Articolo 161 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 160Articolo 162
Versione
6 maggio 1952
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Versione
28 agosto 1994
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Versione
24 dicembre 1996
Art. 161


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 ((52)) ------------ AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto:
- (con l'art. 27, comma 8) che, il presente articolo e' abrogato a partire dal 19 marzo 1995.
- (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996
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