Sentenza 23 novembre 2011
Massime • 1
Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori la fittizia intestazione da parte del prevenuto dei propri beni in favore dei propri familiari, ancorché alla stessa si sia provveduto mediante atto pubblico di donazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2011, n. 8556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8556 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SCALERA Vito - Presidente - del 23/11/2011
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 2733
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 4637/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG CE N. IL 03/01/1947;
2) AG LI N. IL 01/01/1973;
3) TO AT N. IL 18/01/1954;
avverso la sentenza n, 89/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 08/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv. Merluzzi Fabrizio.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 8.7.2011, la corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza 9.2.09 del Gup del tribunale della stessa sede, con la quale CA ZO, CA OL, OL ER sono stati condannati, rispettivamente, alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, 1 anno e 8 mesi di reclusione, 1 anno e 4 mesi di reclusione, con confisca di quanto in sequestro. Gli imputati sono accusati del reato ex art. 81 cpv. c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, conv. in L. n. 356 del 1992, L. n. 203 del 1991, art. 7, perché con atti esecutivi del medesimo disegno criminoso,
intestando fittiziamente a CA OL l'impresa individuale CA IV e la Car.VI srl, di fatto rimaste nell'esclusiva disponibilità del padre CA ZO, consentivano a quest'ultimo di incamerare utili e beni attraverso interposta persona giuridica e attraverso il passaggio degli utili sul conto corrente della moglie OL ER, in regime di comunione di beni con il marito, al fine di eludere probabili misure di prevenzione patrimoniali ed agevolando in tal modo l'attività della cosca mafiosa di riferimento, "Serraino".
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge, in riferimento alla L. n. 356 del 1992, art.12 quinquies e alla L. n. 575 del 1965, art. 2: la sentenza è stata emessa in violazione della sentenza irrevocabile emessa in materia di prevenzione patrimoniale, avente ad oggetto i medesimi fatti e riguardanti le stesse persona, con la quale era stata rigettata la richiesta di confisca dei beni, in quanto sulla provenienza illecita o meno dei beni si era già pronunciato il tribunale Misure di Prevenzione 13.4.2000, nonché la corte di appello di Reggio Calabria, con decreto 9.1.04 Pertanto, il procedimento di confisca non può formare oggetto di nuova cognizione, non rinvenendosi alcuna ipotesi di deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione già delibata, così come sostenuto S.U. 31.3.1999,ric. Liddi, conf. Sentenza 14.10.09, ric. Caridi). La questione, sulla preclusione processuale,non è stata esaminata dalla sentenza impugnata, che merita ferma censura, posto che si fonda su tutti gli elementi offerti al tribunale di prevenzione.
Per cui la identicità dei fatti posti a base della proposta di prevenzione patrimoniale, nonché di quella di confisca ex D.L. n.306 del 1992, art. 12 quinquies, l'identità delle parti e dei beni rende incontrovertibile l'operatività dell'effetto preclusivo del giudicato intervenuto in sede di prevenzione.
In ordine alla insussistenza dell'ipotesi delittuosa contestata, la corte non ha dato sufficiente considerazione alla natura pubblica e trasparente dall'atto di donazione, con cui CA ZO ha trasferito l'impresa alla figlia, natura che mal si attaglia a intestazioni fittizie, nonché allo stato di detenzione dell'imputato, inconciliabile con l'obiettivo ritenuto dai giudici. Inoltre nessuna emergenza investigativa o processuale conferma il giudizio sulla incapacità gestionale della figlia. Non ha valore dimostrativo l'accertata trasmigrazione del denaro dalla impresa individuale di IV CA sul conto della madre OL ER. Il dato documentale dimostra che beneficiari del denaro erano le imprese fornitrici della ditta individuale;
2. violazione di legge in riferimento all'art. 157 c.p.: il reato istantaneo con effetti permanenti è prescritto prima dell'emissione della richiesta di decreto di rinvio a giudizio.
3. violazione di legge in riferimento alla L. n. 203 del 1991, art.7: non vi è stata una verifica in concreto circa la contestata agevolazione della cosca mafiosa di appartenenza;
4. violazione di legge in riferimento agli artt. 133 e 62 bis c.p.:
il minimo edittale della pena si impone in considerazione della giovane età e dell'incensuratezza della CA IV. I motivi sono manifestamente infondati.
Quanto alla doglianza di carattere processuale, va rilevato che essa si pone in maniera del tutto ingiustificata in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo, secondo cui la misura di prevenzione - a evidente carattere strumentale, con insita la provvisorietà - è finalizzata al contenimento della pericolosità sociale e quindi alla prevenzione di reati. È evidente, pertanto, l'affinità strutturale e sistematica con le misure cautelari per il comune carattere di strumentalità e di provvisorietà in quanto decisioni "allo stato degli atti" non immutabili.
La decisione di prevenzione non accerta la sussistenza di un fatto- reato e la responsabilità di una persona, sicché elementi non presi in considerazione nei passaggi argomentativi e nei presupposti di fatto della decisione sfuggono alla preclusione, ponendosi in una relazione di novità (Sez. Un. 30-3-98 Pisco e Sez. 16-3-92 Santapaola).
La corretta conclusione che si trae in materia di prevenzione è costituita dall'inapplicabilità del principio dell'intangibilità della decisione, in quanto non può verificarsi una situazione di "cosa giudicata" in senso proprio. Sulla base di nuovi elementi di pericolosità, ben può instaurarsi un nuovo, diverso procedimento di prevenzione, con conseguenti sequestro e confisca dei beni dell'indiziato (Sez. 125-10-93 Labate), alla stregua di una nuova considerazione della situazione fattuale sotto entrambi i profili, personale e patrimoniale.
Se, dunque, è legittima l'applicazione di una misura di prevenzione dopo un'altra misura applicata in precedenza i cui effetti si siano comunque esauriti, a maggior ragione può affermarsi che nessuna preclusione può verificarsi quando, come nel caso in esame, la decisione in esame ha ad oggetto il reato in esame.
D'altro canto, il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1, art. 1 (convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356), facendo riferimento a condotte poste in essere al fine di eludere le mere disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniali anziché alle misure (già in essere o ancora sub iudice) evidenzia icasticamente l'abbassamento della soglia di punibilità della fattispecie, a forma libera, ancor prima che una misura di prevenzione patrimoniale sia stata emessa od anche solo richiesta.
A sua volta la dilatazione dell'elemento materiale è temperata dalla particolare connotazione dell'elemento psicologico, costituito dal dolo specifico nel comportamento antidoveroso, il cui connotato selettivo è dato dal fine elusivo.
Nè è invocabile,ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo,nella fittizia intestazione dei propri beni alla figlia, l'utilizzazione di atto pubblico: l'atto di donazione, pur nella sua veste pubblica, non è comunque destinato a essere portato a conoscenza della polizia giudiziaria e della magistratura procedente e a nulla rileva che queste autorità possano di propria iniziativa accedere alla consultazione dei registri o delle istituzionali fonti conoscitive.
Nel caso in esame il dolo specifico è individuabile nella specifica volontà di mantenere nell'alveo familiare la formale intestazione dei beni,al fine chiaramente elusivo,in vista delle probabili misure di prevenzione patrimoniale.
La corte si è già razionalmente espressa sulla discrasia tra l'elevata dimensione aziendale e finanziaria delle imprese cedute e la mancanza totale nella beneficiaria di qualificazione professionale e tecnica nonché di esperienza manageriale;
ai fini della ulteriore dimostrazione del carattere fattizio della cessione, sono state messe in evidenza le rilevate energie lavorative e la posizione apicale accreditabili al CA ZO, la cui situazione detentiva non risulta abbia costituito totale ostacolo all'esercizio dei suoi poteri imprenditoriali.
Il ruolo di dominus delle imprese,svolto dall'imputato e il carattere fittizio e illecitamente gregario del ruolo delle due donne è stato insindacabilmente ricostruito dai giudici di merito, in maniera fedele alle risultanze e alla loro razionale valutazione. Analizzando, tra l'altro, la contabilità è risultato che la CA OL ha distratto denaro in favore della madre e che, tramite questa, ha fatto giungere le somme al padre detenuto;
questi, quindi, ha percepito risorse economiche che, dal punto di vista formale, avrebbero dovuto restare nella sfera giuridica della titolare dell'impresa.
Quanto al motivo sub 2, la corte di appello ha correttamente considerato la condotta illecita di operazioni fraudolente sui beni come protrattasi, attraverso successivi atti di intestazione fittizia degli utili alle componenti della famiglia CA, fino alla emissione del provvedimento di sequestro preventivo. Come ha correttamente osservato la S.C., il delitto di trasferimento fraudolento di valori ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, ma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, si consuma nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse (Sez. 1, n. 23266 del 28.5.2010, rv 247581). Nel caso dei ricorrenti, i giudici di merito hanno ricostruito i numerosi passaggi di denaro dalla impresa individuale CA OL al conto corrente acceso dalla madre OL ER, fra i quali cinque assegni circolari emessi dalla giovane RR tra il 20 novembre e il 30 dicembre 2004 sul c/c materno senza alcuna causale, ad eccezione di due titoli, per i quali vi è la asserita, ma non adeguatamente dimostrata, giustificazione di pagamenti ai fornitori.
Sul motivo n 3, va osservato che razionalmente è stato rilevato che la condanna del CA per associazione mafiosa,in relazione alla cosca Serraino, con riconoscimento del ruolo di fornitore di appoggio logistico e di finanziatore (sentenza Corte assise di Reggio Calabria 28.6.03), determina, con razionale consequenzialità, il convincimento che la salvaguardia della propria impresa sia stata finalizzata, quanto meno in misura concorrente, a garantire alla cosca di appartenenza uno strumento utile per la realizzazione dei propri fini e per il controllo sul territorio. Il delitto doloso ex art. 12 quinquies citato, attiene al trasferimento fraudolento di valori con connotazioni squisitamente economiche corrispondente all'immediato interesse del titolare dei beni o della loro disponibilità di eludere i provvedimenti previsti in materia di prevenzione patrimoniale. Sussiste l'ipotesi aggravata quando, al di là di questo interesse, risulti, come nel caso di specie, che il responsabile voglia realizzare, in modo integrativo e complementare rispetto alla condotta tutelata dalla fattispecie di cui all'art. 12 quinquies citato, ausilio in favore, in generale, delle risorse personali o materiali della organizzazione stessa, funzionale al conseguimento della sue finalità criminali, (sez 1, n. 3472 dell'8.1.10 rv 246490). Quanto al motivo concernente il trattamento sanzionatorie di CA OL, i giudici di merito hanno già dato evidente e inequivoco rilievo agli spetti positivi della sua persona, mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Per il resto hanno correttamente preso atto, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla legge, della prevalente incidenza della elevata gravità dei fatti, così come ricostruiti e valutati nelle conformi decisioni. I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2012