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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11466/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa UR AR Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa RG n. 11466/25 promossa con ricorso depositato in data 17 ottobre 2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 07.08.1972 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Aiello e l'Avv. Elena Ferracini presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Torino, il 28.07.1973 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...], Nicola Romeo n. 14 con l'Avv. Ugo Carlo Di Nicolò presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, il 25.04.2001 (anno 2001 atto n. 243 parte II serie A, vol. R03) in separazione dei beni con i seguenti figli:
✓ , nata a [...], il [...], cittadina italiana Parte_3
✓ , nata a [...], il [...] Parte_4
************
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.10.2025 e con memoria integrativa del 11.11.2025 quanto alla sig.ra Parte_1
e del 18.11.2025 quanto al sig. , contenenti l'indicazione delle
[...] Parte_2 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
▪ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2
▪ ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
▪ omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori. Parte_4
3) Entrambe le ragazze manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare, in Milano, via Nicola Romeo n. 14.
4) Per la figlia minore , che ha compiuto 17 anni non si prevede la collocazione Parte_4 prevalente presso la dimora di un solo genitore, ma la collocazione paritaria presso entrambi i genitori e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
5) Ogni genitore provvederà, in via autonoma ed esclusiva al mantenimento delle figlie per il tempo in cui le avrà con sé, in ragione della permanenza paritaria presso i genitori.
6) L'assegno unico e universale spettante per la figlia verrà versato Persona_1 sul conto corrente n. [...] presso FINECO BANCA, intestato alla signora la quale si impegna sin d'ora a corrispondere alla figlia, al Parte_1 raggiungimento del ventunesimo anno di età, una somma pari all'importo incassato a tale titolo.
7) Le spese straordinarie che riguardano entrambe le figlie, (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, spese extrascolastiche, ludico ricreative, sportive, etc.) verranno sostenute dai genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30%
a carico della madre (il conguaglio dovrà avvenire mediante bonifico bancario entro il 05 del mese successivo a quello in cui viene effettuata la richiesta di rimborso, previo invio, anche a mezzo
WhatsApp, del documento – scontrino o altro – riportante la spesa sostenuta), come disciplinato dalle Linee Guida adottate d'intesa tra la Corte d'Appello di Milano, il Tribunale di Milano,
l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
a giugno 2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
8) La casa familiare, di esclusiva proprietà del sig. viene assegnata a quest'ultimo che Per_1 continuerà ad abitarla, salvo quanto di seguito previsto.
9) La sig.ra continuerà ad abitare presso l'abitazione familiare sita in Milano, via Nicola Pt_1
Romeo n. 14, indipendentemente dalla residenza anagrafica, sino alla data del 31 dicembre 2026; durante detto periodo la sig.ra si impegna a reperire altra idonea e stabile abitazione per Pt_1 sé e le figlie.
10) Nella data del 31 dicembre 2026 o in data anteriore, qualora venisse reperita idonea abitazione prima, la signora si impegna a liberare l'appartamento, da persone e cose, che, pertanto, Pt_1 rientrerà nella piena disponibilità del sig. Per_1
11) Per tutto il periodo in cui la sig.ra continuerà ad abitare presso l'abitazione sita in Milano, Pt_1 via Nicola Romeo n. 14, le spese relative alle utenze di luce, telefono e gas resteranno a carico esclusivo della medesima, così come le spese ordinarie del condominio;
le eventuali spese straordinarie resteranno a carico del sig. Per_1
12) D'intesa con la moglie, il sig. ha già provveduto a trasferirsi presso altra abitazione Per_1 provvisoria, mantenendo la residenza anagrafica presso l'appartamento di proprietà sita in
Milano, via Nicola Romeo n. 14 e si impegna a non farvi rientro sino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla data in cui la sig.ra avrà reperito altra idonea e stabile abitazione per Pt_1 sé e le figlie, se anteriore al 31 dicembre 2026.
13) Tutti gli arredi e le suppellettili contenute nella casa familiare resteranno di proprietà del sig.
[...] ad eccezione della libreria bianca e una scrivania antica attualmente ubicati nella camera Per_1 da letto ed agli effetti personali della moglie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i libri, gli indumenti personali, etc.).
14) A far data dal giorno in cui la sig.ra lascerà libero l'immobile di via Nicola Romeo, il sig. Pt_1 verserà alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la stessa, la somma Per_1 mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul c/c n. [...] presso Banca Intesa, filiale di Milano, corso Italia 22.
