CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6522 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. LE AL Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa MA NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 7330 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del
6.11.2025 e vertente
TRA
( , già denominata Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Agostini
( ) e RA PE ( in virtù C.F._1 C.F._2
di procura in calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
pag. 1 di 18 E
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'avv. Giovanni Potere ( ) in virtù di procura C.F._4
in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 13535/2021
pubblicata il 13.8.2021, corretta con ordinanza depositata il 13.10.2021, e notificata il 6.11.2021 (opposizione a decreto ingiuntivo su cambiali).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione del 6.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 14418/2017 del 15.6.2017 il Tribunale di Roma
ingiunse a (già Parte_3 Controparte_2
già e a (già CP_3 Parte_1 Parte_2
il pagamento, in solido tra loro, in favore della
[...]
ricorrente , della somma di € 1.830.000,00 (oltre Parte_4
interessi dalle scadenze e spese della procedura), portata da dodici cambiali avallate emesse dalle società ingiunte in favore della ricorrente e rimaste insolute;
cambiali che, in quanto irregolari perché prive di bollo e indicazione del luogo di emissione, furono ritenute idonee ad integrare una promessa di pagamento, per gli effetti di cui all'art. 642, comma 2, c.p.c.
pag. 2 di 18 Con atto di citazione notificato il 26.7.2017 propose Parte_1
opposizione avverso il suddetto decreto, deducendo il mancato assolvimento,
da parte della , dell'onere di provare i fatti costitutivi della propria CP_1
pretesa, in ragione dell'inidoneità di undici delle dodici cambiali depositate nel procedimento monitorio a integrare altrettante promesse di pagamento;
ciò in quanto l'incompletezza delle cambiali (prive dell'indicazione, dopo la parola prestampata “pag” del suffisso “herò'” o “heremo” ovvero del suffisso
“herete”) avrebbe reso impossibile l'individuazione del preteso soggetto promittente. L'opponente eccepì, inoltre, l'intervenuta soddisfazione del credito a garanzia del quale le cambiali furono rilasciate, risultante da un atto di transazione del 21.4.2015, con cui .p.a. e Pt_5 Controparte_2
si erano impegnate a corrispondere l'importo di € 1.984.295,95, a
[...]
tacitazione delle pretese avanzate dalla in forza della sentenza n. CP_1
24381/2014, con la quale il Tribunale di Roma aveva risolto per inadempimento di Meta s.r.l. il contratto del 19.7.20212, avente ad oggetto la vendita del proprio immobile in Roma, via Casali delle Cornacchiole n. 129 e dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. il successivo atto di conferimento dell'immobile nel capitale di obblighi che erano stati Parte_2
specificamente regolati con altra scrittura privata, stipulata lo stesso
21.4.2015.
Tanto permesso, l'opponente chiese di dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e di accertare che «nulla è dovuto da alla Sig.ra in relazione alle 12 cambiali incomplete per Pt_1 CP_1
pag. 3 di 18 cui è causa, inidonee a valere come promesse di pagamento riferibili a
. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale adito, con sentenza n. 13535/2021,
rigettò l'opposizione, sul rilievo che la debitrice opponente non avesse fornito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la prova contraria dell'esistenza del credito risultante dalle cambiali, qualificabili come promesse di pagamento.
Con successiva ordinanza del 13.11.2021 la sentenza fu corretta nel senso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della , CP_1
dichiaratosi antistatario
2. Con atto di citazione notificato il 6.12.2021 ha proposto appello, Pt_1
chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, sia revocato il decreto ingiuntivo n. 14418/2017 e accertato che «nulla è dovuto da alla Sig.ra in relazione Pt_1 CP_1
alle 12 cambiali incomplete per cui è causa, le quali non possono valere nemmeno quali promesse di pagamento e, in ogni caso, quali promesse di pagamento riferibili a . Pt_1
3. Si è costituita la parte appellata, che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto e per la conferma del decreto ingiuntivo n. 14418/2017 per la somma di € 1.830.000,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura d'ingiunzione.
4. Alla prima udienza la Corte ha accolto l'istanza di inibitoria ex art. 283
c.p.c.
Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 20.10.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi pag. 4 di 18 dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
All'udienza del 6.11.2025 la parte appellata ha prodotto l'ordinanza del
Tribunale di Roma 2.5.2017, pronunciata nel giudizio R.G. n. 26391/2017, di cui l'appellante ha eccepito l'inammissibilità.
Le parti, infine, hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies, c.p.c.
(comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n.
164/2024).
5. Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, a norma dell'art. 345, comma 3 c.p.c., della produzione documentale avente ad oggetto l'ordinanza del Tribunale di Roma del 2.5.2017, pronunciata nell'ambito del procedimento
R.G. n. 26391/17. Tale ordinanza, infatti, non costituisce un documento di formazione successiva, né un atto non prodotto prima per causa non imputabile,
ossia per ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sua sfera di controllo e non dipendenti da una propria condotta non diligente, considerato che l'appellata era parte del procedimento nell'ambito del quale è stata pronunciato il provvedimento in questione (cfr. Cass. ord. 9.5.2023, n. 12399; Cass. 15.6.2018,
n. 15762; Cass. 9.11.2017, n. 26522).
6. Passando al merito, l'appello è fondato su tre motivi.
Con il primo (rubricato «Erronea qualificazione giuridica del rapporto tra le parti e delle Cambiali Incomplete») si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che l'azione monitoria sarebbe stata promossa pag. 5 di 18 «sulla scorta di dodici cambiali avallate, prive di bollo e senza indicazione del luogo di emissione, emesse in favore della da parte della allora CP_1
l., oggi . Controparte_4 Pt_1
Sul punto l'appellante osserva che è soggetto del Controparte_2
tutto distinto da che era invece denominata ., e Parte_1 Parte_2
quindi il giudice di prime cure avrebbe errato nell'individuare i soggetti coinvolti nel preteso rapporto cartolare . Sarebbe inoltre incerto se le cambiali recassero un ordine di pagamento (cambiali tratte) o una promessa di pagamento (pagherò cambiario), il che renderebbe impossibile l'individuazione dei promittenti o dei trattari;
le cambiali pertanto «non sono nemmeno idonee ad identificare con certezza un soggetto promittente o,
quanto meno, a provare che tale soggetto promittente sia la Società.
Conseguentemente, non solo le Cambiali Incomplete – come è oramai pacifico – non potevano costituire in alcun modo dei “titoli di credito” ma in ogni caso nessuna promessa di pagamento» (v. atto di appello, p. 17) .
Il motivo è infondato.
Ritiene la Corte che le cambiali prodotte a sostegno del ricorso monitorio siano qualificabili come promesse di pagamento riferibili a Parte_1
Dette cambiali individuano, infatti, quale debitrice, non solo
[...]
ma anche precedente denominazione di Controparte_2 Parte_2
e sono sottoscritte dal rappresentante legale p.t. di entrambe Parte_1
le società.
Prive di pregio appaiono, dunque, le censure sollevate dall'appellante attinenti all'impossibilità di individuare il debitore tenuto al pagamento,
pag. 6 di 18 essendo del tutto irrilevante rispetto al tenore della decisione e al corretto inquadramento della vicenda, il mero errore materiale commesso dal giudice di primo grado circa la precedente denominazione di indicata in Pt_1
l., anziché, come corretto, in .a. Controparte_4 Parte_5
Non può essere condivisa neppure la doglianza dell'appellante secondo cui la mancata apposizione del suffisso “herete” o “heremo” (dopo il prefisso “pag”
stampigliato sulle cambiali) priverebbe dieci dei dodici titoli di qualsiasi valenza probatoria, posto che, come già detto, a margine della sezione che individua .a. quale debitrice dell'importo indicato nelle cambiali, è Parte_5
apposta la sottoscrizione del suo legale rappresentante pro tempore, mai disconosciuta. Ne discende che, anche ipotizzando che, a causa della omessa apposizione del suffisso “gheremo” o “gherò”, le cambiali in questione possano considerarsi carenti della «promessa incondizionata di pagare una somma determinata» di cui all'art. 100 della legge cambiaria, le stesse valgono, nondimeno, come ricognizioni di debito, soggette allo stesso regime delle promesse di pagamento.
La decisione del primo giudice appare dunque corretta, trovando applicazione il costante orientamento per cui, nei rapporti diretti tra le parti la cambiale o l'assegno bancario, oltre a poter esplicare la loro ordinaria efficacia cartolare, hanno anche valore di promessa di pagamento con riferimento al rapporto sottostante all'emissione o la trasmissione del titolo: come tali, essi comportano ex art. 1988 c.c. una inversione processuale dell'onere della prova in ordine alla sussistenza del credito dedotto dal beneficiario del titolo
(Cass. ord. n. 17850/2017; Cass. n. 13099/2008; Cass. n. 6275/2004). È stato pag. 7 di 18 altresì precisato che l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento,
nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (Cass.
n. 19860/2011; Cass. n. 18069/2004).
7. Con il secondo motivo (intitolato «Erronea applicazione del principio ex art. 2697 – Mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della convenuta opposta (attrice in senso sostanziale nel giudizio di prime cure)»
l'appellante denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. ad opera del giudice di primo grado, il quale avrebbe errato nel ritenere provati gli elementi costitutivi della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dalla
, attrice sostanziale nel successivo giudizio di opposizione. CP_1
Lamenta, inoltre, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma «l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opponente a tal fine, […] non avendo avuto cura l'istante [ n.d.r.], all'udienza del 7.10.2019 di chiedere i termini Pt_1
ex art. 183 co. Vi c.p.c. a ciò deputati».
Più specificamente l'appellante deduce che la non avrebbe mai CP_1
allegato e provato quale sarebbe il rapporto causale intercorrente con e sotteso alla emissione delle cambiali irregolari, essendosi limitata Pt_1
a richiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, senza formulare alcuna domanda basata sul rapporto fondamentale. Sicché, essendo le cambiali prive di valore probatorio, la non avrebbe assolto CP_1
all'onere di provare il titolo del proprio asserito credito, mentre proprio pag. 8 di 18 l'appellante avrebbe depositato documentazione comprovante l'infondatezza della pretesa avversaria, il cui esame sarebbe stato trascurato dal giudice di primo grado.
8. Con il terzo motivo di appello (rubricato «Erronea valutazione dell'oggetto della domanda e contraddittorietà della decisione») si denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha confermato il decreto ingiuntivo, nonostante l'appellata non avesse specificamente richiesto la condanna di al pagamento delle somme risultanti dalla Pt_1
scrittura privata del 21.4.2015, essendosi limitata a domandare il rigetto dell'opposizione. Di conseguenza, secondo l'appellante, il thema
decindendum avrebbe dovuto essere identificato nel solo accertamento dell'eventuale diritto dell'opposta a conseguire il pagamento di €
1.830.000,00 e non anche delle (diverse) somme eventualmente dovute in virtù dei sottostanti rapporti causali, in relazione ai quali in ogni caso l'appellante eccepisce l'intervenuto pagamento.
L'appellante chiede, infine, la riforma della sentenza nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese in conseguenza dell'accoglimento della propria impugnazione.
9. I due motivi, da esaminare congiuntamente, stante la loro stretta connessione logico-giuridica, sono parzialmente fondati e vanno accolti nel senso e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Oltre ad essere stato documentato il rapporto causale in virtù del quale furono rilasciate le cambiali azionate in via monitoria dalla , CP_1
pag. 9 di 18 risulta provato anche l'adempimento parziale delle obbligazioni oggetto di tale rapporto.
In particolare, l'appellante deduce che il 19.7.2012 Controparte_2
(denominata all'epoca Meta s.r.l. e oggi Parte_3
acquistò dall'appellata l'immobile in Roma, via Casali delle Cornacchiole n.
129, e che l'acquirente si rese inadempiente rispetto all'obbligo di pagare il prezzo, convenuto in € 1.480.000,00 (v. atto appello, p. 2).
A fronte di tale inadempimento, con sentenza n. 24381/2014 (causa n.
24381/2014 R.G.), il Tribunale di Roma risolse il contratto di compravendita,
in accoglimento della domanda formulata dalla venditrice , e CP_1
dichiarò inopponibile nei confronti di quest'ultima il conferimento dell'immobile nel capitale di nelle more perfezionato Pt_1
dall'acquirente.
Detta pronuncia fu impugnata dalle soccombenti, ma in data 21.4.2015
[...]
e conclusero una transazione, Controparte_2 CP_5 CP_1
prevedendo l'abbandono della lite e la rinuncia da parte della agli CP_1
effetti della richiamata sentenza;
ciò a fronte dell'impegno di Parte_2
(ossia e di di pagare, a titolo di Parte_1 Controparte_2
prezzo d'acquisto dell'immobile, il maggiore importo di € 1.984.295,95 (cfr.
docc. 3 e 4 allegati all'atto di opposizione).
Infatti, con scrittura privata coeva e collegata alla transazione, le parti regolarono le modalità di corresponsione di detto importo, prevedendo,
quanto a € 484.195,95 il pagamento in natura, ossia l'accollo, da parte di e di di alcuni debiti della di pari Pt_1 Controparte_2 CP_1
pag. 10 di 18 valore nominale (€ 147.849,50 per imposta di registro;
€ 95.168,53 per rate non ancora scadute relative a mutuo fondiario concesso da Intesa San Paolo;
€ 76.177,92 per rate scadute e non pagate del medesimo mutuo fondiario,
oltre interessi di mora e spese;
€ 165.000,00 oltre interessi e spese, dovuti in virtù di una cambiale rilasciata in favore della ). Nella Controparte_6
scrittura si dà atto che, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni rivenienti dall'accollo, (oggi e emisero CP_2 Pt_1 Controparte_2
tre cambiali avallate per l'importo di € 530.000,00, con facoltà di incasso per la beneficiaria in caso di mancato pagamento dei richiamati debiti da parte delle accollanti entro un anno dalla data di sottoscrizione dell'accordo (artt.
2 e 6).
L'ulteriore importo di € 500.000,00 avrebbe dovuto essere corrisposto mediante n. 4 assegni, ciascuno di € 125.000,00; il primo di tali assegni avrebbe dovuto essere emesso contestualmente alla sottoscrizione della scrittura, mentre i restanti avrebbero dovuto essere emessi in tre tranche. A
garanzia di tali obbligazioni venne emessa una cambiale di 500.000,00 (art.
7.a).
Il prezzo residuo, pari ad € 1.000.000,00, avrebbe dovuto essere corrisposto con n. 10 bonifici mensili, a partire dal mese di giugno 2015. A garanzia di tale ulteriore impegno furono rilasciate n. 10 cambiali, da restituire mensilmente a fronte dell'incasso mensile delle somme dovute (art.
7.b).
Infine, a ulteriore garanzia degli impegni assunti da e da Pt_1 [...]
fu emesso un altro assegno per € 1.480.000,00, il quale CP_2
pag. 11 di 18 avrebbe dovuto essere distrutto a fronte dell'esecuzione delle prestazioni transattive (art. 11).
Tanto premesso, l'appellante eccepisce di avere corrisposto alla CP_1
l'importo di € 410.000,00, indicando, a riprova del pagamento, un documento sottoscritto dalla stessa creditrice dal quale risulta un residuo di € 90.000,00
su € 500.000,00 che avrebbero dovuto essere corrisposti mediante assegni
(cfr. doc. 9 allegato all'atto di citazione in opposizione).
Inoltre, rileva che l'odierna appellata avrebbe beneficiato Pt_1
dell'estinzione del debito tributario di € 147.849,50, già oggetto di accollo,
con conseguente necessità di defalcare il relativo importo dal prezzo residuo.
Deduce, infine, che la notificò, in data 4.4.2017, un atto di CP_1
precetto fondato sull'assegno bancario emesso per l'importo di €
1.480.000,00, il cui incasso era stato rifiutato dalla banca trattaria;
precetto che, a dire dell'appellante, avrebbe «dato piena esecuzione per un ammontare corrispondente ai propri diritti di credito derivanti dall'Atto di Transazione e dalla Scrittura Privata» (cfr. pag. 6 dell'appello), nonostante l'opposizione spiegata dalla debitrice ai sensi dell'art. 615 c.p.c., anche in questo caso sul rilievo dell'irregolarità dell'assegno, privo di data (doc. 14 allegato alla citazione in opposizione).
Ciò premesso, è pacifico tra le parti e, pertanto, deve ritenersi provato l'intervenuto pagamento del solo importo di € 410.000,00. In particolare,
nella stessa comparsa di costituzione e risposta, p. 6, si legge «alla Sig.ra furono corrisposti esclusivamente € 410.000,00» di cui «€ CP_1
125.000,00 a mezzo a.b. datato 21 aprile 2015 ed € 285.000,00 CP_7
pag. 12 di 18 per contanti erogati in varie tranche»; circostanza peraltro già risultante dalla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di prime cure.
Di contro, l'appellante non ha provato l'adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte con la scrittura del 21.4.2015.
Segnatamente, quanto al preteso pagamento dell'importo di € 1.480.000,00,
non è controverso che l'assegno di pari importo consegnato alla a CP_1
garanzia delle obbligazioni non fu mai incassato, stante il rifiuto opposto dalla banca trattaria;
proprio il mancato incasso dell'assegno ha successivamente determinato la notifica dell'atto di precetto, che è stato opposto dalla debitrice precettata (doc. 14 allegato alla citazione in opposizione). Sennonché, la notifica dell'atto di precetto da parte della
, cui non è eseguita un'espropriazione satisfattiva, non può certo CP_1
inquadrarsi tra i modi di estinzione delle obbligazioni.
Né può ritenersi che la «quietanza notarile», peraltro non ritualmente acquisita agli atti, ma più volte citata nell'atto di appello, possa comprovare l'adempimento delle obbligazioni transattive assunte da dal Parte_1
momento che, con la stessa, la si sarebbe in ogni caso limitata a CP_1
dare atto della ricezione del richiamato assegno, mai incassato;
tale circostanza, oltre a essere pacifica, è in ogni caso inidonea a fondare l'eccezione di adempimento dell'appellante, alla stregua dei pacifici princìpi
espressi sul punto della S.C., secondo cui la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal
nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera pag. 13 di 18 dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (v. tra le tante,
Cass. n. 12685/2024).
Infine, con riferimento all'impegno assunto (anche) da di estinguere Pt_1
i debiti oggetto del patto di accollo, difetta del tutto la prova dei relativi pagamenti;
con specifico riferimento al debito tributario di € 147.849,00, non può ritenersi che l'intervenuto annullamento della relativa cartella esattoriale
(peraltro pacificamente intervenuto in data successiva rispetto alla scadenza dell'obbligo di provvedere al pagamento previsto nella ridetta scrittura privata) valga ad escludere l'inadempimento dell'appellante (cfr. doc. 12
allegato alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). L'art. 6 della scrittura del 21.4.2015 prevede, infatti, che le cambiali avrebbero potuto essere escusse «in mancanza di liquidazione e di pagamento di detti debiti trascorsi anni uno dalla sottoscrizione della presente scrittura privata»;
sicché, essendo pacifico che l'imposta accollata non è mai stata pagata,
risulta fondata la pretesa della di conseguire il pagamento delle CP_1
somme che avrebbe dovuto corrispondere ai creditori accollatari. Pt_1
Reputa la Corte, da ultimo, che non sia fondato l'assunto dell'appellante secondo cui la domanda formulata dalla non ricomprende anche la CP_1
richiesta di ottenere la condanna di essa appellante al pagamento della
(eventualmente minore) somma dovuta in virtù del rapporto fondamentale.
Nel caso di specie, è pacifica la riferibilità delle somme ingiunte alle obbligazioni scaturenti dall'accordo del 24.4.2015, coevo alla transazione, e pag. 14 di 18 trova applicazione, pertanto, l'insegnamento giurisprudenziale a mente del quale, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
nell'originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione o in appello, deve intendersi ricompresa anche quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore;
ne consegue che non sussiste il vizio di extrapetizione quando il giudice dell'opposizione revochi il provvedimento monitorio ed emetta una sentenza di condanna al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dal ricorrente (v., tra le tante, Cass. n. 195/2020;
Cass. n. 28660/2013; Cass. n. 1954/2009). Si precisa altresì che non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché
il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda,
le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto (Cass. n. 23490/2009).
Alla luce di tali principi, essendo provato il pagamento del solo importo di €
410.000,00, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, emesso per l'importo portato dalle cambiale di €
1.830.000,00 e, in parziale riforma della sentenza appellata, Parte_1
deve essere condannata al pagamento della minor somma di € 1.574.295,95
(1.984.295,95 – 410.000,00), corrispondente a quanto dovuto in forza della scrittura privata del 21.4.2015, al netto dei pagamenti i ntervenuti successivamente, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa pag. 15 di 18 in mora, coincidente con la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il
19.6.2017, fino al saldo.
10. La riforma della sentenza di primo grado determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (art. 336 c.p.c.) e una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (v.
Cass. ord. n. 33412/2024; Cass. ord. n. 22306/2022; Cass. n. 27056/2021).
In applicazione di tali principi, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di in forza del principio di soccombenza, Parte_1
valutato in base ai principi enunciati da Cass. S.U. n. 32061/2022, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Le spese dei due gradi devono liquidarsi in base ai parametri di cui al d.m. n.
55/2014, aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022, vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. n. 19989/2021; Cass. ord. n. 31884/2018), valori pag. 16 di 18 medi dello scaglione compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00, avuto riguardo però anche al costante orientamento per cui la parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi,
inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione,
tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una
reformatio in pejus per chi abbia impugnato (Cass. ord. n. 28136/2023).
Si liquida, pertanto, per il giudizio di primo grado, la stessa somma di €
19.388,00 per compensi liquidata dal giudice di prime cure e, per il giudizio di appello, complessivi € 34.001,00 per compensi (€ 7.418,00 per fase di studio;
€ 4.313,00 per fase introduttiva;
€ 9.937,00 per fase di trattazione;
€ 12.333,00
per fase decisionale).
Anche le spese della fase monitoria vanno poste a carico dell'appellante,
come chiesto dalla , alla luce del principio a mente del quale non è CP_1
determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, giacché la valutazione di soccombenza anche in relazione a tali spese deve confrontarsi con il risultato del giudizio
(Cass. ord. n. 24482/2022; Cass. n. 11606/2018). Tali spese si liquidano,
nella stessa misura liquidata nel procedimento monitorio, di € 870,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, non modificandosi lo scaglione di riferimento.
pag. 17 di 18 Le spese vanno distratte in favore del difensore della , dichiaratosi CP_1
antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 13535/2021 pubblicata il 13.8.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 14418/2017
emesso dal Tribunale di Roma il 15.6.2017 e condanna al Parte_1
pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
1.574.295,95, oltre interessi legali dal 19.6.2017 fino al soddisfo;
2. condanna a rifondere le spese processuali a Parte_1 CP_1
, che liquida, per la fase monitoria, in € 870,00 per spese vive ed €
[...]
5.000,00 per compensi, per il giudizio di primo grado, in € 19.388,00 per compensi e, per il giudizio di appello, in € 34.001,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge;
spese da distrarre in favore dell'avv. Giovanni Potere, antistatario.
Così deciso in Roma in data 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- MA NE - - LE AL -
pag. 18 di 18