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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10258/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DI OV e dell'avv. BELARDINI STEFANO ( ) VIA ANTONIO C.F._2
MORDINI, 14 00191 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA PAOLUCCI DE' CALBOLI 1 00195
ROMA ITALIApresso il difensore avv. DI OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._3 DI OV e dell'avv. BELARDINI STEFANO ( ) VIA ANTONIO C.F._2
MORDINI, 14 00191 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA PAOLUCCI DE' CALBOLI 1 00195 ROMA ITALIApresso il difensore avv. DI OV
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'avv. DI OV e dell'avv. BELARDINI STEFANO ( ) VIA C.F._2 ANTONIO MORDINI, 14 00191 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA PAOLUCCI DE' CALBOLI 1 00195 ROMA ITALIApresso il difensore avv. DI OV
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
ZO TO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito: riconoscere e dichiarare pagina 1 di 5 che i signori: , nato in [...] il [...]; , Controparte_1 Persona_1
nato in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; sono Parte_2 tutti cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
ordinare al e per esso Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.- in via istruttoria: Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta dal ricorrente ed in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare del
K 28.1 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al , Controparte_2 Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua italiana ed alla legalizzazione della stessa documentazione con ogni conseguenza di legge;
- sempre in via istruttoria: In conformità con quanto disposto dalla Circolare del Ministero K 28.1 CP_2 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al , in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea retta del ricorrente, né quest'ultimo medesimo ha mai rinunciato allo status civitatis italiano, come previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del13.6.1992 e successive modifiche.- Con vittoria di spese e compenso professionale”
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. Persona_2
nato a Borgo a [...] il [...], figlio di e di come da Persona_3 Persona_4
allegato certificato di nascita (all. 001); Il sig. si è sposato in Brasile in data Persona_2
17.07.1905 con la Sig.ra (all. 002) non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano né ha Persona_5
mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione (all.
003) e, pertanto, ha trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” ai propri discendenti. Dal matrimonio tra il signor e la Sig.ra è nato in [...] il signor Persona_2 Persona_5 [...]
in data 27.03.1906 (all. 004), sposatosi in data 01.09.1927 con la sig.ra Persona_6 [...]
(all. 005), a sua volta padre di: nata in [...] il [...] (all. 006), Persona_7 Parte_3
sposatosi in Brasile il 05.04.1949 con il sig. (all. 007), a sua volta madre di: ▪ Controparte_3
(richiedente), nata in [...] il [...] (all. 008), sposatasi in Brasile il Parte_2
28.07.1979 con il sig. (all. 009), assumendo il nome di Persona_8 Parte_2
a sua volta madre di: (richiedente), nato in [...] il
[...] Controparte_1
09.05.1985 (all. 010), sposatosi in Brasile il 25.11.2017 con la sig.ra (all 011); Persona_9
(richiedente), nato in [...] il [...] (all. 012). Persona_1
pagina 2 di 5 rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nato a Borgo a [...] il Persona_2
02.04.1881 il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di
pagina 3 di 5 cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. nato a Borgo a [...] il [...], cittadino italiano, con definitivo Persona_2
accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg
• (C.F. , nato in [...] il [...], luogo Controparte_1 C.F._1
di nascita Montenegro - (RS) - Brasile, documento di identità: CPF: , P.IVA_2 C.F._5
residente in [...], 11, Apto 504, Bl 1A, Itacorubi Florianópolis SC C.F._6
• (C.F. ), nato in [...] il [...], luogo Persona_1 C.F._3
di nascita Montenegro - (RS) - Brasile, documento di identità: CPF: , P.IVA_3 C.F._7
residente in [...], 11 - 605 A, Itacorubi Florianópolis SC C.F._6
• • (C.F. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._4
19.05.1958, luogo di nascita Montenegro - (RS) - Brasile, documento di identità: 1018924538 CPF:
, residente in [...], 11 - 605, BL A, Itacorubi Florianópolis SC 88034- C.F._8
070 sono tutti cittadini italiani .
pagina 4 di 5 -Spese compensate
Firenze, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10258/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DI OV e dell'avv. BELARDINI STEFANO ( ) VIA ANTONIO C.F._2
MORDINI, 14 00191 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA PAOLUCCI DE' CALBOLI 1 00195
ROMA ITALIApresso il difensore avv. DI OV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._3 DI OV e dell'avv. BELARDINI STEFANO ( ) VIA ANTONIO C.F._2
MORDINI, 14 00191 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA PAOLUCCI DE' CALBOLI 1 00195 ROMA ITALIApresso il difensore avv. DI OV
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'avv. DI OV e dell'avv. BELARDINI STEFANO ( ) VIA C.F._2 ANTONIO MORDINI, 14 00191 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA PAOLUCCI DE' CALBOLI 1 00195 ROMA ITALIApresso il difensore avv. DI OV
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
ZO TO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito: riconoscere e dichiarare pagina 1 di 5 che i signori: , nato in [...] il [...]; , Controparte_1 Persona_1
nato in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; sono Parte_2 tutti cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
ordinare al e per esso Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.- in via istruttoria: Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta dal ricorrente ed in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare del
K 28.1 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al , Controparte_2 Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua italiana ed alla legalizzazione della stessa documentazione con ogni conseguenza di legge;
- sempre in via istruttoria: In conformità con quanto disposto dalla Circolare del Ministero K 28.1 CP_2 dell'8.4.1991, se ritenuto necessario, ordinare al , in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea retta del ricorrente, né quest'ultimo medesimo ha mai rinunciato allo status civitatis italiano, come previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del13.6.1992 e successive modifiche.- Con vittoria di spese e compenso professionale”
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. Persona_2
nato a Borgo a [...] il [...], figlio di e di come da Persona_3 Persona_4
allegato certificato di nascita (all. 001); Il sig. si è sposato in Brasile in data Persona_2
17.07.1905 con la Sig.ra (all. 002) non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano né ha Persona_5
mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione (all.
003) e, pertanto, ha trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” ai propri discendenti. Dal matrimonio tra il signor e la Sig.ra è nato in [...] il signor Persona_2 Persona_5 [...]
in data 27.03.1906 (all. 004), sposatosi in data 01.09.1927 con la sig.ra Persona_6 [...]
(all. 005), a sua volta padre di: nata in [...] il [...] (all. 006), Persona_7 Parte_3
sposatosi in Brasile il 05.04.1949 con il sig. (all. 007), a sua volta madre di: ▪ Controparte_3
(richiedente), nata in [...] il [...] (all. 008), sposatasi in Brasile il Parte_2
28.07.1979 con il sig. (all. 009), assumendo il nome di Persona_8 Parte_2
a sua volta madre di: (richiedente), nato in [...] il
[...] Controparte_1
09.05.1985 (all. 010), sposatosi in Brasile il 25.11.2017 con la sig.ra (all 011); Persona_9
(richiedente), nato in [...] il [...] (all. 012). Persona_1
pagina 2 di 5 rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nato a Borgo a [...] il Persona_2
02.04.1881 il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di
pagina 3 di 5 cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. nato a Borgo a [...] il [...], cittadino italiano, con definitivo Persona_2
accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg
• (C.F. , nato in [...] il [...], luogo Controparte_1 C.F._1
di nascita Montenegro - (RS) - Brasile, documento di identità: CPF: , P.IVA_2 C.F._5
residente in [...], 11, Apto 504, Bl 1A, Itacorubi Florianópolis SC C.F._6
• (C.F. ), nato in [...] il [...], luogo Persona_1 C.F._3
di nascita Montenegro - (RS) - Brasile, documento di identità: CPF: , P.IVA_3 C.F._7
residente in [...], 11 - 605 A, Itacorubi Florianópolis SC C.F._6
• • (C.F. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._4
19.05.1958, luogo di nascita Montenegro - (RS) - Brasile, documento di identità: 1018924538 CPF:
, residente in [...], 11 - 605, BL A, Itacorubi Florianópolis SC 88034- C.F._8
070 sono tutti cittadini italiani .
pagina 4 di 5 -Spese compensate
Firenze, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5