Art. 37.
Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo e' ammesso ricorso, da parte degli interessati, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro trenta giorni dalla data in cui e' stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi.
La decisione del Consiglio di amministrazione e' definitiva. Il ricorso avverso il ruolo non sospende la riscossione e puo' concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate
Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo e' ammesso ricorso, da parte degli interessati, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro trenta giorni dalla data in cui e' stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi.
La decisione del Consiglio di amministrazione e' definitiva. Il ricorso avverso il ruolo non sospende la riscossione e puo' concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate