Articolo 10 della Legge 8 aprile 1974, n. 98
Articolo 9Articolo 11
Versione
13 aprile 1974
Art. 10.
Il procuratore della Repubblica e' responsabile della custodia degli apparati e strumenti di intercettazione telefonica e telegrafica installati presso la procura della Repubblica.
Entrata in vigore il 13 aprile 1974