************
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
************
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definendo il giudizio: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il Parte_2
25.04.2001;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato, dr. UR AR Cosmai ai fini dell'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa UR AR Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa UR AR Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa RG n. 11466/25 promossa con ricorso depositato in data 17 ottobre 2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 07.08.1972 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Aiello e l'Avv. Elena Ferracini presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Torino, il 28.07.1973 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...], Nicola Romeo n. 14 con l'Avv. Ugo Carlo Di Nicolò presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, il 25.04.2001 (anno 2001 atto n. 243 parte II serie A, vol. R03) in separazione dei beni con i seguenti figli:
✓ , nata a [...], il [...], cittadina italiana Parte_3
✓ , nata a [...], il [...] Parte_4
************
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.10.2025 e con memoria integrativa del 11.11.2025 quanto alla sig.ra Parte_1
e del 18.11.2025 quanto al sig. , contenenti l'indicazione delle
[...] Parte_2 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
▪ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2
▪ ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
▪ omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori. Parte_4
3) Entrambe le ragazze manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare, in Milano, via Nicola Romeo n. 14.
4) Per la figlia minore , che ha compiuto 17 anni non si prevede la collocazione Parte_4 prevalente presso la dimora di un solo genitore, ma la collocazione paritaria presso entrambi i genitori e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
5) Ogni genitore provvederà, in via autonoma ed esclusiva al mantenimento delle figlie per il tempo in cui le avrà con sé, in ragione della permanenza paritaria presso i genitori.
6) L'assegno unico e universale spettante per la figlia verrà versato Persona_1 sul conto corrente n. [...] presso FINECO BANCA, intestato alla signora la quale si impegna sin d'ora a corrispondere alla figlia, al Parte_1 raggiungimento del ventunesimo anno di età, una somma pari all'importo incassato a tale titolo.
7) Le spese straordinarie che riguardano entrambe le figlie, (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, spese extrascolastiche, ludico ricreative, sportive, etc.) verranno sostenute dai genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30%
a carico della madre (il conguaglio dovrà avvenire mediante bonifico bancario entro il 05 del mese successivo a quello in cui viene effettuata la richiesta di rimborso, previo invio, anche a mezzo
WhatsApp, del documento – scontrino o altro – riportante la spesa sostenuta), come disciplinato dalle Linee Guida adottate d'intesa tra la Corte d'Appello di Milano, il Tribunale di Milano,
l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
a giugno 2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
8) La casa familiare, di esclusiva proprietà del sig. viene assegnata a quest'ultimo che Per_1 continuerà ad abitarla, salvo quanto di seguito previsto.
9) La sig.ra continuerà ad abitare presso l'abitazione familiare sita in Milano, via Nicola Pt_1
Romeo n. 14, indipendentemente dalla residenza anagrafica, sino alla data del 31 dicembre 2026; durante detto periodo la sig.ra si impegna a reperire altra idonea e stabile abitazione per Pt_1 sé e le figlie.
10) Nella data del 31 dicembre 2026 o in data anteriore, qualora venisse reperita idonea abitazione prima, la signora si impegna a liberare l'appartamento, da persone e cose, che, pertanto, Pt_1 rientrerà nella piena disponibilità del sig. Per_1
11) Per tutto il periodo in cui la sig.ra continuerà ad abitare presso l'abitazione sita in Milano, Pt_1 via Nicola Romeo n. 14, le spese relative alle utenze di luce, telefono e gas resteranno a carico esclusivo della medesima, così come le spese ordinarie del condominio;
le eventuali spese straordinarie resteranno a carico del sig. Per_1
12) D'intesa con la moglie, il sig. ha già provveduto a trasferirsi presso altra abitazione Per_1 provvisoria, mantenendo la residenza anagrafica presso l'appartamento di proprietà sita in
Milano, via Nicola Romeo n. 14 e si impegna a non farvi rientro sino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla data in cui la sig.ra avrà reperito altra idonea e stabile abitazione per Pt_1 sé e le figlie, se anteriore al 31 dicembre 2026.
13) Tutti gli arredi e le suppellettili contenute nella casa familiare resteranno di proprietà del sig.
[...] ad eccezione della libreria bianca e una scrivania antica attualmente ubicati nella camera Per_1 da letto ed agli effetti personali della moglie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i libri, gli indumenti personali, etc.).
14) A far data dal giorno in cui la sig.ra lascerà libero l'immobile di via Nicola Romeo, il sig. Pt_1 verserà alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la stessa, la somma Per_1 mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul c/c n. [...] presso Banca Intesa, filiale di Milano, corso Italia 22.
************
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
************
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definendo il giudizio: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il Parte_2
25.04.2001;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato, dr. UR AR Cosmai ai fini dell'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa UR AR Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG