Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 13/03/2025, n. 5276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5276 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05276/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12703/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12703 del 2023, proposto dalla Sig.ra
-O , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Sarra, Laurent Basilico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MA) - Ambasciata d'Italia a SL , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
- del provvedimento n. 2364 del 13/7/ 2023 (pratica numero 20230003031), comunicato alla destinataria il 24/7/2023 di diniego del visto per lavoro subordinato stagionale
- nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi ancorchè non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MA);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame ritualmente proposto il 28 /9/2023, la ricorrente – di nazionalità pakistana – impugnava – previa tutela cautelare - il provvedimento n. 2364 del 13/7/ 2023 - comunicato alla destinataria il 24/7/2023 - con cui la competente Rappresentanza Diplomatica a SL aveva respinto la sua richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale, con la seguente motivazione: ”Nel corso della valutazione della pratica e successiva intervista sono emersi dubbi sulla documentazione prodotta e sulle motivazioni”.
Il MA – a mezzo della difesa erariale - si costituiva in giudizio il 5/10/2023 eccependo in rito la nullità della procura alle liti – in quanto priva della necessaria legalizzazione nelle forme di rito – prospettando, nel merito , il rigetto del ricorso e depositando la relativa documentazione.
All’udienza camerale del 20/12/2023, il ricorso veniva cancellato dal ruolo delle cautelari.
All’udienza di merito dell’8/1/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Si premette che l’eccezione in rito della difesa erariale risulta superata, atteso il deposito in giudizio - da parte del ricorrente – della procura alle liti, debitamente legalizzata il 23/2/2024.
Il gravame è incentrato - in sintesi - sui seguenti motivi: Violazione dell’art. 10 bis L 241/1990, per omessa comunicazione del cd. Preavviso di Rigetto, travisamento dei fatti , violazione di legge e difetto d’istruttoria e di motivazione .
L’interessata rappresenta di aver fornito tutti gli elementi necessari per ottenere un provvedimento favorevole e nega recisamente che lo scopo del soggiorno tn Italia sia difforme da quello dichiarato, escludendo che ricorra il cd. rischio migratorio.
Al riguardo, il Collegio ritiene fondate le censure prospettate dalla ricorrente.
La documentazione in atti conferma come l’Ambasciata abbia omesso di far precedere l’impugnata decisione negativa del 13/7/ 2023 dalla prescritta – ratione temporis - Comunicazione ex art. 10 – bis L 241/1990. Tanto meno risulta verbalizzata nelle forme di rito ex artt. 2699 e 2700 cc la cd. intervista consolare del 15/3/2023. Colloquio che riveste, ai fini dell’ istruttoria - secondo l’art. 4, comma 2, secondo periodo DI n.850 dell’11/5/2011 – “ Fondamentale rilevanza”.
In tal modo, sono state disattese quelle regole sul giusto procedimento improntate all’osservanza del principio del contaddittorio amministrativo , particolarmente in caso di adozione di provvedimenti -- come nel caso di specie – di diniego.
Infatti, il rifiuto del visto è avvenuto inaudita altera parte, privando l’interessata del diritto di presentare le proprie documentate controdeduzioni, suscettibili di determinare - mediante un supplemento dell’istruttoria – un esito positivo del relativo procedimento.
Atteso il mancato deposito del necessario verbale del colloquio del 15/3/2023 - da parte della resistente - il Collegio non riscontra – allo stato degli atti, attesa anche la stringatezza della relazione consolare sui fatti di causa – elementi idonei che documentino quei ragionevoli “dubbi sulla documentazione prodotta e sulle motivazioni” dell’interessata, che sarebbero emersi “ Nel corso della valutazione della pratica e successiva intervista”, a fronte della documentazione allegata a sostegno del ricorso in esame, che – invece- induce a escludere qualsivoglia intento elusivo .
Conseguentemente, il Collegio accoglie il ricorso e – per l’effetto - annulla il diniego del 13/7/2023.
Le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta - Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento n.2364 del 13/7/ 2023 di diniego del visto per lavoro subordinato stagionale.
Liquida le spese di lite – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove pagato – in € 1.500 (millecinquecento), a carico del MA , con distrazione del relativo importo ai
legali della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.