona_8 Tes_2
[...] Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
È stata anche acquisita la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 731/2023 resa all'esito del giudizio R.G. 98/2022 e della sentenza della Corte d'Appello di
Brescia n. 30/2024.
La causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 25/9/2025 dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso non merita accoglimento.
Pag. 2 di 9 2.1.- La presente controversia ha per oggetto l'impugnazione dell'ordinanza- Con ingiunzione n. 64/23/i, emessa da il 4.7.2023, a seguito del mancato pagamento da parte del trasgressore, entro il termine di 60 giorni, della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 L. 689/1981) di cui al verbale di accertamento 202100512/T01 del 05.10.2021, ove sono stati contestate alla ricorrente cinque violazioni in materia di interposizione fittizia di manodopera (art. 29 c. 1 d.lgs. 276/2003 e ss. mm.).
Come noto, ai sensi dell'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689, l'accertamento di una violazione che comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa deve essere contestata (immediatamente o con notifica nel termine di 90 giorni) tanto al trasgressore quanto all'obbligato solidale;
il successivo art. 16 ammette il pagamento di una somma in misura ridotta entro il termine di 60 giorni. Rileva poi l'art. 17 della citata legge 689/1981, il quale dispone che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio competente affinché poi quest'ultimo (art. 18 L.
689/1981), previa disamina dei documenti inviati e delle difese, ritenuto fondato l'accertamento, adotti l'ordinanza-ingiunzione con la quale determina la sanzione amministrativa dovuta, di cui ingiunge il pagamento.
Ebbene, vi è preliminarmente da evidenziare che, dal punto di vista degli adempimenti formali, l'ordinanza ingiunzione è legittima avendo l'amministrazione seguito correttamente l'iter previsto dalla legge nella normativa sopra richiamata, ossia: notifica della violazione (cfr verbale unico di Con accertamento – doc. 15 fascicolo ), invio del rapporto ex art. 17 L. 698/1981 a fronte del mancato pagamento della sanzione in misura ridotta (cfr doc. 16 Con fascicolo ), adozione dell'ordinanza ingiunzione.
Del resto, vi è da dire che la ricorrente non ha svolto contestazioni specifiche in tal senso, ma si è limitata ad affermare la sussistenza di un vizio motivazionale e a riproporre le stesse doglianze sull'infondatezza nel merito delle violazioni contestategli nel verbale unico di accertamento, già oggetto della sentenza n.
Pag. 3 di 9 731/2023 del Tribunale di Bergamo (pronuncia che ha respinto il ricorso della ricorrente, affermando la legittimità del verbale, confermata in grado di appello).
Ebbene, la legittimità e correttezza del verbale unico di accertamento e delle violazioni ivi contestate deve essere in questa sede riaffermata. L'ordinanza ingiunzione impugnata, infatti, è legittima nella parte in cui, ritenuto fondato l'accertamento eseguito (ossia, il verbale unico di accertamento), verificata la sussistenza delle condizioni di legge, ha determinato la sanzione amministrativa conseguente alle violazioni contestate (art. 29 d.lgs. 276/2003) in complessivi €
148.850,00 e ne ha ingiunto il pagamento.
2.2.- In primo luogo non sussiste il lamentato difetto di motivazione.
È stato rilevato (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 222724 del 2013) che la motivazione dal punto di vista formale deve essere considerata come un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo e dal punto di vista sostanziale è un requisito posto a garanzia del diritto di difesa, sicché la valutazione dell'entità e della struttura della motivazione necessaria al suddetto fine deve essere effettuata, caso per caso e senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti, intesi come fatti storici che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto (per tutte: Cons. Stato 9 ottobre 2012, sez. IV, n. 5257). Il difetto di motivazione assume quindi rilievo quando, menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa, costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento (tra le altre: Cons. Stato 9 ottobre 2012, sez. IV, n. 5257). La
Suprema Corte ha poi precisato che tale valutazione prescinde dalla lunghezza della motivazione, che può anche essere succinta, purché sufficiente a consentire al destinatario dell'atto amministrativo di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dalla P.A. procedente.
Pag. 4 di 9 Nel caso di specie, il difetto di motivazione lamentato dalla ricorrente non sussiste, in quanto sia nel verbale unico di accertamento che nell'ordinanza ingiunzione l'iter argomentativo adottato dall'amministrazione non solo è comprensibile ma è anche esaustivo, avendo indicato gli accertamenti eseguiti, le norme di legge violate, le fonti di prova dalle quali l'ente ha tratto il suo convincimento e le conclusioni raggiunte, sicché non vi è stata alcuna violazione né del diritto di difesa né del procedimento amministrativo.
2.3.- Nel merito, deve affermarsi che gli appalti Parte_2 CP_4
non erano
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
genuini e che abbiano in realtà occultato un fenomeno di interposizione fittizia di manodopera con l'impresa individuale OX di Cattai Donatella.
Come noto, in tema di interposizione illecita di manodopera la giurisprudenza ha da tempo delineato i requisiti rilevanti per ritenere la genuinità o meno di un appalto e ha sancito che occorre di volta in volta procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente: se sia cioè provvista di una propria organizzazione di impresa, se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto, se i lavoratori impiegati per il raggiungimento dei risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore e agiscano alle sue dipendenze e nel di lui interesse, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (tra le molte: Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 15557 del 10.6.2019). La giurisprudenza ha poi rilevato che resta irrilevante che manchi, in capo al formale committente, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro
(Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 12551 del 25.6.2020). Quando, dai risultati
Pag. 5 di 9 dell'accertamento processuale, emerge che l'impresa appaltatrice è sprovvista di effettiva autonomia imprenditoriale, ha struttura e capitali del tutto inadeguati all'importanza dell'opera, i poteri decisionali sono riservati al committente e all'appaltatore è sottratta ogni autonomia in quanto semplice strumento per celare la realtà dei rapporti, il fatto che egli abbia anche potuto impiegare, nell'esecuzione dei lavori, capitale, attrezzature e mezzi propri diventa allora circostanza del tutto marginale ed irrilevante ai fini del riconoscimento della sussistenza della situazione interpositoria (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 1676 del
27.1.2005). La giurisprudenza ha poi statuito che si ha interposizione di manodopera anche nel caso in cui l'appaltatore sia fornito di una propria effettiva e autonoma organizzazione imprenditoriale, ma si sia limitato nel caso specifico a prestare soltanto la manodopera, senza assumere su di sé alcun rischio economico nell'esecuzione dei lavori appaltati (Cass. Civ. sez. Lav. senti. N. 2014 del
12.3.1996).
Nel caso di specie è emerso in modo inequivocabile che gli appalti stipulati con le società Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 [...]
non erano genuini. Infatti, i lavoratori Controparte_6 CP_7 Per_1
[...] Persona_2 Per_3 Persona_4 [...]
, , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
(assunti formalmente dalle pseudo appaltatrici) hanno lavorato sotto la direzione di o del suo personale (e in particolare di ), presso Parte_1 Persona_9
“BO OB S.p.a.”, principale cliente di OX;
essi svolgevano la mansione di manutentori inseriti nei turni di lavoro ad integrazione della forza lavoro di OX, utilizzando materiale e strumenti forniti da quest'ultima e non dai formali datori di lavoro, di cui i dipendenti non hanno mai conosciuto i responsabili. Le pseudoappaltatrici, prive di reale struttura organizzativa, si limitavano alla mera fornitura di manodopera e alla redazione delle buste paga;
l'attività di direzione, controllo, coordinamento e gestione del lavoro era difatti svolta da , datrice di lavoro di fatto, o da , altro Parte_1 Persona_9
Pag. 6 di 9 responsabile di OX (ed ex compagno della . Le conclusioni sono Pt_1 desumibili dai seguenti elementi, accertati nel corso dell'istruttoria di giudizio:
- le dichiarazioni rese in giudizio da , ispettore: “Queste società Tes_1
(…) non avevano reale consistenza, alcune non erano neppure reperibili alla sede legale, non avevano struttura, non avevano uffici. Esistevano solo sulla carta, inviavano solo il personale, non fornivano attrezzature, non erano agenzie di collocamento. Queste versavano i contributi servendosi dell'Istituto delle compensazioni. L'F24 era a zero a seguito delle compensazioni.”;
- la dichiarazione confessoria resa da agli ispettori (cfr. doc. Parte_1
Con 4 fascicolo ) ove ammette che “con queste società abbiamo sottoscritto dei contratti per richiesta di fornitura di personale, quando infatti vinco degli appalti ho necessità di reperire del personale in aggiunta a quello di cui la mia ditta già dispone. Le fatture che le citate società emettono nei miei confronti sono calcolate in funzione delle ore di lavoro effettuate”; la ricorrente ha poi ammesso, con riferimento in particolare ai lavoratori e , di esercitare in prima persona il potere direttivo Per_8 Per_10
(“sono io che dico ai citati lavoratori (…) dove devono andare e di cosa si devono occupare”);
- le dichiarazioni rese ai verbalizzanti da (cfr doc. 12 Persona_9
Con fascicolo ), ex compagno della avente il ruolo di responsabile Pt_1
della OX, che ha ammesso che “ho sempre coordinato il personale che ha lavorato insieme a me presso BO OB (…) Dopo un po' di tempo, anche perché il lavoro richiesto è aumentato, abbiamo dovuto integrare il numero degli addetti per poter coprire dei turni di lavoro che coprivano l'orario giornaliero (…) abbiamo avuto dei contatti con una persona (…) la quale ci aveva proposto di far assumere tale personale da una società esterna che poi lo avrebbe mandato per conto nostro lì in
BO (…) Io mi sono sempre occupato personalmente di predisporre i turni di lavoro, di coordinare e dirigere il personale (…)”;
Pag. 7 di 9 - le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, confermate in giudizio
(cfr testi , – doc. 3, 6, 7, 8, Per_8 Per_4 Per_1 Per_2 Tes_5
9) i quali hanno riferito che, nonostante la formale assunzione alle dipendenze di altre società, il potere gerarchico, direttivo e di coordinamento del loro lavoro faceva capo a (o a Parte_1 [...]
). Hanno confermato di avere sempre lavorato per la benché Per_9 Pt_1 nel corso degli anni le datrici di lavoro formale si siano succedute senza soluzione di continuità; hanno dichiarato di non avere mai conosciuto alcun responsabile delle pseudoappaltatrici, che i colloqui per l'assunzione erano stati svolti da o che le richieste di ferie o permessi venivano Pt_1 Per_9 inoltrate alla o a che l'orario di lavoro e i turni erano stabiliti Pt_1 Per_9 da OX;
- i contratti di appalto stipulati con le appaltatrici, di durata annuale e rinnovabili di anno in anno, nei quali non è nemmeno ben specificato quale sarebbe il corrispettivo o i criteri per la sua quantificazione (cfr doc. da 17 a Con 21 fascicolo ).
Le sopraindicate circostanze costituiscono elementi chiari, precisi e concordanti che dimostrano in modo univoco la mancanza di una reale organizzazione imprenditoriale delle pseudo-appaltatrici Parte_2 Controparte_4
oltre che l'esercizio Controparte_5 Controparte_6 CP_7 del potere direttivo, organizzativo e gestionale degli appalti da parte della committente OX di . Parte_1
Del resto, a fronte di tale quadro probatorio, la ricorrente non ha neppure fornito la prova contraria (né documentale né testimoniale), essendosi limitata alla generica contestazione degli addebiti, nulla dimostrando in ordine alla reale consistenza delle appaltatrici, alla individuazione del soggetto che deteneva l'effettivo potere direttivo sugli appalti. In effetti, non è emerso (e la ricorrente non ha allegato) nemmeno un elemento idoneo a dimostrare che le appaltatrici abbiano avuto una reale autonomia organizzativa e gestionale e che abbiano assunto su di sé l'alea economica dell'attività produttiva oggetto dei contratti di appalto.
