TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 19/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 846/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PREMESSO quanto segue:
l'udienza odierna del 19.3.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate;
- rilevato che è stato acquisito il fascicolo del primo giudizio;
- osservato che la parte appellante hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 846/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 846 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. Giorgio Virginio MURINO (C.F. ), CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati a Lanusei, via Marconi n. 43, presso lo studio del difensore;
appellanti
contro
C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
appellato-contumace
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 2 CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (rassegnate nel ricorso in appello e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17.3.2025):
“Preso atto del comportamento processuale di parte avversa si insiste per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate ed in particolare per l'annullamento del verbale di accertamento n.
V/8835/2024 PR 30/2024 impugnato nanti al GdP di Nuoro con conseguente condanna del
al pagamento in suo favore degli appellanti a rifondere le spese e i compensi Controparte_1
professionali dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 7 del D.Lgs. 150/2011, depositato il 28.10.2024 nella cancelleria del
Giudice di Pace di Nuoro, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno esposto quanto segue:
a. con verbale n. V/8835/2024 Pr 30/2024, elevato l'8.3.2024, la Polizia Municipale
di aveva contestato a essi ricorrenti la violazione dell'art. 21, commi 3-4-5, CP_1
del D.Lgs. 285/1992, poiché “in via Giovanni Gronchi foglio 25 mapp 380 parte il
conducente del veicolo Persona fisica /Giuridica targa ha violato l'art. 21 / 3.4.5.
del CdS, poiché in qualità di eredi del Sig. Persona_1
(deceduto in data 13.04.2021) consentivano che un'opera di scavo realizzato da
diverso tempo, insistente su un lotto di circa 300 mq di proprietà del defunto
genitore, restasse aperto e privo di protezione a salvaguardia della pubblica
incolumità. Nello specifico si ometteva di adottare tutti gli accorgimenti necessari
atti ad evitare rischi di eventuali cadute nel fosso da parte di veicoli o di pedoni.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 3 La violazione non è stata immediatamente contestata causa: verbale redatto presso
Comando Polizia Municipale a seguito di indagini d'Ufficio”, ingiungendo loro di ridurre in pristino stato i luoghi, nonché irrogando la sanzione amministrativa di complessivi 923,21 euro (di cui 57,21 euro per spese), suscettibile di pagamento in misura ridotta del 30% (ossia complessivi 663,41 euro) entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento;
b. a loro dire, tale verbale – della cui efficacia esecutiva hanno domandato la sospensione – era meritevole di annullamento, in particolare:
i. per violazione dell'art. 3 della Legge n. 689/2021 e dell'art. 21 del D.Lgs.
285/1992, non essendo ascrivibile a essi opponenti alcuna condotta attiva od omissiva sussumibile nell'alveo della disposizione asseritamente violata,
poiché lo scavo oggetto di causa – la cui esecuzione era già stata contestata dalla medesima Polizia Municipale con verbale elevato il 15.6.2018 al loro genitore, provvedimento annullato con Persona_1
decreto prefettizio del 24.6.2019 per insufficiente individuazione dell'identità del trasgressore o del coobbligato – insistente all'interno della loro proprietà, non già sulla pubblica via, non era stato effettuato da essi opponenti, oltre ad essere maturata la prescrizione;
ii. per essere stato notificato oltre il termine di novanta giorni dall'infrazione,
peraltro accertata il 16.6.2018.
2. All'esito del primo giudizio – nel quale il rimasto contumace – Controparte_1
istruito con documenti, con sentenza n. 355/2024, pronunciata e depositata l'11.6.2024 (nel
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 4 procedimento n. R.G. 352/2024), il Giudice di Pace di Nuoro ha così deciso:
“RIGETTA il ricorso presentato da , e Parte_1 Parte_2 CP_2
e per l'effetto
[...]
Conferma il verbale di contestazione n. V/8835/2024 Pr 30/2024, elevato in data
08.03.2024 della P.M. del Comune di e le sanzioni ivi indicate come determinate CP_1
nel verbale opposto
Revoca l'ordinanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato
sospensiva emessa
Compensa le spese di lite del presente procedimento”.
3. Con ricorso, depositato il 30.7.2024 nella cancelleria di questo Tribunale, Pt_1
e hanno proposto tempestivo appello
[...] Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza menzionata nel punto che precede, sostenendo che il primo giudice aveva errato:
a. nel ritenere non provata la circostanza che lo scavo insistesse sul terreno di proprietà
di essi appellanti, fondo a suo dire delimitato da una strada ad uso pubblico – e,
pertanto, soggetta alla disposizione ex art. 21 del D.Lgs. 285/1992 – assunto basato sulla non condivisibile valutazione di una fotografia aerea e sul valore di piena prova fino a querela di falso attribuito al verbale impugnato in ordine all'omessa adozione degli accorgimenti necessari al fine di evitare cadute nel fosso da parte di veicoli e pedoni;
b. nel non avere fatto buon governo del criterio di riparto dell'onere della prova applicabile nella presente fattispecie, non avendo invero il contumace CP_1
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 5 dimostrato che essi appellanti fossero gli autori dello scavo, né tantomeno i fatti menzionati nel punto che precede.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 18.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha dichiarato la contumacia del disponendo l'acquisizione Controparte_1
del fascicolo d'ufficio del primo giudizio e rinviando all'udienza del 19.3.2025 per la discussione.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza odierna del 19.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., nelle sue note la parte opponente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe e in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c.
***
6. L'appello deve essere accolto, per le ragioni che seguono.
6.1 Nell'art. 1 della Legge n. 689/1981 si legge che “Nessuno può essere assoggettato a
sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano
soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in linea generale, “Nel giudizio di
opposizione a sanzione amministrativa, l'illegittimità del provvedimento opposto per
violazione del principio di legalità, di cui all'art. 1 della l. n. 689 del 1981, è rilevabile
d'ufficio, giacché tale principio costituisce cardine dell'intero sistema normativo di settore
ed ha valore ed efficacia assoluta, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 6 costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.), sicché la sua attuazione non può
rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve
essere garantita dall'esercizio della funzione giurisdizionale (ex plurimis Sez. 2, Sent. n.
4962 del 2020; Sez. 2, Sent. n. 17403 del 2008, conf. Sez. 2, Ord. n. 35791 del 2021, non
massimata). Si è osservato, infatti, che, se pure il giudizio di opposizione a sanzione
amministrativa è strutturato dalla legge, nelle sue linee essenziali, in conformità al
processo civile ordinario ed è pertanto retto dal principio della domanda, con conseguente
divieto per il giudice di pronunciarsi su motivi di opposizione o su eccezioni non dedotte
dalle parti, tale principio, tuttavia, non può essere applicato in maniera acritica ed
automatica, ma deve essere coordinato con i principi informatori della disciplina posta
dalla legge in materia di sanzioni amministrative, in particolare con il principio di legalità
espresso dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981, in forza del quale nessuno può essere
assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia in vigore al
momento in cui ha commesso il fatto. Di conseguenza la sua attuazione non può rimanere,
sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita
dall'esercizio della stessa funzione giurisdizionale, con obbligo del giudice di rilevare
d'ufficio la sua eventuale violazione” (Cass. n. 29511/2023).
6.2 Con specifico riguardo all'illecito amministrativo oggetto di causa, ai sensi del art. 21,
commi 1-2-3, del D.Lgs. 285/1992 (i commi 4 e 5 attengono unicamente al precetto secondario), “Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di
cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche
temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 7 aree di visibilità” (comma 1). “Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree
destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti
necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza
sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il
personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli” (comma 2). “Il regolamento
stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione
dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale
addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché
le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali” (comma 3).
Dal tenore letterale del suddetto comma 2 – “Chiunque esegue lavori o deposita
materiali sulle aree (…) deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la
fluidità(…)” – si evince anzitutto che la qualità di soggetto attivo dell'illecito non può essere attribuita unicamente per la mancata adozione delle cautele sopra menzionate,
presupponendo altresì che l'autore di tale omissione sia il medesimo soggetto che sta eseguendo le opere o i lavori o, ancora, l'apertura dei cantieri.
In proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come “la condotta
sanzionata da tale norma non integra un illecito di carattere permanente, sicché la
sussistenza di essa viene a cessare con la conclusione dell'opera (Cass. n. 8665 del 2006,
secondo cui, appunto, «La condotta sanzionata dall'art. 21, primo comma, c.d.s., che vieta
di eseguire, senza autorizzazione, opere o depositi sulle strade e sulle loro pertinenze,
consistendo nel fatto stesso della esecuzione dell'opera, con conseguente mantenimento
sulla strada e sulle sue pertinenze di un cantiere con impiego di operai e mezzi, non integra
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 8 un illecito di carattere permanente, sicché la sussistenza dì esso viene a cessare con la
conclusione dell'opera»). Orbene, se è vero che tale principio è da questa Corte riferito (in
quella specie) alla condotta di cui al comma 1 del citato art. 21 C.d.S., è del pari fuori
dubbio che esso valga indiscutibilmente anche rispetto agli obblighi previsti dal successivo
comma 2, giacché entrambe le norme sono legate dalla medesima ratio, diretta a
salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale durante l'esecuzione di
lavori ovvero il deposito materiali sulle aree destinate al transito o alla sosta di veicoli e
di pedoni. La condotta sanzionata dal C.d.S. ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 21 prescinde,
dunque, da eventuali obblighi di carattere privatistico che dovessero intercorrere tra
esecutore dei lavori e pubblica amministrazione. Di conseguenza, il Giudice di appello ha
male interpretato la norma, ritenendo che la condotta possa essere integrata, anziché
dall'esecuzione di lavori sulla rete stradale durante l'apertura di un cantiere,
dall'assunzione di un obbligo di garanzia nei confronti della PA, dopo la conclusione
dell'opera”.
Tale insegnamento è peraltro espressivo di un principio chiaramente applicabile anche al successivo comma 3, disposizione ancillare e integrativa della precedente, siccome volta ad attribuire al regolamento attuativo la predisposizione della normativa dettaglio sulle cautele da adottare durante i lavori.
6.3 Applicando al caso in esame le coordinate ermeneutiche sopra esposte, emerge perspicuamente l'insussistenza dell'illecito amministrativo ascritto ad Parte_1
e sui seguenti rilievi: Parte_2 Parte_3
a. in disparte quanto osservato nel punto 6.1 che precede in ordine alla rilevabilità
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 9 d'ufficio dell'eventuale non sussumibilità nell'alveo dell'art. 21, comma 3, C.d.S.
della condotta contestata agli appellanti – rilevabilità che deve comunque essere coordinata con la natura di revisio prioris instantiae del processo d'appello (tra le tante, Cass. n. 30388/2023, n. 10406/2018, SS.UU. 11799/2017, SS.UU. n.
28498/2005), a seconda dei motivi di opposizione articolati nel primo giudizio e di quelli proposti in sede d'impugnazione principale e incidentale – sin dal ricorso originario in opposizione questi ultimi hanno contestato di essere autori della violazione, sostenendo che “l'opera è stata realizzata da terzi e si trova in area
privata” (pag. 3 del predetto atto introduttivo), circostanza ribadita a pag. 7 del ricorso in appello, ove si legge che “lo scavo non è stato realizzato dagli eredi
lo stesso insiste su una proprietà privata;
non esiste alcuna strada Pt_1
pubblica o privata ad uso pubblico;
nessun procedimento amministrativo di
accertamento è mai stato avviato”;
b. a prescindere dalla circostanza che lo scavo in questione sia il medesimo oggetto del verbale di contestazione del 15.6.2018, ossia quello elevato nei confronti di
[...]
genitore degli odierni appellanti, nel verbale n. Persona_1
V/8835/2024 Pr 30/2024 dell'8.3.2024 – provvedimento che, curiosamente, non menziona il comma 2 dell'art. 21 C.d.S., ossia la disposizione astrattamente violata
– si attesta che “in via Giovanni Gronchi foglio 25 mapp 380 parte il conducente
del veicolo Persona fisica /Giuridica targa ha violato l'art. 21 / 3.4.5. del CdS,
poiché in qualità di eredi del Sig. (deceduto in Persona_1
data 13.04.2021) consentivano che un'opera di scavo realizzato da diverso tempo,
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 10 insistente su un lotto di circa 300 mq di proprietà del defunto genitore, restasse
aperto e privo di protezione a salvaguardia della pubblica incolumità. Nello
specifico si ometteva di adottare tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare
rischi di eventuali cadute nel fosso da parte di veicoli o di pedoni. La violazione non
è stata immediatamente contestata causa: verbale redatto presso Comando Polizia
Municipale a seguito di indagini d'Ufficio”;
c. alla luce del sopra riportato dato testuale, la fondatezza dell'opposizione si giustifica sulle ragioni che seguono – con conseguente superfluità della delibazione relativa alle ulteriori ragioni articolate dagli appellanti – rispettivamente:
i. deve escludersi che i germani siano gli autori dello scavo in Pt_1
questione, circostanza che trova ferma smentita nel suddetto verbale, in cui i medesimi sono stati sanzionati come (eredi di Persona_1
) coobbligati, per l'omessa adozione delle cautele necessarie ad
[...]
evitare la caduta di pedoni e veicoli nel fosso generato da detto scavo;
ii. lo scavo era stato completato da tempo e, pertanto, essendo conclusa l'opera,
la disposizione sanzionatoria invocata non trova applicazione nei confronti dei soggetti sanzionati, quand'anche autori dei lavori de quibus.
iii. in ogni caso, gli appellanti non possono essere neppure ritenuti coobbligati
ex art. 6, comma 1, della Legge n. 689/1981, sia per l'assorbente ragione menzionata nel punto che precede, sia perché – trattandosi di qualità
soggettiva ascrivibile al “proprietario della cosa che servì o fu destinata a
commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 11 immobile, il titolare di un diritto personale di godimento” – la mancata collocazione cronologica dello scavo non rende possibile verificare se,
all'epoca della sua realizzazione, i germani fossero Pt_1
eventualmente già succeduti al padre Persona_1
nella proprietà del terreno interessato dai lavori (sempreché, peraltro,
adiacente alla strada pubblica).
7. Alla fondatezza dell'opposizione consegue l'annullamento del provvedimento amministrativo impugnato.
8. In ragione dell'accoglimento totale dell'opposizione, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico del non Controparte_1
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014
(tabelle come in ultimo modificate dal D.Lgs. 149/2022), secondo lo scaglione fino a 1.100,00
euro (ossia in base al valore della sanzione pecuniaria irrogata, pari a 923,21 euro), in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva di entrambi i gradi di giudizio, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria del primo giudizio, nella quale la parte opponente si è limitata a produrre la documentazione versata a corredo
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 12 del ricorso introduttivo, non formulando istanze istruttorie, mentre non sono dovuti compensi sul punto nel presente giudizio d'appello, nel quale non è stata svolta alcuna attività istruttoria (ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c del D.M. 55/2014), detta fase
“rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”);
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale di entrambi i gradi di giudizio, nell'ambito della quale la parte opponente/odierna appellante si è limitata ad insistere nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, non domandando l'assegnazione di un termine per note conclusive, contegno peraltro agevolmente spiegabile alla luce della contumacia del convenuto. CP_1
PER QUESTI MOTIVI
9. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza n. 355/2024,
pronunciata dal Giudice di Pace di Nuoro l'11.6.2024, depositata in pari data, nel procedimento n. R.G. 352/2024:
a. accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, annulla il verbale n. V/8835/2024 Pr. 30/2024, Parte_3
elevato l'8.3.2024 nei confronti degli appellanti dalla Polizia Municipale di CP_1
b. condanna il a rimborsare ad Controparte_1 Parte_1 [...]
le spese di lite del primo giudizio (proc. n. R.G. Pt_2 Parte_3
352/2020 del Giudice di Pace di Nuoro) così liquidate:
€ 68,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 68,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 34,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 71,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 13 € 43,00 per contributo unificato (in base al valore della causa);
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 311,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna il a rimborsare ad Controparte_1 Parte_1 [...]
e le spese di lite del presente procedimento Pt_2 Parte_3
d'appello, così liquidate:
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 100,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 64,50 per contributo unificato (in base al valore della causa);
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 453,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PREMESSO quanto segue:
l'udienza odierna del 19.3.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate;
- rilevato che è stato acquisito il fascicolo del primo giudizio;
- osservato che la parte appellante hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 846/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 846 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. Giorgio Virginio MURINO (C.F. ), CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati a Lanusei, via Marconi n. 43, presso lo studio del difensore;
appellanti
contro
C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
appellato-contumace
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 2 CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (rassegnate nel ricorso in appello e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17.3.2025):
“Preso atto del comportamento processuale di parte avversa si insiste per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate ed in particolare per l'annullamento del verbale di accertamento n.
V/8835/2024 PR 30/2024 impugnato nanti al GdP di Nuoro con conseguente condanna del
al pagamento in suo favore degli appellanti a rifondere le spese e i compensi Controparte_1
professionali dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 7 del D.Lgs. 150/2011, depositato il 28.10.2024 nella cancelleria del
Giudice di Pace di Nuoro, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno esposto quanto segue:
a. con verbale n. V/8835/2024 Pr 30/2024, elevato l'8.3.2024, la Polizia Municipale
di aveva contestato a essi ricorrenti la violazione dell'art. 21, commi 3-4-5, CP_1
del D.Lgs. 285/1992, poiché “in via Giovanni Gronchi foglio 25 mapp 380 parte il
conducente del veicolo Persona fisica /Giuridica targa ha violato l'art. 21 / 3.4.5.
del CdS, poiché in qualità di eredi del Sig. Persona_1
(deceduto in data 13.04.2021) consentivano che un'opera di scavo realizzato da
diverso tempo, insistente su un lotto di circa 300 mq di proprietà del defunto
genitore, restasse aperto e privo di protezione a salvaguardia della pubblica
incolumità. Nello specifico si ometteva di adottare tutti gli accorgimenti necessari
atti ad evitare rischi di eventuali cadute nel fosso da parte di veicoli o di pedoni.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 3 La violazione non è stata immediatamente contestata causa: verbale redatto presso
Comando Polizia Municipale a seguito di indagini d'Ufficio”, ingiungendo loro di ridurre in pristino stato i luoghi, nonché irrogando la sanzione amministrativa di complessivi 923,21 euro (di cui 57,21 euro per spese), suscettibile di pagamento in misura ridotta del 30% (ossia complessivi 663,41 euro) entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento;
b. a loro dire, tale verbale – della cui efficacia esecutiva hanno domandato la sospensione – era meritevole di annullamento, in particolare:
i. per violazione dell'art. 3 della Legge n. 689/2021 e dell'art. 21 del D.Lgs.
285/1992, non essendo ascrivibile a essi opponenti alcuna condotta attiva od omissiva sussumibile nell'alveo della disposizione asseritamente violata,
poiché lo scavo oggetto di causa – la cui esecuzione era già stata contestata dalla medesima Polizia Municipale con verbale elevato il 15.6.2018 al loro genitore, provvedimento annullato con Persona_1
decreto prefettizio del 24.6.2019 per insufficiente individuazione dell'identità del trasgressore o del coobbligato – insistente all'interno della loro proprietà, non già sulla pubblica via, non era stato effettuato da essi opponenti, oltre ad essere maturata la prescrizione;
ii. per essere stato notificato oltre il termine di novanta giorni dall'infrazione,
peraltro accertata il 16.6.2018.
2. All'esito del primo giudizio – nel quale il rimasto contumace – Controparte_1
istruito con documenti, con sentenza n. 355/2024, pronunciata e depositata l'11.6.2024 (nel
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 4 procedimento n. R.G. 352/2024), il Giudice di Pace di Nuoro ha così deciso:
“RIGETTA il ricorso presentato da , e Parte_1 Parte_2 CP_2
e per l'effetto
[...]
Conferma il verbale di contestazione n. V/8835/2024 Pr 30/2024, elevato in data
08.03.2024 della P.M. del Comune di e le sanzioni ivi indicate come determinate CP_1
nel verbale opposto
Revoca l'ordinanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato
sospensiva emessa
Compensa le spese di lite del presente procedimento”.
3. Con ricorso, depositato il 30.7.2024 nella cancelleria di questo Tribunale, Pt_1
e hanno proposto tempestivo appello
[...] Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza menzionata nel punto che precede, sostenendo che il primo giudice aveva errato:
a. nel ritenere non provata la circostanza che lo scavo insistesse sul terreno di proprietà
di essi appellanti, fondo a suo dire delimitato da una strada ad uso pubblico – e,
pertanto, soggetta alla disposizione ex art. 21 del D.Lgs. 285/1992 – assunto basato sulla non condivisibile valutazione di una fotografia aerea e sul valore di piena prova fino a querela di falso attribuito al verbale impugnato in ordine all'omessa adozione degli accorgimenti necessari al fine di evitare cadute nel fosso da parte di veicoli e pedoni;
b. nel non avere fatto buon governo del criterio di riparto dell'onere della prova applicabile nella presente fattispecie, non avendo invero il contumace CP_1
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 5 dimostrato che essi appellanti fossero gli autori dello scavo, né tantomeno i fatti menzionati nel punto che precede.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 18.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha dichiarato la contumacia del disponendo l'acquisizione Controparte_1
del fascicolo d'ufficio del primo giudizio e rinviando all'udienza del 19.3.2025 per la discussione.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza odierna del 19.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., nelle sue note la parte opponente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe e in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c.
***
6. L'appello deve essere accolto, per le ragioni che seguono.
6.1 Nell'art. 1 della Legge n. 689/1981 si legge che “Nessuno può essere assoggettato a
sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano
soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in linea generale, “Nel giudizio di
opposizione a sanzione amministrativa, l'illegittimità del provvedimento opposto per
violazione del principio di legalità, di cui all'art. 1 della l. n. 689 del 1981, è rilevabile
d'ufficio, giacché tale principio costituisce cardine dell'intero sistema normativo di settore
ed ha valore ed efficacia assoluta, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 6 costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.), sicché la sua attuazione non può
rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve
essere garantita dall'esercizio della funzione giurisdizionale (ex plurimis Sez. 2, Sent. n.
4962 del 2020; Sez. 2, Sent. n. 17403 del 2008, conf. Sez. 2, Ord. n. 35791 del 2021, non
massimata). Si è osservato, infatti, che, se pure il giudizio di opposizione a sanzione
amministrativa è strutturato dalla legge, nelle sue linee essenziali, in conformità al
processo civile ordinario ed è pertanto retto dal principio della domanda, con conseguente
divieto per il giudice di pronunciarsi su motivi di opposizione o su eccezioni non dedotte
dalle parti, tale principio, tuttavia, non può essere applicato in maniera acritica ed
automatica, ma deve essere coordinato con i principi informatori della disciplina posta
dalla legge in materia di sanzioni amministrative, in particolare con il principio di legalità
espresso dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981, in forza del quale nessuno può essere
assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia in vigore al
momento in cui ha commesso il fatto. Di conseguenza la sua attuazione non può rimanere,
sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita
dall'esercizio della stessa funzione giurisdizionale, con obbligo del giudice di rilevare
d'ufficio la sua eventuale violazione” (Cass. n. 29511/2023).
6.2 Con specifico riguardo all'illecito amministrativo oggetto di causa, ai sensi del art. 21,
commi 1-2-3, del D.Lgs. 285/1992 (i commi 4 e 5 attengono unicamente al precetto secondario), “Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di
cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche
temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 7 aree di visibilità” (comma 1). “Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree
destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti
necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza
sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il
personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli” (comma 2). “Il regolamento
stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione
dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale
addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché
le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali” (comma 3).
Dal tenore letterale del suddetto comma 2 – “Chiunque esegue lavori o deposita
materiali sulle aree (…) deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la
fluidità(…)” – si evince anzitutto che la qualità di soggetto attivo dell'illecito non può essere attribuita unicamente per la mancata adozione delle cautele sopra menzionate,
presupponendo altresì che l'autore di tale omissione sia il medesimo soggetto che sta eseguendo le opere o i lavori o, ancora, l'apertura dei cantieri.
In proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come “la condotta
sanzionata da tale norma non integra un illecito di carattere permanente, sicché la
sussistenza di essa viene a cessare con la conclusione dell'opera (Cass. n. 8665 del 2006,
secondo cui, appunto, «La condotta sanzionata dall'art. 21, primo comma, c.d.s., che vieta
di eseguire, senza autorizzazione, opere o depositi sulle strade e sulle loro pertinenze,
consistendo nel fatto stesso della esecuzione dell'opera, con conseguente mantenimento
sulla strada e sulle sue pertinenze di un cantiere con impiego di operai e mezzi, non integra
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 8 un illecito di carattere permanente, sicché la sussistenza dì esso viene a cessare con la
conclusione dell'opera»). Orbene, se è vero che tale principio è da questa Corte riferito (in
quella specie) alla condotta di cui al comma 1 del citato art. 21 C.d.S., è del pari fuori
dubbio che esso valga indiscutibilmente anche rispetto agli obblighi previsti dal successivo
comma 2, giacché entrambe le norme sono legate dalla medesima ratio, diretta a
salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale durante l'esecuzione di
lavori ovvero il deposito materiali sulle aree destinate al transito o alla sosta di veicoli e
di pedoni. La condotta sanzionata dal C.d.S. ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 21 prescinde,
dunque, da eventuali obblighi di carattere privatistico che dovessero intercorrere tra
esecutore dei lavori e pubblica amministrazione. Di conseguenza, il Giudice di appello ha
male interpretato la norma, ritenendo che la condotta possa essere integrata, anziché
dall'esecuzione di lavori sulla rete stradale durante l'apertura di un cantiere,
dall'assunzione di un obbligo di garanzia nei confronti della PA, dopo la conclusione
dell'opera”.
Tale insegnamento è peraltro espressivo di un principio chiaramente applicabile anche al successivo comma 3, disposizione ancillare e integrativa della precedente, siccome volta ad attribuire al regolamento attuativo la predisposizione della normativa dettaglio sulle cautele da adottare durante i lavori.
6.3 Applicando al caso in esame le coordinate ermeneutiche sopra esposte, emerge perspicuamente l'insussistenza dell'illecito amministrativo ascritto ad Parte_1
e sui seguenti rilievi: Parte_2 Parte_3
a. in disparte quanto osservato nel punto 6.1 che precede in ordine alla rilevabilità
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 9 d'ufficio dell'eventuale non sussumibilità nell'alveo dell'art. 21, comma 3, C.d.S.
della condotta contestata agli appellanti – rilevabilità che deve comunque essere coordinata con la natura di revisio prioris instantiae del processo d'appello (tra le tante, Cass. n. 30388/2023, n. 10406/2018, SS.UU. 11799/2017, SS.UU. n.
28498/2005), a seconda dei motivi di opposizione articolati nel primo giudizio e di quelli proposti in sede d'impugnazione principale e incidentale – sin dal ricorso originario in opposizione questi ultimi hanno contestato di essere autori della violazione, sostenendo che “l'opera è stata realizzata da terzi e si trova in area
privata” (pag. 3 del predetto atto introduttivo), circostanza ribadita a pag. 7 del ricorso in appello, ove si legge che “lo scavo non è stato realizzato dagli eredi
lo stesso insiste su una proprietà privata;
non esiste alcuna strada Pt_1
pubblica o privata ad uso pubblico;
nessun procedimento amministrativo di
accertamento è mai stato avviato”;
b. a prescindere dalla circostanza che lo scavo in questione sia il medesimo oggetto del verbale di contestazione del 15.6.2018, ossia quello elevato nei confronti di
[...]
