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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2654/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dalle avvocate Annarita Billwiller, Ivana Parte_1
VO e IC NO e con le stesse elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_1 in Campobasso (CB) alla via Monte San Michele, 12
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato formalmente assunto dalla società in data 03.03.2021 Controparte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time con scadenza prevista in data 31.05.2021 e con la qualifica di “conducente di autocarro” di livello 4 senior - sottoscritto presso la sede della società sita in Mercogliano zona ASI Località Ceraso snc;
dedotto che il rapporto di lavoro cessava in data 20.04.2021 a seguito di dimissioni volontarie, il ricorrente affermava che il rapporto di lavoro si sarebbe svolto in maniera subordinata e continuativa, essendo lo stesso tenuto al rispetto degli orari e delle disposizioni di lavoro impartite e sotto il controllo del sig. . CP_2
Specificava, ancora, che l'orario di lavoro, da contratto, avrebbe previsto 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi, ma assumeva di aver, in realtà, sempre lavorato ben oltre l'orario previsto dal contratto lavorando ed, in particolare, “di fatto 13 ore al giorno distribuite in 5 giorni lavorativi per un totale di 65 ore settimanali lavorando di fatto dalle ore 7,00 alle ore 20,00 senza pausa” (cfr. ricorso).
Il ricorrente, in particolare, esponeva di essere stato adibito al trasporto merci in tutta la
Campania e di recarsi la mattina a Marcianise alle ore 7,00 (o le ore 6,00 se la zona di consegna era più lontana) per poi iniziare il giro di consegne mattutina, per poi tornare, alle ore 13,00-14,00 a Marcianise, ricaricare il camion ed iniziare il giro di consegne pomeridiano;
precisava che, ultimate le consegne, tornava nuovamente a Marcianise e terminava la giornata di lavoro alle ore 20,00 dopo aver caricato il camion per il giorno seguente.
L'istante deduceva, ancora, che le mansioni dallo stesso svolte sarebbero riferibili alla qualifica di autista di livello 4 senior, allo stesso regolarmente riconosciuta in busta paga, specificando che, nel mese di marzo, avrebbe percepito l'importo di euro 1.400,00.
L'istante lamentava, tuttavia, di non aver percepito lo stipendio relativo al mese di aprile, e di non aver ricevuto nulla, al momento della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni volontarie, a titolo di TFR e competenze e ratei di fine rapporto.
Per tale ragione, dunque, assumeva di essere creditore di un importo complessivo pari ad euro 4.142,00 a titolo di differenze retributive e concludeva chiedendo di “Accertate le causali di cui in premessa, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere l'importo di € 4.142,00 a titolo di differenze retributive, tfr, competenze e ratei di fine rapporto, lavoro straordinario, e per
l'effetto condannare la società resistente a corrispondergli tale importo, come quantificato in conteggio
o, comunque, quello diverso che si riterrà di giustizia, anche a mezzo CTU contabile”, con vittoria di spese, diritti, compensi e con attribuzione.
Parte resistente, pur raggiunta da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo contumace.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. Orbene, le richieste del ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società resistente, operante nel settore dei trasporti ed, in particolare, dei servizi di spedizione, logistica e corriere, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato.
Al riguardo, tuttavia, occorre evidenziare che, sul piano documentale, parte ricorrente nulla allega a supporto circa l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro tra le parti, essendosi la stessa, invero, limitata a produrre unicamente copia del modulo di recesso, un estratto del
CCNL di settore ed una visura camerale della società resistente, oltre ad una comunicazione a mezzo pec del 23.06.2021 (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente), dal contenuto comunque illegibile.
Ebbene, unico elemento comprovante l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro tra le parti sarebbe, in astratto, il modulo di recesso (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).
Tale modulo, tuttavia, in assenza di ulteriore documentazione e/o elementi o indici comprovanti l'esistenza del rapporto, nulla prova circa la sussistenza di un vincolo di subordinazione né tantomeno di collaborazione tra le parti.
Trattasi, invero, della comunicazione al Centro per l'impiego compilata e trasmessa dallo stesso ricorrente;
la stessa, peraltro, risulta depositata in formato fotocopia ed appare incompleta, in quanto difetta la prova circa l'effettivo invio di tale modulo.
Si ritiene, pertanto, che parte ricorrente, anche all'esito dell'istruttoria, comunque espletata, non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini e modi ivi indicati.
Appare, in ogni caso, opportuno precisare che, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Ebbene, nonostante la scelta della parte resistente di non costituirsi nel presente giudizio,
l'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione.
