Art. 161
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 ((52)) ------------ AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto:
- (con l'art. 27, comma 8) che, il presente articolo e' abrogato a partire dal 19 marzo 1995.
- (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 ((52)) ------------ AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto:
- (con l'art. 27, comma 8) che, il presente articolo e' abrogato a partire dal 19 marzo 1995.
- (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".