Pag. 8 di 9 Deve pertanto concludersi per la non genuinità degli appalti, essendosi le appaltatrici limitate alla mera fornitura di manodopera. Le conclusioni sono state peraltro condivise anche nelle sentenze rese dal Tribunale di Bergamo e dalla
Corte d'Appello di Brescia, acquisiste nel presente giudizio.
In definitiva, l'ordinanza ingiunzione impugnata è legittima essendo priva di vizi formali ed essendo, nel merito, fondato l'accertamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, con conseguente legittimità della sanzione amministrativa della quale è stato ingiunto il pagamento.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi per lo scaglione di valore di riferimento (da € 52.000,00 a €
260.000,00) e quindi: € 1.276,00 per la fase di studio, € 851,00 per la fase introduttiva, € 1.914,00 per la fase istruttoria, € 2.074,00 per la fase decisionale per complessivi € 6.115,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
Con
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1
spese di lite, che liquida in € 6.115,00 oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA se dovuti come per legge
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in Bergamo, li 25/9/2025.
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1555/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), anche quale Parte_1 C.F._1
titolare della impresa individuale PROXIMAT DI TA AT rappresentata e difesa dall'avv. REPETTI ROSSELLA ricorrente contro
(ora, Controparte_1
) (Cod. Fisc. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso ex art. 417bis c.p.c. dal dott. PAPAPIETRO MICHELE, dal dott. CP_3
, dalla dott.ssa MALLARDO ANNALISA e dalla dott.ssa CURCI ANNA
[...]
MARIA resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente depositato a adito l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di avere ricevuto in data 4.7.2023 la notifica dell'ordinanza
Pag. 1 di 9 ingiunzione n. 64/23/i del 04.07.2023 per il pagamento della somma complessiva di € 148.868,50; ha allegato che l'ordinanza trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 202100512/T01 del 05.10.2021 con il quale le sono stati contestati, quale titolare dell'impresa individuale PROXIMAT, diverse violazioni in materia di interposizione illecita di manodopera (segnatamente per i lavoratori , Persona_1 Persona_2 Per_3 Persona_4
, , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 [...]
in riferimento agli appalti Persona_8 Parte_2 Controparte_4
Ha dedotto di avere Controparte_5 Controparte_6 CP_7
proposto impugnazione del verbale unico di accertamento avanti al Tribunale di
Bergamo (R.G. 98/2022), giudizio ancora pendente alla data della domanda. Ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza per carenza di istruttoria e vizio di motivazione e comunque ha negato, nel merito, gli addebiti contestati. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e degli atti presupposti o conseguenti.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' Controparte_1
che, nel contestare integralmente il contenuto del ricorso avversario, ha
[...]
evidenziato che gli accertamenti ispettivi hanno confermato l'interposizione fittizia di manodopera;
ha precisato che, a fronte dell'invio del rapporto ex art. 17
L. 689/1981, è stata legittimamente adottata l'impugnata ordinanza.
La causa è stata istruita con l'escussione del testimone Persona_8
e con l'acquisizione delle testimonianze, rese nell'ambito del giudizio
[...]
R.G. 98/2022, di Tes_1 Persona_8 Tes_2
[...] Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
È stata anche acquisita la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 731/2023 resa all'esito del giudizio R.G. 98/2022 e della sentenza della Corte d'Appello di
Brescia n. 30/2024.
La causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 25/9/2025 dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso non merita accoglimento.
Pag. 2 di 9 2.1.- La presente controversia ha per oggetto l'impugnazione dell'ordinanza- Con ingiunzione n. 64/23/i, emessa da il 4.7.2023, a seguito del mancato pagamento da parte del trasgressore, entro il termine di 60 giorni, della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 L. 689/1981) di cui al verbale di accertamento 202100512/T01 del 05.10.2021, ove sono stati contestate alla ricorrente cinque violazioni in materia di interposizione fittizia di manodopera (art. 29 c. 1 d.lgs. 276/2003 e ss. mm.).