Ed, invero, nulla è emerso in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva la prestazione, determinandone contenuti e modalità esecutive;
nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte del convenuto di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e di un potere di tipo disciplinare che ne raffiguri una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla, ancora, è emerso in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze ovvero di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa.
Né dai dati positivi raccolti in sede istruttoria è dato evincere la sussistenza di altri elementi che pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico del lavoratore.
In particolare, all'esito della prova orale espletata, tali elementi non sono emersi, stante la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Sul punto, invero, il teste , escusso all'udienza del 09.05.2024, ha Testimone_1 dichiarato: “ADR: “Conosco il ricorrente perché vivevo nei pressi della sua abitazione;
io dal marzo
a fine aprile 2021 ho lavorato in Aversa in via Giotto presso un supermercato e, quindi, poiché all'epoca il ricorrente non era dotato di automobile, verso le 7,00 del mattino, dal lunedì al venerdì, nel predetto periodo, lo accompagnavo a Marcianise a lavoro;
in particolare, lo accompagnavo all'uscita dell'Asse Mediano ed, in particolare, a Marcianise, lasciandolo davanti alla sede della società datrice di lavoro per poi recarmi io ad Aversa presso la mia sede di lavoro. Specifico, tuttavia, di non essere mai entrato in azienda ed, ancora, che mi limitavo ad accompagnarlo all'andata, senza cioè andarlo a prendere al ritorno”. A domanda dell'avv. NO: “Io conosco il ricorrente perché sono il figlio della sua compagna ed abitiamo nello stesso paese”.
Ancora, la teste escussa all'udienza del 04.02.2025, sempre con Testimone_2
riferimento all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ha riferito: “ADR: “Sono la compagna del ricorrente da dieci anni”; ADR: “In realtà io andavo solamente a prendere il ricorrente e qualche volta lo accompagnavo, alternandomi con mio figlio Tes_1
, dato che in casa abbiamo solo due macchine: una la utilizzavo io per andare al lavoro e
[...] mio figlio usava l'altra. Il ricorrente non usava mai la macchina per recarsi al lavoro e, quindi, io e mio figlio ci accordavamo per organizzarci per accompagnarlo ed andarlo a prendere, ma ricordo che con la macchina arrivavo all'uscita di Marcianise e facevo una rotonda, dopo aver preso
l'Asse Mediano;
al ritorno di questa rotonda, lasciavo o prendevo il ricorrente fuori ad un cancello; non essendo del posto, avevo giusto imparato questo punto, ma non ricordo se fuori il cancello ci fosse un'insegna della società. In particolare, posso riferire che tali circostanze risalgono al 2021. All'epoca, anche mio figlio viveva con noi. Il periodo era marzo-aprile 2021, ma non ricordo per quanto tempo. Posso riferire che in genere andavo a prendere il ricorrente intorno alle
20,00, mentre al mattino era quasi sempre mio figlio che lo accompagnava, dato che al mattino io dovevo recarmi al lavoro e non riuscivo”.
I testi escussi – non presenti nell'arco della giornata lavorativa – non riferiscono, dunque, alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso, essendosi limitati a dichiarare di aver accompagnato o ripreso, in auto, il ricorrente a lavoro, “lasciandolo davanti alla sede della società datrice di lavoro” (cfr. dichiarazioni del teste e lasciandolo o riprendendolo “fuori ad un cancello” (cfr. dichiarazioni della teste Tes_1
, senza neppure vederlo entrare presso la sede di lavoro;
parimenti, non sono stati Tes_2 in grado di riferire alcuna circostanza circa la sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione, oltre che della continuità della prestazione.
L'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è rimasto, pertanto, del tutto indimostrato.
In definitiva, le emergenze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova che la collaborazione tra le parti abbia assunto in sede esecutiva i connotati tipici della subordinazione, per il periodo indicato in ricorso.
La domanda va, quindi, rigettata. Il rigetto della domanda volta all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato comporta l'assorbimento della richiesta avente ad oggetto le differenze retributive azionate con il presente giudizio, in ordine alle quali, in ogni caso, per le stesse ragioni già esposte in precedenza, non si ritiene che, all'esito della prova orale, sia stata raggiunta la prova.
Stante la contumacia della parte resistente nulla è dovuto per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
S. Maria C.V., 01.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2654/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dalle avvocate Annarita Billwiller, Ivana Parte_1
VO e IC NO e con le stesse elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_1 in Campobasso (CB) alla via Monte San Michele, 12
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato formalmente assunto dalla società in data 03.03.2021 Controparte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time con scadenza prevista in data 31.05.2021 e con la qualifica di “conducente di autocarro” di livello 4 senior - sottoscritto presso la sede della società sita in Mercogliano zona ASI Località Ceraso snc;
dedotto che il rapporto di lavoro cessava in data 20.04.2021 a seguito di dimissioni volontarie, il ricorrente affermava che il rapporto di lavoro si sarebbe svolto in maniera subordinata e continuativa, essendo lo stesso tenuto al rispetto degli orari e delle disposizioni di lavoro impartite e sotto il controllo del sig. . CP_2
Specificava, ancora, che l'orario di lavoro, da contratto, avrebbe previsto 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi, ma assumeva di aver, in realtà, sempre lavorato ben oltre l'orario previsto dal contratto lavorando ed, in particolare, “di fatto 13 ore al giorno distribuite in 5 giorni lavorativi per un totale di 65 ore settimanali lavorando di fatto dalle ore 7,00 alle ore 20,00 senza pausa” (cfr. ricorso).
Il ricorrente, in particolare, esponeva di essere stato adibito al trasporto merci in tutta la
Campania e di recarsi la mattina a Marcianise alle ore 7,00 (o le ore 6,00 se la zona di consegna era più lontana) per poi iniziare il giro di consegne mattutina, per poi tornare, alle ore 13,00-14,00 a Marcianise, ricaricare il camion ed iniziare il giro di consegne pomeridiano;
precisava che, ultimate le consegne, tornava nuovamente a Marcianise e terminava la giornata di lavoro alle ore 20,00 dopo aver caricato il camion per il giorno seguente.
L'istante deduceva, ancora, che le mansioni dallo stesso svolte sarebbero riferibili alla qualifica di autista di livello 4 senior, allo stesso regolarmente riconosciuta in busta paga, specificando che, nel mese di marzo, avrebbe percepito l'importo di euro 1.400,00.
L'istante lamentava, tuttavia, di non aver percepito lo stipendio relativo al mese di aprile, e di non aver ricevuto nulla, al momento della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni volontarie, a titolo di TFR e competenze e ratei di fine rapporto.
Per tale ragione, dunque, assumeva di essere creditore di un importo complessivo pari ad euro 4.142,00 a titolo di differenze retributive e concludeva chiedendo di “Accertate le causali di cui in premessa, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere l'importo di € 4.142,00 a titolo di differenze retributive, tfr, competenze e ratei di fine rapporto, lavoro straordinario, e per
l'effetto condannare la società resistente a corrispondergli tale importo, come quantificato in conteggio
o, comunque, quello diverso che si riterrà di giustizia, anche a mezzo CTU contabile”, con vittoria di spese, diritti, compensi e con attribuzione.
Parte resistente, pur raggiunta da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo contumace.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. Orbene, le richieste del ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società resistente, operante nel settore dei trasporti ed, in particolare, dei servizi di spedizione, logistica e corriere, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato.
Al riguardo, tuttavia, occorre evidenziare che, sul piano documentale, parte ricorrente nulla allega a supporto circa l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro tra le parti, essendosi la stessa, invero, limitata a produrre unicamente copia del modulo di recesso, un estratto del
CCNL di settore ed una visura camerale della società resistente, oltre ad una comunicazione a mezzo pec del 23.06.2021 (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente), dal contenuto comunque illegibile.
Ebbene, unico elemento comprovante l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro tra le parti sarebbe, in astratto, il modulo di recesso (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).
Tale modulo, tuttavia, in assenza di ulteriore documentazione e/o elementi o indici comprovanti l'esistenza del rapporto, nulla prova circa la sussistenza di un vincolo di subordinazione né tantomeno di collaborazione tra le parti.
Trattasi, invero, della comunicazione al Centro per l'impiego compilata e trasmessa dallo stesso ricorrente;
la stessa, peraltro, risulta depositata in formato fotocopia ed appare incompleta, in quanto difetta la prova circa l'effettivo invio di tale modulo.
Si ritiene, pertanto, che parte ricorrente, anche all'esito dell'istruttoria, comunque espletata, non abbia fornito la prova di quanto dedotto in ricorso, ovvero della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini e modi ivi indicati.
Appare, in ogni caso, opportuno precisare che, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Ebbene, nonostante la scelta della parte resistente di non costituirsi nel presente giudizio,
l'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione.
Ed, invero, nulla è emerso in ordine a quello che, per consolidato orientamento, può ritenersi elemento qualificante la subordinazione, ovverosia la sottoposizione del lavoratore ad un potere di direzione ed organizzazione da parte del datore che ne conformi in maniera incisiva la prestazione, determinandone contenuti e modalità esecutive;
nulla è emerso in ordine al concreto e costante esercizio da parte del convenuto di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e di un potere di tipo disciplinare che ne raffiguri una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto all'attore; nulla, ancora, è emerso in ordine all'obbligo del lavoratore di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze ovvero di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa.
Né dai dati positivi raccolti in sede istruttoria è dato evincere la sussistenza di altri elementi che pure, globalmente valutati, possono apparire sintomatici della subordinazione, quali ad esempio la predeterminazione da parte del datore dell'articolazione temporale della prestazione lavorativa ed il conseguente vincolo di orario a carico del lavoratore.
In particolare, all'esito della prova orale espletata, tali elementi non sono emersi, stante la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Sul punto, invero, il teste , escusso all'udienza del 09.05.2024, ha Testimone_1 dichiarato: “ADR: “Conosco il ricorrente perché vivevo nei pressi della sua abitazione;
io dal marzo
a fine aprile 2021 ho lavorato in Aversa in via Giotto presso un supermercato e, quindi, poiché all'epoca il ricorrente non era dotato di automobile, verso le 7,00 del mattino, dal lunedì al venerdì, nel predetto periodo, lo accompagnavo a Marcianise a lavoro;
in particolare, lo accompagnavo all'uscita dell'Asse Mediano ed, in particolare, a Marcianise, lasciandolo davanti alla sede della società datrice di lavoro per poi recarmi io ad Aversa presso la mia sede di lavoro. Specifico, tuttavia, di non essere mai entrato in azienda ed, ancora, che mi limitavo ad accompagnarlo all'andata, senza cioè andarlo a prendere al ritorno”. A domanda dell'avv. NO: “Io conosco il ricorrente perché sono il figlio della sua compagna ed abitiamo nello stesso paese”.
Ancora, la teste escussa all'udienza del 04.02.2025, sempre con Testimone_2
riferimento all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ha riferito: “ADR: “Sono la compagna del ricorrente da dieci anni”; ADR: “In realtà io andavo solamente a prendere il ricorrente e qualche volta lo accompagnavo, alternandomi con mio figlio Tes_1
, dato che in casa abbiamo solo due macchine: una la utilizzavo io per andare al lavoro e
[...] mio figlio usava l'altra. Il ricorrente non usava mai la macchina per recarsi al lavoro e, quindi, io e mio figlio ci accordavamo per organizzarci per accompagnarlo ed andarlo a prendere, ma ricordo che con la macchina arrivavo all'uscita di Marcianise e facevo una rotonda, dopo aver preso
l'Asse Mediano;
al ritorno di questa rotonda, lasciavo o prendevo il ricorrente fuori ad un cancello; non essendo del posto, avevo giusto imparato questo punto, ma non ricordo se fuori il cancello ci fosse un'insegna della società. In particolare, posso riferire che tali circostanze risalgono al 2021. All'epoca, anche mio figlio viveva con noi. Il periodo era marzo-aprile 2021, ma non ricordo per quanto tempo. Posso riferire che in genere andavo a prendere il ricorrente intorno alle
20,00, mentre al mattino era quasi sempre mio figlio che lo accompagnava, dato che al mattino io dovevo recarmi al lavoro e non riuscivo”.
I testi escussi – non presenti nell'arco della giornata lavorativa – non riferiscono, dunque, alcuna circostanza significativa al fine di fornire riscontro a quanto sostenuto al riguardo in ricorso, essendosi limitati a dichiarare di aver accompagnato o ripreso, in auto, il ricorrente a lavoro, “lasciandolo davanti alla sede della società datrice di lavoro” (cfr. dichiarazioni del teste e lasciandolo o riprendendolo “fuori ad un cancello” (cfr. dichiarazioni della teste Tes_1
, senza neppure vederlo entrare presso la sede di lavoro;
parimenti, non sono stati Tes_2 in grado di riferire alcuna circostanza circa la sussistenza di elementi sintomatici della subordinazione, oltre che della continuità della prestazione.
L'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è rimasto, pertanto, del tutto indimostrato.
In definitiva, le emergenze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova che la collaborazione tra le parti abbia assunto in sede esecutiva i connotati tipici della subordinazione, per il periodo indicato in ricorso.
La domanda va, quindi, rigettata. Il rigetto della domanda volta all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato comporta l'assorbimento della richiesta avente ad oggetto le differenze retributive azionate con il presente giudizio, in ordine alle quali, in ogni caso, per le stesse ragioni già esposte in precedenza, non si ritiene che, all'esito della prova orale, sia stata raggiunta la prova.
Stante la contumacia della parte resistente nulla è dovuto per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
S. Maria C.V., 01.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico