Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2004, n. 8268
CASS
Sentenza 29 aprile 2004

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l'art. 2103 cod. civ., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova; pertanto, l'onere dell'indicazione delle ragioni del trasferimento, che in caso di mancato adempimento determina l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta - dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento - fermo restando che il predetto onere di comunicazione non riguarda anche le fonti di prova dei fatti giuridici giustificativi del trasferimento.

Commentario1

  • 1Trasferimento del lavoratore e relativa motivazione
    Prof. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 gennaio 2022

    Con due recenti sentenze la Cassazione (8 novembre 2021 n. 32506 e n. 19143 del 6 luglio 2021), si è nuovamente espressa in ordine all'onere datoriale di motivazione delle ragioni che hanno determinato la decisione aziendale di trasferire il lavoratore da una sede ad un'altra della stessa azienda. La sentenza n. 32506/2021 ha riguardato un trasferimento individuale da una sede del Centro sud (Napoli) a Milano di un dipendente, trasferimento necessitato - ad avviso aziendale, peraltro riscontrato non pretestuoso ma realistico dalla sentenza, pertanto condiviso - da una significativa riduzione delle attività del settore "Health Care" del Centro-Sud Italia, implicante una sensibile …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2004, n. 8268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8268
Data del deposito : 29 aprile 2004

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