Come noto, ai sensi dell'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689, l'accertamento di una violazione che comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa deve essere contestata (immediatamente o con notifica nel termine di 90 giorni) tanto al trasgressore quanto all'obbligato solidale;
il successivo art. 16 ammette il pagamento di una somma in misura ridotta entro il termine di 60 giorni. Rileva poi l'art. 17 della citata legge 689/1981, il quale dispone che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio competente affinché poi quest'ultimo (art. 18 L.
689/1981), previa disamina dei documenti inviati e delle difese, ritenuto fondato l'accertamento, adotti l'ordinanza-ingiunzione con la quale determina la sanzione amministrativa dovuta, di cui ingiunge il pagamento.
Ebbene, vi è preliminarmente da evidenziare che, dal punto di vista degli adempimenti formali, l'ordinanza ingiunzione è legittima avendo l'amministrazione seguito correttamente l'iter previsto dalla legge nella normativa sopra richiamata, ossia: notifica della violazione (cfr verbale unico di Con accertamento – doc. 15 fascicolo ), invio del rapporto ex art. 17 L. 698/1981 a fronte del mancato pagamento della sanzione in misura ridotta (cfr doc. 16 Con fascicolo ), adozione dell'ordinanza ingiunzione.
Del resto, vi è da dire che la ricorrente non ha svolto contestazioni specifiche in tal senso, ma si è limitata ad affermare la sussistenza di un vizio motivazionale e a riproporre le stesse doglianze sull'infondatezza nel merito delle violazioni contestategli nel verbale unico di accertamento, già oggetto della sentenza n.
Pag. 3 di 9 731/2023 del Tribunale di Bergamo (pronuncia che ha respinto il ricorso della ricorrente, affermando la legittimità del verbale, confermata in grado di appello).
Ebbene, la legittimità e correttezza del verbale unico di accertamento e delle violazioni ivi contestate deve essere in questa sede riaffermata. L'ordinanza ingiunzione impugnata, infatti, è legittima nella parte in cui, ritenuto fondato l'accertamento eseguito (ossia, il verbale unico di accertamento), verificata la sussistenza delle condizioni di legge, ha determinato la sanzione amministrativa conseguente alle violazioni contestate (art. 29 d.lgs. 276/2003) in complessivi €
148.850,00 e ne ha ingiunto il pagamento.
2.2.- In primo luogo non sussiste il lamentato difetto di motivazione.
È stato rilevato (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 222724 del 2013) che la motivazione dal punto di vista formale deve essere considerata come un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo e dal punto di vista sostanziale è un requisito posto a garanzia del diritto di difesa, sicché la valutazione dell'entità e della struttura della motivazione necessaria al suddetto fine deve essere effettuata, caso per caso e senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti, intesi come fatti storici che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto (per tutte: Cons. Stato 9 ottobre 2012, sez. IV, n. 5257). Il difetto di motivazione assume quindi rilievo quando, menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa, costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento (tra le altre: Cons. Stato 9 ottobre 2012, sez. IV, n. 5257). La
Suprema Corte ha poi precisato che tale valutazione prescinde dalla lunghezza della motivazione, che può anche essere succinta, purché sufficiente a consentire al destinatario dell'atto amministrativo di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dalla P.A. procedente.
Pag. 4 di 9 Nel caso di specie, il difetto di motivazione lamentato dalla ricorrente non sussiste, in quanto sia nel verbale unico di accertamento che nell'ordinanza ingiunzione l'iter argomentativo adottato dall'amministrazione non solo è comprensibile ma è anche esaustivo, avendo indicato gli accertamenti eseguiti, le norme di legge violate, le fonti di prova dalle quali l'ente ha tratto il suo convincimento e le conclusioni raggiunte, sicché non vi è stata alcuna violazione né del diritto di difesa né del procedimento amministrativo.
2.3.- Nel merito, deve affermarsi che gli appalti Parte_2 CP_4
non erano
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
genuini e che abbiano in realtà occultato un fenomeno di interposizione fittizia di manodopera con l'impresa individuale OX di Cattai Donatella.
Come noto, in tema di interposizione illecita di manodopera la giurisprudenza ha da tempo delineato i requisiti rilevanti per ritenere la genuinità o meno di un appalto e ha sancito che occorre di volta in volta procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente: se sia cioè provvista di una propria organizzazione di impresa, se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto, se i lavoratori impiegati per il raggiungimento dei risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore e agiscano alle sue dipendenze e nel di lui interesse, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (tra le molte: Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 15557 del 10.6.2019). La giurisprudenza ha poi rilevato che resta irrilevante che manchi, in capo al formale committente, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro
(Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 12551 del 25.6.2020). Quando, dai risultati
Pag. 5 di 9 dell'accertamento processuale, emerge che l'impresa appaltatrice è sprovvista di effettiva autonomia imprenditoriale, ha struttura e capitali del tutto inadeguati all'importanza dell'opera, i poteri decisionali sono riservati al committente e all'appaltatore è sottratta ogni autonomia in quanto semplice strumento per celare la realtà dei rapporti, il fatto che egli abbia anche potuto impiegare, nell'esecuzione dei lavori, capitale, attrezzature e mezzi propri diventa allora circostanza del tutto marginale ed irrilevante ai fini del riconoscimento della sussistenza della situazione interpositoria (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 1676 del
27.1.2005). La giurisprudenza ha poi statuito che si ha interposizione di manodopera anche nel caso in cui l'appaltatore sia fornito di una propria effettiva e autonoma organizzazione imprenditoriale, ma si sia limitato nel caso specifico a prestare soltanto la manodopera, senza assumere su di sé alcun rischio economico nell'esecuzione dei lavori appaltati (Cass. Civ. sez. Lav. senti. N. 2014 del
12.3.1996).
Nel caso di specie è emerso in modo inequivocabile che gli appalti stipulati con le società Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 [...]
non erano genuini. Infatti, i lavoratori Controparte_6 CP_7 Per_1
[...] Persona_2 Per_3 Persona_4 [...]
, , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
(assunti formalmente dalle pseudo appaltatrici) hanno lavorato sotto la direzione di o del suo personale (e in particolare di ), presso Parte_1 Persona_9
“BO OB S.p.a.”, principale cliente di OX;
essi svolgevano la mansione di manutentori inseriti nei turni di lavoro ad integrazione della forza lavoro di OX, utilizzando materiale e strumenti forniti da quest'ultima e non dai formali datori di lavoro, di cui i dipendenti non hanno mai conosciuto i responsabili. Le pseudoappaltatrici, prive di reale struttura organizzativa, si limitavano alla mera fornitura di manodopera e alla redazione delle buste paga;
l'attività di direzione, controllo, coordinamento e gestione del lavoro era difatti svolta da , datrice di lavoro di fatto, o da , altro Parte_1 Persona_9
Pag. 6 di 9 responsabile di OX (ed ex compagno della . Le conclusioni sono Pt_1 desumibili dai seguenti elementi, accertati nel corso dell'istruttoria di giudizio:
- le dichiarazioni rese in giudizio da , ispettore: “Queste società Tes_1
(…) non avevano reale consistenza, alcune non erano neppure reperibili alla sede legale, non avevano struttura, non avevano uffici. Esistevano solo sulla carta, inviavano solo il personale, non fornivano attrezzature, non erano agenzie di collocamento. Queste versavano i contributi servendosi dell'Istituto delle compensazioni. L'F24 era a zero a seguito delle compensazioni.”;
- la dichiarazione confessoria resa da agli ispettori (cfr. doc. Parte_1
Con 4 fascicolo ) ove ammette che “con queste società abbiamo sottoscritto dei contratti per richiesta di fornitura di personale, quando infatti vinco degli appalti ho necessità di reperire del personale in aggiunta a quello di cui la mia ditta già dispone. Le fatture che le citate società emettono nei miei confronti sono calcolate in funzione delle ore di lavoro effettuate”; la ricorrente ha poi ammesso, con riferimento in particolare ai lavoratori e , di esercitare in prima persona il potere direttivo Per_8 Per_10
(“sono io che dico ai citati lavoratori (…) dove devono andare e di cosa si devono occupare”);
- le dichiarazioni rese ai verbalizzanti da (cfr doc. 12 Persona_9
Con fascicolo ), ex compagno della avente il ruolo di responsabile Pt_1
della OX, che ha ammesso che “ho sempre coordinato il personale che ha lavorato insieme a me presso BO OB (…) Dopo un po' di tempo, anche perché il lavoro richiesto è aumentato, abbiamo dovuto integrare il numero degli addetti per poter coprire dei turni di lavoro che coprivano l'orario giornaliero (…) abbiamo avuto dei contatti con una persona (…) la quale ci aveva proposto di far assumere tale personale da una società esterna che poi lo avrebbe mandato per conto nostro lì in
BO (…) Io mi sono sempre occupato personalmente di predisporre i turni di lavoro, di coordinare e dirigere il personale (…)”;
Pag. 7 di 9 - le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, confermate in giudizio
(cfr testi , – doc. 3, 6, 7, 8, Per_8 Per_4 Per_1 Per_2 Tes_5
9) i quali hanno riferito che, nonostante la formale assunzione alle dipendenze di altre società, il potere gerarchico, direttivo e di coordinamento del loro lavoro faceva capo a (o a Parte_1 [...]
