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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1080/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, con avv. Ciracì A. Parte_1
ricorrente contro con il funzionario delegato Controparte_1
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare ex art 700 cpc la ricorrente in epigrafe emarginata conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale - Giudice del
Lavoro di Brindisi - l'Amministrazione scolastica, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via cautelare e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della Contr Cont graduatoria dall' di Brindisi, nella parte in cui assegna alla docente Parte_1
punti 13 in luogo dei dovuti 28; 2) In conseguenza, accertare e dichiarare il diritto
[...]
Contr della docente ad ottenere la rettifica del punteggio nelle graduatorie Parte_1
di spettanza;
3) Per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta di rettificare il punteggio della ricorrente nei termini richiesti”, con vittoria di spese di lite.
In particolare, la ricorrente deduceva di essere iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento della
Gae della provincia di Brindisi (con riserva) e di esser stata inserita a far data dal 2020 nella
I fascia delle Graduatorie per le Supplenze per la classe di concorso AAA-EEEE; di aver presentato domanda per l'aggiornamento della propria posizione in GaE, ai sensi del Decreto
Ministeriale 60/22 del 10 marzo 2022 in seguito alla quale le era stato riconosciuto il punteggio pari 28 punti;
di aver successivamente inviato domanda per l'aggiornamento della propria posizione in GpS ai sensi e nei termini di cui all'O.M. 112/22 senza ottenere
Contr l'aggiornamento del punteggio;
che essendo stata anche iscritta in nel maggio 2022, provvedeva al rinnovo della propria posizione in graduatoria GPS ai sensi e nei termini di cui all'O.M. 112/22 e, nella compilazione del form presente su istanze on line, durante l'inserimento dati, apparivano i servizi inseriti per l'aggiornamento delle GAE;
la docente tuttavia non otteneva il punteggio corretto di conseguenza ritenendo di aver diritto ad essere inserita in GPS con il punteggio di 28 anziché con il punteggio di 13 invocava il soccorso istruttorio.
Avverso tale domanda resisteva l'amministrazione scolastica eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda non sussistendo nella specie alcun errore del sistema informatico, avendo bensì la ricorrente erroneamente inserito i dati nella domanda di aggiornamento della graduatoria per cui è causa.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa e il Giudice, all'esito, decideva come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le seguenti ragioni.
In via cautelare la domanda è stata rigettata per carenza del fumus boni iuris sulla scorta delle seguenti condivisibili argomentazioni:
“Nel caso de quo ciò che viene in discussione è l'imputabilità dell'omessa valutazione dei titoli nella domanda di inserimento nelle graduatorie GPS nell'ambito della procedura informatizzata.
Nella specie, secondo l'assunto della ricorrente l'amministrazione avrebbe dovuto tener conto del precedente punteggio acquisito (nelle GAE) dalla ricorrente, in ragione dei titoli posseduti;
viceversa, secondo l'amministrazione, il sistema, al momento della presa in carico per la valutazione delle domande per la classe di concorso AAA-EEE non avrebbe trovato l'indicazione di tali titoli e di conseguenza avrebbe attribuito il corretto punteggio spettante.
In punto di diritto, l'art. 3, co. 3, dell'O.M. 112-2022 stabilisce che “Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma
2…”.
Ai sensi dell'art. 7 dell' O.M. 112/2022, poi: “Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.
2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
… 6.L'amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6.
Ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'O.M. 112/2022 (sulla “Valutazione dei titoli”) inoltre “Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A” e, per quanto qui interessa, per le GPS relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo l'allegato A/4….. “
4. Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.”
Ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 60/2020 il sistema informatico, dunque, elabora il punteggio sulla base dei titoli dichiarati, poi sottoposta a valutazione da parte degli uffici scolastici.
L'art. 2 del Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.7.2020, in relazione alla modalità telematica, stabilisce l'applicazione “Istanze on Li. (PO.)”. I candidati si collegano al sito internet www.miur.gov.it e accedono alla pagina web relativa alle GPS, nella quale sono indicati i termini di inoltro delle istanze entro i quali ogni candidato è tenuto a compilare la domanda, salvarla e inviarla. Inoltre, è pacifico che, durante la pendenza dei termini, fino a quando la domanda non è inoltrata ma solo salvata a sistema, è possibile integrare e/o rettificare i dati inseriti.
Viceversa, una volta inoltrata la domanda, non è più possibile rettificarla e/o integrarla, rendendosi necessario, per eventuali integrazioni o rettifiche -comunque entro la data di scadenza-, procedere all'annullamento della domanda già inviata e compilare ex novo una nuova domanda. Nell'ipotesi di un nuovo inoltro, l'Amministrazione tiene conto solo dell'ultima domanda inoltrata dal candidato entro il termine di scadenza.
In ogni caso, è esclusa la valutazione della domanda presentata fuori termine e/o con modalità difformi da quella prescritta dall'art. 2 del Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.7.2020 e dall'O.M. n.112/2022.
Appare evidente quindi che l'unica modalità di presentazione delle domande di partecipazione fosse quella telematica.
A norma dell'art. 2697 cc., è onere del ricorrente fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
Ciò detto, nel caso in esame la ricorrente non ha allegato l'esistenza di alcun malfunzionamento del Sistema Polis, essendosi limitata a dedurre che trattandosi di titoli posseduti e già dichiarati ai fini dell'inserimento in GAE l'amministrazione avrebbe dovuto tenerne conto.
Tale tesi non appare condivisibile.
In primo luogo, dalla lettura delle norme in commento emerge come il potere di rettifica dei titoli di cui all'art 8 (om 112 2022) sussista solo rispetto ai titoli dichiarati (e non rispetto a quelli omessi) con la conseguenza che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste.
Nella specie la ricorrente ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione per le GPS
i presunti titoli (che le davano diritto ad un maggiore punteggio), omettendo peraltro di allegare e provare nell'ambito del presente giudizio quali fossero.
Di conseguenza alcun potere di rettifica poteva e può intervenire in favore della docente.
Inoltre la stessa era nella condizione di poter e dover controllare se i dati, che ella aveva dedotto aver inserito, fossero stati effettivamente acquisiti dal sistema. Contestualmente all'inoltro della domanda di inserimento nelle GPS, il candidato aveva la possibilità di consultare il pdf di riepilogo contenuto nella propria area riservata del sito Istanze On line, area a cui poteva accedere inserendo le proprie credenziali. Con la conseguenza che la stessa aveva la possibilità di verificare la correttezza dei dati inseriti e, se dal caso, procedere all'eventuale compilazione di una nuova domanda e poi all'inoltro di quest'ultima entro la data di scadenza.
Si ravvisa, pertanto, la mancata diligenza della ricorrente in sede di presentazione dell'istanza, essendo ella nella la condizione di poter e dover verificare se i dati, che aveva assunto di aver inserito, fossero stati correttamente recepiti dal sistema. La stessa, inoltre, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto riscontrare le incompletezze e/o discrepanze della domanda presentata e poi avrebbe potuto e dovuto procedere alla corretta compilazione ex novo, con salvataggio e inoltro della domanda.
Una condotta tempestiva e diligente, durante la compilazione della domanda e anche in sede di successivo controllo sulla completezza dei dati ivi inseriti, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, avrebbe consentito alla deducente di non incorrere in errore o, comunque, di porvi rimedio prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Né sussistevano i presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio, dal momento che il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui, come è nella specie, il relativo rimedio confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità del candidato, in forza del quale, allorquando si tratti di procedure comparative, ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda ("“Con riferimento alle procedure comparative di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità – rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere onere minimi di cooperazione, quali il dover di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 22.05.2019 n. 3331; 4.01.2019
n. 96).
Ciò stante non sussiste la verosimile fondatezza della pretesa.”
Alla stregua delle suesposte considerazioni, che vanno confermate, il ricorso deve essere rigettato.
Spese di lite compensate in ragione della peculiarità del caso.
P.Q.M.
- Rigetta la domanda cautelare;
- Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Brindisi, 26/03/2025 Il Giudice
Gabriella Puzzovio
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1080/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, con avv. Ciracì A. Parte_1
ricorrente contro con il funzionario delegato Controparte_1
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare ex art 700 cpc la ricorrente in epigrafe emarginata conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale - Giudice del
Lavoro di Brindisi - l'Amministrazione scolastica, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via cautelare e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della Contr Cont graduatoria dall' di Brindisi, nella parte in cui assegna alla docente Parte_1
punti 13 in luogo dei dovuti 28; 2) In conseguenza, accertare e dichiarare il diritto
[...]
Contr della docente ad ottenere la rettifica del punteggio nelle graduatorie Parte_1
di spettanza;
3) Per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta di rettificare il punteggio della ricorrente nei termini richiesti”, con vittoria di spese di lite.
In particolare, la ricorrente deduceva di essere iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento della
Gae della provincia di Brindisi (con riserva) e di esser stata inserita a far data dal 2020 nella
I fascia delle Graduatorie per le Supplenze per la classe di concorso AAA-EEEE; di aver presentato domanda per l'aggiornamento della propria posizione in GaE, ai sensi del Decreto
Ministeriale 60/22 del 10 marzo 2022 in seguito alla quale le era stato riconosciuto il punteggio pari 28 punti;
di aver successivamente inviato domanda per l'aggiornamento della propria posizione in GpS ai sensi e nei termini di cui all'O.M. 112/22 senza ottenere
Contr l'aggiornamento del punteggio;
che essendo stata anche iscritta in nel maggio 2022, provvedeva al rinnovo della propria posizione in graduatoria GPS ai sensi e nei termini di cui all'O.M. 112/22 e, nella compilazione del form presente su istanze on line, durante l'inserimento dati, apparivano i servizi inseriti per l'aggiornamento delle GAE;
la docente tuttavia non otteneva il punteggio corretto di conseguenza ritenendo di aver diritto ad essere inserita in GPS con il punteggio di 28 anziché con il punteggio di 13 invocava il soccorso istruttorio.
Avverso tale domanda resisteva l'amministrazione scolastica eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda non sussistendo nella specie alcun errore del sistema informatico, avendo bensì la ricorrente erroneamente inserito i dati nella domanda di aggiornamento della graduatoria per cui è causa.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa e il Giudice, all'esito, decideva come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le seguenti ragioni.
In via cautelare la domanda è stata rigettata per carenza del fumus boni iuris sulla scorta delle seguenti condivisibili argomentazioni:
“Nel caso de quo ciò che viene in discussione è l'imputabilità dell'omessa valutazione dei titoli nella domanda di inserimento nelle graduatorie GPS nell'ambito della procedura informatizzata.
Nella specie, secondo l'assunto della ricorrente l'amministrazione avrebbe dovuto tener conto del precedente punteggio acquisito (nelle GAE) dalla ricorrente, in ragione dei titoli posseduti;
viceversa, secondo l'amministrazione, il sistema, al momento della presa in carico per la valutazione delle domande per la classe di concorso AAA-EEE non avrebbe trovato l'indicazione di tali titoli e di conseguenza avrebbe attribuito il corretto punteggio spettante.
In punto di diritto, l'art. 3, co. 3, dell'O.M. 112-2022 stabilisce che “Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma
2…”.
Ai sensi dell'art. 7 dell' O.M. 112/2022, poi: “Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.
2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
… 6.L'amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6.
Ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'O.M. 112/2022 (sulla “Valutazione dei titoli”) inoltre “Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A” e, per quanto qui interessa, per le GPS relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo l'allegato A/4….. “
4. Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.”
Ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 60/2020 il sistema informatico, dunque, elabora il punteggio sulla base dei titoli dichiarati, poi sottoposta a valutazione da parte degli uffici scolastici.
L'art. 2 del Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.7.2020, in relazione alla modalità telematica, stabilisce l'applicazione “Istanze on Li. (PO.)”. I candidati si collegano al sito internet www.miur.gov.it e accedono alla pagina web relativa alle GPS, nella quale sono indicati i termini di inoltro delle istanze entro i quali ogni candidato è tenuto a compilare la domanda, salvarla e inviarla. Inoltre, è pacifico che, durante la pendenza dei termini, fino a quando la domanda non è inoltrata ma solo salvata a sistema, è possibile integrare e/o rettificare i dati inseriti.
Viceversa, una volta inoltrata la domanda, non è più possibile rettificarla e/o integrarla, rendendosi necessario, per eventuali integrazioni o rettifiche -comunque entro la data di scadenza-, procedere all'annullamento della domanda già inviata e compilare ex novo una nuova domanda. Nell'ipotesi di un nuovo inoltro, l'Amministrazione tiene conto solo dell'ultima domanda inoltrata dal candidato entro il termine di scadenza.
In ogni caso, è esclusa la valutazione della domanda presentata fuori termine e/o con modalità difformi da quella prescritta dall'art. 2 del Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.7.2020 e dall'O.M. n.112/2022.
Appare evidente quindi che l'unica modalità di presentazione delle domande di partecipazione fosse quella telematica.
A norma dell'art. 2697 cc., è onere del ricorrente fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
Ciò detto, nel caso in esame la ricorrente non ha allegato l'esistenza di alcun malfunzionamento del Sistema Polis, essendosi limitata a dedurre che trattandosi di titoli posseduti e già dichiarati ai fini dell'inserimento in GAE l'amministrazione avrebbe dovuto tenerne conto.
Tale tesi non appare condivisibile.
In primo luogo, dalla lettura delle norme in commento emerge come il potere di rettifica dei titoli di cui all'art 8 (om 112 2022) sussista solo rispetto ai titoli dichiarati (e non rispetto a quelli omessi) con la conseguenza che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste.
Nella specie la ricorrente ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione per le GPS
i presunti titoli (che le davano diritto ad un maggiore punteggio), omettendo peraltro di allegare e provare nell'ambito del presente giudizio quali fossero.
Di conseguenza alcun potere di rettifica poteva e può intervenire in favore della docente.
Inoltre la stessa era nella condizione di poter e dover controllare se i dati, che ella aveva dedotto aver inserito, fossero stati effettivamente acquisiti dal sistema. Contestualmente all'inoltro della domanda di inserimento nelle GPS, il candidato aveva la possibilità di consultare il pdf di riepilogo contenuto nella propria area riservata del sito Istanze On line, area a cui poteva accedere inserendo le proprie credenziali. Con la conseguenza che la stessa aveva la possibilità di verificare la correttezza dei dati inseriti e, se dal caso, procedere all'eventuale compilazione di una nuova domanda e poi all'inoltro di quest'ultima entro la data di scadenza.
Si ravvisa, pertanto, la mancata diligenza della ricorrente in sede di presentazione dell'istanza, essendo ella nella la condizione di poter e dover verificare se i dati, che aveva assunto di aver inserito, fossero stati correttamente recepiti dal sistema. La stessa, inoltre, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto riscontrare le incompletezze e/o discrepanze della domanda presentata e poi avrebbe potuto e dovuto procedere alla corretta compilazione ex novo, con salvataggio e inoltro della domanda.
Una condotta tempestiva e diligente, durante la compilazione della domanda e anche in sede di successivo controllo sulla completezza dei dati ivi inseriti, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, avrebbe consentito alla deducente di non incorrere in errore o, comunque, di porvi rimedio prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Né sussistevano i presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio, dal momento che il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui, come è nella specie, il relativo rimedio confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità del candidato, in forza del quale, allorquando si tratti di procedure comparative, ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda ("“Con riferimento alle procedure comparative di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità – rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere onere minimi di cooperazione, quali il dover di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 22.05.2019 n. 3331; 4.01.2019
n. 96).
Ciò stante non sussiste la verosimile fondatezza della pretesa.”
Alla stregua delle suesposte considerazioni, che vanno confermate, il ricorso deve essere rigettato.
Spese di lite compensate in ragione della peculiarità del caso.
P.Q.M.
- Rigetta la domanda cautelare;
- Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Brindisi, 26/03/2025 Il Giudice
Gabriella Puzzovio