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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15118 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott.ssa NT NA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies 3° co. c.p.c.) nella controversia iscritta al n. 220685/2025 del R.G.A.C., vertente tra
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Sarra e elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Flavio Domiziano, 10, giusta procura in atti
-parte opponente-
e
nella persona del suo procuratore, Dott. Controparte_1 CP_2
, in virtù dei poteri conferitigli giusto atto notarile, Roma repertorio nr 181515 raccolta nr
[...]
12772 del 25/07/2024 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ambrosino (c.f. )), presso il cui C.F._1 studio sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-parte opposta-
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma giusta procura generale alle liti rilasciata il 7.10.2011 e autenticata per atto Notaio in Roma, rep. 169801 – racc. 38080 Persona_1 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9
-parte opposta-
OGGETTO: opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2024 00642515 89 503, emessa dall' per l'importo di euro 10.173,13 oltre interessi e spese di Controparte_1 notifica per la riscossione di un credito della ex credito alle imprese Controparte_4 artigiane (attualmente fusa per incorporazione nella capogruppo , notificata il CP_5
24.02.2025
CONCLUSIONI: la causa è stata discussa all'udienza del 29.10.2025 all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° co. c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.04.2025, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale, l' (per brevità anche e la Controparte_1 CP_6 [...]
Contr (per brevità , impugnando la cartella di pagamento n. 097 2024 Controparte_3
00642515 89 503, emessa dall' per l'importo di euro 10.173,13 Controparte_1 oltre interessi e spese di notifica per la riscossione di un credito della ex per il Controparte_4 credito alle imprese artigiane (attualmente fusa per incorporazione nella capogruppo , CP_5 notificata il 24.02.2025.
L'opponente eccepiva la propria estraneità al credito intimato, in quanto vantato dall'ente creditore nei confronti di cui l'opponente non era erede, bensì legataria e, pertanto, Controparte_7 esentata dal pagamento dei debiti ereditari, ai sensi dell'art. 756 c.c.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inesistenza della cartella di pagamento n. 097 2024 00642515 89 503, emessa dall' Controparte_1 esclusivamente in relazione al debito nei confronti della (già cassa per il credito alle CP_5 imprese artigiane), notificata in data 24.02.2025, per l'importo di € 10.173,13, oltre interessi e spese di notifica.
Con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale si dichiara antistatario, con aumento del 30% per predisposizione ex art. 4, comma 1 bis
D.M. n. 55/2014 con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”.
Si costituiva comunicando di avere provveduto all'annullamento della cartella, pure CP_6 evidenziando che parte opponente non aveva documentato di avere rinunciato alla eredità del proprio padre ( . Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_7
“a) In via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'azione esperita per le ragioni esposte nel presente atto;
b) sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
per le motivazioni addotte;
Controparte_1
c) in ogni caso, dichiarare cessata la materia del contendere stante l'avvenuto annullamento della cartella di pagamento oggetto di impugnazione;
d) condannare parte opponente o l'ente impositore, alla rifusione delle spese ed onorari di lite in favore della convenuta ”. Controparte_8
Contr Si costituiva la deducendo che a seguito della revoca del finanziamento agevolato, avvenuta in data 24/11/2023, la non essendo a conoscenza dell'intervenuto decesso del beneficiario CP_3 dell'agevolazione, aveva provveduto alla richiesta di iscrizione a ruolo della somma di € 10.173,13 esclusivamente in capo al Sig. Aggiungeva che la circostanza era dimostrata Controparte_7 dall'estratto della cartella (doc. 3), nel quale, con riferimento al ruolo n. 2221, era riportato il solo codice fiscale del Sig. La successiva istruttoria che aveva portato Controparte_7 all'emissione e alla notifica della cartella n. 097 2024 00642515 89 503 all'odierna attrice era stata posta in essere direttamente ed esclusivamente da parte dell' la quale aveva comunque CP_6 provveduto ad annullare in autotutela la cartella di pagamento oggetto di opposizione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“◘ In via principale di merito: accertare e dichiarare la totale estraneità della Controparte_3
alla materia del contendere, confermando l'assenza di qualsivoglia responsabilità della
[...] stessa in merito all'individuazione dell'attrice quale destinataria della notifica della cartella di pagamento n. 097 2024 00642515 89 503.
◘ Sempre in via principale: accertare e dichiarare cessata la materia del contendere stante
l'avvenuto annullamento della cartella di pagamento oggetto di impugnazione da parte di CP_6
Con vittoria di spese e compenso di causa a carico di . CP_6
Parte attrice nella memoria ex art. 171 bis n.1 cpc chiedeva di “accertare e dichiarare cessata la materia del contendere, alla luce dell'avvenuto annullamento della cartella oggetto del procedimento;
condannare le Convenute, anche in solido tra loro, ovvero ciascuna in proporzione alle proprie responsabilità, alla refusione delle spese di lite di Parte Attrice, da distrarsi in favore del procuratore costituitosi antistatario.
Il tutto, Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali al 15,00%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi all'avv. Sarra antistatario di causa”.
Nel merito deve osservarsi che, a fronte del pacifico e documentato totale annullamento dell'atto impugnato, è venuta a cessare la materia del contendere.
Le spese - liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di cui al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022 (scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e tenuto conto dell'attività in concreto svolta (esclusa l'attività istruttoria non espletata e in considerazione della minima attività svolta nella fase decisionale) - seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico sia dell'ente esattore che dell'ente creditore, atteso che il credito è stato iscritto a ruolo nel 2023 per un credito indicato nella titolarità di un soggetto ( padre dell'odierna opponente) Controparte_7 già deceduto l'11.01.2021, per il pagamento di una somma dovuta dall'erede e non dalla legataria, circostanze conoscibili da entrambe le parti opposte sin dal momento dell'iscrizione a ruolo.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri minimi di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014, e successivi aggiornamenti (d.m. n. 147 del 13.08.2022), del valore della domanda
(scaglione tra euro 5.201 ed euro 26.000) e dell'attività in concreto svolta (in ragione della minima attività svolta nella fase decisionale ed istruttoria, circostanza che non consente una positiva valutazione dell'effettiva utilità del collegamento ipertestuale contenuto negli atti ai sensi e per gli effetti di cui art. 4 comma 1 bis d.m. n.55/2014, tenuto conto peraltro che per ragioni tecniche, a questo giudice ignote, nemmeno è stato possibile utilizzarlo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' e la , in solido, Controparte_1 Controparte_3 al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 1.700,00, oltre al rimborso delle spese versate per contributo unificato di euro 237,00, spese generali e accessori come per legge.
Roma 30.10.2025
Il Giudice
NT NA