). Hanno confermato di avere sempre lavorato per la benché Per_9 Pt_1 nel corso degli anni le datrici di lavoro formale si siano succedute senza soluzione di continuità; hanno dichiarato di non avere mai conosciuto alcun responsabile delle pseudoappaltatrici, che i colloqui per l'assunzione erano stati svolti da o che le richieste di ferie o permessi venivano Pt_1 Per_9 inoltrate alla o a che l'orario di lavoro e i turni erano stabiliti Pt_1 Per_9 da OX;
- i contratti di appalto stipulati con le appaltatrici, di durata annuale e rinnovabili di anno in anno, nei quali non è nemmeno ben specificato quale sarebbe il corrispettivo o i criteri per la sua quantificazione (cfr doc. da 17 a Con 21 fascicolo ).
Le sopraindicate circostanze costituiscono elementi chiari, precisi e concordanti che dimostrano in modo univoco la mancanza di una reale organizzazione imprenditoriale delle pseudo-appaltatrici Parte_2 Controparte_4
oltre che l'esercizio Controparte_5 Controparte_6 CP_7 del potere direttivo, organizzativo e gestionale degli appalti da parte della committente OX di . Parte_1
Del resto, a fronte di tale quadro probatorio, la ricorrente non ha neppure fornito la prova contraria (né documentale né testimoniale), essendosi limitata alla generica contestazione degli addebiti, nulla dimostrando in ordine alla reale consistenza delle appaltatrici, alla individuazione del soggetto che deteneva l'effettivo potere direttivo sugli appalti. In effetti, non è emerso (e la ricorrente non ha allegato) nemmeno un elemento idoneo a dimostrare che le appaltatrici abbiano avuto una reale autonomia organizzativa e gestionale e che abbiano assunto su di sé l'alea economica dell'attività produttiva oggetto dei contratti di appalto.
Pag. 8 di 9 Deve pertanto concludersi per la non genuinità degli appalti, essendosi le appaltatrici limitate alla mera fornitura di manodopera. Le conclusioni sono state peraltro condivise anche nelle sentenze rese dal Tribunale di Bergamo e dalla
Corte d'Appello di Brescia, acquisiste nel presente giudizio.
In definitiva, l'ordinanza ingiunzione impugnata è legittima essendo priva di vizi formali ed essendo, nel merito, fondato l'accertamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, con conseguente legittimità della sanzione amministrativa della quale è stato ingiunto il pagamento.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi per lo scaglione di valore di riferimento (da € 52.000,00 a €
260.000,00) e quindi: € 1.276,00 per la fase di studio, € 851,00 per la fase introduttiva, € 1.914,00 per la fase istruttoria, € 2.074,00 per la fase decisionale per complessivi € 6.115,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
Con
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1
spese di lite, che liquida in € 6.115,00 oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA se dovuti come per legge
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in Bergamo, li 25/9/2025.
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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