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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta per l'odierna udienza;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 979/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. CARROCCIA ALFREDO;
Parte_1 contro
; CP_1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 08/03/2024, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la parte resistente in epigrafe indicata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1)Accertato e dichiarato che ha versato l'intero importo dovuto per Parte_1
i contributi previdenziali per gli anni 2006, 2007 e 2008 avvalendosi della definizione agevolata, ordinare all' di Latina in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore di inserire tali contributi nell'Estratto Conto
Assicurativo della ricorrente, coprendo così gli anni 2006, 2007 e 2008, in accoglimento della domanda amministrativa presentata il 14.9.2023..” Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Veniva pertanto fissata l'udienza di cui in epigrafe -da celebrarsi con modalità di trattazione cartolare- per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, 19/03/2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta per l'odierna udienza;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 979/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. CARROCCIA ALFREDO;
Parte_1 contro
; CP_1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 08/03/2024, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la parte resistente in epigrafe indicata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1)Accertato e dichiarato che ha versato l'intero importo dovuto per Parte_1
i contributi previdenziali per gli anni 2006, 2007 e 2008 avvalendosi della definizione agevolata, ordinare all' di Latina in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore di inserire tali contributi nell'Estratto Conto
Assicurativo della ricorrente, coprendo così gli anni 2006, 2007 e 2008, in accoglimento della domanda amministrativa presentata il 14.9.2023..” Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Veniva pertanto fissata l'udienza di cui in epigrafe -da celebrarsi con modalità di trattazione cartolare- per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, 19/03/2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume