Sentenza 29 aprile 2004
Massime • 1
Ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l'art. 2103 cod. civ., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova; pertanto, l'onere dell'indicazione delle ragioni del trasferimento, che in caso di mancato adempimento determina l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta - dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento - fermo restando che il predetto onere di comunicazione non riguarda anche le fonti di prova dei fatti giuridici giustificativi del trasferimento.
Commentario • 1
- 1. Trasferimento del lavoratore e relativa motivazioneProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 gennaio 2022
Con due recenti sentenze la Cassazione (8 novembre 2021 n. 32506 e n. 19143 del 6 luglio 2021), si è nuovamente espressa in ordine all'onere datoriale di motivazione delle ragioni che hanno determinato la decisione aziendale di trasferire il lavoratore da una sede ad un'altra della stessa azienda. La sentenza n. 32506/2021 ha riguardato un trasferimento individuale da una sede del Centro sud (Napoli) a Milano di un dipendente, trasferimento necessitato - ad avviso aziendale, peraltro riscontrato non pretestuoso ma realistico dalla sentenza, pertanto condiviso - da una significativa riduzione delle attività del settore "Health Care" del Centro-Sud Italia, implicante una sensibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2004, n. 8268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8268 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2004 |
Testo completo
AULA B 082 6 8 / 04 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 20263/2001 Composta dai magistrati: 21204/2001Salvatore Senese Presidente Michele De Luca Consigliere Giovanni Mazzarella Rep. 66 Cron. 15910 Guido Vidiri Pasquale Picone relatore C Ud.
9.12.2003 ha pronunziato la seguente SENTENZA こ sul ricorso principale proposto da 6535 VIA LG. FARAVELLI 22 PISANI CA, elettivamente domiciliato in Roma, via Roccaporena, n. 34, presso l'avv. Raffaele De Luca Tamajo, che, unitamente all'avv. Giorgio Fontana, lo difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
ARTASANA SpA, in persona del legale rappresentante Mario Merlo, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana, n. 72, presso l'avv. Aldo Simoncini, che, unitamente all'avv. Stefano Zucchi, la difende con procura o speciale apposta in calce al 1 controricorso;
-resistente- e sul ricorso incidentale proposto da ARTSANA SPA,come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
-ricorrente-
contro
PISANI CA-, come sopra domiciliato e difeso;
-resistente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 152 in data 31 luglio 2000 (R.G. 259/2000); sentiti, nella pubblica udienza del 9.12.2003: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Fontana e Zucchi;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Federico Sorrentinoche ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 2 La Corte di appello di Milano ha giudicato infondata l'impugnazione proposta da CA IS contro la sentenza del Tribunale di Como, che aveva rigettato le domande di condanna della datrice di lavoro SpA Artsana: al pagamento dell'indennità di preavviso;
al risarcimento del danno all'immagine professionale, alla personalità e all'integrità psico-fisica, cagionato dall'illegittimo trasferimento con destinazione a mansioni inferiori alle ultime esercitate;
alla corresponsione delle differenze retributive conseguenti all'accertamento del diritto alla qualifica di dirigente dall'ottobre 1988; al pagamento dei compensi per lavoro straordinario Я e per l'attività di rappresentanza, esulante dagli obblighi assunti con il contratto di lavoro subordinato. Il giudice dell'appello ha negato il diritto all'indennità di preavviso perché il IS si era dimesso senza che potesse configurarsi una giusta causa, stante la tardività (cinque mesi dopo i fatti) della reazione all'asserito inadempimento;
ha ritenuto che non fosse riscontrabile alcuna illegittimità del trasferimento dalla Campania a Palermo, giustificato da oggettive esigenze aziendali, né sussisteva la denunciata dequalificazione (da cui il rigetto delle pretese risarcitorie); ha accertato che le mansioni svolte dall'ottobre del 1998 non erano corrispondenti a quelle proprie della qualifica di dirigente;
ha escluso il diritto a compensi per lavoro straordinario, stante la qualifica di "quadro" rivestita dal IS, nonché il diritto a compensi aggiuntivi per l'attività procuratoria, essendo la retribuzione pattuita diretta a compensare anche questa prestazione svolta nell'ambito dell'unico rapporto di lavoro. In parziale accoglimento dell'appello incidentale della società, è stato riformato il capo della sentenza di primo grado relativo alla statuizione sulle spese, sostituito conda decisione di compensazione delle spese di primo grado nella misura di due terzi e il restante terzo a carico del soccombente;
con statuizione di contenuto identico sono state regolare le spese del giudizio di appello. 3 La cassazione della sentenza è domandata da CA IS con ricorso principale per otto motivi e, con ricorso incidentale per un unico motivo dalla Spa Artsana che resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza " (art. 335 c.p.c.).