genitore degli odierni appellanti, nel verbale n. Persona_1
V/8835/2024 Pr 30/2024 dell'8.3.2024 – provvedimento che, curiosamente, non menziona il comma 2 dell'art. 21 C.d.S., ossia la disposizione astrattamente violata
– si attesta che “in via Giovanni Gronchi foglio 25 mapp 380 parte il conducente
del veicolo Persona fisica /Giuridica targa ha violato l'art. 21 / 3.4.5. del CdS,
poiché in qualità di eredi del Sig. (deceduto in Persona_1
data 13.04.2021) consentivano che un'opera di scavo realizzato da diverso tempo,
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 10 insistente su un lotto di circa 300 mq di proprietà del defunto genitore, restasse
aperto e privo di protezione a salvaguardia della pubblica incolumità. Nello
specifico si ometteva di adottare tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare
rischi di eventuali cadute nel fosso da parte di veicoli o di pedoni. La violazione non
è stata immediatamente contestata causa: verbale redatto presso Comando Polizia
Municipale a seguito di indagini d'Ufficio”;
c. alla luce del sopra riportato dato testuale, la fondatezza dell'opposizione si giustifica sulle ragioni che seguono – con conseguente superfluità della delibazione relativa alle ulteriori ragioni articolate dagli appellanti – rispettivamente:
i. deve escludersi che i germani siano gli autori dello scavo in Pt_1
questione, circostanza che trova ferma smentita nel suddetto verbale, in cui i medesimi sono stati sanzionati come (eredi di Persona_1
) coobbligati, per l'omessa adozione delle cautele necessarie ad
[...]
evitare la caduta di pedoni e veicoli nel fosso generato da detto scavo;
ii. lo scavo era stato completato da tempo e, pertanto, essendo conclusa l'opera,
la disposizione sanzionatoria invocata non trova applicazione nei confronti dei soggetti sanzionati, quand'anche autori dei lavori de quibus.
iii. in ogni caso, gli appellanti non possono essere neppure ritenuti coobbligati
ex art. 6, comma 1, della Legge n. 689/1981, sia per l'assorbente ragione menzionata nel punto che precede, sia perché – trattandosi di qualità
soggettiva ascrivibile al “proprietario della cosa che servì o fu destinata a
commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 11 immobile, il titolare di un diritto personale di godimento” – la mancata collocazione cronologica dello scavo non rende possibile verificare se,
all'epoca della sua realizzazione, i germani fossero Pt_1
eventualmente già succeduti al padre Persona_1
nella proprietà del terreno interessato dai lavori (sempreché, peraltro,
adiacente alla strada pubblica).
7. Alla fondatezza dell'opposizione consegue l'annullamento del provvedimento amministrativo impugnato.
8. In ragione dell'accoglimento totale dell'opposizione, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico del non Controparte_1
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014
(tabelle come in ultimo modificate dal D.Lgs. 149/2022), secondo lo scaglione fino a 1.100,00
euro (ossia in base al valore della sanzione pecuniaria irrogata, pari a 923,21 euro), in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva di entrambi i gradi di giudizio, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria del primo giudizio, nella quale la parte opponente si è limitata a produrre la documentazione versata a corredo
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 12 del ricorso introduttivo, non formulando istanze istruttorie, mentre non sono dovuti compensi sul punto nel presente giudizio d'appello, nel quale non è stata svolta alcuna attività istruttoria (ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c del D.M. 55/2014), detta fase
“rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”);
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale di entrambi i gradi di giudizio, nell'ambito della quale la parte opponente/odierna appellante si è limitata ad insistere nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, non domandando l'assegnazione di un termine per note conclusive, contegno peraltro agevolmente spiegabile alla luce della contumacia del convenuto. CP_1
PER QUESTI MOTIVI
9. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza n. 355/2024,
pronunciata dal Giudice di Pace di Nuoro l'11.6.2024, depositata in pari data, nel procedimento n. R.G. 352/2024:
a. accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 [...]
e, per l'effetto, annulla il verbale n. V/8835/2024 Pr. 30/2024, Parte_3
elevato l'8.3.2024 nei confronti degli appellanti dalla Polizia Municipale di CP_1
b. condanna il a rimborsare ad Controparte_1 Parte_1 [...]
le spese di lite del primo giudizio (proc. n. R.G. Pt_2 Parte_3
352/2020 del Giudice di Pace di Nuoro) così liquidate:
€ 68,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 68,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 34,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 71,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 13 € 43,00 per contributo unificato (in base al valore della causa);
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 311,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna il a rimborsare ad Controparte_1 Parte_1 [...]
e le spese di lite del presente procedimento Pt_2 Parte_3
d'appello, così liquidate:
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 100,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 64,50 per contributo unificato (in base al valore della causa);
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 453,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 846/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. - pagina 14