Sentenza 12 aprile 2012
Massime • 1
La norma incriminatrice prevista dall'art. 12 quinques D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992 sanziona, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, tutte quelle condotte che realizzino di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di apparenza, con la separazione tra colui o coloro che hanno la titolarità effettiva di denaro o utilità e colui o coloro che, in base ad una fittizia attribuzione, ne risultano formalmente titolari o disponenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2012, n. 15140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15140 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/04/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 627
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 5247/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI NE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 04/01/2012 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l'inammisibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. MO Antonella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava il provvedimento del 12/12/2011 con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale aveva disposto nei confronti di CI NE l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6, commesso a decorrere dall'agosto del 1990 (capo a) ed a quello di cui agli artt. 81 e 110 c.p., D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, e D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n.203 (capo b).
In dettaglio, al CI era stato addebitato, al capo a), di avere, assieme a La RO LD, costituito il braccio operativo del capo della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, ED DO, consentendo a quest'ultimo di svolgere il suo ruolo di vertice, organizzando i riservati incontri, fungendo da loro portavoce con gli altri associati, eseguendo gli ordini più svariati, controllando tutte le attività economiche che si svolgevano sul territorio, sia quelle del settore edilizio sia soprattutto quelle del settore olivicolo, nonché occupandosi del sostentamento degli affiliati detenuti. E, al capo b), di avere, in concorso con ED DO, come lui già condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., e con La RO LD, anch'egli appartenente all'associazione mafiosa - in Campobello di Mazara nel 2006, con accertamento nel giugno del 2009 - attribuito fittiziamente la totale disponibilità e titolarità delle quote societarie e dei beni aziendali della "Eurofarida" con sede a Campobello di Mazara, ad AN ED e MA TE (moglie di NI MO), al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.. In particolare, per avere il ED ed il MO, il primo nella sua qualità di titolare del capitale sociale ed il secondo quale coniuge della MA, titolare dell'altra metà delle quote sociali, nonché amministratore di fatto della società, ceduto occultamente il potere di gestione e quantomeno una parte della titolarità e disponibilità delle quote societarie e dei beni aziendali della "Eurofarida" al ED, al CI e al La RO;
e per avere tali ultimi tre, esponenti della "famiglia mafiosa" di Campobello di Mazara, costantemente gestito la società e disposto uti domini dei suoi beni, senza essere formalmente investiti di ruoli o cariche sociali, così dando luogo ad una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto della "Eurofarida"; con l'aggravante di cui al suddetto D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra". Rilevava il Tribunale come i gravi indizi di colpevolezza a carico del CI fossero desumibili essenzialmente dal contenuto delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni eseguite dagli inquirenti, da cui era stato possibile desumere una conoscenza diretta ed approfondita, da parte del prevenuto, di tutte le vicende di quell'associazione criminale;
un diretto interessamento dello stesso CI e del La RO, quali mandatari del capomafia ED, nel controllo delle attività economiche svolte nella zona;
la preoccupazione del CI di garantire un'assistenza ed un sostentamento economico agli associati detenuti ed a quegli affiliati che erano tornati in libertà dopo la scarcerazione;
l'interesse ad eludere le indagini svolte a carico degli appartenenti a quel clan mafioso;
ed ancora, la gestione diretta delle attività economiche della società "Eurofarida", solo formalmente riferibili ai menzionati ED e MO, titolari (il primo direttamente, il secondo indirettamente per il tramite della moglie) delle quote di quella impresa collettiva, attività di fatto facenti capo al CI, al La RT e al ED.
Quanto alle esigenze di cautela e alla proporzione ed adeguatezza della misura applicata, il Tribunale osservava come, in ragione del titolo di entrambi t delitti aggravati contestati, nel caso di specie trovasse applicazione la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3; come, in ogni caso, le carte del procedimento fornissero elementi utili per dimostrare in positivo tanto la esistenza di tutti e tre i bisogni cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., quanto l'adeguatezza esclusiva della misura carceraria rispetto a quelle esigenze;
e come, nonostante il superamento del settantesimo anno di età, il CI non potesse beneficiare di un più blando regime custodiale, trattandosi di soggetto del quale le emergenze procedimentali avevano messo in luce una pericolosità di eccezionale rilevanza.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Antonella MO, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 416 bis c.p., D.L. n.306 del 1992, art. 12 quinquies, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e art.273 c.p.p., e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ha sostenuto il ricorrente che il Tribunale aveva operato una inammissibile forma di motivazione per relationem, riportando acriticamente il contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali, senza chiarire quale sia la valenza dimostrativa degli elementi evidenziati e senza indicare riscontri che potessero giustificare la scelta di significato attribuito ad ogni singola conversazione captata.
Con riferimento al reato del capo b), il ricorrente si è doluto della illogicità di una motivazione che non ha tenuto conto del contesto economico nel quale si è inserita la sua attività di mediatore del settore olivicolo, che svolgeva una attività lavorativa in favore della società "Eurofarida"; e della mancanza di giustificazione in ordine all'affermata attribuzione fittizia di beni, essendo stato omesso il richiamo ad una specifica operazione simulata, dunque a quello che rappresenta l'elemento costitutivo di un reato istantaneo con effetti permanenti.
2,2. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, posto che il Tribunale, per giustificare l'affermazione di esistenza di tali bisogni, aveva fatto impiego di mere formule di stile, senza neppure considerare che le condotte addebitate sono risalenti nel tempo e collegate alla operatività di una impresa, la "Eurofarida", oramai sottoposta a sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile perché formulato in termini generici.
2.1. Questa Corte ha avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione impugnata e senza indicare le ragioni di diritto che sorreggono la richiesta di annullamento. Ed infatti, il ricorso è caratterizzato, da un lato, da doglianze dal tenore molto generico (così, a pag. 1, con riferimento alla valorizzazione del contenuto delle conversazioni intercettate;
oppure, a pag. 2 del ricorso, con riferimento alla lamentata assenza di riscontri e di consequenzialità logico- causale); da altro lato, è qualificato da un imprecisato e non meglio chiarito richiamo critico alle "problematiche di natura imprenditoriale", alle "esigenze e difficoltà economiche", alla "disponibilità di aiuto", alla asserita estraneità di tal CO IL all'attività lavorativa e allo stato di "uomo libero" dell'indagato, ad un "apporto di un'utilità di "appartenenza" del soggetto indagato" (così a pag. 2 del ricorso); ovvero alla "situazione debitoria" della società Eurofarida, ai rapporti di lavoro tra l'indagato ed il MO ovvero la predetta società, alla "concorrenza tra i produttori" e alla "necessità di informare il prezzo di vendita a compratori estranei alla realtà di questo mercato" (così a pag. 3 del ricorso).
Argomenti, quelli innanzi elencati, che sono stati proposti in termini assolutamente generici, senza la individuazione delle ragioni in fatto o in diritto per cui l'ordinanza impugnata sarebbe censurabile, termini che, perciò, impediscono l'esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.
2.2. L'unico aspetto che è stato formulato dal ricorrente con caratteri di una qual specificità, è quello relativo all'asserita inosservanza o erronea applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, in quanto - si è sostenuto nel ricorso - tale norma incriminatrice richiede, per la configurabilità del delitto de quo, "un atto di attribuzione fitti zia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro di altre utilità", atto di attribuzione ovvero "operazione simulata" che nel caso di specie sarebbe del tutto assente.
Tuttavia, i motivo, quand'anche ritenuto specifico, è manifestamente infondato.
Nel capo di incolpazione ascritto all'odierno ricorrente sono descritte in maniera dettagliata le condotta mediante le quali è stata attuata la contestata attribuzione fittizia della "totale disponibilità e titolarità delle quote societarie e dei beni aziendali della Eurofarida": attribuzione consistita nell'avere il ED ed il MO "ceduto occultamente il potere di gestione o quanto meno una parte della titolarità e disponibilità delle quote societarie della Eurofarida" a loro rispettivamente facenti capo in forma diretta o indiretta;
e nell'avere "il ED, il CI ed il La RO, esponenti di vertice della "famiglia mafiosa" di Campobello di Mazara, costantemente gestito la società e disposto uti domini dei suoi beni pur senza essere formalmente investiti di ruoli o cariche sociali, così dando luogo ad una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto della Eurofarida". E nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha chiarito, con applicazione giuridicamente corretta e con motivazione adeguata e logicamente congrua, le ragioni per le quali deve ritenersi allo stato la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e, dunque, la sussistenza dei richiesti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente.
Nei fatti accertati e riportati nell'appena considerato capo d'imputazione, non è ravvisabile alcuna violazione del citato art. 12 quinquies, tenuto conto che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il delitto in questione è a forma libera, non essendo richiesta una condotta dai connotati oggettivi vincolanti per l'interprete, ma essendo sufficiente, per la sua configurabilità, qualunque azione che si traduca in una scissione tra titolarità o disponibilità effettiva di denaro o altre utilità, e titolarità o disponibilità formale delle stesse, fittiziamente attribuita ad un soggetto o a soggetti diversi da quello o da quelli cui quel denaro o quelle utilità fanno sostanzialmente capo (sul carattere di reato a forma libera v., ex multis, Sez. 2, n. 40 del 24/11/2011, Ciaravola, Rv. 251748; Sez. 1, n. 23266 del 28/05/2010, Martiradonna, Rv. 247581; Sez. 5, n. 30605 del 22/05/2009, Di Trapani, Rv. 244482). Il legislatore, dunque, non ha inteso colpire specifiche condotte tassativamente descritte con un numerus clausus di ipotesi comportamentali, ma, utilizzando una formula descrittiva sufficientemente ampia, nella quale qualificante finisce per diventare l'elemento psicologico che accompagna quello oggettivo (dovendo la condotta essere finalizzata alla elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero alla agevolazione della commissione di un delitto di ricettazione, riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), ha voluto sanzionare quei fenomeni di accumulazione di ricchezza illecita, tipici della criminalità organizzata, che vengono attuati mediante qualsivoglia forma di fittizia intestazione di denaro o di altra utilità economica. "Attraverso il riferimento alla "attribuzione fittizia" ad altri della "titolarità" o "disponibilità" di beni o altre utilità, la norma intende dunque attrarre nella sfera precettiva qualsiasi forma di trasferimento di beni da un soggetto, che ne rimane comunque effettivo dominus, ad altro, che pare disporne, giuridicamente o di fatto, quale titolare apparente. Attraverso la introduzione di tale fattispecie, l'ordinamento ha, dunque, mostrato una propensione ad erodere - per determinati fini, che, come si è detto,qualificano e specificano la norma - gli spazi di autonomia privata, nel cui ambito sono ritenuti leciti fenomeni di intestazione fiduciaria, di negozi indiretti, simulati et similia. Propensione, quella appena accennata, che nella legislazione più recente si è ulteriormente rafforzata e raffinata, nel quadro di una sempre più marcata opzione per la corrispondenza tra l'apparenza e la realtà nella titolarità di beni o attività economiche, a tutela di un generale principio di affidamento ed in linea con impegni derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario (cosi Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Gacimino, Rv. 251193). In tale senso, bisogna prendere atto come la norma incriminatrice in esame finisca per sanzionare tutte quelle condotte, finalisticamente caratterizzate nei termini appena descritti, che realizzino di fatto, nella modalità più disparate, quella situazione di apparenza, con la separazione tra colui o coloro che hanno la titolarità o la disponibilità di denaro o utilità e colui o coloro che, in base ad una fittizia attribuzione, ne risultino formalmente titolari o disponenti. Modalità che la legge, con l'uso della formula "attribuisce fittiziamente ad altri", non ha classificato ne' ha delimitato, lasciando all'interprete il compito di individuare, volta per volta, quelle fattispecie, finalisticamente orientate, nelle quali viene realizzata la scissione tra realtà ed apparenza sopra tratteggiata.
Ne è conseguito che, accanto alle situazioni più "classiche" nelle quali l'acquisto di un bene immobile, l'apertura ex novo di un rapporto bancario o ia creazione di una nuova impresa individuale o collettiva sia coincisa con l'intestazione dell'immobile ad un "uomo di paglia" (così in Sez. 2, n. 39303 del 09/07/2009, Finocchio, Rv. 245297), con l'assegnazione della titolarità di quella relazione oppure della stessa impresa o delle quote societarie a meri prestanome, vale a dire a soggetti differenti da quelli che sui relativi denari, beni aziendali ed altre utilità esercitano una forma di dominio (così in Sez. 2, n. 6939 del 26/01/2011, Melodia, Rv. 249457), la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto in argomento in qualsiasi altra condotta idonea a realizzare il medesimo risultato di "attribuzione fittizia" volta a celare coloro che esercitano su quei beni o su quelle utilità una forma di totale o parziale signoria. Ciò è accaduto, ad esempio, in fattispecie nelle quali l'azione si era tradotta nella creazione, da una originaria società fittizia, di nuove società al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni (Sez. 6, n. 10024 del 11/12/2008, Noviello, Rv. 242754); in situazioni nelle quali le condotte si erano concretizzate in atti di riciclo e di reimpiego di beni effettuati in ambito societario, qualificati dagli interessati in termini di mere "sistemazioni familiare" dei vari cespiti, perché volte a schermare le disponibilità facenti capo all'imputato e a sottrarle al pericolo di confisca (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciacimino, cit); o in quei casi - analoghi a quelli portati all'attenzione della Corte con l'odierno ricorso - nei quali, al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale, un soggetto aveva acquistato la qualità di socio occulto di una società già esistente, partecipando alla gestione agli utili della relativa attività imprenditoriale (Sez. 1, n. 43049 del 15/10/2003, Fiorisi, Rv. 226607), in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche laddove sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto ovvero a parte del patrimonio societario. Ciò perché "lineamento essenziale della fattispecie criminosa di cui trattasi è, in altri termini, la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta" (Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Castaido, Rv. 250561). Nei fatti accertati e riportati nell'appena considerato capo d'imputazione, non è ravvisabile alcuna violazione del citato art. 12 quinquies, tenuto conto che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il delitto in questione è a forma libera, non essendo richiesta una condotta dai connotati oggettivi vincolanti per l'interprete, ma essendo sufficiente, per la sua configurabilità, qualunque azione che si traduca in una scissione tra titolarità o disponibilità effettiva di denaro o altre utilità, e titolarità o disponibilità formale delle stesse, fittiziamente attribuita ad un soggetto o a soggetti diversi da quello o da quelli cui quel denaro o quelle utilità fanno sostanzialmente capo (sul carattere di reato a forma libera v., ex multis, Sez. 2, n. 40 del 24/11/2011, Ciaravola, Rv. 251748; Sez. 17 n. 23266 del 28/05/2010, Martiradonna, Rv. 247581; Sez. 5, n. 30605 del 22/05/2009, Di Trapani, Rv. 244482). Il legislatore, dunque, non ha inteso colpire specifiche condotte tassativamente descritte con un numerus dausus di ipotesi comportamentali, ma, utilizzando una formula descrittiva sufficientemente ampia, nella quale qualificante finisce per diventare l'elemento psicologico che accompagna quello oggettivo (dovendo la condotta essere finalizzata alla elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero alla agevolazione della commissione di un delitto di ricettazione, riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), ha voluto sanzionare quei fenomeni di accumulazione di ricchezza illecita, tipici della criminalità organizzata, che vengono attuati mediante qualsivoglia forma di fittizia intestazione di denaro o di altra utilità economica. "Attraverso il riferimento alla "attribuzione fittizia" ad altri della "titolarità" o "disponibilità" di beni o altre utilità, la norma intende dunque attrarre nella sfera precettiva qualsiasi forma di trasferimento di beni da un soggetto, che ne rimane comunque effettivo dominus, ad altro, che pare disporne, giuridicamente o di fatto, quale titolare apparente. Attraverso la introduzione di tale fattispecie, l'ordinamento ha, dunque, mostrato una propensione ad erodere - per determinati fini, che, come si è detto,qualificano e specificano la norma - gli spazi di autonomia privata, nel cui ambito sono ritenuti leciti fenomeni di intestazione fiduciaria, di negozi indiretti, simulati et similia. Propensione, quella appena accennata, che nella legislazione più recente si è ulteriormente rafforzata e raffinata, nel quadro di una sempre più marcata opzione per la corrispondenza tra l'apparenza e la realtà nella titolarità di beni o attività economiche, a tutela di un generale principio di affidamento ed in linea con impegni derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario (cosi Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciacimino, Rv. 251193). In tale senso, bisogna prendere atto come la norma incriminatrice in esame finisca per sanzionare tutte quelle condotte, finalisticamente caratterizzate nei termini appena descritti, che realizzino di fatto, nella modalità più disparate, quella situazione di apparenza, con la separazione tra colui o coloro che hanno la titolarità o la disponibilità di denaro o utilità e colui o coloro che, in base ad una fittizia attribuzione, ne risultino formalmente titolari o disponenti. Modalità che la legge, con l'uso della formula "attribuisce fittiziamente ad altri", non ha classificato ne' ha delimitato, lasciando all'interprete il compito di individuare, volta per volta, quelle fattispecie, finalisticamente orientate, nelle quali viene realizzata la scissione tra realtà ed apparenza sopra tratteggiata.
Ne è conseguito che, accanto alle situazioni più "classiche" nelle quali l'acquisto di un bene immobile, l'apertura ex novo di un rapporto bancario o la creazione di una nuova Impresa individuale o collettiva sia coincisa con l'intestazione dell'immobile ad un "uomo di paglia" (così in Sez. 2, n. 39303 del 09/07/2009, Finocchio, Rv. 245297), con l'assegnazione della titolarità di quella relazione oppure della stessa impresa o delle quote societarie a meri prestanome, vale a dire a soggetti differenti da quelli che sui relativi denari, beni aziendali ed altre utilità esercitano una forma di dominio (così in Sez. 2, n. 6939 del 26/01/2011, Melodia, Rv, 249457), la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto in argomento in qualsiasi altra condotta idonea a realizzare il medesimo risultato di "attribuzione fittizia" volta a celare coloro che esercitano su quei beni o su quelle utilità una forma di totale o parziale signoria. Ciò è accaduto, ad esempio, in fattispecie nelle quali l'azione si era tradotta nella creazione, da una originaria società fittizia, di nuove società al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni (Sez. 6, n. 10024 del 11/12/2008, Noviello, Rv. 242754); in situazioni nelle quali le condotte si erano concretizzate in atti di riciclo e di reimpiego di beni effettuati in ambito societario, qualificati dagli interessati in termini di mere "sistemazioni familiare" dei vari cespiti, perché volte a schermare le disponibilità facenti capo all'imputato e a sottrarle al pericolo di confisca (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciacimino, cit.); o in quei casi - analoghi a quelli portati all'attenzione della Corte con l'odierno ricorso - nei quali, al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale, un soggetto aveva acquistato la qualità di socio occulto di una società già esistente, partecipando alla gestione agli utili della relativa attività imprenditoriale (Sez. 1, n. 43049 del 15/10/2003, Fiorisi, Rv. 226607), in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche laddove sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto ovvero a parte del patrimonio societario. Ciò perché "lineamento essenziale della fattispecie criminosa di cui trattasi è, in altri termini, la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta" (Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Castaido, Rv. 250561).
3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Come già premesso, il ricorrente si è doluto di una erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), ovvero della mancanza e della manifesta illogicità
della relativa motivazione della ordinanza, nella parte in cui i primi giudici hanno ritenuto di dover qualificare come di eccezionale rilevanza le esigenze cautelari che avevano giustificato l'applicazione della misura coercitiva massima nei confronti di un indagato ultrasettantenne.
Sul punto costituisce pacifico principio di diritto desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, le "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4, possono riguardare i delitti della stessa specie di quello per cui si procede, se si tratti di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, purché si tratti di esigenze di cautela diverse da quelle "normali", nel senso che il grado di pericolo deve oltrepassare l'estremo della semplice concretezza richiesto dall'art. 274 c.p.p. per assumere, in pratica, quello di una sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti tra quelli indicati nell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), (Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352;
Sez. 5, n. 599 del 04/02/1999, Nikolic, Rv. 213344). Nel caso di specie il Tribunale di Palermo ha fatto corretta applicazione di tale regula iuris, offrendo, con motivazione congrua e priva di illogicità manifesta, una completa spiegazione delle ragioni della sua decisione, che vanno esenti da censura in questa sede.
In particolare, i primi giudici - lungi dall'impiegare, come si è sostenuto nel ricorso, formule stereotipate o mere parafrasi del dettato normativo - hanno chiarito i motivi di quella determinazione, sottolineando come, nel caso del CI, il pericolo di recidiva avesse caratteristiche tali da far raggiungere la soglia della sostanziale certezza alla convinzione della inidoneità di altre misure meno gravose a fronteggiare quel bisogno processuale:
"in considerazione della lunga militanza" del prevenuto "in seno a "Cosa Nostra", con ruoli e funzioni di assoluto rilievo" (essendo stato egli già condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), della sua "condotta attiva di piena operatività di controllo"
delle attività economiche della zona di influenza del gruppo criminale al quale stabilmente apparteneva, concretizzatosi anche nella gestione della società innanzi menzionata;
nonché del "ruolo nevralgico" rivestito all'interno della anzidetta "consorteria mafiosa", ruolo che il CI aveva continuato a mantenere e ad alimentare, pure occupandosi del sostentamento economico degli affiliati detenuti e di quelli appena rimessi in libertà, nonostante l'età avanzata e qualche problema di salute.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si stima equo fissare nella misura meglio indicata nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2012