2. In ordine ai motivi del ricorso principale, risultando dagli accertamenti compiuti nel giudizio di merito la circostanza che il IS aveva rifiutato di accettare le nuove mansioni e la nuova sede di lavoro, rassegnando le dimissioni a causa dei provvedimenti aziendali ritenuti non conformi alle regole del rapporto di lavoro, l'ordine di pregiudizialità logica impone di verificare, in primo luogo, la fondatezza dei motivi che investono quella parte della sentenza impugnata che ha negato la sussistenza dei denunciati inadempimenti.
3. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale sono tutti rivolti, sotto diversi profili, alla critica dell'affermata legittimità del trasferimento dalla Campania a Palermo. Vanno perciò esaminati contestualmente. Si denuncia l'errore diritto nel quale sarebbe incorso il Tribunale in relazione agli art. 2103 c.c. e 112 c.p.c., e il vizio di motivazione, per avere accertato che l'azienda aveva necessità di coprire una vacanza di organico in relazione alla posizione di capo area vendite della divisione ospedaliera in Sicilia, senza che queste circostanze risultassero minimamente dalla lettera in data 4.11.1997 di comunicazione del trasferimento da Caserta a Palermo, nella quale, del tutto genericamente, si menzionava unicamente “il processo di razionalizzazione in corso nell'ambito della Divisione Sanitaria del gruppo" (secondo motivo). L'accertamento di fatto in ordine alla giustificazione del trasferimento, è criticato per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., nonché dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, atteso che la circostanza che non vi 4 fosse nella zona un capo area che potesse partecipare alle gare di appalto non era vera;
la Corte di merito aveva, invece, ritenuto che ciò fosse stato riferito da alcuni testi, ma il reale contenuto delle deposizioni era diverso (terzo motivo). Sempre con riferimento allo stesso accertamento di fatto, il ricorrente riscontra violazione e falsa applicazione degli art. 2697 e 2727 c.c. e vizio di motivazione, perché l'affermata vacanza della posizione lavorativa di capoarea era stata ritenuta comprovata sulla base di deposizioni testimoniali inattendibili a causa dei rapporti di lavoro dei testimoni con la società, contrastanti altresì con altre deposizioni e q con la documentazione acquisita (quarto motivo). Si denuncia, infine, violazione dell'art. 2103 c.c. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta "ragionevolezza" della scelta aziendale di modificare la precedente suddivisione territoriale della Divisione ospedaliera con la creazione di una nuova Area (Sicilia e Calabria), cui si collegava la vacanza di organico che giustificava il trasferimento, omettendo di considerare una serie di elementi, desumibili dalle deposizioni testimoniali e dal comportamento successivo dell'azienda (cessato il rapporto di lavoro, erano venute meno anche le ragioni organizzative) atti a fornire la prova che la creazione della nuova area e la vacanza di organico costituivano operazioni finalizzate esclusivamente a rimuoverlo dal posto di lavoro occupato (quinto motivo).
4. Nessuno dei motivi esposti è idoneo a determinare la cassazione della sentenza impugnata. La questione di diritto sollevata con il primo profilo di censura (secondo motivo) è infondata, in applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui, ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l'art. 2103 c.c., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano 5 comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova. Pertanto, l'onere dell'indicazione delle ragioni del trasferimento, che in caso di mancato adempimento determina l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta - dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all'art. 2 1. 15 luglio 1966, n. 604, che prevede l'insorgenza di analogo onere nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro di comunicare i motivi del licenziamento - fermo restando che il q suddetto onere di comunicazione, al pari di quanto avviene in tema di licenziamento ai sensi della norma da ultimo citata, non riguarda anche le fonti di prova dei fatti giustificativi del trasferimento (Cass. 12912/1999; 1912/1998; 4823/1996; 909/1995; 9011/1001; 480/1989). Il ricorrente non deduce di aver chiesto una specificazione delle ragioni del licenziamento, né può fondatamente affermare che nella comunicazione erano state esposte le suddette ragioni, cosicché non poteva consentirsi al datore di lavoro di mutare in giudizio il tema litigioso, atteso che riconosce lui stesso l'estrema genericità dell'accenno al processo di razionalizzazione, totalmente inidoneo a costituire esternazione della giustificazione oggettiva e della scelta del dipendente da trasferire. Per il resto, la sentenza impugnata non si è discostata dalla regola secondo la quale, il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost., non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i 6 caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (cfr, ex plurimis, Cass. 27/2001). Sull'accertamento dei fatti, il ricorrente non denuncia in realtà vizi della motivazione ma domanda, inammissibilmente, una rivalutazione dei fatti stessi nel giudizio di legittimità. Il giudice del merito riferisce che era risultato dalla prova testimoniale che la f vacanza di organico rappresentava l'effetto della decisione imprenditoriale di creare una nuova area, non sindacabile dal giudice, e che il trasferimento del IS si giustificava con l'esigenza che il capo area avesse esperienza nel campo della partecipazione alle gare di fornitura, nonché del mercato calabrese e siciliano. A questo accertamento il ricorrente oppone l'avvenuto travisamento delle dichiarazioni dei testi, ma si tratta di un vizio non riconducile tra quelli di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., siccome il suo accertamento implica la diretta cognizione di fatti, ammissibile solo in sede di revocazione (cfr., da ultimo, Cass. 7635/2003). Denuncia altresì la mancata valutazione dell'attendibilità dei testi che avevano riferito le predette circostanze, l'omessa considerazione di altre deposizioni e di risultanze documentali. La Corte richiama in proposito i principi costantemente enunciati, secondo i quali la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il 7 convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (cfr. Cass. 12247/2003; 6962/2003). E', quindi, assorbente la considerazione che non si coglie nei motivi esaminati alcuna precisazione dei punti che avrebbero potuto mutare il segno della decisione ove adeguatamente valutati. Per le stesse ragioni, nessuna consistenza può riconoscersi alla denuncia di omessa considerazione delle reali finalità perseguite dalla società travestite da scelte di strategia imprenditoriale, che si risolve in mera affermazione del ricorrente, che neppure si è dato carico di specificare di quale natura fossero i contrasti con la datrice di lavoro avrebbero dovuta indurla a creare le condizioni per la risoluzione del rapporto, onde contrastare il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui non erano emerse ipotesi discriminazione.
5. Sempre in ordine di pregiudizialità logica, deve seguire l'esame della questione relativa all'asserito carattere dequalificante delle mansioni di destinazione. Il punto è investito dal sesto motivo del ricorso principale, che, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, censura la sentenza per avere escluso che le mansioni di destinazione fossero di contenuto professionale inferiore alle precedenti e rappresentassero perciò illegittima dequalificazione. Si afferma che la sentenza sarebbe conforme solo astrattamente al principio secondo cui si deve aver riguardo alla nozione di equivalenza delle mansioni e dunque ai profili qualitativi piuttosto che quantitativi, mentre nella specie l'aspetto quantitativo (passaggio da zona comprendente 9 regioni, a zona composta da due regioni;
dal numero di 13 agenti coordinati a uno;
dal fatturato di 23 miliardi a 2 miliardi) si riverberava necessariamente su quello qualitativo. 8 6. Anche questo motivo è infondato. La sentenza sottolinea che i livelli retributivi del IS non presentavano alcun collegamento con l'ampiezza della zona e osserva che i compiti sarebbero rimasti identici, caratterizzati in più dalla complessità che derivava dalla difficoltà di affermare la presenza aziendale in un mercato nuovo. Non è vero, dunque, che abbia escluso che la dimensione quantitativa non possa, in nessun caso, riflettersi su quella qualitativa, ma lo ha negato nel caso concreto, f con motivazione sufficiente e logica, non sindacabile sotto il profilo della legittimità.
7. Il giudizio di infondatezza sui motivi fino a questo punto esaminati comporta la stabilità della statuizione circa l'insussistenza di una giusta causa di dimissioni, che viene a collocarsi in nesso di necessaria derivazione causale con l'esclusione della fattispecie di inadempimento imputabile alla datrice di lavoro, sia quanto al provvedimento di trasferimento, sia quanto all'equivalenza delle mansioni di destinazione. Ne consegue la superfluità di quella parte della motivazione della sentenza che concerne la questione se potessero considerarsi rassegnate per giusta causa le dimissioni in considerazione del tempo trascorso dalla comunicazione del trasferimento. Evidentemente, la mancanza di inadempimenti imputabili all'azienda escludeva in radice la rilevanza del problema. Il primo motivo del ricorso principale, pertanto, non va esaminato perché inammissibile, non configurandosi alcuna utilità che il ricorrente potrebbe conseguire dal giudizio di fondatezza.
8. Il settimo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e vizio di motivazione insufficiente e contradditoria per avere la sentenza impugnata respinto la pretesa relativa alla qualifica dirigenziale. Si dice che la Corte di Milano aveva affermato di non poter svolgere l'indagine 9 M sulla corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica per mancanza di allegazione della declaratoria dei profili professionali contenuta nel contratto collettivo applicabile, mentre il contratto era stato in realtà richiamato nel ricorso introduttivo del giudizio;
che, comunque, sia la qualifica posseduta (quadro) sia quella rivendicata (dirigente) erano categorie legali. Si osserva altresì che, secondo la sentenza impugnata, dovevano escludersi i connotati di autonomia propri della qualifica dirigenziale, ma le fonti del convincimento erano state individuate nelle deposizioni di dirigenti e dipendenti della società non informati dei fatti, perché entrati in servizio in epoca successiva al loro accadimento, illogicamente trascurando le deposizioni dei testimoni che i fatti conoscevano e che avevano riferito che gestiva un budget e coordinato altri capi area, concorrendo alle strategie aziendali, che assumeva e licenziava agenti;
neppure aveva preso in considerazione un documento da cui risultava che era stato redarguito proprio per aver riassunto un agente in contrasto con precedenti decisioni aziendali.
9. Il motivo è infondato. La parte di motivazione della sentenza impugnata, concernente l'impossibilità di considerare le declaratorie contrattuali, non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione, siccome il ricorrente non prospetta le conseguenze favorevoli che gli sarebbero derivate da una disposizione contrattuale in ipotesi meno rigorosa rispetto alla nozione legale di dirigente, Per il resto vanno ripetute molte delle considerazioni già svolte al punto n.
4. La sentenza impugnata motiva il rigetto della pretesa alla qualifica dirigenziale sulla base della prova testimoniale, dalla quale era emersa una funzione di controllo sui rapportini e piani di lavoro, un potere di mera proposta circa le assunzioni degli agenti e poteri minimi sui prezzi. Il ricorrente contesta direttamente l'accertamento ponendo anche in questo caso in discussione la 10 validità delle fonti di convincimento del giudice del merito, ma avrebbe dovuto precisare quali elementi non considerati o non sufficientemente considerati sarebbero stati decisivi per il riconoscimento della qualifica dirigenziale. Insiste molto sul potere di licenziare, ma è assorbente il rilievo che non sarebbe stato decisivo l'accertamento del formale potere di licenziare, in quanto i livelli professionali non sono determinati dai poteri formali. ma dal grado di autonomia con il quale si esercitano (ed è, tra l'altro, il ricorrente stesso a riferire di essere stato redarguito per le modalità di esercizio di tale potere). Altre circostanze, come l'assegnazione di un budget e del concorso alle strategie aziendali sono indicate in modo del tutto generico, e dunque risultano prive di significato decisivo ai fini del giudizio di fondatezza della pretesa in esame. 10. L'ottavo e ultimo motivo del ricorso principale attiene al rigetto della pretesa ai compensi aggiuntivi rivendicati per l'attività svolta come procuratore per la partecipazione a gare di forniture ospedaliere, con l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. La statuizione negativa è censurata per violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss., 1720 c.c. e per vizio di motivazione. Si sostiene che le mansioni non erano comprese tra quelle elencate nel contratto individuale di lavoro, stipulato per iscritto, sebbene già fossero svolte dal IS in precedenza, quale lavoratore autonomo;
né risultava la stipulazione dell'accordo, necessario per superare la presunzione di onerosità del mandato e renderlo gratuito. 11. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. La sentenza impugnata esclude l'esistenza di un contratto di mandato, a latere del contratto di lavoro subordinato, essenzialmente per la ragione che l'attività di procuratore, pur non contemplata nel contratto di lavoro, era rimasta in esso 11 compresa, stante l'assenza di vincoli di orario e la pattuizione di un consistente superminimo. Sulla questione va osservato che, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte, di norma, la pluralità di mansioni diverse non incide sull'unicità del rapporto di lavoro, sia che il dipendente le esegua nell'ambito dell'orario normale, sia che l'esecuzione di prestazioni di natura eterogenea rispetto a quelle fornite in detto ambito si verifichi solamente in coincidenza di lavoro straordinario (cfr. Cass. 8 maggio 1981 n. 3042), con la conseguenza che le mansioni di maggiore rilevanza determinano il trattamento economico e normativo, mentre la prestazione lavorativa eccedente l'orario contrattuale, ancorché diversa e disomogenea rispetto a quella resa nell'ambito del detto orario, deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario (cfr. Cass. 7 gennaio 1982, n. 52; 30 maggio 1985, n. 3264; 11 giugno 1994, n. 5686). In linea con questi principi, è l'ulteriore precisazione che non è escluso, qualora il lavoratore espleti in favore del medesimo datore di lavoro una pluralità di mansioni eterogenee in orari diversi, nella ricorrenza di particolari circostanze, che ciascuna mansione possa essere ricondotta all'esecuzione di un distinto e autonomo contratto (cfr. Cass. 26 febbraio 1986, n. 1225). Rientra ovviamente nel potere del giudice di merito accertare se ricorra la prima o la seconda ipotesi, accertamento che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato. Nella fattispecie, la Corte di Milano ha giustificato in maniera sufficiente e logica il proprio convincimento, senza trascurare la considerazione di circostanze rilevanti per il giudizio. Ha accertato che non avendo il IS obblighi di orario, la prestazione relativa alla procura non poteva collocarsi fuori dell'orario di lavoro;
nessuna pattuizione era intervenuta circa la determinazione di un compenso a parte, mentre il 12 superminimo concorreva a determinare il convincimento che l'intento delle parti, fosse stato di considerare unitariamente il complesso delle prestazioni, sia quelle contemplate dal contratto scritto, sia quelle che ne esulavano. Le contestazioni del ricorrente, dunque, ancora una volta domandano un'inammissibile rivalutazione dei fatti. 12. L'unico motivo del ricorso incidentale censura la statuizione sulle spese, denunciata come non giustificata dall'esito dei giudizi di merito e dalla natura della controversia, controversia instaurata sulla base di circostanze di fatto che il AN non aveva provato e sull'applicazione di norme di diritto di agevole interpretazione. 13. Anche il ricorso incidentale va rigettato. La giurisprudenza della Corte enuncia da tempo il consolidato principio secondo il quale la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che, a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese, siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare per la loro inconsistenza o evidente erroneità lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cass. 13011/ 2003; 12744/2003; 16012/2002). Nella specie una motivazione specifica è stata espressa ma non è stata censurata dal ricorrente incidentale, il quale domanda inammissibilmente alla Corte di sindacare il merito di una decisione non affetta da errori di diritto. 14. Il rigetto dei due ricorsi giustifica la decisione di compensare interamente le spese del giudizio di cassazione. 13 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
P.Q.M
DELLA LEGGE La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa interamente 533 di cassazione tra le parti.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Brandauelle CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 29 APR. 2004ogai. 14