CA
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4938/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3006/2021, emessa dal Tribunale di Napoli Nord a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5846/2019, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 18.04.2025, pendente
TRA
i. (P. Iva: ) in persona del legale Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore (C.F.: ), rappresentata Parte_3 C.F._1
e difesa dall'avvocato Rosa Di Caprio (C.F.: ) in virtù di C.F._2
procura alle liti in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(già (C.F. e P. Controparte_1 Controparte_2
IVA. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avvocato Diego Di Grazia (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._3
liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Di Grazia (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione
APPELLATA
Oggetto: azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: per l'appellante: “… parte appellante si riporta all'atto di appello nonché ai precedenti verbali di udienza e richiede l'accoglimento delle proprie richieste.
Impugna e contesta, ex adverso, tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte negli scritti difensivi. Richiede che la causa sia introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per le appellate: “…Si riporta alla comparsa in appello ed alla documentazione di primo grado nonché a quella allegata e depositata nel presente giudizio …
Conclude come da propri atti difensivi e verbali di causa per il rigetto integrale dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con spese vinte. chiede decidersi la causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il13.05.2019 la i. conveniva innanzi Pt_1 Parte_2
al Tribunale di Napoli Nord e Controparte_2 Controparte_3
esponendo che:
“a) Con atto di citazione per rescissione ultra dimidium regolarmente notificato, la società i. come sopra identificato, conveniva la Pt_1 Parte_2 CP_4
in persona del legale rapp.te pt per sentirsi emettere i provvedimenti
[...]
che in detto atto leggonsi. In particolare, in riferimento all'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35:
b) “1) Accertare e dichiarare la rescissione del contratto per rogito notaio
[...]
rep. n.97139 racc. n.14285 stipulato in data 19.2.2015, per lesione ultra Per_1 dimidium;
2) Accertare e dichiarare la rescissione del contratto per rogito notaio
n. 1547 racc 942 stipulato in data 4 .5.2016, per lesione ultra dimidium;
Per_2
3) In subordine, accertare e dichiarare l'invalidità del contratto per rogito notaio
n. 1547 racc 942 stipulato in data 4 .5.2016, per dolo e truffa Per_2
contrattuale; 4) per l'effetto disporre la restituzione dei bene venduti e del prezzo pagato”;
c) La causa veniva regolarmente iscritta al ruolo presso il Tribunale di Napoli Nord al nr. 14175/2016 attualmente pendente;
d) Con atto per notaio il 19.12.2017, Repertorio n.: 2802, in pendenza Persona_3
del contenzioso per lesione ultra dimidium, la trasferiva il Controparte_2
medesimo immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35, alla società il cui rappresentante legale e socio unico è il Controparte_3
sig. , legale rappresentante”. Parte_4
Così ricostruita la vicenda e prospettata la sussistenza di elementi sintomatici della volontà simulatoria delle parti, oltre che di argomenti che avrebbero potuto configurare anche i presupposti per un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., Chia.Vi. insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: Parte_2
“1) Accertare e dichiarare la simulazione assoluta del contratto per rogito notaio
in data 19.12.2017, Repertorio n.: 2802, avente ad oggetto l'immobile sito Per_2
in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35 e per l'effetto dichiararne la nullità;
2) In subordine, dichiarare l'inefficacia, ai sensi dall'art 2901 cc nei confronti della
i immobiliare srl dell'atto di disposizione per rogito notaio in data Pt_1 Per_2
19.12.2017, Repertorio n.: 2802, avente ad oggetto l'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35;
3) condannare i convenuti ai compensi e spese del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Si costituivano le convenute società che resistevano e chiedevano il rigetto della domanda. Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., non veniva svolta attività istruttoria e all'udienza del 24.6.2021, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, il Tribunale riservava la causa in decisione
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“- rigetta la domanda;
- condanna i Immobiliare s.r.l. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Pt_1
complessivi € 3.545,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Diego Di Grazia”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 27.10.2021, con citazione notificata il 22.11.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
Chia.Vi. interponeva appello - iscritto a ruolo il 2.12.2021 - per i Parte_2
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento di tali conclusioni: “A) Nel merito, annullare e riformare la sentenza di appello quivi impugnata e per l'effetto B) In via principale:1) In via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre Consulenza Tecnica
d'Ufficio (così come richiesta nelle memorie istruttorie per la valutazione del valore del predetto immobile;
2) Sempre in via istruttoria ammettere tutti i capi di prova così come articolati nella memoria ex art 183, 6^ comma cpc II termine;
3) Nel merito accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione di primo grado, ed in particolare: a) Accertare e dichiarare la simulazione assoluta del contratto per rogito notaio in data 19.12.2017, Repertorio n.: 2802, avente ad oggetto Per_2
l'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35 e per l'effetto dichiararne la nullità; 2) In subordine, dichiarare l'inefficacia, ai sensi dall'art 2901 cc nei confronti della i dell'atto di disposizione Pt_1 Parte_2
per rogito notaio in data 19.12.2017, Repertorio n.: 2802, avente ad Per_2
oggetto l'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35; g) condannare il convenuto ai compensi e spese del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato antistatario;
4) condannare l'avv. Diego Di Grazia al rimborso delle spese processuali attribuitegli, ove nelle more corrisposte”. Si costituivano e che resistevano Controparte_1 Controparte_3
al gravame e ne chiedevano il rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 14.10.2022, veniva rinviata in tale sede al 20.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
All'esito del deposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., di note di precisazione delle conclusioni, il 18.04.2025 la Corte riservava la causa per la decisione.
Parte appellante depositava memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato le domande con le seguenti motivazioni:
<< … Le domande attoree sono entrambe infondate e pertanto non possono trovare accoglimento.
Decisiva ai fini della decisione della controversia risulta la circostanza per cui il giudizio precedentemente intentato dall'odierna attrice nei confronti della
[...]
, recante r.g. 14175/2016 e volto all'accertamento del proprio diritto di CP_1
credito nei confronti di quest'ultima derivante dall'invocata rescissione per lesione ultra dimidium, è stato definito con sentenza n. 1834/2021 pubblicata dal Tribunale di Napoli Nord il 22.6.2021. Tale pronuncia, intervenuta medio tempore nel corso dell'odierna controversia, ha integralmente rigettato le domande della .Vi Pt_1
Immobiliare nei confronti della Controparte_1
Tale accertamento, sebbene non ancora passato in giudicato, non può che riverberarsi sulle domande oggetto del presente giudizio.
[…]
Orbene nel caso di specie il Tribunale di Napoli Nord ha accertato l'insussistenza della presunta ragione creditoria vantata dall'attrice, sicché può ragionevolmente mettersi in dubbio la legittimazione dell'odierna attrice a presentare la domanda di simulazione.
Anche a voler superare tale considerazione, però, la domanda di simulazione assoluta deve ritenersi comunque infondata per le seguenti ulteriori ragioni. Com'è noto gli artt. 1414 e ss. c.c. disciplinano il fenomeno simulatorio, che si verifica quando le parti, d'accordo, realizzano deliberatamente dichiarazioni difformi dal volere interno. In particolare, la simulazione è assoluta quando le parti pongono in essere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno;
in tal caso, ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti.
Nei confronti dei terzi la regola è fissata dall'art.1415 c.c.: “la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”. I terzi, però, ivi compresi i creditori del simulato alienante, possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti (art. 1415 co. 2 e 1416 co.1 c.c.).
Infine, ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova della simulazione può essere data con ogni mezzo da parte dei terzi (questo perché per essi è un mero fatto, e non un contratto, e inoltre perché i terzi non sono in grado di procurarsi la controdichiarazione), mentre soggiace ai limiti degli articoli 2721 e ss. se proposta dalle parti.
[…]
Nel caso di specie gli scarni elementi forniti da parte attrice non appaiono sufficienti
a dimostrare l'apparenza dell'atto di alienazione impugnato.
In primo luogo, con riguardo alla dedotta esiguità del prezzo pattuito per la compravendita, le convenute hanno dimostrato che il prezzo pattuito, pari ad €
677.100,00 è stato determinato tenendo conto di una perizia giurata allegata all'atto di compravendita e prodotta in atti che, in assenza di qualsivoglia contestazione sul suo contenuto e sui criteri in essa adottata, deve considerarsi attendibile. Inoltre, tale prezzo appare senz'altro in linea con il prezzo concordato tra le parti nei precedenti negozi traslativi riguardanti i medesimi immobili e intervenuti tra le stesse parti (atto per notar del 19.2.2015 e per notar 4.5.2016, prodotti da parte Per_1 Persona_3
convenuta). A ciò deve aggiungersi che parte convenuta ha dimostrato di aver corrisposto il prezzo pattuito per la compravendita impugnata, depositando in atti non solo le contabili di tutti i bonifici di pagamento, ma anche gli estratti conto delle due società attestanti l'effettivo incasso delle somme bonificate. Tale documentazione, mai specificamente contestata da parte attrice, deve ritenersi idonea a dimostrare
l'avvenuto pagamento del prezzo di vendita.
L'ulteriore elemento indicato da parte attrice, e cioè la circostanza che al momento dell'alienazione l'amministratore e socio di maggioranza della , CP_1 Pt_4
, era anche socio unico della cessionaria di per sé non idonea da
[...] CP_3
sola a sorreggere in via presuntiva la prova della simulazione, risulta comunque sfumata ed attenuata dal fatto che la è una società per Controparte_1
azioni dotata di consiglio di amministrazione e la delibera di autorizzazione alla stipula del negozio traslativo, documentata da apposito verbale prodotto in atti, è stata adottata all'unanimità dei consiglieri (tra cui vi è il socio , Persona_4
privo di apparenti rapporti di parentela con ). Ciò in quanto la presenza Parte_4
di un socio non legato da rapporti familiari o fiduciari con gli altri può essere considerata indicativa della presenza di un interesse ad una reale, e non fittizia, disposizione del bene oggetto del contratto di compravendita al patrimonio della società in ragione della quota di partecipazione alla stessa (cfr. in tal senso Cass.
8600/2003).
Nulla invece è stato precisato, da parte attrice, rispetto all'affermazione della sussistenza del requisito della retentio possessionis, da ritenersi pertanto indimostrato.
Infine, del tutto generica nella sua formulazione, e pertanto inammissibile, appare la richiesta di prova testimoniale articolata da parte attrice: tale deve considerarsi
l'unico capo proposto, con cui si chiede se è vero che “la e Parte_5
per essa è il reale proprietario del cespite sito in Casoria alla via Pietro Parte_4
Nenni”, in quanto privo di qualsiasi riferimento a specifiche circostanze di fatto, di tempo e di luogo da cui inferire tale affermazione.
Per questi motivi
, pertanto, la domanda di simulazione deve essere rigettata.
Ad analoga sorte, in difetto di ulteriori elementi, deve destinarsi la domanda revocatoria, a cui possono senz'altro estendersi le valutazioni in fatto sopra svolte, le quali, pur prescindendo dalla pur rilevante questione inerente alla legittimazione attiva della .Vi. rendono indimostrato il requisito soggettivo della scientia damni Pt_1
in capo sia all'alienante che al cessionario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014”.
§ 4.
Con il primo motivo viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma
“nel caso di specie il Tribunale di Napoli Nord ha accertato l'insussistenza della presunta ragione creditoria vantata dall'attrice, sicché può ragionevolmente mettersi in dubbio la legittimazione dell'odierna attrice a presentare la domanda di simulazione”, deducendo che è stato proposto appello avverso la sentenza n.1834/2021 emessa nel giudizio Rg n. 14175/2016 di rescissione per lesione tra le parti, pendente presso la Corte di Appello di Napoli Rg. 3035/2021/CC, pertanto ancora sub judice;
si evidenzia che il credito da tutelare può essere anche un credito litigioso, pertanto ancora sub iudice e le posizioni creditorie possono anche essere illiquide e non ancora esigibili;
che l'azione revocatoria può essere esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile e accertato giudizialmente.
Il motivo è fondato.
Secondo la Suprema Corte, in tema di legittimazione dei creditori dell'alienante ad agire in giudizio con le azioni di simulazione e revocatoria (che risultano sostanzialmente analoghi), anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, anche se oggetto di contestazione in separato giudizio - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento di dette azioni, onde a tal fine è sufficiente, come fatto di legittimazione, la mera allegazione di uno specifico credito, nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene (cfr. Cassazione civile , sez. III , 11/04/2023 , n. 9652).
Posto che è tutelabile anche il credito litigioso e che è documentatomene provato il proposto appello avverso la sentenza che ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti della , avente ad oggetto la CP_1
rescissione per lesione ultra dimidium del suddetto atto, non è dubbia la legittimazione in questione.
§ 5.
Con il secondo motivo parte appellante contesta la decisione del Tribunale di ritenere scarsi gli elementi probatori forniti;
in particolare, deduce rispetto alla dedotta esiguità del prezzo pattuito per la compravendita, di aver prodotto una perizia dell'immobile da cui risulta un valore nettamente superiore a quanto pattuito
Con il terzo motivo contesta la decisione del Tribunale di ritenere non contestati i dedotti pagamenti;
deduce che l'immobile è stato immediatamente trasferito dalla
(di cui è socio al 62%) alla , senza alcun CP_1 CP_1 Parte_6 Parte_4
reale pagamento di prezzo;
che, a fronte di un prezzo dichiarato di € 550.000,00, oltre iva (totale 667.100,00), la ha trasferito alla il cespite CP_1 Controparte_5
previa corresponsione di un esiguo acconto di soli € 33.855,00 avvenuto a mezzo un ordine di pagamento, dilazionando la restante somma di € 643.245,00 del prezzo in due anni, senza alcun titolo a garanzia, senza definizione di rate, senza titoli e rinunciando anche ad ipoteca legale sul cespite.
I motivi su trascritti, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Ed invero, a prescindere dalla dedotta irrisorietà del prezzo della compravendita, la prova del pagamento del prezzo convenuto è stata fornita dall'acquirente dell'immobile, ovvero dalla che non solo ha prodotto le ricevute Controparte_3
dei bonifici attestanti l'integrale pagamento del prezzo, ma altresì gli estratti conti della medesima nonché della dai quali risultano rispettivamente gli CP_1
addebiti e gli accrediti delle somme in questione. Tale produzione documentale è sufficiente per escludere la dedotta simulazione assoluta della compravendita in questione.
§ 6.
Con il quarto motivo la i. contesta la decisione di ritenere Pt_1 Parte_2
irrilevante la circostanza che al momento dell'alienazione l'amministratore e socio di maggioranza della , , era anche socio unico della cessionaria CP_1 Parte_4
evidenziando che il voto contrario del socio di minoranza non CP_3
avrebbe impedito il trasferimento dell'immobile, posto che è socio di Parte_4
maggioranza con quota pari al 67%, pertanto, la sua sola decisione avrebbe determinato la scelta del trasferimento.
Col quinto motivo parte appellante contesta la ritenuta carenza di prova del requisito soggettivo della scientia damni in capo sia all'alienante che al cessionario, requisito richiesto in capo al terzo;
evidenzia che nell'ipotesi di sentenza di accoglimento del proposto appello, il bene oggetto di azione di rescissione per lesione dovrebbe rientrare nella disponibilità di essa appellante, salvo la riconduzione ad equità da parte della , mentre l'impugnato trasferimento non CP_1 Controparte_6
consentirebbe ciò; sussiste l'eventus damni, in quanto deve aversi riguardo non solo al mutamento della consistenza quantitativa del patrimonio oggetto della garanzia del creditore, ma anche di quella qualitativa: in particolare, proprio in considerazione della maggior facilità di cessione del denaro rispetto ad un bene immobile, la sostituzione di quest'ultimo con il corrispettivo di una compravendita comporta di per sé, indipendentemente dalla congruità o meno della somma versata, una rilevante modifica, comportante una maggiore difficoltà e incertezza nella esazione coattiva del credito;
come emerge dalla documentazione depositata agli atti, tra le parti esiste un processo di rescissione per lesione ultradimidium relativamente al medesimo immobile che la ha trasferito a , socio unico della Parte_5 Parte_4
sicché sostenere che non vi sia la scientia damni è un paradosso;
CP_3
affermare che la e la (socio unico e Controparte_7 Controparte_3
legale rappresentante ) non fossero a conoscenza, con il trasferimento Parte_4 dell'immobile, del danno che arrecavano ad essa appellante è un'antinomia; il terzo, la era perfettamente consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe CP_3
arrecato ad essa appellante.
I motivi su trascritti, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
Come noto, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista dall'art. 2901, c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori;
è sufficiente che il terzo contraente abbia consapevolezza che il suo dante causa, già vincolato verso creditori, mediante l'atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecandovi per tal via pregiudizio;
precisamente, non è richiesta in capo al terzo l'esatta e dettagliata conoscenza dell'esistenza di un determinato debito dell'alienante, né del preciso e puntuale rapporto obbligatorio esistente col creditore agente in giudizio, ma la conoscenza della qualità di quest'ultimo come altrui debitore onde poterne derivare l'effetto pregiudizievole che l'atto dispositivo concluso possa comportare. La prova della scientia damni può essere fornita anche con presunzioni.
La pacifica circostanza che , legale rappresentante della parte acquirente Parte_4
è, altresì, socio di maggioranza della , parte Controparte_3 CP_1
venditrice e potenziale debitrice dell'odierna appellante stante la pendenza del detto giudizio avente ad oggetto domanda di rescissione per lesione ultra dimidium di atto avente ad oggetto il medesimo bene trasferito con la compravendita impugnata nel presente giudizio, rappresenta fatto grave, preciso e concordante ai sensi dell'art. 2729, comma 2°, c.c. per ritenere provato il requisito in questione, ed invero, la sussistenza in capo al medesimo soggetto della qualità di rappresentante della società acquirente e della qualifica di socio di maggioranza della debitrice dell'odierna appellante rende estremamente inverosimile che il c.d. terzo non sia a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cassazione civile , sez. VI ,
05/01/2023 , n. 195). Parte appellata discorre erroneamente di partecipatio fraudis sul presupposto che l'atto impugnato sia anteriore al sorgere del credito vantato dalla parte appellante, ma, come emerge dagli atti, l'atto impugnato risale al 2017 mentre il giudizio dal quale deriva il vantato diritto di credito è stato introdotto nel 2016.
Alla fondatezza dei motivi in esame consegue l'accoglimento della domanda di revocatoria, stante la sussistenza indubbia del c.d. eventus damni, tenuto conto che, in base all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, avendo l'azione revocatoria la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
Insomma, l'onere probatorio a carico di parte creditrice si restringe alla dimostrazione dell'avvenuta variazione patrimoniale da parte del debitore, dovendo, per contro, quest'ultimo fornire la prova che, nonostante l'atto dispositivo, il residuo patrimoniale consente un sicuro e rapido soddisfacimento del credito (cfr. Cass.
19207/18; Cass. 13172/17; Cass. 4/7/2006, n. 15265). Per la sussistenza del requisito dell'"eventus damni", dunque, occorre la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. n. 16986/2007).
La circostanza che la compravendita impugnata ha ad oggetto il medesimo bene oggetto dell'atto del quale è stata richiesta la rescissione per lesione ultra dimidium, oltre l'evidente variazione patrimoniale qualitativa – gli immobili sono più agevolmente reperibili e vendibili in sede di esecuzione per espropriazione forzata rispetto al danaro - rendono indubbia la sussistenza del requisito eventus damni. Ne consegue che ininfluente è la deduzione della secondo cui la stessa sarebbe una CP_1 società solida avendo chiuso in data 31.12.2021 il bilancio d'esercizio con un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari ad € 737.503,00 ed un fatturato di circa €
13.408.349,00, non avendo nel contempo né dedotto né, dunque, dimostrato di essere proprietaria di altri immobili di valore pari o prossimo a quello oggetto dell'impugnato atto.
Va, dunque, dichiarata l'inefficacia, nei confronti della società appellante, del contratto rogato dal notaio in data 19.12.2017, Repertorio n.: 2802, Per_2
raccolta n. 1711, avente ad oggetto l'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35.
§ 7.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello è fondato e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, va dichiarata l'inefficacia, nei confronti della società appellante, del contratto rogato dal notaio in data 19.12.2017, Per_2
Repertorio n.: 2802, raccolta n. 1711, avente ad oggetto l'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che le spese processuali vanno poste a carico delle appellate in via solidale ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione di compensi prossimi a quelli tabellari e riduzione del 50% del compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria in ragione dell'attività svolta per entrambi i gradi, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro
1.000,000, nel quale risulta compreso il decisum.
Le spese di lite sostenute dalla parte appellante nel presente grado vanno distratte in favore dell'avv. Rosa Di Caprio dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Vi. Pt_1
con citazione notificata in data 22.11.2021, avverso la sentenza in Parte_2
epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiara l'inefficacia, nei confronti della società appellante, del contratto rogato dal notaio in data 19.12.2017, Repertorio n.: 2802, raccolta n. 1711, Per_2
avente ad oggetto l'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35; condanna Controparte_8
in via solidale, al pagamento, in favore di i.
[...] Pt_1 Parte_2
delle spese processuali, che liquida in euro 406,50 per esborsi e euro
[...]
17.267,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Di
Caprio;
b) condanna in via solidale, Controparte_8
al pagamento, in favore di i. delle spese processuali Pt_1 Parte_2
del grado di appello, che liquida in euro 27,00 per esborsi e in 15.822,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Di Caprio.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4938/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3006/2021, emessa dal Tribunale di Napoli Nord a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 5846/2019, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 18.04.2025, pendente
TRA
i. (P. Iva: ) in persona del legale Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore (C.F.: ), rappresentata Parte_3 C.F._1
e difesa dall'avvocato Rosa Di Caprio (C.F.: ) in virtù di C.F._2
procura alle liti in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(già (C.F. e P. Controparte_1 Controparte_2
IVA. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avvocato Diego Di Grazia (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._3
liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Di Grazia (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione
APPELLATA
Oggetto: azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: per l'appellante: “… parte appellante si riporta all'atto di appello nonché ai precedenti verbali di udienza e richiede l'accoglimento delle proprie richieste.
Impugna e contesta, ex adverso, tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte negli scritti difensivi. Richiede che la causa sia introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per le appellate: “…Si riporta alla comparsa in appello ed alla documentazione di primo grado nonché a quella allegata e depositata nel presente giudizio …
Conclude come da propri atti difensivi e verbali di causa per il rigetto integrale dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con spese vinte. chiede decidersi la causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il13.05.2019 la i. conveniva innanzi Pt_1 Parte_2
al Tribunale di Napoli Nord e Controparte_2 Controparte_3
esponendo che:
“a) Con atto di citazione per rescissione ultra dimidium regolarmente notificato, la società i. come sopra identificato, conveniva la Pt_1 Parte_2 CP_4
in persona del legale rapp.te pt per sentirsi emettere i provvedimenti
[...]
che in detto atto leggonsi. In particolare, in riferimento all'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35:
b) “1) Accertare e dichiarare la rescissione del contratto per rogito notaio
[...]
rep. n.97139 racc. n.14285 stipulato in data 19.2.2015, per lesione ultra Per_1 dimidium;
2) Accertare e dichiarare la rescissione del contratto per rogito notaio
n. 1547 racc 942 stipulato in data 4 .5.2016, per lesione ultra dimidium;
Per_2
3) In subordine, accertare e dichiarare l'invalidità del contratto per rogito notaio
n. 1547 racc 942 stipulato in data 4 .5.2016, per dolo e truffa Per_2
contrattuale; 4) per l'effetto disporre la restituzione dei bene venduti e del prezzo pagato”;
c) La causa veniva regolarmente iscritta al ruolo presso il Tribunale di Napoli Nord al nr. 14175/2016 attualmente pendente;
d) Con atto per notaio il 19.12.2017, Repertorio n.: 2802, in pendenza Persona_3
del contenzioso per lesione ultra dimidium, la trasferiva il Controparte_2
medesimo immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35, alla società il cui rappresentante legale e socio unico è il Controparte_3
sig. , legale rappresentante”. Parte_4
Così ricostruita la vicenda e prospettata la sussistenza di elementi sintomatici della volontà simulatoria delle parti, oltre che di argomenti che avrebbero potuto configurare anche i presupposti per un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., Chia.Vi. insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: Parte_2
“1) Accertare e dichiarare la simulazione assoluta del contratto per rogito notaio
in data 19.12.2017, Repertorio n.: 2802, avente ad oggetto l'immobile sito Per_2
in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35 e per l'effetto dichiararne la nullità;
2) In subordine, dichiarare l'inefficacia, ai sensi dall'art 2901 cc nei confronti della
i immobiliare srl dell'atto di disposizione per rogito notaio in data Pt_1 Per_2
19.12.2017, Repertorio n.: 2802, avente ad oggetto l'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35;
3) condannare i convenuti ai compensi e spese del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Si costituivano le convenute società che resistevano e chiedevano il rigetto della domanda. Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., non veniva svolta attività istruttoria e all'udienza del 24.6.2021, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, il Tribunale riservava la causa in decisione
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“- rigetta la domanda;
- condanna i Immobiliare s.r.l. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Pt_1
complessivi € 3.545,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Diego Di Grazia”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 27.10.2021, con citazione notificata il 22.11.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
Chia.Vi. interponeva appello - iscritto a ruolo il 2.12.2021 - per i Parte_2
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento di tali conclusioni: “A) Nel merito, annullare e riformare la sentenza di appello quivi impugnata e per l'effetto B) In via principale:1) In via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre Consulenza Tecnica
d'Ufficio (così come richiesta nelle memorie istruttorie per la valutazione del valore del predetto immobile;
2) Sempre in via istruttoria ammettere tutti i capi di prova così come articolati nella memoria ex art 183, 6^ comma cpc II termine;
3) Nel merito accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione di primo grado, ed in particolare: a) Accertare e dichiarare la simulazione assoluta del contratto per rogito notaio in data 19.12.2017, Repertorio n.: 2802, avente ad oggetto Per_2
l'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35 e per l'effetto dichiararne la nullità; 2) In subordine, dichiarare l'inefficacia, ai sensi dall'art 2901 cc nei confronti della i dell'atto di disposizione Pt_1 Parte_2
per rogito notaio in data 19.12.2017, Repertorio n.: 2802, avente ad Per_2
oggetto l'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35; g) condannare il convenuto ai compensi e spese del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato antistatario;
4) condannare l'avv. Diego Di Grazia al rimborso delle spese processuali attribuitegli, ove nelle more corrisposte”. Si costituivano e che resistevano Controparte_1 Controparte_3
al gravame e ne chiedevano il rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 14.10.2022, veniva rinviata in tale sede al 20.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
All'esito del deposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., di note di precisazione delle conclusioni, il 18.04.2025 la Corte riservava la causa per la decisione.
Parte appellante depositava memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato le domande con le seguenti motivazioni:
<< … Le domande attoree sono entrambe infondate e pertanto non possono trovare accoglimento.
Decisiva ai fini della decisione della controversia risulta la circostanza per cui il giudizio precedentemente intentato dall'odierna attrice nei confronti della
[...]
, recante r.g. 14175/2016 e volto all'accertamento del proprio diritto di CP_1
credito nei confronti di quest'ultima derivante dall'invocata rescissione per lesione ultra dimidium, è stato definito con sentenza n. 1834/2021 pubblicata dal Tribunale di Napoli Nord il 22.6.2021. Tale pronuncia, intervenuta medio tempore nel corso dell'odierna controversia, ha integralmente rigettato le domande della .Vi Pt_1
Immobiliare nei confronti della Controparte_1
Tale accertamento, sebbene non ancora passato in giudicato, non può che riverberarsi sulle domande oggetto del presente giudizio.
[…]
Orbene nel caso di specie il Tribunale di Napoli Nord ha accertato l'insussistenza della presunta ragione creditoria vantata dall'attrice, sicché può ragionevolmente mettersi in dubbio la legittimazione dell'odierna attrice a presentare la domanda di simulazione.
Anche a voler superare tale considerazione, però, la domanda di simulazione assoluta deve ritenersi comunque infondata per le seguenti ulteriori ragioni. Com'è noto gli artt. 1414 e ss. c.c. disciplinano il fenomeno simulatorio, che si verifica quando le parti, d'accordo, realizzano deliberatamente dichiarazioni difformi dal volere interno. In particolare, la simulazione è assoluta quando le parti pongono in essere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno;
in tal caso, ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti.
Nei confronti dei terzi la regola è fissata dall'art.1415 c.c.: “la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”. I terzi, però, ivi compresi i creditori del simulato alienante, possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti (art. 1415 co. 2 e 1416 co.1 c.c.).
Infine, ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova della simulazione può essere data con ogni mezzo da parte dei terzi (questo perché per essi è un mero fatto, e non un contratto, e inoltre perché i terzi non sono in grado di procurarsi la controdichiarazione), mentre soggiace ai limiti degli articoli 2721 e ss. se proposta dalle parti.
[…]
Nel caso di specie gli scarni elementi forniti da parte attrice non appaiono sufficienti
a dimostrare l'apparenza dell'atto di alienazione impugnato.
In primo luogo, con riguardo alla dedotta esiguità del prezzo pattuito per la compravendita, le convenute hanno dimostrato che il prezzo pattuito, pari ad €
677.100,00 è stato determinato tenendo conto di una perizia giurata allegata all'atto di compravendita e prodotta in atti che, in assenza di qualsivoglia contestazione sul suo contenuto e sui criteri in essa adottata, deve considerarsi attendibile. Inoltre, tale prezzo appare senz'altro in linea con il prezzo concordato tra le parti nei precedenti negozi traslativi riguardanti i medesimi immobili e intervenuti tra le stesse parti (atto per notar del 19.2.2015 e per notar 4.5.2016, prodotti da parte Per_1 Persona_3
convenuta). A ciò deve aggiungersi che parte convenuta ha dimostrato di aver corrisposto il prezzo pattuito per la compravendita impugnata, depositando in atti non solo le contabili di tutti i bonifici di pagamento, ma anche gli estratti conto delle due società attestanti l'effettivo incasso delle somme bonificate. Tale documentazione, mai specificamente contestata da parte attrice, deve ritenersi idonea a dimostrare
l'avvenuto pagamento del prezzo di vendita.
L'ulteriore elemento indicato da parte attrice, e cioè la circostanza che al momento dell'alienazione l'amministratore e socio di maggioranza della , CP_1 Pt_4
, era anche socio unico della cessionaria di per sé non idonea da
[...] CP_3
sola a sorreggere in via presuntiva la prova della simulazione, risulta comunque sfumata ed attenuata dal fatto che la è una società per Controparte_1
azioni dotata di consiglio di amministrazione e la delibera di autorizzazione alla stipula del negozio traslativo, documentata da apposito verbale prodotto in atti, è stata adottata all'unanimità dei consiglieri (tra cui vi è il socio , Persona_4
privo di apparenti rapporti di parentela con ). Ciò in quanto la presenza Parte_4
di un socio non legato da rapporti familiari o fiduciari con gli altri può essere considerata indicativa della presenza di un interesse ad una reale, e non fittizia, disposizione del bene oggetto del contratto di compravendita al patrimonio della società in ragione della quota di partecipazione alla stessa (cfr. in tal senso Cass.
8600/2003).
Nulla invece è stato precisato, da parte attrice, rispetto all'affermazione della sussistenza del requisito della retentio possessionis, da ritenersi pertanto indimostrato.
Infine, del tutto generica nella sua formulazione, e pertanto inammissibile, appare la richiesta di prova testimoniale articolata da parte attrice: tale deve considerarsi
l'unico capo proposto, con cui si chiede se è vero che “la e Parte_5
per essa è il reale proprietario del cespite sito in Casoria alla via Pietro Parte_4
Nenni”, in quanto privo di qualsiasi riferimento a specifiche circostanze di fatto, di tempo e di luogo da cui inferire tale affermazione.
Per questi motivi
, pertanto, la domanda di simulazione deve essere rigettata.
Ad analoga sorte, in difetto di ulteriori elementi, deve destinarsi la domanda revocatoria, a cui possono senz'altro estendersi le valutazioni in fatto sopra svolte, le quali, pur prescindendo dalla pur rilevante questione inerente alla legittimazione attiva della .Vi. rendono indimostrato il requisito soggettivo della scientia damni Pt_1
in capo sia all'alienante che al cessionario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014”.
§ 4.
Con il primo motivo viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma
“nel caso di specie il Tribunale di Napoli Nord ha accertato l'insussistenza della presunta ragione creditoria vantata dall'attrice, sicché può ragionevolmente mettersi in dubbio la legittimazione dell'odierna attrice a presentare la domanda di simulazione”, deducendo che è stato proposto appello avverso la sentenza n.1834/2021 emessa nel giudizio Rg n. 14175/2016 di rescissione per lesione tra le parti, pendente presso la Corte di Appello di Napoli Rg. 3035/2021/CC, pertanto ancora sub judice;
si evidenzia che il credito da tutelare può essere anche un credito litigioso, pertanto ancora sub iudice e le posizioni creditorie possono anche essere illiquide e non ancora esigibili;
che l'azione revocatoria può essere esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile e accertato giudizialmente.
Il motivo è fondato.
Secondo la Suprema Corte, in tema di legittimazione dei creditori dell'alienante ad agire in giudizio con le azioni di simulazione e revocatoria (che risultano sostanzialmente analoghi), anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, anche se oggetto di contestazione in separato giudizio - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento di dette azioni, onde a tal fine è sufficiente, come fatto di legittimazione, la mera allegazione di uno specifico credito, nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene (cfr. Cassazione civile , sez. III , 11/04/2023 , n. 9652).
Posto che è tutelabile anche il credito litigioso e che è documentatomene provato il proposto appello avverso la sentenza che ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti della , avente ad oggetto la CP_1
rescissione per lesione ultra dimidium del suddetto atto, non è dubbia la legittimazione in questione.
§ 5.
Con il secondo motivo parte appellante contesta la decisione del Tribunale di ritenere scarsi gli elementi probatori forniti;
in particolare, deduce rispetto alla dedotta esiguità del prezzo pattuito per la compravendita, di aver prodotto una perizia dell'immobile da cui risulta un valore nettamente superiore a quanto pattuito
Con il terzo motivo contesta la decisione del Tribunale di ritenere non contestati i dedotti pagamenti;
deduce che l'immobile è stato immediatamente trasferito dalla
(di cui è socio al 62%) alla , senza alcun CP_1 CP_1 Parte_6 Parte_4
reale pagamento di prezzo;
che, a fronte di un prezzo dichiarato di € 550.000,00, oltre iva (totale 667.100,00), la ha trasferito alla il cespite CP_1 Controparte_5
previa corresponsione di un esiguo acconto di soli € 33.855,00 avvenuto a mezzo un ordine di pagamento, dilazionando la restante somma di € 643.245,00 del prezzo in due anni, senza alcun titolo a garanzia, senza definizione di rate, senza titoli e rinunciando anche ad ipoteca legale sul cespite.
I motivi su trascritti, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Ed invero, a prescindere dalla dedotta irrisorietà del prezzo della compravendita, la prova del pagamento del prezzo convenuto è stata fornita dall'acquirente dell'immobile, ovvero dalla che non solo ha prodotto le ricevute Controparte_3
dei bonifici attestanti l'integrale pagamento del prezzo, ma altresì gli estratti conti della medesima nonché della dai quali risultano rispettivamente gli CP_1
addebiti e gli accrediti delle somme in questione. Tale produzione documentale è sufficiente per escludere la dedotta simulazione assoluta della compravendita in questione.
§ 6.
Con il quarto motivo la i. contesta la decisione di ritenere Pt_1 Parte_2
irrilevante la circostanza che al momento dell'alienazione l'amministratore e socio di maggioranza della , , era anche socio unico della cessionaria CP_1 Parte_4
evidenziando che il voto contrario del socio di minoranza non CP_3
avrebbe impedito il trasferimento dell'immobile, posto che è socio di Parte_4
maggioranza con quota pari al 67%, pertanto, la sua sola decisione avrebbe determinato la scelta del trasferimento.
Col quinto motivo parte appellante contesta la ritenuta carenza di prova del requisito soggettivo della scientia damni in capo sia all'alienante che al cessionario, requisito richiesto in capo al terzo;
evidenzia che nell'ipotesi di sentenza di accoglimento del proposto appello, il bene oggetto di azione di rescissione per lesione dovrebbe rientrare nella disponibilità di essa appellante, salvo la riconduzione ad equità da parte della , mentre l'impugnato trasferimento non CP_1 Controparte_6
consentirebbe ciò; sussiste l'eventus damni, in quanto deve aversi riguardo non solo al mutamento della consistenza quantitativa del patrimonio oggetto della garanzia del creditore, ma anche di quella qualitativa: in particolare, proprio in considerazione della maggior facilità di cessione del denaro rispetto ad un bene immobile, la sostituzione di quest'ultimo con il corrispettivo di una compravendita comporta di per sé, indipendentemente dalla congruità o meno della somma versata, una rilevante modifica, comportante una maggiore difficoltà e incertezza nella esazione coattiva del credito;
come emerge dalla documentazione depositata agli atti, tra le parti esiste un processo di rescissione per lesione ultradimidium relativamente al medesimo immobile che la ha trasferito a , socio unico della Parte_5 Parte_4
sicché sostenere che non vi sia la scientia damni è un paradosso;
CP_3
affermare che la e la (socio unico e Controparte_7 Controparte_3
legale rappresentante ) non fossero a conoscenza, con il trasferimento Parte_4 dell'immobile, del danno che arrecavano ad essa appellante è un'antinomia; il terzo, la era perfettamente consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe CP_3
arrecato ad essa appellante.
I motivi su trascritti, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
Come noto, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista dall'art. 2901, c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori;
è sufficiente che il terzo contraente abbia consapevolezza che il suo dante causa, già vincolato verso creditori, mediante l'atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecandovi per tal via pregiudizio;
precisamente, non è richiesta in capo al terzo l'esatta e dettagliata conoscenza dell'esistenza di un determinato debito dell'alienante, né del preciso e puntuale rapporto obbligatorio esistente col creditore agente in giudizio, ma la conoscenza della qualità di quest'ultimo come altrui debitore onde poterne derivare l'effetto pregiudizievole che l'atto dispositivo concluso possa comportare. La prova della scientia damni può essere fornita anche con presunzioni.
La pacifica circostanza che , legale rappresentante della parte acquirente Parte_4
è, altresì, socio di maggioranza della , parte Controparte_3 CP_1
venditrice e potenziale debitrice dell'odierna appellante stante la pendenza del detto giudizio avente ad oggetto domanda di rescissione per lesione ultra dimidium di atto avente ad oggetto il medesimo bene trasferito con la compravendita impugnata nel presente giudizio, rappresenta fatto grave, preciso e concordante ai sensi dell'art. 2729, comma 2°, c.c. per ritenere provato il requisito in questione, ed invero, la sussistenza in capo al medesimo soggetto della qualità di rappresentante della società acquirente e della qualifica di socio di maggioranza della debitrice dell'odierna appellante rende estremamente inverosimile che il c.d. terzo non sia a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cassazione civile , sez. VI ,
05/01/2023 , n. 195). Parte appellata discorre erroneamente di partecipatio fraudis sul presupposto che l'atto impugnato sia anteriore al sorgere del credito vantato dalla parte appellante, ma, come emerge dagli atti, l'atto impugnato risale al 2017 mentre il giudizio dal quale deriva il vantato diritto di credito è stato introdotto nel 2016.
Alla fondatezza dei motivi in esame consegue l'accoglimento della domanda di revocatoria, stante la sussistenza indubbia del c.d. eventus damni, tenuto conto che, in base all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, avendo l'azione revocatoria la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
Insomma, l'onere probatorio a carico di parte creditrice si restringe alla dimostrazione dell'avvenuta variazione patrimoniale da parte del debitore, dovendo, per contro, quest'ultimo fornire la prova che, nonostante l'atto dispositivo, il residuo patrimoniale consente un sicuro e rapido soddisfacimento del credito (cfr. Cass.
19207/18; Cass. 13172/17; Cass. 4/7/2006, n. 15265). Per la sussistenza del requisito dell'"eventus damni", dunque, occorre la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. n. 16986/2007).
La circostanza che la compravendita impugnata ha ad oggetto il medesimo bene oggetto dell'atto del quale è stata richiesta la rescissione per lesione ultra dimidium, oltre l'evidente variazione patrimoniale qualitativa – gli immobili sono più agevolmente reperibili e vendibili in sede di esecuzione per espropriazione forzata rispetto al danaro - rendono indubbia la sussistenza del requisito eventus damni. Ne consegue che ininfluente è la deduzione della secondo cui la stessa sarebbe una CP_1 società solida avendo chiuso in data 31.12.2021 il bilancio d'esercizio con un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari ad € 737.503,00 ed un fatturato di circa €
13.408.349,00, non avendo nel contempo né dedotto né, dunque, dimostrato di essere proprietaria di altri immobili di valore pari o prossimo a quello oggetto dell'impugnato atto.
Va, dunque, dichiarata l'inefficacia, nei confronti della società appellante, del contratto rogato dal notaio in data 19.12.2017, Repertorio n.: 2802, Per_2
raccolta n. 1711, avente ad oggetto l'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35.
§ 7.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello è fondato e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, va dichiarata l'inefficacia, nei confronti della società appellante, del contratto rogato dal notaio in data 19.12.2017, Per_2
Repertorio n.: 2802, raccolta n. 1711, avente ad oggetto l'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che le spese processuali vanno poste a carico delle appellate in via solidale ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione di compensi prossimi a quelli tabellari e riduzione del 50% del compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria in ragione dell'attività svolta per entrambi i gradi, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro
1.000,000, nel quale risulta compreso il decisum.
Le spese di lite sostenute dalla parte appellante nel presente grado vanno distratte in favore dell'avv. Rosa Di Caprio dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Vi. Pt_1
con citazione notificata in data 22.11.2021, avverso la sentenza in Parte_2
epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiara l'inefficacia, nei confronti della società appellante, del contratto rogato dal notaio in data 19.12.2017, Repertorio n.: 2802, raccolta n. 1711, Per_2
avente ad oggetto l'immobile sito in Casoria alla via Pietro Nenni snc, foglio 2 particella 1810 sub 35; condanna Controparte_8
in via solidale, al pagamento, in favore di i.
[...] Pt_1 Parte_2
delle spese processuali, che liquida in euro 406,50 per esborsi e euro
[...]
17.267,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Di
Caprio;
b) condanna in via solidale, Controparte_8
al pagamento, in favore di i. delle spese processuali Pt_1 Parte_2
del grado di appello, che liquida in euro 27,00 per esborsi e in 15.822,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Di Caprio.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo Genno.