Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 24, comma secondo, e 25, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 quinquies, comma primo, del D.L. n. 306 del 1992, convertito in L. n. 356 del 1992 - che sanziona chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale - in quanto, con riguardo all'art. 24 Cost., non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa poiché gli oneri probatori sull'elemento oggettivo e soggettivo sono tutti a carico della pubblica accusa; nemmeno sussiste la violazione dell'art. 25, comma secondo, essendo insussistente il difetto di determinatezza della disposizione censurata, la quale sanziona una condotta definita e costituita dall'interposizione fittizia o trasferimento fraudolento di beni, assistita dal dolo specifico, che consiste nella consapevolezza e volontà di eludere gli effetti della procedura per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale.
Commentario • 1
- 1. L’art. 512 bis c.p. tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalitàAvv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Introduzione – 2. Caratteristiche della fattispecie e classificazioni giurisprudenziali – 3. L'ipotesi del concorso eventuale ex art. 110 c.p. – 4. La dubbia costituzionalità della fattispecie delittuosa per difetto di sufficiente determinatezza – 5. Considerazioni finali 1. Introduzione All'indomani del periodo stragista concretizzatosi nella più grave manifestazione nell'anno 1992, il titolo della legge in commento, laddove faceva riferimento alla «criminalità mafiosa», lascia intendere le scelte di politica criminale dell'epoca, ove il contrasto rigoroso al fenomeno mafioso, imponeva di bersagliarne in maniera risoluta il risultato finale, consistente oggi come allora …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2007, n. 39992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39992 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 25/09/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 1863
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 013948/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IL TO, N. IL 21/03/1950;
IL NC, N. IL 19/06/1973;
IL EP, N. IL 21/03/1970;
avverso SENTENZA del 13/02/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
senti te le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito, che ha chiesto dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e rigettarsi nel merito i ricorsi.
Uditi difensori Avv. Oddo e Garbo.
FATTO E DIRITTO
EC MA, EC AN e EC NA propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del GI di Palermo che, in data 13 febbraio 2007, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato ex art. 110 c.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies perché estinto per prescrizione.
Al EC MA era stato contestato di avere, quale indagato per il reato ex art. 416 bis c.p., (per il quale è successivamente intervenuta sentenza di primo grado il 20 luglio 2000) attribuito fittiziamente agli altri due coimputati, suoi figli, la titolarità di beni immobili, quote di partecipazione a tre società (RB Costruzione, RI ER e Romitello Club), autoveicoli, titoli azionari, fondi comuni e ingenti somme depositati su una serie di conti correnti e rapporti bancari vari che venivano indicati nella imputazione, aperti a nome degli interposti presso il Banco di Sicilia, Banca Nuova, Banca Don Rizzo, Banca del Popolo, Banca regionale Sant'Angelo, Poste. Il tutto al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. I fatti erano contestati come commessi fino al 2002. Si precisava nella imputazione altresì che era stata disposta la confisca dei detti beni ex art. 12 sexies con decreto del GI di Palermo del 25 marzo 2004.
Il Gup affermava in motivazione che EC era stato condannato per il reato di associazione mafiosa il 20 luglio 2000 ed era stato sottoposto a procedimento per la applicazione di misura di prevenzione patrimoniale "culminato" nella emissione di provvedimento di confisca ex art. 12 sexies, L. cit..
Poneva in evidenza il dato, accertato dalla PG e dalla consulenza contabile, della sproporzione fra i beni degli imputati e i redditi dichiarati o le loro capacità economiche.
Il perito in particolare aveva rilevato grosse irregolarità sia contabili che gestionali in riferimento alle tre società delle cui quote cui si assumeva il fittizio passaggio. Era balzata all'evidenza specialmente la presenza in cassa di ingenti somme non giustificabili, dato in contrasto con il tenore delle dichiarazioni dei redditi del EC MA, ed altresì la vistosa sproporzione tra le somme che dalle scritture contabili risultavano immesse dai soci per la gestione delle società e le fonti complessivamente ed effettivamente utilizzate, pari al decuplo. I familiari soci, d'altra parte, erano apparsi privi di autonomo reddito e le somme liquide movimentate dal EC T. erano enormemente superiori a quelle liquide che risultavano in suo possesso. Non era emerso il ricorso delle società a significativi finanziamenti bancari. Identiche conclusioni raggiungeva la consulenza integrativa disposta per un approfondimento dei dati contabili sul presunto autofinanziamento. A parere del giudice, poi, la documentazione fornita dalla difesa non inficiava tali conclusioni in quanto non escludeva l'intervento di finanziatori esterni. Essa s i basava sulle scritture contabili, le quali, come si è detto, non erano compatibili con i dati concreti accertati.
Il GI concludeva quindi nel senso della integrazione del reato che richiede la prova della fittizietà delle intestazioni di beni provenienti dalla illecita attività della consorteria mafiosa, in razione alla quale il ricorrente aveva riportato condanna. La coincidenza temporale tra le condotte poi inquadrate nell'art. 416 bis e i trasferimenti costituiva la prova, secondo il GI, della sussistenza anche dell'elemento psicologico del reato. Ricordava la giurisprudenza di questa Corte al riguardo (sent. N. 19537 del 2004) secondo la quale il reato sussiste anche quando i trasferimenti avvengono prima della adozione della misura di prevenzione o del relativo procedimento purché vi siano ragioni per le quali l'interessato possa presumerne fondatamente l'avvio. Infine il GI, applicando i nuovi termini prescrizionali pari a sette anni e mezzo e determinando la commissione delle condotte nel 1999, dichiarava la causa estintiva.
I ricorrenti deducono:
1) La violazione di una seri di norme processuali e dello stesso D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies.
Chiarisce che sarebbe stata omessa qualsiasi motivazione sulle tesi della difesa e sulla relazione contabile da essa depositata, invocandone la valutazione ai fini di un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. In primo luogo era stata ingiustamente rigettata la eccezione di nullità della imputazione, sollevata ex art. 417 c.p.p.: questa enumerava beni (immobili, titoli autoveicoli) oggetto della condotta di interposizione fittizia, senza però alcuna specificazione di essi, a differenza di quanto accaduto in relazione ai conti correnti su cui sarebbero transitate le somme provento della stessa condotta di rilevanza penale.
In secondo luogo faceva notare che l'imputazione, contestata relativamente ad una condotta posta in essere, secondo la ipotesi accusatoria, per eludere le disposizioni derivanti da una misura di prevenzione patrimoniale, non teneva conto che nessuna misura di prevenzione era stata adottata nei confronti del EC. Anche al giurisprudenza che si accontenta della mera "prospettiva", per l'imputato, che possa esservi l'avvio della relativa procedura, è inconferente nel caso di specie: alla data dei trasferimenti era solo pendente il procedimento per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., poi oggetto di patteggiamento, ma tanto non bastava a far presumere anche l'avvio della procedura per la misura di prevenzione. La sentenza di patteggiamento, infatti, per la capacità che ad essa il GI ha ricondotto di far ritenere integrato l'elemento psicologico del reato de quo, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione ex art. 192 c.p.p., comma 3, così come richiede l'art.238 bis c.p.p.. Il giudice, cioè non avrebbe dovuto fermarsi dinanzi al dato obiettivo della emissione della sentenza (peraltro sollecitata dall'imputato al solo scopo di recuperare la libertà) oltretutto non per partecipazione al sodalizio ma per concorso esterno mediante la turbata libertà di incanti;
così come richiestogli in una memoria difensiva, avrebbe dovuto tenere conto che durante il procedimento, vi era stato un incidente probatorio e l'audizione di quattro collaboratori di giustizia che avevano escluso la riferibilità all'imputato della appartenenza alla consorteria mafiosa. In conclusione, il EC, richiedendo il patteggiamento per giunta in assenza di iniziative cautelari patrimoniali da parte del PM, non aveva consapevolezza di tale eventualità e tanto basta a far ritenere illogica la presunzione del GI sulla sussistenza del dolo specifico, correlata proprio alla sentenza di patteggiamento. A maggior ragione tale ragionamento è inaccettabile nei riguardi dei familiari, ai quali è contestata una condotta risalente addirittura ad epoca antecedente a quella della emissione della ordinanza cautelare a carico di EC MA: cioè ad epoca nella quale nessun elemento avrebbe potuto indurii ad agire allo scopo di eludere misure di prevenzione patrimoniali.
Il difensore censura anche il ragionamento del GI laddove supera tali obiezioni sostenendo che il momento della assunzione della detta consapevolezza risale non alla data della misura cautelare per il reato ex art. 416 bis ma alla data antecedente, nella quale le condotte - poi contestate ex art. 416 bis - furono poste in essere. Ma sul punto, la mancata specificazione di date, impedirebbe di verificare il ragionamento del GI.
E soprattutto non sarebbe chiarito in quale modo la condotta di concorso esterno nel sodalizio mafioso, concretatasi con la partecipazione secondo regole alterate a gare per l'aggiudicazione di appalti destinate ad essere vinte da terzi, avrebbe potuto produrre proventi illeciti, il cui incasso avrebbe dato luogo alla interposizione fittizia.
Aggiungeva il ricorrente che solo quattro anni dopo i fatti in questione e cioè nel gennaio 2004, quando il procedimento per il reato ex art. 416 bis si era definitivamente concluso, il PM si era attivato per richiedere al GI - in veste di giudice delle esecuzione - il sequestro e la confisca di beni del EC e dei familiari ex art. 12 sexies.
Si era trattato però di beni non coincidenti con quelli oggetto del presente procedimento e la difesa aveva fatto rilevare ciò senza che il GI avesse reso motivazione sul punto.
Nella sede esecutiva, comunque, stata proposta opposizione e taluni beni erano stati restituiti. Per altri era stata disposta una prima perizia e poi, a seguito del deposito di documentazione da parte della difesa, un supplemento di indagine tecnica per verificare il ventilato autofinanziamento delle società facenti capo ai EC. Nonostante che il perito di ufficio avesse dichiarato, nel rendere l'elaborato aggiuntivo, di non aver potuto prendere visione degli elementi forniti dalla difesa, il GI aveva disposto la confisca e il provvedimento era stato impugnato con ricorso per cassazione. Sostiene il ricorrente che quella decisione non può avere rilievo nel presente giudizio per il diverso oggetto e i differenti presupposti giuridici.
Tra l'altro la ipotesi di confisca ex art. 12 sexies presuppone un' inversione dell'onere della prova a carico del titolare dei beni, inversione che invece è incompatibile con la ordinaria distribuzione degli oneri probatori ai fini dell'accertamento sul reato ex art. 12 quinquies: grava cioè sul PM e non sull'imputato di tale reato, l'onere di dimostrare la non fittizietà della intestazione e la assenza di giustificazioni sulla loro lecita provenienza. E corollario di tali principi è, ad esempio, che non possa ritorcersi contro l'imputato i disordine contabile;
del pari grava sul PM la dimostrazione della mancanza di giustificazione in riferimento al momento della entrata di ciascun bene nel patrimonio dell'imputato.
Non è ammessa dal nostro ordinamento, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, una presunzione generalizzata che l'indiziato di mafia possegga solo beni di illecita provenienza, ai fini della contestazione del reato in parola.
Proseguiva il ricorrente osservando che l'ingresso nel processo de quo, delle conclusioni raggiunte dal perito nel diverso procedimento dinanzi al giudice della esecuzione, non era stato osteggiato dalla difesa, a patto però che il GI tenesse conto delle osservazioni della difesa a quelle conclusioni.
E il ragionamento del perito, depurato di alcune serie inesattezze, portava acqua al mulino del EC.
In particolare, la sperequazione fra i beni oggetto di sequestro e la capacità economica dei membri della famiglia EC non poteva essere calcolata al 2002, cioè due anni prima della esecuzione del sequestro.
Il perito, anche sulla base della documentazione fornita dalla difesa, aveva finito per ammettere che le disponibilità finanziarie del gruppo EC erano elevatissime e che, pure in presenza di investimenti immobiliari e conferimenti alle società, il saldo era ampiamente attivo per centinaia di migliaia di Euro. In secondo luogo, agli errori contabili rilevati dal perito nelle scritture contabili era stata opposta la dimostrazione - data dal consulente di parte - della possibilità di ricostruire comunque i flussi finanziari.
Lo stesso perito di ufficio aveva potuto accertare che le società erano finanziate da ricavi per prestazioni effettuate verso terzi, ricavi regolarmente incassati nella quasi totalità e relativi per definizione a fonti lecite, rappresentate da quegli enti pubblici, società o privati che avevano ricevuto le prestazioni, in genere in tema di appalti di opere. Era stata dimostrata piena corrispondenza tra gli importi delle fatture emesse in relazione a tali lavori e gli afflussi nei conti correnti bancari delle società di EC MA e di quelle, comprese le ditte individuali, dei familiari. In altri termini la lecita provenienza di quei finanziamenti è rimasta dimostrata.
Ciò che il perito ha ritenuto di dover censurare, invece, sono fatti successivi agli incassi, fatti cioè costituititi dalla creazione di una abnorme disponibilità di cassa, non assistita da una adeguata fotografia delle relative movimentazioni nelle scritture contabili:
ma, prosegue il ricorrente, si tratta di eventi estranei alla fattispecie, perché attinenti non alla entrata ma alla spesa delle somme e quindi irrilevanti anche solo per configurare l'elemento psicologico del reato.
fattispecie, perché attinenti non alla entrata ma alla spesa delle somme e quindi irrilevanti anche solo per configurare l'elemento psicologico del reato.
Comunque sul punto la difesa aveva ottenuto dal GI di richiedere alle banche il dettaglio dei beneficiari delle somme fuoriuscite dai conti delle società e tale documentazione pur offerta al vaglio del perito di ufficio aveva sortito la ammissione, da parte di questi, di un controllo solo a campione. Gli errori del perito, determinati anche dalla mancata considerazione dei due elaborati del consulente di parte Navarra, erano, indicativamente i seguenti: - egli aveva affermato che le società non avevano fatto ricorso all'indebitamento presso banche mentre gli estratti conto delle società dimostravano il contrario;
- non aveva tenuto conto degli introiti derivanti dalla vendita di taluni immobili delle società;
- non aveva tenuto conto degli incassi del EC nel decennio a partire del 1973;
- non aveva calcolato l'esatto importo dei redditi fondiari, facendo improprio riferimento al reddito agrario, laddove una consulenza della difesa aveva dimostrato maggiori incassi per oltre 130 mila euro, evenienza ignorata in sentenza;
- nella valutazione dei mezzi finanziari usati per gli acquisiti immobiliari, si era fermato ai prelievi dai conti correnti ma non aveva tenuto conto di altre disponibilità contanti per oltre 146 mila Euro;
- in relazione agli acquisiti di AN EC il perito aveva calcolato solo i redditi fino al 2000 dimenticando che tali acquisti si erano protratti fino al 2003 e che nel tempo non considerato il AN aveva avuto maggioro introiti per 133 mila Euro;
- per EC RE vi sarebbe poi un errore materiale. 2) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. 356 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1. I dubbi di costituzionalità già avanzati in sede parlamentare, avevano trovato il formale suggello, quanto al reato previsto nel comma 2 della norma, da parte della Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 1994. Tale giudice aveva valorizzato le interferenze tra la norma incriminatrice e l'istituto della misura di prevenzione patrimoniale, entrambi basati sulla figura dell'indiziato di reato e su situazioni di mero sospetto.
La stessa situazione risulta riproducibile in relazione all'art. 12 cit., comma 1 norma che oltretutto, sanziona intestazioni fittizie nonostante che l'ordinamento civile appresti gli strumenti tecnici per realizzarli.
La norma soffrirebbe poi di un inaccettabile tasso di genericità che la pone in contrasto col principio costituzionale del nullum crimen sine lege. Potrebbe essere ritenuto responsabile anche chi, soltanto temendo l'inizio di un procedimento penale per reati di mafia e l'inizio di procedura per misura di prevenzione, effettui le interposizioni fittizie, a nulla rilevando che poi la misura non venga mai neppure proposta: una situazione, come è evidente, di casualità della posizione soggettiva dell'indagabile che contrasta col l'apprezzamento in termini di disvalore che ogni norma penale deve supporre.
In terzo luogo, l'inversione del l'onere d ella prova, connesso al tipo di reato in parola, contrasta col il principio costituzionale del diritto alla difesa ed anche al silenzio.
In quarto luogo, l'affermazione di responsabilità dell'extaneus viene ancorata ad una fattispecie della quale non è definito l'elemento psicologico. E se questo dovesse essere individuato nell'aver agito con la consapevolezza che l'intraneus era indagato per reato di mafia o altri reati idonei, tale conclusione contrasterebbe con l'altra conclusione giurisprudenziale secondo cui l'intraneus è responsabile anche se non conosce il proprio status personale.
Il 14 settembre veniva depositata una memoria difensiva nella quale si ribadivano talune delle precedenti argomentazioni. Il Procuratore Generale di udienza ha concluso chiedendo dichiararsi la manifesta infondatezza della questione di illegittimità di costituzionale e il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, per il carattere pregiudiziale del tema posto, deve osservarsi che:
è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 306 del 1992, art. 12, comma 1. Il ricorrente l'ha sollevata - come già, infruttuosamente, dinanzi al GI - in relazione al principio di uguaglianza, al diritto di difesa, al principio di legalità, alla presunzione di non colpevolezza,ai principi del giusto processo.
Il rilievo principale è quello per cui i contrasti col dettato costituzionale che avevano portato al riconoscimento di illegittimità costituzionale della L. n. 306 del 1992, comma 2 con sentenza n. 48 del 1994, sarebbero estensibili al comma 1. In entrambi i casi il legislatore ha ancorato la responsabilità penale ad un dato assolutamente provvisorio e casuale, costituito dalla pendenza di un procedimento a carico di chi tiene una condotta (quella incriminata dalle norme) che, altrimenti non avrebbe rilevanza alcuna per l'ordinamento penale.
Il diritto di difesa si assume leso per l'inversione dell'onere della prova.
I coimputati dell'"extraneus", infine, sarebbero chiamati a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva perché si richiede loro la consapevolezza dello status di indagato di determinati reati riguardante l'"intraneus", consapevolezza che invece, contraddittoriamente, non sarebbe richiesta a quest'ultimo. Il primo punto è però manifestamente infondato.
La Corte costituzionale, nella sentenza di illegittimità del 1994, rilevò infatti che "il naturale sviluppo del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., comma 2, comporta che dalla condizione di persona sottoposta a procedimento penale non è consentito trarre "sospetti" o "presunzioni" di sorta che valgano a qualificare una specifica condotta - altrimenti neutra - che il legislatore ritenga meritevole di sanzione penale;
ne deriva che il fatto penalmente rilevante deve essere tale a prescindere dalla circostanza che il suo autore sia o meno indagato o imputato in quanto tali condizioni, instabili come ogni 'status' processuale, non legittimano alcun apprezzamento in termini di disvalore. Il D.L. n.306 del 1992, l'impugnato art. 12 quinquies, comma 2, invece,
ispirandosi a modelli che possono al più legittimare l'adozione di misure di prevenzione, fondava nella qualità di imputato o indagato il presupposto soggettivo che rendeva punibile un fatto (il possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato) altrimenti riguardato in termini di totale indifferenza e si poneva in contrasto con il richiamato precetto di cui all'art. 27 Cost., comma 2, non potendo al riguardo condurre a diversa soluzione le argomentazioni a suo tempo addotte dalla Corte per escludere che gli artt. 707 e 708 cod. pen. contrastassero con l'art. 27 Cost., comma 2. Tali norme, diversamente da quella impugnata, richiedevano infatti (ai fini della sussistenza dei reati ivi previsti) la qualità di "condannato" per taluni delitti e la mancata giustificazione della destinazione o provenienza degli oggetti o dei beni.
Tali osservazioni non si attagliano anche al primo comma della stessa norma, contestato nel caso di specie.
Infatti questa non punisce una condotta altrimenti priva di rilevanza penale, sol perché commessa da un soggetto che versi in una situazione penale e di prevenzione ancora allo stato fluido. L'art. 12 quinquies, comma 1 punisce una condotta qualificata negativamente e non neutra, qual è quella dell'intestare fittiziamente beni a terzi in un momento nel quale la esistenza di indagini per reati particolarmente gravi e dettagliatamente individuabili quali presupposti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, il legislatore vieta che siano posti in essere atti di disposizione patrimoniale volti proprio a vanificare gli effetti eventuali di quelle procedure. In altri termini, l'art. 12 quinquies, comma 2, che già conteneva una presunzione, fortemente limitativa dei diritti di difesa, di illecito accumulo di beni a carico di soggetto reputato pericoloso, è stato ritenuto contrario al principio costituzionale di non colpevolezza in quanto ancorava la presunzione di pericolosità soggettiva a meri sospetti e a pendenze che potevano risolversi addirittura in archiviazioni. Il comma uno, invece, non è concepito secondo tale schema. La qualità di indagato o di soggetto sottoposto o sottoponibì le a misura di prevenzione rilevano, ai fini di tale precetto, non già come qualità soggettive dell'autore ma soltanto per definire l'ambito temporale di operatività del divieto sanzionato penalmente.
Si può essere sottoposti a processo per reati di mafia o anche solo alle relative indagini;
si può essere addirittura assolti in seguito da tali reati;
ci si può trovare sottoposti a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o in una situazione che lo lasci soltanto prevedere (227969): quel che il legislatore intende sanzionare non è una condotta in se lecita ma qualificata negativamente da tale transeunte situazione soggettiva;
viceversa intende sanzionare il comportamento oggettivamente e soggettivamente fraudolento di chi, versando in una posizione nella quale si profila concretamente l'applicazione a suo carico di misura di prevenzione patrimoniale, tenti di prevenire tali potenziali effetti pregiudizievoli espungendo fittiziamente dal proprio patrimonio i beni stessi.
Non vi è d'altra parte alcuna compromissione del diritto alla difesa sia dell'intraneus che degli extranei poiché, come bene argomentato dallo stesso ricorrente nel ricorso, gli oneri probatori sull'elemento oggettivo e soggettivo sono tutti a carico del PM e sono distribuiti secondo i criteri generali gli oneri di controdeduzione e allegazione a favore della difesa una volta che il PM abbia prospettato e raccolto le prove rilevanti.
Non si ravvisa nemmeno il lamentato deficit di tassatività della norma poiché essa punisce una condotta ben definita che è quella della interposizione fittizia o trasferimento fraudolento di beni, assistiti dal dolo specifico, il quale consiste nella consapevolezza e volontà, da dimostrare a carico di tutti i soggetti chiamati a rispondere del trasferimento fraudolento,che tale condotta sia volta a eludere gli effetti della procedura per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale:il tutto, come sottolineato anche dalle Sezioni unite di questa Corte, con riferimento al momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia trattandosi di reato istantaneo (SS.UU n. 8 del 2001, Ferrarese).
Nel merito il ricorso appare inammissibile.
