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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 16/10/2025 N. 14322/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SAMUELI Parte_1 C.F._1
NO e dell'avv. GRASSI LARA RICORRENTE contro
con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 6.12.24
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte:
[...]
Nel merito:
- dichiarare la nullità o comunque annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di iscrizione d'ufficio del ricorrente CP_ alla gestione commercianti dell allegato sub doc. 1; CP_
- accertare l'assenza dei presupposti di legge per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti dell e CP_ conseguentemente dichiarare che il ricorrente non è tenuto alla contribuzione per la gestione commercianti, relativi al proprio ruolo di socio in MG Real Estate & Consulting s.r.l. dal 01/03/2021 e per gli anni successivi sino a eventuali mutamenti delle proprie mansioni svolte in azienda;
- in ogni caso
- con vittoria di spese, compensi professionali del presente procedimento, oltre spese generali accessori fiscali e previdenziali come per legge;
Parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, preliminarmente dando atto della insussistenza dell'obbligo contributivo per il periodo 1.3.21-18.12.22, nonché, quanto al periodo 19.12.22-31.12.24, contestando in fatto ed in diritto la pretesa del ricorrente e chiedendone l'integrale rigetto. La causa è stata istruita mediante ammissione delle prove orali per testi dedotte dalle parti e, alla udienza del 16.10.25 è stata discussa e, ad esito della camera di consiglio, decisa mediante pubblicazione e lettura del dispositivo, con fissazione a sessanta giorni del termine per il deposito delle motivazioni. Giova dare sinteticamente conto delle complessive allegazioni di parte, sebbene, come evidente, nei ristretti limiti della loro rilevanza ai fini del decidere. è stato iscritto d'ufficio dall con provvedimento del 20.2.2024 a Parte_1 CP_1 seguito di delibera camerale del 5.2.2024 in qualità di socio unico dal dicembre 2018 della società MG REAL ESTATE & CONSULTING Srl con attività di “consulenza imprenditoriale e amministrativo gestionale” (cfr. doc.
2- visura camerale della società a pag.17). Nelle more del giudizio l competente ha accertato che effettivamente dal 1.3.2021 CP_2 al 19.12.2022 l'attività della società era di holding;
pertanto l'iscrizione d'ufficio è stata modificata ed è stata effettuata a far tempo dal 19.12.2022. L' ha anche inserito la data di cessazione dell'obbligo contributivo al 31.12.2024, dal CP_1 momento che, dal 1.1.2025, l'attività della società è tornata ad essere quella di holding. Nella presente sede parte ricorrente propone azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo in relazione al provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti adottato da CP_1 argomentando in punto illegittimità della iscrizione d'ufficio in ragione della carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi normativamente previsti, per non aver il mai prestato a favore Pt_1 della società quell'attività abituale e prevalente da cui sorge l'obbligo contributivo. La società viene costituita nel 2018; dal 01/03/2021 la avvia la propria Controparte_3 attività di gestione delle partecipazioni societarie. In data 04/11/2022 la incorpora per fusione la società di consulenza Controparte_3
MG Consulting s.r.l. e con decorrenza 19.12.22 – cui corrisponde variazione- comincia la propria attività commerciale di consulenza nel campo degli investimenti, della finanza, del marketing strategico e della gestione aziendale. In ricorso viene dedotto che la MG Real Estate & Consulting srl avrebbe affidato alla
[...]
(il cui socio di maggioranza e presidente del cda è sempre il ricorrente) la gestione di tutti i CP_4 servizi contabili ed amministrativi. Questi verrebbero tutt'ora svolti dai dipendenti della CP_4
e, nello specifico, dalle sigg.re , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
. Ogni altra questione contabile e fiscale sarebbe affidata al commercialista della società, Studio
[...]
Secam Servizi Contabili Amministrativi srl di Rimini. La (che ricordiamo cambiava il nome in MG Real Estate & Consulting Controparte_3 srl ad esito della fusione) si sarebbe inoltre avvalsa dell'attività del consulente di punta della propria acquisita Mg Consulting srl, ovvero il Dott. (il quale avrebbe continuato a prestare attività Persona_1
a favore della MG Real Estate & Consulting srl sino alla fine del mese di maggio 2023). Sarebbe stato dunque il dott. ad essere sempre presente in azienda, a rispondere alle Per_1 richieste dei clienti, a recarsi presso i clienti per le necessarie attività di auditing, a stilare e preparare la documentazione necessaria al raggiungimento degli obbiettivi relativi alle operazioni consigliate alla clientela. L'attività svolta in concreto dal ricorrente sarebbe stata sempre e solo quella di mera gestione amministrativa. Tale quadro non sarebbe mutato nemmeno quando, a fine maggio 2023, il dott. aveva Per_1 cessato la propria collaborazione con il dott. . Pt_1
2 L'attività operativa della società (o meglio della parte consulenziale della società) sarebbe infatti passata ad altro consulente, il dott. che quindi sarebbe diventato il consulente Persona_2 attraverso il quale la MG Real Estate & Consulting s.r.l. svolgeva la propria quotidiana attività di consulenza per i piani di riorganizzazione dell'attività aziendale dei clienti e per i progetti di miglioramento della redditività gestionale e finanziaria degli stessi (situazione replicatasi anche a seguito di ulteriore avvicendamento del dott. con il consulente dott. a far data dal Per_2 Persona_3
13/12/2023). Ciò anche in ragione del fatto che, secondo quanto evidenziato in ricorso, l'attività di consulenza di MG Real Estate & Consulting Srl sarebbe stata svolta a vantaggio di due esclusivi clienti: la e la sig.ra di TE (avendo la MG Real Estate & CP_4 Parte_6
Consulting srl emesso una fattura nel 2022 -alla ed una fattura nel 2023 -alla Sig.ra Controparte_4 [...]
. Parte_6
A dire di per converso, parte opponente, nella sua qualità di socio unico della società CP_1
MG REAL ESTATE & CONSULTING Srl, lavorerebbe al suo interno e dovrebbe pertanto sottostare agli obblighi contributivi previsti per gli esercenti attività commerciali (ex art. 29 della legge 2.6.1975, n. 160). Secondo parte convenuta la società a responsabilità limitata unipersonale si caratterizzerebbe nella sua struttura soggettiva per l'esistenza (definitiva) di un solo socio nel quale si riassume la società; ciò poiché sarebbe l'unico socio a direttamente o indirettamente organizzare e dirigere l'attività imprenditoriale, che costituisce lo scopo, l'oggetto della società (solo a lui riferibile). L'effettiva, immodificabile, realtà socio-economica della società unipersonale è un'impresa individuale, come tale recepita nel sistema legislativo: l'unico socio è l'imprenditore, che, nella qualificazione e regolamentazione legislativa, organizza ed esercita la sua (individuale) attività imprenditoriale per il raggiungimento di una determinata finalità - la limitazione della responsabilità per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale individuale - consentita dall'ordinamento legislativo. L'esercizio dell'attività imprenditoriale - con gli effetti giuridici che ne derivano - sarebbe riferito, e soggettivamente ricollegato, sempre ed esclusivamente all'unico socio;
il quale sarebbe l'unico soggetto dell'organizzazione imprenditoriale. In questo caso, pertanto -a dire di se l'impresa è CP_5 effettivamente attiva - vi sarebbe una presunzione assoluta di partecipazione del titolare con il proprio lavoro alla attività aziendale. ha infine evidenziato come, nel caso di specie, sarebbe stato sempre ed esclusivamente il CP_1
Sig. colui che effettivamente aveva compiuto le scelte gestionali della società, effettuando Pt_1 le trattative sul prezzo e sulle altre condizioni contrattuali con clienti e fornitori;
sottoscrivendo i contratti, decidendo i prezzi da applicare ai servizi forniti. Tanto premesso si rileva quanto segue. In diritto, per quanto di interesse, si osserva innanzitutto che l'art. 1, comma 203, così recita: L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto
3 di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. La Cassazione, nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 3240 del 12/02/2010 al cui testo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., integralmente ci si richiama, tanto ha affermato: In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Significativo il fatto che, il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, abbia quindi esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. Non essendovi un automatico obbligo di iscrizione, in taluni casi procede d'ufficio alla CP_1 iscrizione alla gestione commercianti di soggetti che cumulano entrambe le qualifiche;
ciò seppure, in linea di principio, rileva- e deve essere accertata- l'attiva partecipazione del socio amministratore in quelle attività operative che caratterizzano l'oggetto sociale, in misura prevalente rispetto ai fattori produttivi che evidentemente variano a seconda dell'attività dell'impresa. Più di recente peraltro, la Suprema Corte, con due successive pronunce della Sezione Lavoro, la n. 3637 del 13 febbraio 2020 e la n. 3829 del 14 febbraio 2020, ha dato seguito a precedente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dell' nel caso del socio amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente CP_1 se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Con le decisione da ultimo citate la Corte di Cassazione ha confermato che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Viceversa, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata. Ciò poiché, secondo i giudici di legittimità, le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore;
l'attività di amministratore invece è diretta a dare esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale sulla base di una relazione di immedesimazione
4 organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019). Posto che dunque il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, non essendo di per sé sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale, la interpretazione giurisprudenziale ha chiarito come, il carattere di abitualità e prevalenza debba intendersi con riferimento all'attività lavorativa espletata in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) (cfr., ex multis, Cass. n. 4440 del 2017). Ed ancora, nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un "facere sostanzialmente gestorio" e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. anche, Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019). In punto di prova della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza deve dunque nella presente sede accertarsi, la sussistenza dei requisiti di legge per la coesistenza dell'iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti, nonché (e soprattutto) l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale che deve dimostrare il presupposto impositivo. A tal proposito, possono assumere rilevanza ai fine della prova la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (cfr. Cass. n. 8613 del 2017) nonché l'organizzazione dell'attività stessa. Resta comunque fermo, l'onere della prova in capo all'istituto previdenziale - attore sostanziale. Nel caso di specie, come premesso la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove orali per testi dedotte dalle parti. Si riportano i verbali delle prove assunte: Viene introdotto il primo teste che si impegna come da rito e dichiara: sono , nato a [...]
Legnano il 20.9.1989, residente a [...], sono impiegata presso dal 2013, mi occupo della Controparte_4 gestione amministrativa e contabile della società. Indifferente. presta attività amministrativa e contabile Controparte_4 in favore della società Preciso che l'attività affidataci dalla Controparte_6 Controparte_6
è limitata poiché questa società si occupa solo di consulenza e nel concreto emette poche fatture;
e noi ci limitiamo
[...] alla registrazione di queste fatture ed in generale alla tenuta delle registrazioni contabili e corrispondenza. Lo studio Secam servizi contabili amministrativi S.r.l. di Rimini è il commercialista di cui si avvale anche la mi Controparte_4 risulta che si tratti anche dello stesso studio commercialista che segue la trattandosi dello Controparte_6 studio commercialista con cui noi della ci rapportiamo in occasione degli adempimenti periodici, sia per noi che per CP_4 la Confermo il capo 12 del ricorso e specifico che noi tutte ci occupiamo della gestione dei servizi Controparte_6 contabili e amministrativi, sia della che della Preciso che sino al 2022 la CP_4 Controparte_6 poiché nasce dalla fusione della Real estate e della MG Consulting. L'attività di Controparte_6 consulenza della società è molto limitata, sono consulenze in ambito valutativo, per fare un esempio nel 2022, anno nel quale la società ha emesso un'unica fattura, veniva valutata la possibilità di subappaltare l'attività della a CP_4 terzi. Io però mi occupo di adempimenti diversi, come già detto, e non sono quindi al corrente del dettaglio dell'attività di consulenza. Il dott. è un professionista, un consulente, non so essere più precisa, ed è un collaboratore della Persona_1
la consulenza che la società ha reso nel 2022, di cui ho parlato, fu appunto resa da lui. Controparte_6 Per_ Il era collaboratore della solo fino al 2023; all'attualità non lo è più, non ha mai Controparte_6
5 Per_ svolto alcuna attività in favore della Il si è occupato delle attività di consulenza della CP_4 Controparte_6 per il 2022 e sino al maggio 2023, ciò in via esclusiva, era il solo consulente di cui la società si avvaleva.
[...]
Poi c'è stato il passaggio di consegne, nel maggio 2023, al dott. , anch'egli consulente e professionista. Il dott. Per_2 Per_
è stato consulente della in via esclusiva, come prima il sino alla fine del Per_2 Controparte_6
2023, credo novembre. Nel 2024 il nuovo consulente è stato il dott. , anche quest'ultimo quale unico consulente Per_3 della società. quale socio e legale rappresentante della si occupa della Parte_1 Controparte_6 sottoscrizione dei documenti societari per i quali è richiesta la sua firma. Le sedi delle due società sono identiche, gli uffici sono un open space, all'interno del quale noi operiamo, e all'interno di questo open space operavano anche i consulenti che si sono succeduti nel tempo, per la Il dott. ha una sua postazione ma è presente Controparte_6 Pt_1 saltuariamente, quando è richiesta la sua presenza, ad esempio in concomitanza delle convocazioni per depositare il bilancio, per la redazione dei verbali di assemblea, per firmare le dichiarazioni periodiche. Erano i consulenti, via via succedutisi, che si recavano presso i clienti, svolgevano attività di auditing, stilavano la documentazione correlata. Ritengo Per_ che il sia stato scelto per questo ruolo dal poiché già si conoscevano;
successivamente il fu segnalato Pt_1 Per_2 Per_ dal il Giunta fu trovato tramite un annuncio: fu la mia collega a mettere un annuncio per la Parte_4 ricerca di un consulente. Era ovviamente il dott. a sottoscrivere il contratto di conferimento di incarico ai vari Pt_1 consulenti;
i contratti erano elaborati da noi io ad esempio mi sono occupata di redigere questi contratti di CP_4 incarico ai consulenti. Il solo cliente della è la poiché la sola fattura Controparte_6 Controparte_4 emessa nel 2022 è quella di cui ho parlato e nel 2023 fu emessa un'altra fattura, ma per una Success fee e quindi era un completamento di un'attività già intrapresa in favore della cliente Specifico che i vari consulenti Parte_6 succedutisi fatturavano alla e poi noi ci assicuravamo di effettuare i pagamenti a saldo di Controparte_6 questa fatturazione. Il contratto di conferimento di incarico professionale prevedeva dei compensi fissi con fatturazione periodica. ADR specifico che io, in quanto dipendente di ove volessi andare in ferie mi rivolgevo al dott. CP_4
era lui che le autorizzava. Parte_1
ADR specifico che quando fui assunta ebbi un colloquio di assunzione con l'impiegata dell'epoca
[...]
e il dott. CP_7 Parte_1
Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste che si impegna come da rito e dichiara: sono Testimone_1 nato a [...] il [...], residente a [...], sono consulente finanziario, libero professionista con partita IVA. Ho prestato attività in favore della nel 2022, sino al maggio 2023. Mi sono Controparte_6 occupato di effettuare una consulenza specifica sulla situazione immobiliare di una delle società clienti della
[...]
, per cui io lavoravo, società che dal 2022 è diventata cliente della la società CP_6 Controparte_6 committente di cui parlo è la Preciso che 10 anni prima avevo avuto modo di lavorare col dott. Controparte_4
sempre in ambito di consulenza. Il ragazzo che era all'intero della nel 2022, andò via e io ho Pt_1 CP_6 preso il suo posto. Con la fusione mi sono trovato direttamente nella con l'incarico di Controparte_6 consulenza di cui ho detto. Specifico che io lavoravo un po' da casa ed un po' negli uffici della Controparte_6
, che sono ad Arese, non ricordo la via. In questi uffici c'erano
[...] Parte_2 Parte_5 Pt_4
e di cui non ricordo il cognome. Si trattava delle dipendenti della Il
[...] Pt_3 Controparte_6 dott. c'era e non c'era, nel senso che spesso era nella sua casa di Palermo e quindi veniva sporadicamente: Pt_1
c'erano settimane in cui non lo si vedeva e settimane in cui lo si vedeva due o tre giorni. Io più o meno in una settimana Cont lavorativa andavo lì 3 o 4 giorni in media. Che io sappia non c'erano altri consulenti per la Controparte_6
, lì in ufficio c'era anche l'architetto o non ricordo con precisione, che si occupava di
[...] Testimone_2 Per_4
6 seguire le questioni collegate agli immobili. Mi sono occupato di quest'unica consulenza per la Controparte_6
. Dopo il maggio 2023 è subentrato nel mio ruolo ufficiale;
fui io ad aiutare
[...] Persona_2 Parte_1
a trovare qualcuno che mi sostituisse. Il si occupava essenzialmente dei bilanci, io mi occupai di
[...] Pt_1 questa consulenza che era per una società sempre del e quindi, siccome era una cosa delicata, lui volle incaricare Pt_1 qualcuno esternamente per questa consulenza interna. Era mirata a capire se era conveniente o meno esternalizzare un business legato a questa specifica società. Aveva proprio bisogno di qualcuno di esterno che si occupasse di questa consulenza a garanzia dell'indipendenza del lavoro. Specifico che io, all'interno del mio anno quale consulente della
[...]
mi sono occupato della consulenza di cui già ho detto e di un'ulteriore consulenza in favore di Controparte_6 una cliente storica ( del che iniziai e conclusi prima di lasciare il mio incarico, e che era relativa a una Pt_6 Pt_1 dismissione di un magazzino in Sud America. Il mio incarico professionale l'ho sottoscritto con il prevedeva Pt_1 fatturazione periodica su compenso fisso, c'era anche una piccola parte di bonus ma recessiva. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste che si impegna come da rito e dichiara: sono , nato a [...]
Roma il 13.6.1974, residente a [...]sul Naviglio, sono consulente finanziario libero professionista iscritto all'albo dei consulenti finanziari, senza mandante. Attualmente svolgo il mio incarico in favore del dott. nella Pt_1 [...]
Preciso di aver interagito con un annuncio su linkedin per una posizione di investment Controparte_6 Per_ manager e in questa occasione conobbi avemmo un colloquio telefonico, cui è seguita una videocall con e Persona_1
e successivamente li ho conosciuti di persona. Il contratto di incarico professionale fu sottoscritto a dicembre Pt_1
2023 perché all'epoca io ero già legato da altra collaborazione con mandante e non potevo avere altri incarichi. Attualmente io ho più consulenze, non sono in esclusiva. Per la io gestisco la parte Controparte_6 finanziaria, gestione degli attivi finanziari. La società è una società che opera sul mercato immobiliare, comprando ed affittando immobili e reinvestendo gli utili derivanti dall'attività di locazione e compravendita. In aggiunta a questa parte principale, che è il cuore dell'attività della società, ci possono essere anche consulenze esterne. Oltre a me la società si avvale di un architetto, c'è poi un commercialista esterno che si occupa dell'attività e poi le dipendenti della struttura che sono
, e;
siamo tutti insieme in ufficio in un open Parte_2 Parte_4 Parte_5 Pt_4 Parte_3 space, con scrivanie separate. Queste dipendenti si occupano della parte amministrativa e contabile. Io lavoro fisso dall'ufficio anche se ho la possibilità di lavorare da casa e ogni tanto lo faccio. L'ufficio si trova ad Arese in via dei platani 82B. All'interno di questo open space c'è una stanza delimitata da una porta scorrevole a vetri, che è la scrivania del dott. Lui non è lì quotidianamente, capita che venga per firmare dei contratti, per interfacciarsi con le Pt_1 ragazze o nel mio caso per sentire come va la borsa o cose di questo tipo. Lui essenzialmente svolge l'attività del proprietario di un'azienda che ha necessità di avere dei feedback dai propri dipendenti. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Dalla istruttoria orale assunta possono trarsi precise considerazioni. In particolare, l'istruttoria condotta porta a ritenere il ricorso non meritevole di accoglimento. Le dichiarazioni di tutti i testimoni esaminati restituiscono un quadro per il quale è il ricorrente ad indifferentemente gestire come proprietario di un'azienda l'attività della;
Controparte_6 dalla istruttoria assunta è infatti emerso che l'attività di consulenza finanziaria che concretizzerebbe l'oggetto sociale della srl, sarebbe fornita dalla tramite consulenti di Controparte_6 volta in volta selezionati proprio dal , nei confronti di clienti che o sono storici clienti del Pt_1
, o sono società sempre riferibili al . CP_8 Pt_1
7 La è quindi una società unipersonale riferibile al socio unico ed Controparte_6 amministratore che svolge consulenza tramite consulenti selezionati esclusivamente dal Pt_1
nei confronti di clienti che o sono la (ove il è socio di Pt_1 CP_4 Pt_1 maggioranza ed amministrazione, essendo gli altri due soci, verosimilmente la di lui moglie ed il di lui figlio), o sono clienti storici, esclusivi, sempre del (deposizione dei testi e Pt_1 Per_3
Per_1
La commistione dei ruoli è totale;
il risulta essere il soggetto che si occupa di Pt_1 selezionare collaboratori e dipendenti (che gli stessi consulenti incaricati infatti ritengono erroneamente essere dipendenti assunti dalla ); risulta impossibile diversificare le attività Controparte_6 che questi ultimi svolgerebbero per effetto dell'essere dipendenti della da quelli affidate CP_4 direttamente dalla , atteso che tutte le attività risultano indirizzate verso obiettivi Controparte_6 complessivi invariabilmente fissati dal , che svolge indistintamente, il ruolo di datore di Pt_1 lavoro che ha necessità di avere dei feedback dai propri dipendenti, di cliente, di amministratore, di socio. Assume valenza altamente significativa quanto in particolare dichiarato dal testimone : Per_3
Per la io gestisco la parte finanziaria, gestione degli attivi finanziari. La società è una Controparte_6 società che opera sul mercato immobiliare, comprando ed affittando immobili e reinvestendo gli utili derivanti dall'attività di locazione e compravendita. In aggiunta a questa parte principale, che è il cuore dell'attività della società, ci possono essere anche consulenze esterne. Oltre a me la società si avvale di un architetto, c'è poi un commercialista esterno che si occupa dell'attività e poi le dipendenti della struttura che sono , , e Parte_2 Parte_4 Parte_5 Pt_4
; siamo tutti insieme in ufficio in un open space, con scrivanie separate. Queste dipendenti si occupano Parte_3 della parte amministrativa e contabile. Io lavoro fisso dall'ufficio anche se ho la possibilità di lavorare da casa e ogni tanto lo faccio. L'ufficio si trova ad Arese in via dei platani 82B. All'interno di questo open space c'è una stanza delimitata da una porta scorrevole a vetri, che è la scrivania del dott. Lui non è lì quotidianamente, capita che venga per Pt_1 firmare dei contratti, per interfacciarsi con le ragazze o nel mio caso per sentire come va la borsa o cose di questo tipo. Lui essenzialmente svolge l'attività del proprietario di un'azienda che ha necessità di avere dei feedback dai propri dipendenti. Vieppiù ove si consideri che è da escludersi che, come dedotto in ricorso, fossero i consulenti, via via succedutisi, a recarsi presso i clienti -posto che il solo cliente della Controparte_6
è appunto la che presta attività amministrativa e contabile in favore della
[...] CP_4 società nei medesimi locali- o a svolgere nei confronti di questi una Controparte_6 qualche attività di auditing. Le due società hanno infatti identica sede ed ufficio unico all'interno del quale indifferentemente operano dipendenti e consulenti scelti, organizzati, diretti e remunerati sempre dal (che qui ha una sua postazione dedicata). Pt_1
In tal contesto, al netto dell'autonomia operativa che consulenti e dipendenti (questi formalmente nemmeno della ) possono aver acquisito nello svolgimento Controparte_6 delle attività loro affidate, gli atti di gestione e organizzazione della realtà aziendale – in uno con le sottese determinazioni – non possono che essere di esclusiva pertinenza di parte ricorrente e non certo demandati all'autogestione di collaboratori. Non appare verosimile che le decisioni concernenti la struttura organizzativa (come, ad esempio la gestione dei rapporti contrattuali con clienti, consulenti, collaboratori e dipendenti – formalmente della così come la gestione di costi ed incassi) siano rimesse a valutazioni CP_4 autonome e discrezionali dei singoli consulenti, essendo attività che – in assenza, come nel caso di specie, di una differente figura apicale o direttiva – non possono che essere attribuite al Pt_1
(socio unico con poteri di gestione e di amministrazione ordinaria e straordinaria della società).
8 Quanto sin qui motivato giustifica l'integrale rigetto del ricorso, restando assorbito l'esame di ogni ulteriore questione pur dedotta dalle parti in quanto non rilevante ai fini della decisione. Sussistono comunque i presupposti per procedere alla parziale compensazione delle spese di lite e ciò, avuto riguardo, al fatto che per parte del periodo per il quale ha operato la iscrizione d'ufficio, risulta CP_1 pacifico che la società esercitasse non l'attività di consulenza, ma bensì quella di holding. Le residue spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo, ex DM 55/2014, nei valori dello scaglione di riferimento relativo alle controversie in materia, avuto riguardo alla istruttoria assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) conferma la legittimità del provvedimento di iscrizione del Sig. alla Gestione Pt_1
Commercianti per il solo periodo dal 19.12.2022 al 31.12.2024; CP_1
2) dispone la compensazione delle spese di lite nella misura della metà e condanna parte ricorrente alla refusione della residua metà delle spese di lite in favore di già in tal misura liquidata CP_1 in euro 2000 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge;
3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 16/10/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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