Il principio che governa i poteri della Cassazione in presenza di ricorso riguardante un reato prescritto è quello secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2 per avere il giudice del merito dichiarato estinto il reato, sul presupposto di una motivazione manifestamente illogica quanto al ritenuto raggiungimento della prova di responsabilità1. Infatti il rinvio al giudice del merito per il rilevato difetto di motivazione, tendente alla assoluzione anche soltanto ex art. 530 cod. proc. pen., comma 2 sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione su di esso incombente.
La Cassazione ha rilevato anche la incompatibilità di un ipotetico annullamento con rinvio con il principio in base al quale, in presenza di causa estintiva del reato, la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non verrebbe comunque equiparata alla mancanza di prova e prevarrebbe la formula di proscioglimento per la causa di estinzione (v. fra le molte,SSUU 192471; rv 229968;
228973; 227098; 228503).
Ne consegue che sono inammissibili i motivi del ricorso, tutti sostanzialmente protesi a dimostrare vizi della motivazione esibita dal GI.
E, in particolare, con riferimento alla assunta carenza di valutazione della sentenza di patteggiamento sul reato ex art. 416 bis c.p., si osserva che esso è inammissibile per la ragione detta oltre che per manifesta infondatezza.
L'art. 12 quinquies, comma 1 non ancora necessariamente la condotta dolosa al fatto che l'imputato sia stato, previamente o successivamente, condannato per il reato in questione o altri di pari gravità. Esso, piuttosto, nel richiedere - come da contestazione elevata - che l'attribuzione fittizia della titolarità di beni sia volta al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, necessita prioritariamente, per la successiva dimostrazione della integrazione dell'elemento psicologico, o della prova che la misura di prevenzione è in corso di applicazione al momento della realizzazione della condotta fraudolenta oppure della prova che una simile procedura è concretamente attuabile. È per tale ragione che la giurisprudenza di questa Corte, in punto di dolo del reato di trasferimento fraudolento di valori, ha osservato che il dolo specifico del reato previsto dall'art. 12 - quinquies consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione - che darebbe luogo automaticamente a indisponibilità dei beni attraverso le cautele previste dalla L. n. 575 del 1965, artt.
2 - bis e 2 - ter rendendo il più delle volte impossibile la condotta di fittizia intestazione in cui si sostanzia sotto il profilo oggettivo il reato - ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio, in considerazione del fatto che, quando si procede per il delitto di cui all'art. 416 - bis cod. pen., l'ufficio del P.M. competente per territorio deve esserne informato ed è tenuto ad avviare la procedura di prevenzione;
sicché, ad esempio, l'adozione di una misura cautelare personale consente al soggetto colpito di prevedere l'inizio prossimo del procedimento di prevenzione. (214094). Dunque, indipendentemente dalle ragioni sulle quali si sia fondata la sentenza conclusiva (patteggiamento o condanna) del processo per art.416 bis c.p., il reato dell'art. 12 quinquies richiede la prova che l'imputato e i complici sapessero della esistenza di indagini per tale reato, dipendendo da esse la concreta eventualità della apertura della procedura per la applicazione di misura di prevenzione. Quand'anche, cioè, l'imputato fosse stato in possesso di elementi che lo facevano confidare in un futuro possibile riconoscimento di estraneità dal reato ex art. 416 bis, tale situazione (a meno che non fosse stata cristallizzata in una tempestiva sentenza assolutoria) non lo metteva certo al riparo dalla prospettiva di una misura di prevenzione patrimoniale la quale viene fatta operare,com'è noto, in virtù di una presunzione di pericolosità, nei confronti non del condannato, ma del semplice "indiziato" del detto reato. E di chi lo sia non solo a titolo di partecipazione ad associazione mafiosa ma anche di concorso esterno, atteso il senso lato della nozione di "appartenenza" al sodalizio evocata dalla L. n. 575 del 1965. (rv. 208005). Infine tutta la giurisprudenza di questa Corte da sempre converge nel sostenere che persino la assoluzione che intervenga in ordine alla imputazione ex art. 416 bis c.p. non vale necessariamente ed automaticamente a far venire meno la presunzione di pericolosità e i presupposti ulteriori della misura di prevenzione patrimoniale (SSUU 205261; rv 233892; 217801; 213189).
Ma v'è di più. Perché il EC ha comunque richiesto ed ottenuto una sentenza di patteggiamento con la quale - salvo l'esito della procedura di revisione che pure i difensori hanno dichiarato di volere attivare - ha esonerato l'accusa dalla prova dei fatti addebitatigli nell'imputazione, così rinunciando implicitamente a sostenere tesi difensive: evenienza processuale che ha indotto di recente le Sezioni unite a sostenere che se la sentenza di patteggiamento non può dirsi in tutto sentenza di condanna è tuttavia ad essa equiparata ad ogni effetto. (SS.UU rv 233518). A ciò aggiungasi che il GI ha dato atto, seppure con motivazione stringata e che avrebbe necessitato parimenti di approfondimenti in assenza di causa estintiva, che avrebbe necessitato parimenti di approfondimenti in assenza di causa estintiva, che le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dai collaboratori di giustizia costituivano una delle prove centrali della appartenenza del EC alla consorteria mafiosa.
Ciò posto, è indubbio comunque che la consapevolezza, in capo agli imputati, della pendenza di indagini per il grave reato, con quel che poteva conseguire, doveva essere oggetto di prova, nell'ottica della dimostrazione del dolo specifico del reato. Il GI ha ritenuto che essa sia stata integrata dalla contemporaneità fra le condotte rilevanti per la configurazione (o anche le sole indagini relative) del reato ex art. 416 bis e i trasferimenti fittizi, ritenuti comunque avvenuti entro il 1999.
Una simile affermazione può essere corretta perché è indubbio che anche soltanto la realizzazione di condotte rilevanti come agevolative della vita di un sodalizio mafioso è idonea, a prescindere da iniziative di carattere giudiziario ed in particolare di misure cautelari personali o patrimoniali, a giustificare l'avvio di indagini e di procedure per misure di prevenzione: ma necessita di puntualizzazioni cronologiche che nella specie avrebbero meritato un approfondimento e giustificato un rinvio, invece inibito, come detto, dalla declaratoria di prescrizione.
In secondo luogo, anche il motivo di ricorso riguardante la assunta nullità della imputazione per genericità, finisce per configurare un vizio di motivazione, non valorizzatale nella sede di legittimità in presenza di causa estintiva. Infatti è da rilevare innanzitutto - avendo la parte lamentato la violazione dell'art. 417 c.p.p. - che per la mancanza o incompletezza dell'enunciazione del fatto, la quale pure costituisce uno dei requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 417 c.p.p., lett. b), non è prevista alcuna nullità, poiché è consentito al pubblico ministero, nel corso dell'udienza preliminare, procedere a norma dell'art. 423 cod. proc. pen., anche oralmente ed anche su invito del GI, alle necessarie modifiche ed integrazioni dell'imputazione (v. 204029;
228684; 230384; 230842;231185; 230883).
Non essendosi addivenuti a tanto nel caso concreto, questa Corte, a fronte delle censure del ricorrente relative alla lesione dei diritti difensivi che sarebbe derivata dalla incertezza dei cespiti oggetto della condotta criminosa contestata e delle date dei relativi trasferimenti, avrebbe esercitato il potere di richiedere al giudice di merito di motivare ulteriormente sui diversi atti del procedimento, ove esistenti, attraverso i quali i ricorrenti avessero avuto il dettaglio dei fatti loro addebitati. Evenienza che, come detto, è rimasta preclusa dalla proclamata causa di estinzione. Manifestamente infondato, d'altra parte, è il motivo col quale si lamenta che "la sentenza avrebbe dovuto spiegare come avrebbero potuto esservi proventi diretti da una attività antigiuridica consistente nel mero rilascio di una busta di favore per la partecipazione ad una gara che altri avrebbe vinto". Il giudice di merito nessuna motivazione doveva rendere al riguardo. La misura di prevenzione che avrebbe potuto conseguire alle indagini per il reato ex art. 416 bis, infatti, non era destinata a colpire solo i proventi di tale grave reato presupposto ma ciascun bene di cui il proposto avesse avuto la disponibilità anche soltanto indiretta, salva la prova, da parte dell'interessato, della lecita provenienza del bene medesimo.
Ancora un vizio di motivazione, non rilevabile in questa sede in presenza di causa estintiva del reato, è quello con cui i ricorrenti lamentano una certa confusione nella quale il giudice sarebbe incorso, trasfondendo nel procedimento in esame i risultati del procedimento instaurato dinanzi al giudice della esecuzione e concluso con il provvedimento di confisca ex art. 12 sexies. È evidente che non vi è perfetta coincidenza, dal punto di vista della distribuzione degli oneri probatori, tra la fattispecie criminosa appena citata e quella della confisca ex art. 12 sexies. Tuttavia è anche innegabile che quando, come nella specie, il reato di trasferimento fraudolento di valori è contestato nella ipotesi della condotta "finalizzata a eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali", la dimostrazione del dolo specifico risente necessariamente delle modalità con le quali il legislatore ha concepito i presupposti per la applicazione delle dette misure di prevenzione patrimoniali.
E se per tale applicazione è previsto dalla legge in materia (n. 575 del 1965 e successive modifiche), tra gli altri, il requisito della "disponibilità anche indiretta" del bene da parte del proposto e quello della "sproporzione del valore di tale bene rispetto al reddito dichiarato o alla attività economica", salva la prova della lecita provenienza di ciascun bene;
se è vero altresì che la confisca ex art. 12 sexies utilizza gli stessi parametri, non vi sarebbe motivo di censurare la motivazione del giudice di merito che utilizzasse i risultati di un accertamento tecnico fondato su tali criteri, sia pure nell'ottica della confisca, nell'ambito invece di un processo ex art. 12 quinquies.
Il PM, infatti, nel procedimento ai sensi di tale ultima norma non deve dare la prova della sicura provenienza illecita dei beni oggetto del trasferimento, ma solo della sequestrabilità di ciascuno di essi, per effetto di una misura di prevenzione patrimoniale, in assenza di giustificazioni fondate che l'imputato adduca sulla regolarità della provenienza.
I rispettivi oneri probatori, come si vede, finiscono per essere in parte sovrapponibili nelle due fattispecie prese in esame. E finiscono per esserlo anche in relazione alla imputazione ex art. 12 quinquies mossa all'"extraneus", giacché l'elemento costituto dalla "fittizietà" del trasferimento del bene in suo favore e il dolo che deve assistere tale condotta possono essere dimostrati anche a partire dalla prova che l'acquisto del bene è incompatibile con la sua capacità economica, ossia alla luce di una circostanza valorizzabile anche nella procedura per la confisca ex art. 12 sexies.
Il GI ha, per tali motivi, valorizzato le conclusioni del la GdF soprattutto sulla irrisorietà dei redditi di ciascuno degli imputati e segnatamente, per quello che qui interessa, dei due coimputati del Bllleci, suoi familiari, in relazione alla rilevanza dei trasferimenti in loro favore di immobili e di quote societarie;
e poi le conclusioni del perito conformi a quelle appena indicate nonché quelle sulla assoluta modestia dei fondi immessi dai soci nei bilanci sociali e, per converso, l'imponenza delle fonti finanziarie complessive utilizzate, assieme all'importante notazione sul mancato il ricorso al sistema bancario:elementi tutti indubbiamente capaci di concorrere a delineare la accusa di aver consentito al EC MA, sottoposto ad indagini per il reato ex art. 416 bis c.p., di servirsi di loro al fine di effettuare intestazioni fittizie dei proprio beni, altrimenti verosimile bersaglio di misure di prevenzione patrimoniale.
In tale prospettiva è stato anche analizzato dal GI il risultato della "consulenza integrativa" diretta ad accertare se potesse trovare spazio la tesi dell'autofinanziamento ossia, per quel che è dato capire, della possibilità che i destinatari dei trasferimenti delle società abbiano saldato il proprio debito attraverso il "rientro degli investimenti effettuati". Tale risultato, di indubbia rilevanza ai fini della prova che i singoli beni fossero stati acquisiti con mezzi di provenienza lecita, è stato invece negativo per gli imputati ed il GI ha anche evidenziato che la documentazione fornita dalla difesa non ha potuto inficiare il valore delle risultanze a carico perché "non esclude l'intervento di finanziatori esterni"ossia l'impiego di mezzi di provenienza illecita o comunque non giustificabile. Sulla attitudine, poi, di tale genere di risultati ad assolvere in toto l'onere probatorio gravante sul PM, è lecito nutrire dubbi i quali, tuttavia, stante il genere di censure argomentate dai ricorrenti (ad es. sull'epoca della ritenuta sproporzione, calcolata anni dopo i trasferimenti;
sul travisamento della documentazione attestante l'autofinanziamento o comunque la esistenza di fonti lecite di finanziamento esterno), avrebbero a loro volta integrato un vizio di motivazione da destinare alla nuova riflessione del giudice del rinvio, se l'art. 129 c.p.p., comma 2, come più volte rilevato, non avesse esercitato il proprio potere paralizzante.
È vero anche che, come sottolineato dai ricorrenti, lo stesso GI ha evidenziato risultanze delle dette indagini, del tutto irrilevanti o comunque di rilevanza non chiarita ai fini che qui ci occupano. Così è ad esempio, per il disordine contabile delle tre società oggetto della imputazione di trasferimento doloso, la esistenza di dividendi erogati ma non riscontrati nelle dichiarazioni dei redditi di EC MA;
oppure la presenza di ingenti somme contanti in cassa e la rilevazione di saldi negativi del conto cassa.
Il possesso di tali somme non giustificate e non giustificabili può infatti rilevare ad altri fini ma, per la parte in cui configura una evenienza successiva al trasferimento fraudolento delle società in favore dei familiari del EC T. e quindi alla consumazione del reato per il quale si procede, sembra rappresentare un dato ultroneo ai fini del presente processo.
Tuttavia, il dato ultroneo non si presta a censure dal momento che la prova di resistenza della motivazione renderebbe evidente che alla sua tenuta quel dato non ha concorso minimamente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del processi nonché, ciascuno, a versare la somma di 1.000,00 Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2007